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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/09/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del dr. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2418 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Cruciani Simone e dall' avv. Alberto Parte_1
Marsaglia , giusta delega in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Natalino Guerra, giusta delega in atti;
Controparte_1
PARTE APPELLATA
e ; CP_2 CP_3
Parti appellate contumaci
OGGETTO: appello contro sentenza del giudice di pace di Sezze n. 917/2014
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20.05.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione autorizzate.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è fondato e può trovare accoglimento .
Il presente giudizio ha ad oggetto l' appello avverso la sentenza del GDP in epigrafe con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria di parte appellante, ricorrente in primo grado, in relazione ai danni materiali subiti in seguito al sinistro verificatesi in data 25.11.2011 in Sezze, via Veneto tra il motociclo YAMAHA R6 TG DR0992 condotto da e di proprietà dell' attrice Persona_1
e la TG BP 662 NB, condotta da e di proprietà Parte_1 CP_4 CP_3 del sig. ed assicurato con la . CP_2 Controparte_1 Secondo le prospettazioni attoree il sinistro si verificava per colpa esclusiva del conducente della
Smart il quale, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra indicate, tamponava il motociclo di proprietà dell' attrice causandone danni quantificati in € 7000,00 alla parte posteriore ed alla fiancata dx della moto in seguito al suo scarrocciamento, come da preventivo allegato.
IL GDP di Sezze con sentenza n. 917/2014 rigettava la domanda assumendo che il fatto storico non fosse stato provato alla luce delle risultanze della CTU tecnico-modale espletata.
Proponeva gravame la sig.ra chiedendo la riforma dell' impugnata sentenza e l' Pt_1 accoglimento della domanda risarcitoria, in ragione di una non corretta valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prima cure;
resisteva all' appello la chiedendo Controparte_5 la conferma della sentenza di primo grado.
Sull' ammissibilità dell' appello ai sensi dell' art 342 cpc si osserva quanto segue.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice ( Cass. civ. n
2814/2016).
Va poi osservato che in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate ( Cass, civ. n 3194/2019).
Nel caso in esame, l' atto di appello rispetta i suddetti requisiti essendo trascritte le parti della sentenza oggetto di gravame di cui si chiede la riforma, con una esaustiva ricostruzione logico- giuridica della ragioni in fatto ed in diritto poste alla base della riforma e con specifica indicazione delle dedotte violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, motivi attinenti ad una dedotta non corretta valutazione del compendio istruttorio ed in particolare una non corretta interpretazione e valutazione delle risultanze della CTU tecnico-modale allegata nonché del modulo
CAI e della deposizione testimoniale dell' unico teste escusso.
Venendo in medias res, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato come il motivo di gravame concernente l' erronea valutazione del complessivo quadro istruttorio è fondato e meritevole di accoglimento. Sul punto va osservato che nel corso del giudizio di primo grado è stato acquisito modello CAI con il quale il conducente della Smart, riconosceva la propria responsabilità attraverso una CP_3 rappresentazione grafica delle modalità del sinistro coincidente con quella descritte in citazione, anche in relazione al punto d' urto tra i due mezzi ( tamponamento da tergo della Smart del motociclo).
La deposizione del teste unico teste oculare al sinistro è stata di per sé priva di Testimone_1 intrinseche rilevanti contraddizioni e coerente con quanto riportato nel CAI, avendo confermato il teste il tamponamento come descritto e la circostanza che in seguito allo scivolamento sul manto stradale la motocicletta riportava danni sul lato destro.
D' altra parte, la contumacia di entrambi i convenuti ( proprietario e conducente della è CP_6 stata una scelta processuale che, valutata nel complessivo quadro istruttorio, è da ritenersi coerente con la volontà di non avversare la domanda attorea e di riconoscere la propria responsabilità.
Alla luce di quanto sopra, gli esiti della CTU tecnico-modale - in termini dubitativi circa la compatibilità dei danni riscontrati sulla Smart rispetto alla dinamica del sinistro descritta in citazione ed al tipo di impatto dedotto-muovono da una premessa dell' ausiliario del giudice di non scarsa rilevanza in merito all' attendibilità delle risultanze peritali, ovvero che non vi è stato un esame visivo diretto dei mezzi coinvolti e che le fotografie allegate ed esaminate non presentavano alcun collegamento diretto rispetto al sinistro ed alcun riferimento temporale certo in merito all' epoca in cui furono state scattate.
Dunque, non potendosi escludere, in assenza di un esame diretto dei mezzi e della allegazione di fotografie effettuate nell' immediatezza dei fatti di causa, che la tipologie di danni riscontrati sui mezzi attraverso l' analisi delle allegazioni fotografiche alla CTU, non fossero quelli riconducibili all' impatto di cui è causa, le risultanze della CTU espletata, ad avviso di questo giudicante, alla luce della coerenza del complessivo quadro istruttorio in merito alle modalità di accadimento del sinistro come descritto in citazione, non sono idonee ad inficiare la prova dell' esclusiva responsabilità dei convenuti in relazione ai danni riscontrati sul mezzo attoreo di cui alla domanda risarcitoria.
Ne consegue l' accoglimento della domanda attorea nei limiti riconosciuti dal CTU nella perizia allegata che ha accertato danni per la complessiva somma di € 5.641,86 oltre iva.
L'appello merita pertanto accoglimento nei seguenti limiti.
Le spese di causa di doppio grado di giudizio alla luce dell' esito complessivo della lite meritano compensazione per 1/3 la restante quota seguirà la soccombenza ed è posta a carico dei convenuti in solido.
Le spese di CTU graveranno definitivamente su tutte le parti in solido.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina , nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
1.- Accoglie l'appello e per l' effetto, in riforma dell' appellata sentenza, accerta l' esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro di cui alla parte motiva;
CP_3
2- Condanna per l' effetto la e , in solido, al Controparte_7 CP_3 pagamento della complessiva somma di € 5.641,86 oltre iva in favore di oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2.-Condanna gli appellati in solido al pagamento di 2/3 delle spese processuali del doppio grado di giudizio, quota che si liquida in € 1100,00 per competenze oltre accessori di legge per l' appello ed in € 800,00 relativamente alla quota di primo grado, oltre accessori di legge e spese documentate pari ad € 260,00 , da liquidarsi in favore del procuratore di parte attrice/ appellante dichiaratosi antistatario;
3- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Latina il giorno 10 Settembre 2025
Il Giudice.
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del dr. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2418 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Cruciani Simone e dall' avv. Alberto Parte_1
Marsaglia , giusta delega in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Natalino Guerra, giusta delega in atti;
Controparte_1
PARTE APPELLATA
e ; CP_2 CP_3
Parti appellate contumaci
OGGETTO: appello contro sentenza del giudice di pace di Sezze n. 917/2014
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20.05.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione autorizzate.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è fondato e può trovare accoglimento .
Il presente giudizio ha ad oggetto l' appello avverso la sentenza del GDP in epigrafe con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria di parte appellante, ricorrente in primo grado, in relazione ai danni materiali subiti in seguito al sinistro verificatesi in data 25.11.2011 in Sezze, via Veneto tra il motociclo YAMAHA R6 TG DR0992 condotto da e di proprietà dell' attrice Persona_1
e la TG BP 662 NB, condotta da e di proprietà Parte_1 CP_4 CP_3 del sig. ed assicurato con la . CP_2 Controparte_1 Secondo le prospettazioni attoree il sinistro si verificava per colpa esclusiva del conducente della
Smart il quale, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra indicate, tamponava il motociclo di proprietà dell' attrice causandone danni quantificati in € 7000,00 alla parte posteriore ed alla fiancata dx della moto in seguito al suo scarrocciamento, come da preventivo allegato.
IL GDP di Sezze con sentenza n. 917/2014 rigettava la domanda assumendo che il fatto storico non fosse stato provato alla luce delle risultanze della CTU tecnico-modale espletata.
Proponeva gravame la sig.ra chiedendo la riforma dell' impugnata sentenza e l' Pt_1 accoglimento della domanda risarcitoria, in ragione di una non corretta valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prima cure;
resisteva all' appello la chiedendo Controparte_5 la conferma della sentenza di primo grado.
Sull' ammissibilità dell' appello ai sensi dell' art 342 cpc si osserva quanto segue.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice ( Cass. civ. n
2814/2016).
Va poi osservato che in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate ( Cass, civ. n 3194/2019).
Nel caso in esame, l' atto di appello rispetta i suddetti requisiti essendo trascritte le parti della sentenza oggetto di gravame di cui si chiede la riforma, con una esaustiva ricostruzione logico- giuridica della ragioni in fatto ed in diritto poste alla base della riforma e con specifica indicazione delle dedotte violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, motivi attinenti ad una dedotta non corretta valutazione del compendio istruttorio ed in particolare una non corretta interpretazione e valutazione delle risultanze della CTU tecnico-modale allegata nonché del modulo
CAI e della deposizione testimoniale dell' unico teste escusso.
Venendo in medias res, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato come il motivo di gravame concernente l' erronea valutazione del complessivo quadro istruttorio è fondato e meritevole di accoglimento. Sul punto va osservato che nel corso del giudizio di primo grado è stato acquisito modello CAI con il quale il conducente della Smart, riconosceva la propria responsabilità attraverso una CP_3 rappresentazione grafica delle modalità del sinistro coincidente con quella descritte in citazione, anche in relazione al punto d' urto tra i due mezzi ( tamponamento da tergo della Smart del motociclo).
La deposizione del teste unico teste oculare al sinistro è stata di per sé priva di Testimone_1 intrinseche rilevanti contraddizioni e coerente con quanto riportato nel CAI, avendo confermato il teste il tamponamento come descritto e la circostanza che in seguito allo scivolamento sul manto stradale la motocicletta riportava danni sul lato destro.
D' altra parte, la contumacia di entrambi i convenuti ( proprietario e conducente della è CP_6 stata una scelta processuale che, valutata nel complessivo quadro istruttorio, è da ritenersi coerente con la volontà di non avversare la domanda attorea e di riconoscere la propria responsabilità.
Alla luce di quanto sopra, gli esiti della CTU tecnico-modale - in termini dubitativi circa la compatibilità dei danni riscontrati sulla Smart rispetto alla dinamica del sinistro descritta in citazione ed al tipo di impatto dedotto-muovono da una premessa dell' ausiliario del giudice di non scarsa rilevanza in merito all' attendibilità delle risultanze peritali, ovvero che non vi è stato un esame visivo diretto dei mezzi coinvolti e che le fotografie allegate ed esaminate non presentavano alcun collegamento diretto rispetto al sinistro ed alcun riferimento temporale certo in merito all' epoca in cui furono state scattate.
Dunque, non potendosi escludere, in assenza di un esame diretto dei mezzi e della allegazione di fotografie effettuate nell' immediatezza dei fatti di causa, che la tipologie di danni riscontrati sui mezzi attraverso l' analisi delle allegazioni fotografiche alla CTU, non fossero quelli riconducibili all' impatto di cui è causa, le risultanze della CTU espletata, ad avviso di questo giudicante, alla luce della coerenza del complessivo quadro istruttorio in merito alle modalità di accadimento del sinistro come descritto in citazione, non sono idonee ad inficiare la prova dell' esclusiva responsabilità dei convenuti in relazione ai danni riscontrati sul mezzo attoreo di cui alla domanda risarcitoria.
Ne consegue l' accoglimento della domanda attorea nei limiti riconosciuti dal CTU nella perizia allegata che ha accertato danni per la complessiva somma di € 5.641,86 oltre iva.
L'appello merita pertanto accoglimento nei seguenti limiti.
Le spese di causa di doppio grado di giudizio alla luce dell' esito complessivo della lite meritano compensazione per 1/3 la restante quota seguirà la soccombenza ed è posta a carico dei convenuti in solido.
Le spese di CTU graveranno definitivamente su tutte le parti in solido.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina , nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
1.- Accoglie l'appello e per l' effetto, in riforma dell' appellata sentenza, accerta l' esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro di cui alla parte motiva;
CP_3
2- Condanna per l' effetto la e , in solido, al Controparte_7 CP_3 pagamento della complessiva somma di € 5.641,86 oltre iva in favore di oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2.-Condanna gli appellati in solido al pagamento di 2/3 delle spese processuali del doppio grado di giudizio, quota che si liquida in € 1100,00 per competenze oltre accessori di legge per l' appello ed in € 800,00 relativamente alla quota di primo grado, oltre accessori di legge e spese documentate pari ad € 260,00 , da liquidarsi in favore del procuratore di parte attrice/ appellante dichiaratosi antistatario;
3- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Latina il giorno 10 Settembre 2025
Il Giudice.
Dott. Alfonso Piccialli