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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2961 /2023 R.G. vertente
fra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Laieta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza alla Via IV Novembre n° 38, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 27.10.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di;
accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra le l'espletamento delle mansioni, da parte del ricorrente, riportate nel corpo dell'atto e il danno occorso allo stesso in occasione dell'attività lavorativa e, per l'effetto; accertare e dichiarare la percentuale del danno biologico complessivo nella misura del 16% o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1
costituzione ed al pagamento in favore del ricorrente della rendita in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000 e del
D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr.; condannare l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma individuata in base alla percentuale di danno biologico accertata, in virtù dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000 e del D.LGS.
38/2000 e succ. mod. ed integr.; condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento in favore del ricorrente di ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU e prova testimoniale, in data 09 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
“Per tutte le considerazioni su esposte tali menomazioni, a mio parere, SI RITENGONO IN
RAPPORTO CAUSALE CON L'ATTIVITA' SVOLTA per la esposizione a un rischio
2 professionale adeguato per qualità, intensità e durata. Tali menomazioni sono globalmente valutabili con un danno biologico permanente del 6% (sei); data decorrenza 09/12/2024”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 27.10.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1
conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 6 %, decorrenza 9.12.2024;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1
legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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