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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37880/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37880/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
BROVADAN GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA MASSENA, 3 20145 MILANOpresso il difensore avv. BROVADAN GIULIO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLI MASSIMO e dell'avv. NAPOLI FEDERICA GIULIA, elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA,
48 20122 MILANOpresso il difensore avv. NAPOLI MASSIMO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 22/01/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il Condominio CP_1
1 di 8 Controparte_2 di Vittorio Veneto n° 24 n° 8, per ottenere: 1) CP_1 CP_1 CP_3 Controparte_4
l'annullamento della delibera assunta all'assemblea del 7 aprile 2021, con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno, in quanto affetta da errore determinante sull'invarianza ed immutabilità dei costi di riscaldamento e, conseguentemente, anche della delibera assunta dall'assemblea del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, con specifico riferimento all'approvazione dei costi di riscaldamento;
2)
l'annullamento, la nullità e/o l'invalidità delle delibere assunte all'assemblea del 30 maggio 2022, relativamente ai punti nn. 1, 2, 6 e 8 dell'ordine del giorno.
Si costituiva il convenuto eccependo: 1) per la delibera del 7 aprile 2021, e la conseguente delibera CP_1 di cui ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'assemblea del 30 maggio 2022, l'intervenuta decadenza dell'impugnazione; 2) per la delibera del 30 maggio 2022 (punti 1, 2, 6 e 8), la cessazione della materia del contendere, avendo il , con delibera del 28 febbraio 2023, annullato le delibere di cui ai punti 6 e 8 CP_1 del verbale del 30 maggio 2022, oggetto della presente impugnazione.
Le parti tentavano ripetutamente la conciliazione giudiziale della lite e chiedevano allo scopo svariati rinvii, ma le trattative non pervenivano a buon fine e all'esito negativo delle stesse parte convenuta, alla udienza del
25/05/2024, formulava un'offerta conciliativa che prevedeva l'abbandono del giudizio con un rimborso di spese legali alla controparte, la quale si riservava di valutare tale proposta ed entrambi i procuratori chhiedevano l'assegnazione dei termini ex art 183, VI comma cpc.
Assegnati i termini e depositate le memorie, all'esito, venivano rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate queste ultime nei termini che seguono la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie, così giudicare: nel merito: - annullare la delibera assunta dall'assemblea del 7 aprile 2021 con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno, in quanto affetta da errore determinante sull'invarianza ed immutabilità dei costi di riscaldamento, e conseguentemente annullare anche la delibera assunta dall'assemblea del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno (con specifico riferimento all'approvazione dei costi di riscaldamento); - accertare e dichiarare, eventualmente anche in merito alla soccombenza virtuale di parte convenuta, l'annullamento, la nullità e/o l'invalidità e comunque
l'illegittimità delle delibere assunte all'assemblea del 30 maggio 2022, relativamente ai punti n. 1, 2, 6 e 8 dell'ordine del giorno dell'assemblea in data 30 maggio 2022; in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove dedotte nella seconda e terza memoria ex art. 183, coma 6, c.p.c., da intendersi qui di seguito integralmente richiamate e trascritte;
in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione di spese e compensi di giudizio”.
Parte convenuta a sua volta precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione
pagina 2 di 8 disattesa, così giudicare: nel merito in via principale: a) accertato e dichiarato che il nel CP_1 corso dell'assemblea del 28.02.2023 (doc. n. 9), ha provveduto a revocare le delibere di cui ai punti 6 e 8 del verbale di assemblea del 30.05.22 in questa sede impugnate dichiarare, per l'effetto, l'improcedibilità delle domande di annullamento delle suddette delibere per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) accertato e dichiarato lo spirare del termine di cui all'art. 1136, II comma, c.p.c., per l'impugnazione della delibera di cui al punto 7 del verbale di assemblea del 07.04.21 e l'insussistenza dell'errore determinante del consenso invocato da controparte, respingersi, per l'effetto, le domande di invalidità della delibera di cui al punto 7 del verbale di assemblea del 07.04.2021 nonché delle successive, conseguenti delibere di cui ai punti 1 e 2 del verbale di assemblea del 30.05.2022. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, sentenza come per legge.”.
Oggi la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Ancora preliminarmente va disattesa la reiterata istanza di ammissione dei mezzi istruttori formulata da parte attrice, confermando l'ordinanza già resa in precedenza, perché gli stessi sono irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito della controversia tra le parti, poi, gli attori, quali condomini del convenuto hanno CP_1 impugnato le delibere assembleari condominiali del 7 aprile 2021, con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno e quella del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 1 e 2 , 6 e 8 dell'ordine del giorno per vari motivi che saranno di seguito esaminati.
Quanto alla delibera assunta all'assemblea del 7 aprile 2021, con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno, va osservato quanto segue.
Con essa il Condominio aveva approvato la sostituzione della caldaia e la stipula di un nuovo contratto di gestione calore con la società Evolve e gli attori hanno allegato che la stessa sarebbe stata affetta da errore determinante del consenso degli stessi attori, che avevano votato a suo favore, sull'invarianza ed immutabilità dei costi di riscaldamento.
Sostengono gli attori che in base alla informativa dei consiglieri di condominio relativa a detto contratto, allegata in atti, il costo del metano fornito dalla suddetta società doveva essse invariato per i successivi 8 anni, mentre ciò non era avvenuto come constatato in sede di approvazione del consuntivo all'assemblea del 30/05/2022.
Di contro, il convenuto si difende eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda CP_1 perché i condomini odierni attori avevano votato a favore della stessa e comunque per tardività dell'impugnazione e conseguente decadenza dal potere di impugnarla, in quanto si verterebbe al più in ipotesi di illegittimità che condurrebbero all'annullamento e non alla nullità della delibera.
pagina 3 di 8 Il ha poi eccepito che nella citata delibera sarebbe stata semplicemente autorizzata la sottoscrizione CP_1 di un contratto con la suddetta società Evolve che prevedeva che quest'ultima svolgesse attività di gestione e manutenzione impianto e fornitura di calore a prezzo invariato per i successivi 8 anni, ma non avrebbe previstoanche l'invarianza del prezzo della materia prima di consumo per questo stesso periodo temporale.
Da una attenta lettura della informativa resa dai consiglieri di nella loro lettera allegata in atti e dal CP_1 verbale dell'assemblea del 07/04/2021 emerge la fondatezza della eccezione formulata nel merito da parte del
. CP_1
In tali documenti non risulta garantito o deciso che il contratto di energia avrebbe previsto l'invarianza del prezzo del gas per i successivi 8 anni.
Nè ai fini invocati dagli attori può interpretarsi il riferimento alla “fornitura metano” contenuta nella informativa dei consiglieri atteso che tale riferimento appare, dato il contesto nel quale è inserito, riferito solo al servizio di approvvigionamento e fornitura del gas che la società avrebbe dovuto garantire al Condominio ma non al prezzo della materia prima.
In mancanza di alcuna espressa informativa all'assemblea condominiale che detto prezzo non avrebbe soggiaciuto nei successivi 8 anni alle normali fluttuazioni del mercato, non può ritenersi sussistente l'invocato errore vizio del consenso, allegato dagli attori.
Anche ove, al più, volesse ipotizzarsi l'esistenza di una omessa o incompleta informazione in merito al contratto approvato con la delibera in esame si verterebbe in tema di vizio rilevante sotto il profilo di annullabilità della delibera impugnata (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021) .
Conseguentemente, gli attori presenti in assemblea e votanti a favore della stessa non avrebbero potuto successivamente sollevarlo a termini dell'art. 1137 cc.
Ne consegue il rigetto della domanda degli attori sul punto.
Quanto poi alla delibera assunta all'assemblea del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 1 e 2 del suo ordine del giorno, va osservato che parte attrice l'ha impugnata per gli stessi motivi sopra esaminati relativamente alla delibera del 07/04/2021.
Conseguentemente la domanda va rigettata atteso che non è emerso il vizio già invocato per quest'ultima delibera e la assemblea, nell'approvare il consuntivo della gestione 2020- 2021 e il preventivo della gestione
2021- 2022, dunque, ha legittimamente esercitato i suoi poteri a termini degli artt.1135 e 1136 cc, approvando le spese così come conseguenti a quanto previsto nel contratto con la società Evolve sopra richiamato.
Ne consegue il rigetto della domanda degli attori sul punto.
Quanto poi alla delibera assunta all'assemblea del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 6 e 8 del suo ordine del giorno, va osservato che parte convenuta ha eccepito la cessazione della materia del contendere sul punto.
Ha allegato in atti, difatti, che con delibera del 28 febbraio 2023, la assemblea ha annullato le delibere di cui ai punti 6 e 8 del verbale del 30 maggio 2022, oggetto della presente impugnazione.
La esistenza di detta delibera è pacifica in atti e anche provata e da una sua agevole lettura si rileva che con essa pagina 4 di 8 la assemblea ha deliberato espressamente “l'annullamento delle deliberazioni assunte ai punti 6, 8 dell'assemblea del 30 maggio 2022” oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Si è così determinato un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, ma parte attrice non ha rinunciato all'esame delle doglianze e delle difese allegate in giudizio ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale della loro controparte.
La fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui "l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo". Norma ritenuta applicabile anche nella materia condominiale ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II,
28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
Con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte convenuta, ma va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
A tali limitati fini, vanno dunque esaminate le doglianze di parte attrice e le difese di parte convenuta.
Per quanto in atti emerge che le delibere di cui ai punti 6 e 8 dell'ordine del giorno dell'assemblea del
30/05/2022 hanno riguardato, da un lato, ilrifacimento della impermeabilizzazione della copertura dei box, rifacimento dei soffitti degli stessi e di tutte le pareti ammalorate nel soffitto corselli box e dall'altro, ilrifacimento delle facciate interne del cortile di via P. Castaldi n. 8 e opere inerenti il balconi.
Entrambi gli interventi dovevano essere interamente coperti dalla agevolazione fiscale di cui al Sismabonus
110% attraverso il meccanismo della cessione del credito e, quindi, senza alcun costo in capo al . CP_1
Lamentano gli attoriche le delibere sarebbero illegittime per i motivi di seguito esaminati.
In primo luogo eccepisconoche le stesse sarebbero state assunte senza il rispetto della maggioranze prevista dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 richiamato nella delibera assembleare e comunque senza il rispetto delle maggioranze previste dall'art. 47, comma 4, del Regolamento.
Tale disposizione regolamentare stabilisce che le deliberazioni sulle materie previste dal primo comma dell'art. 1120 c.c. “devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i 2/3 del valore dell'edificio”.
Il richiamo a tale disposizione regolamentare non è pertinente atteso che, come è dato rilevare dagli atti e dalla stessa delibera impugnata non si verte in tema di innovazione regolamentata dall'art.1120 cc, ma di lavori per i quali deve invece applicarsi la normativa prevista dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) in tema di possibilità di fruire del beneficio fiscale, denominato comunemente “Superbonus 110%”.
Il comma 9-bis. Di tale norma prevede: “ Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto
pagina 5 di 8 l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.”
Neppure coglie nel segno il richiamo al mancato rispetto della maggioranze prevista dall'art. 119 del D.L. n.
34/2020.
Quanto alla delibera di cui al punto 6 dell'ordine del giorno, la doglianza è stata formulata da parte attrice sul presupposto che gli aventi diritto al voto sarebbero soltanto i condomini di via P.Castaldi ed i proprietari di box e/o posti auto, che assommerebbero ad un totale di 60 rappresentanti 319,88, mentre a favore della delibera avrebbero votato soltanto 30 di essi.
Posto che queste ultime circostanze di fatto sono pacifiche in atti va osservato che da una attenta lettura del verbale assembleare e dell'elenco dei presenti nel quale sono individuati specificamente, con un asterisco, i suddetti i condomini di via P.Castaldi ed i proprietari di box e/o posti auto aventi diritto al voto sul punto 6 dell'ordine del giorno, è agevole comprendere quali fossero gli aventi diritto al voto presenti in assemblea;
nonché quali fossero i votanti a favore della delibera impugnata ai fini del raggiungimento della “maggioranza degli intervenuti” che rappresentasse ”almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Nel testo della delibera infatti è riportato che: “Il Punto 6 viene approvato a maggioranza da n. 30 Condomini presenti di persona o per delega per un totale di 164,73 millesimi. Contrari: , CP_5 Controparte_6
er millesimi 39,92. Astenuti: nessuno”. CP_7 CP_8 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
Dal verbale e dalla distinta delle presenze dei condomini emerge quindi la specifica indicazione dei nominativi dei condomini presenti ed aventi diritto al voto sul punto;
dei millesimi rappresentati, in proprio e per delega e di queste ultime;
dei nominativi dei dissenzienti e del numero dei votanti, invece, a favore.
Concorrendo tali circostanze, risulta agevole comprendere, con una mera operazione comparativa e di calcolo collegata al numero dei condomini ed ai millesimi, detraendo dalle presenze i dati inerenti i dissenzienti, quale sia la maggioranza di votanti che ha approvato la delibera impugnata e da chi sia composta.
Poiché la stessa era composta da 30 condomini rappresentanti 164,73, su di un totale di 319,88 millesimi, essa costituisce la “la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio” degli aventi diritto, in base ai dati suddetti ricavabili dal verbale e dalla distinta delle presenze.
Con riferimento poi alla delibera di cui al punto 8 dell'ordine del giorno dal verbale assembleare si evince agevolmente che:
- i condomini presenti ed aventi diritto al voto, di persona o per delega, fossero 68 su i 127 partecipanti al
, per un totale di millesimi pari ad 608,81/1000; CP_1
- la delibera è stata approvata “a maggioranza da n.38 condomini presenti di persona o per delega per un totale CP_1 di 364, 11 millesimi. Contrari: , , Mastracchio, , CP_13 CP_14 CP_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] CP_8 CP_8 CP_15 Parte_3 CP_9 CP_16 CP_10 CP_11 CP_17
, Moretti e Montagnani, Galantino e Zurli per millesimi 220,80. Controparte_18 CP_19 CP_20
pagina 6 di 8 Astenuti Alliani e per mili. 14,39”. Pt_4
Dunque per tale punto dell'ordine del giorno possono effettuarsi considerazioni analoghe a quelle sopra svolte che portano a ritenere che anche in questo caso è agevole comprendere quale sia la maggioranza di votanti che ha approvato la delibera impugnata e da chi sia composta e che essa costituisce la “la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio” degli aventi diritto, in base ai dati suddetti ricavabili dal verbale e dalla distinta delle presenze.
Ne consegue che il motivo di impugnativa in esame per entrambi i punti dell'ordine del giorno in esame non sarebbe risultato fondato se non fosse cessata la materia del contendere.
Con altro motivo di impugnativa parte attrice ha poi contestato per entrambi i punti all'ordine del giorno in esame della delibera che vi fosse stata la violazione del diritto di informazione e dell'iter di formazione del consenso delle opere.
Parte attrice ha ampiamente argomentato sul punto in particolare contestando: la mancanza di informativa ai condomini in merito alle condizioni essenziali dell'operazione, quali l'entità dei lavori, le offerte sul prezzo, il contratto di appalto, il progetto, la qualificazione degli stessi come interventi rientranti nel beneficio fiscale “Sismabonus 110%”, l'effettiva possibilità di utilizzare tale beneficio fiscale e le modalità di accesso allo stesso;
che la delibera in esame sarebbe stata votata senza rispettare l'iter di approvazione assembleare per i lavori del cd. “Sismabonus”.
Le specifiche circostanze di fatto allegate sul punto da parte attrice ed evincibili anche dalla lettura del verbale assembleare e dagli altri documenti depositati in atti, non sono state contestate specificamente da parte attrice e dunque ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. devono ritenersi pacifiche in atti.
Dalle stesse emerge la mancanza del rispetto dell'obbligo di preventiva informazione dei condomini in merito agli argomenti oggetto di convocazione assembleare, che risponde alla finalità di consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione (cfr. Cassazione sentenza n°25693/2018; Cass. n.21966/2017 e
Cass. n. 15587/2018).
Il mancato rispetto di tale obbligo rileverebbe sotto il profilo della annullabilità della delibera impugnata sui punti oggetto di esame (Cfr.: Cass. Sez. U. Sentenza n° 9839/2021) ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere sul punto.
Con assorbimento o rigetto, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In merito alle spese e competenze del giudizio vanno valutati non solo gli esiti del giudizio, con rigetto della maggior parte delle domande di parte attrice e soccombenza virtuale del convenuto solo sulla CP_1 residua parte delle stesse, ma anche il comportamento di parte attrice che ha rifiutato il ristoro parziale delle spese di giudizio offerto in corso di causa dallo stesso convenuto. CP_1
Per quanto sopra rilevato e ritenuto, in applicazione del dettato degli artt.91 e 92 c.p.c., le competenze del pagina 7 di 8 presente giudizio e della procedura di mediazione vanno compensate per 3/4 tra le parti, e il rimanente 1/4 va posto a carico di parte convenuta ed a favore degli attori, in solido tra di loro.
Le stesse vanno determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda e sono liquidate, per tale sola parte, in dispositivo.
Vanno invece poste integralmente a carico del convenuto le spese vive di lite e di mediazione ed a CP_1 favore degli attori, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla impugnativa della delibera assunta all'assemblea del 30 maggio 2022 del di , in viale Vittorio Veneto Controparte_1 CP_1
n° 24 , relativamente ai punti 6 e 8 del suo ordine del giorno. Controparte_21
- Rigetta ogni altra domanda degli attori e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 C
- Condanna il convenuto di viale Vittorio Veneto n° 24 Controparte_1 CP_1
[...]
, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori CP_21
e , in solido tra di loro 1/4 delle competenze di lite e di Parte_1 Parte_2 Parte_3 procedura di mediazione che liquida, per tale sola parte, in €.1.500,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché alla refusione agli stessi attori, in solido tra di loro, di tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.600,00 per spese vive. Compensa tra le parti i rimanenti 3/4 delle competenze di lite e di mediazione.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pietro Paolo Pisani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37880/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
BROVADAN GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA MASSENA, 3 20145 MILANOpresso il difensore avv. BROVADAN GIULIO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLI MASSIMO e dell'avv. NAPOLI FEDERICA GIULIA, elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA,
48 20122 MILANOpresso il difensore avv. NAPOLI MASSIMO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 22/01/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il Condominio CP_1
1 di 8 Controparte_2 di Vittorio Veneto n° 24 n° 8, per ottenere: 1) CP_1 CP_1 CP_3 Controparte_4
l'annullamento della delibera assunta all'assemblea del 7 aprile 2021, con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno, in quanto affetta da errore determinante sull'invarianza ed immutabilità dei costi di riscaldamento e, conseguentemente, anche della delibera assunta dall'assemblea del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, con specifico riferimento all'approvazione dei costi di riscaldamento;
2)
l'annullamento, la nullità e/o l'invalidità delle delibere assunte all'assemblea del 30 maggio 2022, relativamente ai punti nn. 1, 2, 6 e 8 dell'ordine del giorno.
Si costituiva il convenuto eccependo: 1) per la delibera del 7 aprile 2021, e la conseguente delibera CP_1 di cui ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'assemblea del 30 maggio 2022, l'intervenuta decadenza dell'impugnazione; 2) per la delibera del 30 maggio 2022 (punti 1, 2, 6 e 8), la cessazione della materia del contendere, avendo il , con delibera del 28 febbraio 2023, annullato le delibere di cui ai punti 6 e 8 CP_1 del verbale del 30 maggio 2022, oggetto della presente impugnazione.
Le parti tentavano ripetutamente la conciliazione giudiziale della lite e chiedevano allo scopo svariati rinvii, ma le trattative non pervenivano a buon fine e all'esito negativo delle stesse parte convenuta, alla udienza del
25/05/2024, formulava un'offerta conciliativa che prevedeva l'abbandono del giudizio con un rimborso di spese legali alla controparte, la quale si riservava di valutare tale proposta ed entrambi i procuratori chhiedevano l'assegnazione dei termini ex art 183, VI comma cpc.
Assegnati i termini e depositate le memorie, all'esito, venivano rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate queste ultime nei termini che seguono la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie, così giudicare: nel merito: - annullare la delibera assunta dall'assemblea del 7 aprile 2021 con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno, in quanto affetta da errore determinante sull'invarianza ed immutabilità dei costi di riscaldamento, e conseguentemente annullare anche la delibera assunta dall'assemblea del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno (con specifico riferimento all'approvazione dei costi di riscaldamento); - accertare e dichiarare, eventualmente anche in merito alla soccombenza virtuale di parte convenuta, l'annullamento, la nullità e/o l'invalidità e comunque
l'illegittimità delle delibere assunte all'assemblea del 30 maggio 2022, relativamente ai punti n. 1, 2, 6 e 8 dell'ordine del giorno dell'assemblea in data 30 maggio 2022; in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove dedotte nella seconda e terza memoria ex art. 183, coma 6, c.p.c., da intendersi qui di seguito integralmente richiamate e trascritte;
in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione di spese e compensi di giudizio”.
Parte convenuta a sua volta precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione
pagina 2 di 8 disattesa, così giudicare: nel merito in via principale: a) accertato e dichiarato che il nel CP_1 corso dell'assemblea del 28.02.2023 (doc. n. 9), ha provveduto a revocare le delibere di cui ai punti 6 e 8 del verbale di assemblea del 30.05.22 in questa sede impugnate dichiarare, per l'effetto, l'improcedibilità delle domande di annullamento delle suddette delibere per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) accertato e dichiarato lo spirare del termine di cui all'art. 1136, II comma, c.p.c., per l'impugnazione della delibera di cui al punto 7 del verbale di assemblea del 07.04.21 e l'insussistenza dell'errore determinante del consenso invocato da controparte, respingersi, per l'effetto, le domande di invalidità della delibera di cui al punto 7 del verbale di assemblea del 07.04.2021 nonché delle successive, conseguenti delibere di cui ai punti 1 e 2 del verbale di assemblea del 30.05.2022. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, sentenza come per legge.”.
Oggi la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Ancora preliminarmente va disattesa la reiterata istanza di ammissione dei mezzi istruttori formulata da parte attrice, confermando l'ordinanza già resa in precedenza, perché gli stessi sono irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito della controversia tra le parti, poi, gli attori, quali condomini del convenuto hanno CP_1 impugnato le delibere assembleari condominiali del 7 aprile 2021, con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno e quella del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 1 e 2 , 6 e 8 dell'ordine del giorno per vari motivi che saranno di seguito esaminati.
Quanto alla delibera assunta all'assemblea del 7 aprile 2021, con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno, va osservato quanto segue.
Con essa il Condominio aveva approvato la sostituzione della caldaia e la stipula di un nuovo contratto di gestione calore con la società Evolve e gli attori hanno allegato che la stessa sarebbe stata affetta da errore determinante del consenso degli stessi attori, che avevano votato a suo favore, sull'invarianza ed immutabilità dei costi di riscaldamento.
Sostengono gli attori che in base alla informativa dei consiglieri di condominio relativa a detto contratto, allegata in atti, il costo del metano fornito dalla suddetta società doveva essse invariato per i successivi 8 anni, mentre ciò non era avvenuto come constatato in sede di approvazione del consuntivo all'assemblea del 30/05/2022.
Di contro, il convenuto si difende eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda CP_1 perché i condomini odierni attori avevano votato a favore della stessa e comunque per tardività dell'impugnazione e conseguente decadenza dal potere di impugnarla, in quanto si verterebbe al più in ipotesi di illegittimità che condurrebbero all'annullamento e non alla nullità della delibera.
pagina 3 di 8 Il ha poi eccepito che nella citata delibera sarebbe stata semplicemente autorizzata la sottoscrizione CP_1 di un contratto con la suddetta società Evolve che prevedeva che quest'ultima svolgesse attività di gestione e manutenzione impianto e fornitura di calore a prezzo invariato per i successivi 8 anni, ma non avrebbe previstoanche l'invarianza del prezzo della materia prima di consumo per questo stesso periodo temporale.
Da una attenta lettura della informativa resa dai consiglieri di nella loro lettera allegata in atti e dal CP_1 verbale dell'assemblea del 07/04/2021 emerge la fondatezza della eccezione formulata nel merito da parte del
. CP_1
In tali documenti non risulta garantito o deciso che il contratto di energia avrebbe previsto l'invarianza del prezzo del gas per i successivi 8 anni.
Nè ai fini invocati dagli attori può interpretarsi il riferimento alla “fornitura metano” contenuta nella informativa dei consiglieri atteso che tale riferimento appare, dato il contesto nel quale è inserito, riferito solo al servizio di approvvigionamento e fornitura del gas che la società avrebbe dovuto garantire al Condominio ma non al prezzo della materia prima.
In mancanza di alcuna espressa informativa all'assemblea condominiale che detto prezzo non avrebbe soggiaciuto nei successivi 8 anni alle normali fluttuazioni del mercato, non può ritenersi sussistente l'invocato errore vizio del consenso, allegato dagli attori.
Anche ove, al più, volesse ipotizzarsi l'esistenza di una omessa o incompleta informazione in merito al contratto approvato con la delibera in esame si verterebbe in tema di vizio rilevante sotto il profilo di annullabilità della delibera impugnata (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021) .
Conseguentemente, gli attori presenti in assemblea e votanti a favore della stessa non avrebbero potuto successivamente sollevarlo a termini dell'art. 1137 cc.
Ne consegue il rigetto della domanda degli attori sul punto.
Quanto poi alla delibera assunta all'assemblea del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 1 e 2 del suo ordine del giorno, va osservato che parte attrice l'ha impugnata per gli stessi motivi sopra esaminati relativamente alla delibera del 07/04/2021.
Conseguentemente la domanda va rigettata atteso che non è emerso il vizio già invocato per quest'ultima delibera e la assemblea, nell'approvare il consuntivo della gestione 2020- 2021 e il preventivo della gestione
2021- 2022, dunque, ha legittimamente esercitato i suoi poteri a termini degli artt.1135 e 1136 cc, approvando le spese così come conseguenti a quanto previsto nel contratto con la società Evolve sopra richiamato.
Ne consegue il rigetto della domanda degli attori sul punto.
Quanto poi alla delibera assunta all'assemblea del 30 maggio 2022 relativamente ai punti 6 e 8 del suo ordine del giorno, va osservato che parte convenuta ha eccepito la cessazione della materia del contendere sul punto.
Ha allegato in atti, difatti, che con delibera del 28 febbraio 2023, la assemblea ha annullato le delibere di cui ai punti 6 e 8 del verbale del 30 maggio 2022, oggetto della presente impugnazione.
La esistenza di detta delibera è pacifica in atti e anche provata e da una sua agevole lettura si rileva che con essa pagina 4 di 8 la assemblea ha deliberato espressamente “l'annullamento delle deliberazioni assunte ai punti 6, 8 dell'assemblea del 30 maggio 2022” oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Si è così determinato un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, ma parte attrice non ha rinunciato all'esame delle doglianze e delle difese allegate in giudizio ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale della loro controparte.
La fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui "l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo". Norma ritenuta applicabile anche nella materia condominiale ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II,
28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
Con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte convenuta, ma va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
A tali limitati fini, vanno dunque esaminate le doglianze di parte attrice e le difese di parte convenuta.
Per quanto in atti emerge che le delibere di cui ai punti 6 e 8 dell'ordine del giorno dell'assemblea del
30/05/2022 hanno riguardato, da un lato, ilrifacimento della impermeabilizzazione della copertura dei box, rifacimento dei soffitti degli stessi e di tutte le pareti ammalorate nel soffitto corselli box e dall'altro, ilrifacimento delle facciate interne del cortile di via P. Castaldi n. 8 e opere inerenti il balconi.
Entrambi gli interventi dovevano essere interamente coperti dalla agevolazione fiscale di cui al Sismabonus
110% attraverso il meccanismo della cessione del credito e, quindi, senza alcun costo in capo al . CP_1
Lamentano gli attoriche le delibere sarebbero illegittime per i motivi di seguito esaminati.
In primo luogo eccepisconoche le stesse sarebbero state assunte senza il rispetto della maggioranze prevista dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 richiamato nella delibera assembleare e comunque senza il rispetto delle maggioranze previste dall'art. 47, comma 4, del Regolamento.
Tale disposizione regolamentare stabilisce che le deliberazioni sulle materie previste dal primo comma dell'art. 1120 c.c. “devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i 2/3 del valore dell'edificio”.
Il richiamo a tale disposizione regolamentare non è pertinente atteso che, come è dato rilevare dagli atti e dalla stessa delibera impugnata non si verte in tema di innovazione regolamentata dall'art.1120 cc, ma di lavori per i quali deve invece applicarsi la normativa prevista dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) in tema di possibilità di fruire del beneficio fiscale, denominato comunemente “Superbonus 110%”.
Il comma 9-bis. Di tale norma prevede: “ Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto
pagina 5 di 8 l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.”
Neppure coglie nel segno il richiamo al mancato rispetto della maggioranze prevista dall'art. 119 del D.L. n.
34/2020.
Quanto alla delibera di cui al punto 6 dell'ordine del giorno, la doglianza è stata formulata da parte attrice sul presupposto che gli aventi diritto al voto sarebbero soltanto i condomini di via P.Castaldi ed i proprietari di box e/o posti auto, che assommerebbero ad un totale di 60 rappresentanti 319,88, mentre a favore della delibera avrebbero votato soltanto 30 di essi.
Posto che queste ultime circostanze di fatto sono pacifiche in atti va osservato che da una attenta lettura del verbale assembleare e dell'elenco dei presenti nel quale sono individuati specificamente, con un asterisco, i suddetti i condomini di via P.Castaldi ed i proprietari di box e/o posti auto aventi diritto al voto sul punto 6 dell'ordine del giorno, è agevole comprendere quali fossero gli aventi diritto al voto presenti in assemblea;
nonché quali fossero i votanti a favore della delibera impugnata ai fini del raggiungimento della “maggioranza degli intervenuti” che rappresentasse ”almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Nel testo della delibera infatti è riportato che: “Il Punto 6 viene approvato a maggioranza da n. 30 Condomini presenti di persona o per delega per un totale di 164,73 millesimi. Contrari: , CP_5 Controparte_6
er millesimi 39,92. Astenuti: nessuno”. CP_7 CP_8 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
Dal verbale e dalla distinta delle presenze dei condomini emerge quindi la specifica indicazione dei nominativi dei condomini presenti ed aventi diritto al voto sul punto;
dei millesimi rappresentati, in proprio e per delega e di queste ultime;
dei nominativi dei dissenzienti e del numero dei votanti, invece, a favore.
Concorrendo tali circostanze, risulta agevole comprendere, con una mera operazione comparativa e di calcolo collegata al numero dei condomini ed ai millesimi, detraendo dalle presenze i dati inerenti i dissenzienti, quale sia la maggioranza di votanti che ha approvato la delibera impugnata e da chi sia composta.
Poiché la stessa era composta da 30 condomini rappresentanti 164,73, su di un totale di 319,88 millesimi, essa costituisce la “la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio” degli aventi diritto, in base ai dati suddetti ricavabili dal verbale e dalla distinta delle presenze.
Con riferimento poi alla delibera di cui al punto 8 dell'ordine del giorno dal verbale assembleare si evince agevolmente che:
- i condomini presenti ed aventi diritto al voto, di persona o per delega, fossero 68 su i 127 partecipanti al
, per un totale di millesimi pari ad 608,81/1000; CP_1
- la delibera è stata approvata “a maggioranza da n.38 condomini presenti di persona o per delega per un totale CP_1 di 364, 11 millesimi. Contrari: , , Mastracchio, , CP_13 CP_14 CP_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] CP_8 CP_8 CP_15 Parte_3 CP_9 CP_16 CP_10 CP_11 CP_17
, Moretti e Montagnani, Galantino e Zurli per millesimi 220,80. Controparte_18 CP_19 CP_20
pagina 6 di 8 Astenuti Alliani e per mili. 14,39”. Pt_4
Dunque per tale punto dell'ordine del giorno possono effettuarsi considerazioni analoghe a quelle sopra svolte che portano a ritenere che anche in questo caso è agevole comprendere quale sia la maggioranza di votanti che ha approvato la delibera impugnata e da chi sia composta e che essa costituisce la “la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio” degli aventi diritto, in base ai dati suddetti ricavabili dal verbale e dalla distinta delle presenze.
Ne consegue che il motivo di impugnativa in esame per entrambi i punti dell'ordine del giorno in esame non sarebbe risultato fondato se non fosse cessata la materia del contendere.
Con altro motivo di impugnativa parte attrice ha poi contestato per entrambi i punti all'ordine del giorno in esame della delibera che vi fosse stata la violazione del diritto di informazione e dell'iter di formazione del consenso delle opere.
Parte attrice ha ampiamente argomentato sul punto in particolare contestando: la mancanza di informativa ai condomini in merito alle condizioni essenziali dell'operazione, quali l'entità dei lavori, le offerte sul prezzo, il contratto di appalto, il progetto, la qualificazione degli stessi come interventi rientranti nel beneficio fiscale “Sismabonus 110%”, l'effettiva possibilità di utilizzare tale beneficio fiscale e le modalità di accesso allo stesso;
che la delibera in esame sarebbe stata votata senza rispettare l'iter di approvazione assembleare per i lavori del cd. “Sismabonus”.
Le specifiche circostanze di fatto allegate sul punto da parte attrice ed evincibili anche dalla lettura del verbale assembleare e dagli altri documenti depositati in atti, non sono state contestate specificamente da parte attrice e dunque ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. devono ritenersi pacifiche in atti.
Dalle stesse emerge la mancanza del rispetto dell'obbligo di preventiva informazione dei condomini in merito agli argomenti oggetto di convocazione assembleare, che risponde alla finalità di consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione (cfr. Cassazione sentenza n°25693/2018; Cass. n.21966/2017 e
Cass. n. 15587/2018).
Il mancato rispetto di tale obbligo rileverebbe sotto il profilo della annullabilità della delibera impugnata sui punti oggetto di esame (Cfr.: Cass. Sez. U. Sentenza n° 9839/2021) ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere sul punto.
Con assorbimento o rigetto, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In merito alle spese e competenze del giudizio vanno valutati non solo gli esiti del giudizio, con rigetto della maggior parte delle domande di parte attrice e soccombenza virtuale del convenuto solo sulla CP_1 residua parte delle stesse, ma anche il comportamento di parte attrice che ha rifiutato il ristoro parziale delle spese di giudizio offerto in corso di causa dallo stesso convenuto. CP_1
Per quanto sopra rilevato e ritenuto, in applicazione del dettato degli artt.91 e 92 c.p.c., le competenze del pagina 7 di 8 presente giudizio e della procedura di mediazione vanno compensate per 3/4 tra le parti, e il rimanente 1/4 va posto a carico di parte convenuta ed a favore degli attori, in solido tra di loro.
Le stesse vanno determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda e sono liquidate, per tale sola parte, in dispositivo.
Vanno invece poste integralmente a carico del convenuto le spese vive di lite e di mediazione ed a CP_1 favore degli attori, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla impugnativa della delibera assunta all'assemblea del 30 maggio 2022 del di , in viale Vittorio Veneto Controparte_1 CP_1
n° 24 , relativamente ai punti 6 e 8 del suo ordine del giorno. Controparte_21
- Rigetta ogni altra domanda degli attori e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 C
- Condanna il convenuto di viale Vittorio Veneto n° 24 Controparte_1 CP_1
[...]
, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori CP_21
e , in solido tra di loro 1/4 delle competenze di lite e di Parte_1 Parte_2 Parte_3 procedura di mediazione che liquida, per tale sola parte, in €.1.500,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché alla refusione agli stessi attori, in solido tra di loro, di tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.600,00 per spese vive. Compensa tra le parti i rimanenti 3/4 delle competenze di lite e di mediazione.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pietro Paolo Pisani
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