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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 31/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 631/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Santese, Parte_1
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione spese processuali.
Appello avverso la sentenza n. 805/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado;
vinte le spese del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/12/2022 , premesso che era Parte_1
dipendente a tempo indeterminato dal 15/03/2004 della IT CP_1
in epigrafe, inquadrato come operaio idraulico forestale (livello 5 del
CCNL di settore); che il datore di lavoro chiedeva all'INPS l'applicazione dell'integrazione salariale (CISOA) per il periodo dal 06/10/2014 al
31/12/2014; che egli non svolgeva alcuna attività lavorativa in detto periodo, ma non percepiva né la retribuzione né il trattamento di integrazione salariale;
che la sospensione del rapporto di lavoro attuata
2 dalla era illegittima;
adiva il Giudice del lavoro del Parte_2
Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento di € 3.977,22 a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, oltre accessori e spese.
La non si costituiva in giudizio. Parte_2
Con sentenza depositata in data 16/05/2023 il Tribunale accoglieva il ricorso;
compensava le spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 14/11/2023.
L'appellante si doleva della compensazione delle spese di primo grado,
atteso che l'ente convenuto era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, cpc.
Concludeva per la condanna della al pagamento delle Parte_2
spese di prime cure;
con vittoria delle spese del secondo grado.
Malgrado la notifica del gravame, l'appellato non si costituiva.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Preliminarmente si rammenta che la già contumace in Parte_2
primo grado, non si è costituita in questa sede per resistere all'appello proposto da . Parte_1
L'ente ha ricevuto la notifica dell'appello e del decreto di fissazione di udienza, inclusivo dell'avviso circa la trattazione della controversia tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, in data 13/11/2024, tramite pec inviata alla
Parte_2
Tale notifica è regolare, atteso che il datore di lavoro era contumace in prime cure, onde l'atto di appello andava notificato alla pec dell'ente.
La risulta pertanto contumace anche in secondo grado. Parte_2
Ciò posto, oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure in ragione del “comportamento processuale della parte resistente e
della particolarità del caso: d'altra parte, come è noto, al di là delle
valutazioni giuridiche inerenti il caso in oggetto, la Parte_3
4
[...] fruisce in proposito dei fondi regionali, trattandosi di ente privo di
autonomia finanziaria e impositiva, e quindi non può procedere ai relativi
pagamenti se non a seguito dei finanziamenti dell'Ente a ciò preposto”.
Detta motivazione non appare condivisibile, secondo il Collegio.
La compensazione costituisce una deroga alla regola generale collegata alla soccombenza, e quindi può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.
“Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal
d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità
di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di
sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che
presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni
tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. n.
4696/2019, n. 3977/2020).
Nel caso di specie non sussiste la soccombenza reciproca, avendo il
Tribunale riconosciuto la piena fondatezza della pretesa azionata dal
5 lavoratore e ravvisato la illegittimità della sospensione disposta dalla in assenza di autorizzazione dell'INPS alla CISOA. Parte_2
Costituiscono invero circostanze pacifiche in giudizio sia la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro ad opera della e la Parte_2
omessa corresponsione della retribuzione per tre mesi (ottobre, novembre e dicembre 2014), sia la mancata erogazione al lavoratore della CISOA ad opera dell'INPS (Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura,
prevista per i lavoratori del settore agricolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda oltre 180
giornate di effettivo lavoro).
Lo stesso Tribunale ha accertato la sussistenza del diritto vantato dal lavoratore, onde la risulta interamente e palesemente Parte_2
soccombente in prime cure.
Il datore di lavoro, rimasto contumace in primo grado, non si è neppure costituito per invocare o dare conto della concreta sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a consentire la compensazione delle spese.
Non sussistono neppure gli altri presupposti di cui al citato art. 92 cpc, non registrandosi alcuna novità della questione, né tantomeno un mutamento
6 giurisprudenziale o normativo in materia tale da modificare il quadro giuridico preesistente al ricorso introduttivo.
Lo stesso Tribunale ha deciso la controversia in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, richiamando sul punto le pronunzie della S.C. , onde la sospensione adottata dalla non può Parte_2
a questo punto ritenersi giustificabile.
Anche il richiamo alla necessità per l'ente locale di ottenere i finanziamenti regionali -addotta nella sentenza impugnata a sostegno della compensazione delle spese – appare inconferente, in quanto le decisioni della S.C. richiamate dal primo giudice affermano l'obbligo del datore di corrispondere la retribuzione in ogni caso, laddove di fatto l'INPS non abbia erogato la CIG.
Secondo la S.C. “la retribuzione deve considerarsi “dovuta” in tutte le
ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in atto de iure, con esclusione dei
casi in cui la prestazione lavorativa non viene resa per fatto imputabile al
dipendente o per sospensione concordata (cfr. in termini Cass. S.U. n.
15143 del 2007; nello stesso senso, ancorché con riguardo a ipotesi di
CIG non autorizzata, v. Cass. nn. 15207 del 2010 e 25240 del 2014)” (così
testualmente Cass. n. 4899/2017).
7 “L'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione -
gravante sul datore di lavoro, - altro non è che il persistente obbligo
retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella
della integrazione salariale, con la ulteriore conseguenza che se poi il
provvedimento di integrazione salariale sarà negato, l'obbligo retributivo
riprenderà vigore nella sua interezza accompagnato da quello
risarcitorio; mentre se essa interverrà detto obbligo sarà "ex post"
qualificato come vera e propria anticipazione del trattamento
previdenziale e darà perciò al datore di lavoro il diritto al rimborso da
parte dell'Inps” (Cass. civ. Sez. lavoro n. 14670/2000; in senso analogo
Cass. civ. Sez. lavoro n. 15207/2010).
In caso di mancato accoglimento della richiesta di , i lavoratori sospesi hanno diritto alla retribuzione piena, che va erogata dal datore di lavoro
(Cass. n. 10516/2018, n. 25420/2014).
In caso di diniego di CIG da parte dell'INPS, il datore di lavoro può
sottrarsi all'obbligo retributivo adducendo come esimente solo una situazione di impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., ovvero un accordo sindacale raggiunto con le organizzazioni sindacali in ordine alla sospensione temporanea del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. lavoro n.
8 7302/1990, n. 7194/1996); è tuttavia necessario in tal caso uno specifico mandato da parte dei lavoratori, ovvero una loro ratifica anche mediante comportamenti concludenti (Cass. civ. Sez. lavoro n. 9497/2003).
Non danno luogo ad impossibilità sopravvenuta eventi riconducibili alla gestione imprenditoriale, che si risolvano in carenza di programmazione o di organizzazione aziendale o di calo di commesse (Cass. civ. Sez. lavoro n. 12130/2003).
In sostanza, per quanto attiene alla pretesa oggetto di lite, non assumono rilevanza né il comportamento dell'Istituto previdenziale (che può anche negare la CISOA) né quello della Regione (cui è demandata la distribuzione dei fondi alla IT Montana), restando l'obbligo retributivo comunque a carico dell'ente appellato.
Non emergono pertanto, nel caso che ci occupa, ragioni di carattere eccezionale che possano consentire la compensazione delle spese.
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM n.
147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
9 In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.
“In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere
commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe
professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista
che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte
svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo
unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un.
n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).
L'art. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il 23/10/2022, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
10 Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma
1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che:” Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50
per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
L'art. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni,
all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15
per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto
11 previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che non ha comportato la soluzione di complicate questioni di diritto né ha implicato una complessa istruttoria,
onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato DM.
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che l'importo riconosciuto dal Tribunale al lavoratore è pari ad € 3.977,22,
onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di lavoro di primo grado.
La somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 1.314,00.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra).
L'oggetto del gravame, infatti, investe le sole spese processuali
(Cassazione civile sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n.
8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione
12 (ex multis : Cass. 8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre
2007, n. 19014; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice.
Per il secondo grado va esclusa la fase istruttoria: nel caso di specie la parte non ha invero svolto specifiche attività idonee a configurare una
“istruttoria”, e non può considerarsi come “istruttoria” (ai fini del riconoscimento dell'onorario per tale fase) la mera produzione di documenti.
La S.C. ha infatti di recente stabilito in materia che “l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività
previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività
istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di
13 trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. ord. n. 10206/2021).
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado €
962,00.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 631/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 805/2023 del Giudice
[...]
del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, revoca la disposta compensazione e condanna la IT
14 appellata al pagamento, in favore di , delle spese processuali Parte_1
del primo grado liquidate in € 1.314,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
2)conferma i capi 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata;
3)condanna la IT appellata alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese del secondo grado, liquidate in € 962,00, oltre Pt_1
rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA
come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 31/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
15