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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1429/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. MAINI C.F._1
ALESSANDRA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. CAGNACCI C.F._2
CINZIA del Foro di Imperia.
.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Riva Ligure in data 02/07/2016;
• hanno avuto due figli: e , entrambi minorenni;
Persona_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio Parte_1 Parte_2
contratto a Riva Ligure il 02/07/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2016, parte II, serie A, atto n. 5), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. i coniugi si autorizzano a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, e a stabilire la propria residenza ove ciascuno meglio creda, eventualmente anche all'estero, per cui esprimono fino d'ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto o di documento equipollente;
2. i figli minori e , in considerazione del fatto che il padre Persona_1 Per_2 ha reperito nuova sistemazione abitativa all'estero ovvero in Francia, saranno dotati – se necessario - a cura e spese del Sig. di nuovo documento valido per l'espatrio Parte_1
(passaporto), per il rilascio del quale i genitori prestano assenso;
2 3. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori, mantenendo la propria collocazione e residenza presso la madre e nella casa coniugale, sita in Riva Ligure (IM) Via Pastonchi n. 1/A, che viene assegnata alla IG.ra essendo già peraltro di sua proprietà per la quota di 1/3 insieme al di Lei Parte_2
padre e alla di Lei sorella;
4. i IGg. e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Parte_1 Pt_2
amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli minori verranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto degli interessi, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali degli stessi;
5. il IG. terrà con sé, i minori e Parte_1 Persona_1 Per_2
a fine settimana alternati fra loro, dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00, quando li prenderà presso la casa della madre, fino alla domenica alle ore 18.00 quando li riaccompagnerà dalla medesima. Nel caso in cui il venerdì il IG. , per eIGenze lavorative, non Parte_1
riuscisse a prendere i minori il giorno di sua spettanza provvederà il giorno successivo, ovvero il sabato, previa comunicazione da darsi alla SI entro il giovedì Pt_2
antecedente.
Durante la settimana (con cadenza settimanale a prescindere dal fine settimana di spettanza del padre), il padre potrà vedere i minori almeno un pomeriggio a settimana, da concordarsi tra le parti di anno in anno (si intende anno scolastico) secondo gli impegni extrascolastici
(impegni sportivi e/o ludico/ricreativi) dei minori. Per il corrente anno 2024/2025 le parti concordano che sia il giovedì, per le settimane in cui il weekend spetta al padre, e il venerdì per le settimane in cui il weekend è di competenza della madre. Nel periodo estivo tale pomeriggio di visita infrasettimanale sarà il mercoledì, il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori. Il IG. si impegna tutte le sere, alle ore 20.00 Parte_1 ad effettuare una video chiamata sull'utenza della IG.ra per poter parlare e Parte_2
vedere i minori quando questi sono presso la residenza materna. Stessa cosa la IG.ra Pt_2
quanto di minori si trovano presso l'abitazione del padre.
[...]
Circa le Festività, i genitori seguiranno le seguenti indicazioni:
Natale: una settimana consecutiva in modo da ricomprendere il giorno di Natale e quello di Capodanno ad anni alterni (dal 23 dicembre al 30 dicembre, dal 31 dicembre sino al rientro a scuola);
Pasqua: metà periodo di sospensione scolastica con la madre e metà con il padre con Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati fra i genitori e ad anni alterni (dal giovedì santo
3 al giorno di Pasqua compresi e dal Lunedì dell'Angelo fino all'ultimo giorno di vacanza compresi ad anni alternati)
vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi, reciprocamente, entro il 5 giugno di ogni anno;
altre Festività: secondo il criterio dell'alternanza.
Restano salvi diversi e migliori accordi fra i genitori nell'interesse esclusivo dei figli minori e;
Persona_1 Per_2
6. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse dei minori;
7. si obbliga a versare alla IG.ra , entro il giorno Parte_1 Parte_2
15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa, la somma mensile di Euro 450.00
(diconsi quattrocentocinquanta/00) quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli minori, cifra che verrà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT;
8. sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 40% a carico della SI
e del 60% a carico del GN , le seguenti spese, non coperte dall'assegno Pt_2 Parte_1
periodico di mantenimento, che si rendessero necessarie per la prole: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
4 Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti che potranno sempre essere sostenute senza preventivo accordo.
Il conguaglio avverrà con cadenza mensile e non potrà in alcun modo essere detratto quanto dovuto dall'assegno di mantenimento ordinario.
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana (tramite lettera raccomandata/email ovvero messaggio whats app), il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota sostenuta da ciascun genitore.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori;
9. l'assegno unico verrà erogato al 100% alla IG.ra ; Parte_2
10. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già prima d'ora definito ogni reciproco rapporto di carattere economico -patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto pattuito ai punti che precedono.
11. spese della presente procedura compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Riva Ligure, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 02/01/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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