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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANI SIMONA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. CREDENDINO ROSANNA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) Affidare i figli minori ad entrambi i coniugi, genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso sulle questioni di maggior interesse;
3) Disporre la domiciliazione prevalente di entrambi i figli e con la Per_1 Per_2
madre nell'abitazione sita in Verona via Villa Glori n. 3, presso Parte_1
cui trasferiranno la residenza;
4) Il padre potrà trascorrere con i figli, salvo diverso accordo delle parti:
- il fine settimana alternato dal venerdi all'uscita da scuola (ore 14,00) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso il domicilio della madre nei giorni in cui non c'è la scuola;
- nonché due pomeriggi alla settimana – preferibilmente nelle giornate di lunedì e mercoledì - dall'uscita di scuola e con accompagnamento presso la casa della madre entro le ore 20,30 tutte le settimane fintantochè lo stesso non reperirà un'abitazione a Verona o in zona limitrofa idonea alle esigenze dei minori;
- infatti, dal momento in cui il sig. reperirà un'abitazione idonea alle CP_1
esigenze dei minori a Verona o in zona limitrofa, soltanto nella settimana di spettanza del week end della madre, il padre terrà i figli dal martedi alle ore 16
sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola mentre nella settimana di spettanza del weekend del padre lo stesso protrà vedere i figli pagina 2 di 7 due pomeriggi alla settimana – preferibilmente nelle giornate di lunedì e mercoledì - dall'uscita di scuola e con accompagnamento presso la casa della madre entro le ore 20,30; - nonché 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate, previo avviso del periodo prescelto all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
che il periodo natalizio venga suddiviso in due periodi, dal 23
dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio da alternarsi tra ciascun genitore di anno in anno e che le vacanze pasquali verranno suddivise in due periodi (Pasqua e lunedi dell'angelo ad anni alterni) e saranno trascorse alternativamente di anno in anno tra i genitori. I genitori si impegnano altresì a trascorrere alternativamente con i figli anche ulteriori festività durante l'anno come il 25 aprile, il 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8
dicembre, vacanze di carnevale ecc. La calendarizzazione circa tali ulteriori festività dovrà essere decisa dai coniugi, di massima, all'inizio dell'anno scolastico o in maniera tempestiva.
5) Entrambi i genitori si impegnano ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità presso una struttura pubblica, chiedendo sin d'ora l'apertura del procedimento ex art. 337 cc presso il Tribunale di Verona;
6) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile di euro CP_1
200,00 (€ 100 per ciascun figlio) da intendersi come contributo di mantenimento per i figli minori con versamento alla signora in via Pt_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
a pagina 3 di 7 partire dal trasferimento del sig. a Verona o in zona limitrofa l'importo CP_1
dell'assegno aumenterà ad € 300,00 ( € 150 a figlio);
7) Entrambi i coniugi provvederanno in parti quota al rimborso delle spese straordinarie che si rendano necessarie per i figli secondo il vigente protocollo
Famiglia sez. terza del Tribunale di Verona da rimborsare entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante l'esborso; I genitori si impegnano a richiedere per iscritto e in tempo utile il consenso per tutte quelle spese che ai sensi del sopra citato Protocollo,
necessitano di specifico e preventivo accordo tra i genitori che verrà richiesto a mezzo whatsapp o e mail. In caso di mancata preventiva richiesta, la spesa non verrà rimborsata. I genitori si impegnano altresì a rispondere per iscritto in tempi brevi e in caso di mancata risposta, la spesa dovrà considerarsi implicitamente approvata.
8) A fronte di quanto indicato al punto 6), le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli e sarà richiesto e percepito Per_1 Per_2
integralmente dalla madre sig.ra , impegnandosi sin d'ora il sig. Parte_1
lla cancellazione/rettifica della domanda ancora pendente;
CP_1
9) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo;
10) Spese di lite interamente rifuse con rinuncia alla solidarietà professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
pagina 4 di 7 Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 09/04/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
osservato che, a fronte delle allegazioni di violenza domestica formulate nell'atto introduttivo rilevato, deve preliminarmente valutarsi, sul piano astratto, l'ammissibilità di negozio conciliativo promosso dalle parti nelle cause in materia di famiglia in cui una delle parti allega condotte di violenza domestica da parte dell'altra;
ritenuto che, in detti contenziosi, il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti sia astrattamente ammissibile;
osservato, invero, che, anche in caso di allegazione di violenze, il giudice è
tenuto a valutare la ricorrenza dei requisiti di validità del negozio civilistico a contenuto conciliativo intercorso tra le parti e la sua non contrarietà a norme imperative, e, quindi, a verificare, in via preliminare, che la volontà conciliativa di ciascuna delle parti sia libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione;
ritenuto, a tale riguardo, che, alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e,
in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato, possa affermarsi la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le parti abbia operato un qualsiasi pagina 5 di 7 condizionamento reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate;
rilevato, nel merito, che:
i) la parte ricorrente ha dichiarato che le violenze menzionate nel ricorso sono cessate da tempo e che di fatto le parti stanno già gestendo la prole in modo condiviso;
ii) le condizioni dell'accordo come sopra riportate risultano eque, non in contrasto con norme imperative e tali da non agevolare future violenze, anche in ragione del percorso di sostegno alla genitorialità presso una struttura pubblica cui le parti si sono impegnate e la richiesta di apertura di un procedimento ex art. 337 cc presso il Tribunale di Verona;
ritenuto che, nel preminente interesse dei minori, vada recepita anche la richiesta delle parti di disporre l'apertura di un procedimento ex art. 337
cod.civ. di vigilanza innanzi al G.T per il monitoraggio del rispetto delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti e per il monitoraggio del nucleo familiare;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni sopra riportate, prendendo atto degli CP_1
ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
pagina 6 di 7 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare.
Manda alla Cancelleria per l'apertura del procedimento ex art. 337 cod.civ.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 17/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANI SIMONA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. CREDENDINO ROSANNA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) Affidare i figli minori ad entrambi i coniugi, genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso sulle questioni di maggior interesse;
3) Disporre la domiciliazione prevalente di entrambi i figli e con la Per_1 Per_2
madre nell'abitazione sita in Verona via Villa Glori n. 3, presso Parte_1
cui trasferiranno la residenza;
4) Il padre potrà trascorrere con i figli, salvo diverso accordo delle parti:
- il fine settimana alternato dal venerdi all'uscita da scuola (ore 14,00) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso il domicilio della madre nei giorni in cui non c'è la scuola;
- nonché due pomeriggi alla settimana – preferibilmente nelle giornate di lunedì e mercoledì - dall'uscita di scuola e con accompagnamento presso la casa della madre entro le ore 20,30 tutte le settimane fintantochè lo stesso non reperirà un'abitazione a Verona o in zona limitrofa idonea alle esigenze dei minori;
- infatti, dal momento in cui il sig. reperirà un'abitazione idonea alle CP_1
esigenze dei minori a Verona o in zona limitrofa, soltanto nella settimana di spettanza del week end della madre, il padre terrà i figli dal martedi alle ore 16
sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola mentre nella settimana di spettanza del weekend del padre lo stesso protrà vedere i figli pagina 2 di 7 due pomeriggi alla settimana – preferibilmente nelle giornate di lunedì e mercoledì - dall'uscita di scuola e con accompagnamento presso la casa della madre entro le ore 20,30; - nonché 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate, previo avviso del periodo prescelto all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
che il periodo natalizio venga suddiviso in due periodi, dal 23
dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio da alternarsi tra ciascun genitore di anno in anno e che le vacanze pasquali verranno suddivise in due periodi (Pasqua e lunedi dell'angelo ad anni alterni) e saranno trascorse alternativamente di anno in anno tra i genitori. I genitori si impegnano altresì a trascorrere alternativamente con i figli anche ulteriori festività durante l'anno come il 25 aprile, il 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8
dicembre, vacanze di carnevale ecc. La calendarizzazione circa tali ulteriori festività dovrà essere decisa dai coniugi, di massima, all'inizio dell'anno scolastico o in maniera tempestiva.
5) Entrambi i genitori si impegnano ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità presso una struttura pubblica, chiedendo sin d'ora l'apertura del procedimento ex art. 337 cc presso il Tribunale di Verona;
6) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile di euro CP_1
200,00 (€ 100 per ciascun figlio) da intendersi come contributo di mantenimento per i figli minori con versamento alla signora in via Pt_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
a pagina 3 di 7 partire dal trasferimento del sig. a Verona o in zona limitrofa l'importo CP_1
dell'assegno aumenterà ad € 300,00 ( € 150 a figlio);
7) Entrambi i coniugi provvederanno in parti quota al rimborso delle spese straordinarie che si rendano necessarie per i figli secondo il vigente protocollo
Famiglia sez. terza del Tribunale di Verona da rimborsare entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante l'esborso; I genitori si impegnano a richiedere per iscritto e in tempo utile il consenso per tutte quelle spese che ai sensi del sopra citato Protocollo,
necessitano di specifico e preventivo accordo tra i genitori che verrà richiesto a mezzo whatsapp o e mail. In caso di mancata preventiva richiesta, la spesa non verrà rimborsata. I genitori si impegnano altresì a rispondere per iscritto in tempi brevi e in caso di mancata risposta, la spesa dovrà considerarsi implicitamente approvata.
8) A fronte di quanto indicato al punto 6), le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli e sarà richiesto e percepito Per_1 Per_2
integralmente dalla madre sig.ra , impegnandosi sin d'ora il sig. Parte_1
lla cancellazione/rettifica della domanda ancora pendente;
CP_1
9) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo;
10) Spese di lite interamente rifuse con rinuncia alla solidarietà professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
pagina 4 di 7 Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 09/04/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
osservato che, a fronte delle allegazioni di violenza domestica formulate nell'atto introduttivo rilevato, deve preliminarmente valutarsi, sul piano astratto, l'ammissibilità di negozio conciliativo promosso dalle parti nelle cause in materia di famiglia in cui una delle parti allega condotte di violenza domestica da parte dell'altra;
ritenuto che, in detti contenziosi, il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti sia astrattamente ammissibile;
osservato, invero, che, anche in caso di allegazione di violenze, il giudice è
tenuto a valutare la ricorrenza dei requisiti di validità del negozio civilistico a contenuto conciliativo intercorso tra le parti e la sua non contrarietà a norme imperative, e, quindi, a verificare, in via preliminare, che la volontà conciliativa di ciascuna delle parti sia libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione;
ritenuto, a tale riguardo, che, alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e,
in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato, possa affermarsi la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le parti abbia operato un qualsiasi pagina 5 di 7 condizionamento reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate;
rilevato, nel merito, che:
i) la parte ricorrente ha dichiarato che le violenze menzionate nel ricorso sono cessate da tempo e che di fatto le parti stanno già gestendo la prole in modo condiviso;
ii) le condizioni dell'accordo come sopra riportate risultano eque, non in contrasto con norme imperative e tali da non agevolare future violenze, anche in ragione del percorso di sostegno alla genitorialità presso una struttura pubblica cui le parti si sono impegnate e la richiesta di apertura di un procedimento ex art. 337 cc presso il Tribunale di Verona;
ritenuto che, nel preminente interesse dei minori, vada recepita anche la richiesta delle parti di disporre l'apertura di un procedimento ex art. 337
cod.civ. di vigilanza innanzi al G.T per il monitoraggio del rispetto delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti e per il monitoraggio del nucleo familiare;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni sopra riportate, prendendo atto degli CP_1
ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
pagina 6 di 7 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare.
Manda alla Cancelleria per l'apertura del procedimento ex art. 337 cod.civ.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 17/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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