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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12309 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato -ex art. 281 sexies c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 42743/2023 R.G.A.C.C., promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
residente in [...]
Fasana 21, presso lo studio dell'avv. Tommaso TRULLI, che la rappresenta e difende - unitamente all'avv. Andrea PORRETTA- in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e pagina 1 di 16 con sede in Roma Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CIARDIELLO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
nessuna specifica elezione di domicilio;
-RESISTENTE-
e residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata a Vasto (CH) al Tes_1
Corso Palizzi 27, presso lo studio dell'avv. Carlo PERROZZI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-RESISTENTE-
e
“ con sede a Mogliano Veneto (TV) e Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio FRANCHI in forza di procura in atti;
nessuna specifica elezione di domicilio;
-CONVENUTO RZ MA (da - Tes_1
e
“ALLIANZ con sede in Milano e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Tommaso SPINELLI GIORDANO in forza di procura in atti;
nessuna specifica elezione di domicilio;
-CONVENUTO RZ MA (da condominio )- Controparte_1
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note scritte in sostituzione dell'ud. 9/5/2025.
pagina 2 di 16 • parte ricorrente: “…. - 1) accertare e dichiarare che l'appartamento sito in Roma,
Via Festo Avieno n. 15, 1° piano, interno 2A, censito presso il N.C.E.U. di Roma al foglio 368, particella 3329, subalterno 564, di proprietà della SI.ra Parte_1
dal mese di ottobre 2021 e sino al mese di gennaio 2023 ha subito
[...]
infiltrazioni d'acqua, sul soffitto, sulle pareti, sulla pavimentazione in parquet, sul proprio mobilio ed altro, localizzandosi in particolare nella camera da letto avente affaccio sul vialetto d'ingresso condominiale (lato nord), il tutto come meglio indicato in premessa e come dettagliatamente precisato nell'allegata relazione tecnica del Geom. , danni che alla data odierna non Controparte_3
sono stati ancora ripristinati, né risarciti;
2) accertare e dichiarare che le suddette infiltrazioni sono state provocate, con nesso diretto ed esclusivo di causa-effetto, dalla concomitante presenza di “una vistosa perdita di acqua proveniente dalla tubatura verticale di riscaldamento dell'impianto condominiale
[…] a causa della vetustà di dette tubature. […]” e di “una seconda perdita proveniente da un tubo orizzontale, diramazione (“stacco”) di quello verticale riparato, che transita all'interno della muratura perimetrale sotto la finestra per raggiungere il termosifone del bagno Lo stato di usura e vetustà di detta Tes_1
tubazione orizzontale è risultata simile a quella verticale”; 3) accertare e dichiarare che, in conseguenza dei predetti fenomeni infiltrativi e del mancato ripristino e del mancato risarcimento dei danni provocati, al mese di agosto
2023, la SI.ra ha subito danni per complessivi € 49.530,69 (di cui € Pt_1
7.744,00 per costi netti di ripristino dell'appartamento, € 1.703,68 per I.V.A. sui suddetti costi, € 5.800,00 per sostituzione armadio a ponte, comprensivo di I.V.A.,
€ 3.050,00 per ricerca guasto, € 11.040,00 per lucro cessante da mancato godimento parziale della propria unità immobiliare dal mese di ottobre 2021 al mese di agosto 2023 (ma con danno ancora in corso), € 3.765,26 per onorari di patrocinio legale relativi alla fase stragiudiziale imposta dalla condotta delle controparti, € 6.589,28 per onorari di patrocinio legale relativi al procedimento
pagina 3 di 16 per A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. incardinato con R.G. 28711/2022, €
4.483,50 per onorari di assistenza tecnica del C.T.P. Geom. , Controparte_3
€ 5.354,97 per onorari di C.T.U. Dott. , e per l'effetto condannare Persona_1
la SI.ra e il Roma, in Tes_1 Controparte_4
persona del suo Amministratore pro tempore, in solido tra loro, o nella specifica ragione percentuale che il Giudice adito vorrà individuare in ragione del rispettivo contegno, a risarcire in favore della SI.ra a Parte_1
norma del combinato disposto degli artt. 2051 e 2055 c.c., i danni dalla stessa patiti nella misura quantificata ad agosto 2023, (ma con danno ancora in corso) nell'importo di € 49.530,69, da aggiornare sino alla data di effettivo ripristino o risarcimento, come sopra quantificati, o in subordine la diversa maggiore o minor somma risultante dall'istruttoria del processo, oltre interessi moratori – o, in subordine, legali - e rivalutazione, sino al soddisfo;
4) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della SI.ra e del Tes_1 [...]
, in persona del suo Amministratore pro tempore, ex Controparte_5
art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., e per l'effetto condannare entrambi a risarcire ed indennizzare la SI.ra con le somme che il Giudice adito Parte_1
vorrà equitativamente determinare in ragione delle tempistiche del loro mancato intervento, e della vastità dei danni arrecati alla ricorrente, con importi come sopra maggiorati di interessi e rivalutati, sino al soddisfo, 5) condannare la
SI.ra e il , in Tes_1 Controparte_5
persona del suo Amministratore pro tempore, ex art. 96 comma 4 c.p.c., al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00, 6) con vittoria di spese e compensi professionali sia del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. distinto da R.G. 28711/2022, sia del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”
pagina 4 di 16 • parte resistente : “a) autorizzare la chiamata del terzo in garanzia e CP_5
manleva nella persona della Compagnia di Assicurazione con CP_6
differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 281, undecies, quarto comma,
c.p.c. e comunque adottando ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno;
nel merito, b) rigettare le domande di danni della SInora per Parte_1
i motivi suddetti o comunque ridurle come di giustizia, sempre per i motivi suddetti;
c) comunque riconoscere e dichiarare che l'Arch. è Tes_1
l'esclusiva responsabile di tutti i danni lamentati dalla SInora Parte_1
che verranno di giustizia riconosciuti;
d) in subordine, nella
[...]
denegatissima ipotesi che Codesto Ill.mo Giudice non ravvisi che la rottura del tubo condominiale è dovuta ai lavori effettuati dall'Arch. nel suo bagno, Tes_1
riconoscere che il è tenuto a far fronte ai soli danni causati dalla CP_5
rottura del tubo condominiale (50% dei danni), danni che, se l'Arch. avesse Tes_1
permesso di affrontare immediatamente, si sarebbero risolti nella sola reimbiancatura della stanza della SInora per soli € 900,00; e) in via Pt_1
riconvenzionale comunque condannare in solido fra loro la SInora Parte_1
e l'Arch. a risarcire il Condominio le spese per la
[...] Tes_1
demolizione ed il ripristino della facciata pari ad € 946,00, oltre interessi di legge dal pagamento al soddisfo;
f) in ogni caso il Condominio chiede di essere integralmente garantito e manlevato per le domande di cui è causa e per quelle che ne dovessero scaturire dalla propria Compagnia Assicuratrice”.
• Parte resistente “in via preliminare, autorizzare la chiamata in giudizio Tes_1
della Agenzia Bologna Mazzini e disporre lo Controparte_7
spostamento della prima udienza, assegnando congruo termine per la chiamata del terzo;
- in via principale, rigettare nel merito la domanda della ricorrente, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto, smodata e non provata nella richiesta entità dei danni in essi compreso il danno emergente e lucro cessante;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'assenza di responsabilità in capo alla
pagina 5 di 16 resistente ;- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande Parte_2
proposte dalla ricorrente, nonché del riconoscimento di responsabilità in capo a
, ritenere e dichiarare che la – Agenzia Bologna Tes_1 Controparte_2
Mazzini, debba tenere indenne la resistente da ogni esborso e Tes_1
conseguentemente condannare la Generali Italia spa – Agenzia Bologna Mazzini al pagamento in favore di di una somma pari a quella che costei Tes_1
sarà tenuta a pagare in favore della ricorrente;
- in via Parte_1
subordinata ed estrema, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità in capo a e non operativa la polizza stipulata presso Tes_1
la chiamanda in giudizio Controparte_8
graduarne la responsabilità rispetto al , Controparte_5
secondo la quota proporzionale di eventuale spettanza”; chiede anche mutamento del rito in ordinario.
• Parte convenuta “ “RIGETTARE integralmente la domanda Controparte_2
spiegata dalla SI.ra nei confronti della SI.ra Pt_1 Tes_1
poiché inammissibile, indeterminata, infondata e improvata per le motivazioni dedotte in narrativa, con conseguente Pronuncia liberatoria in favore della
Compagnia; * CONDANNARE la controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. IN VIA PRINCIPALE ALTERNATIVA * ACCERTARE e
DICHIARARE la prescrizione ex art. 2952 C.C. e/o la perdita del diritto all'indennizzo e/o la inoperatività della Polizza “Immagina Adesso Modulo
Casa” N. 410107342 stipulata dalla SI.ra (cfr. doc.ti N. 4/5), in Tes_1
accoglimento delle Difese ed eccezioni enunciate nel capitolo di riferimento;
e per 12 l'effetto, * DICHIARARE che nulla deve in relazione Controparte_2
alle domande spiegate nei suoi confronti, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite. IN VIA SUBORDINATA * PREVIA
INDIVIDUAZIONE dei rispettivi profili di responsabilità ascrivibili alle parti (ivi compreso il concorso colposo della ricorrente ai sensi dell'art. 1227 C.C.), e con
pagina 6 di 16 precipua esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da mero vincolo di solidarietà in applicazione dell'art. 2 C.G.A. della Polizza (cfr. doc. N. 5); *
PREVIA RIDUZIONE dell'indennizzo per mancata tempestiva denuncia del sinistro ex artt. 1913 – 1915 c.c. e art. 12 C.G.A. (cfr. doc. N. 5); * DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, in ragione della chiesta ripartizione della colpa, sempre entro i limiti dei massimali, dei sottolimiti e secondo le condizioni previste nella Polizza “Immagina Adesso Modulo Casa” N.
410107342 stipulata dalla SI.ra (cfr. doc. N. 4/5) in Tes_1
accoglimento delle Difese enunciate nel capitolo di riferimento, anche per quanto concerne l'onere delle spese di lite”.
• Parte terza chiamata “ a) in linea preliminare: accertare e Controparte_6
dichiarare, per i suesposti motivi, l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal in Roma. Con vittoria di Controparte_5
compensi e spese, comprese quelle generali, ex D.M. n. 147/2022, oltre I.V.A. e
C.P.A.; b) in linea principale e nel merito: respingere qualsivoglia domanda, da chiunque proposta e/o proponenda, nei confronti della società concludente, poiché irrituale e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di compensi e spese, comprese quelle generali, ex D.M. n. 147/2022, oltre I.V.A. e
C.P.A.; c) in linea subordinata: nella denegata ipotesi in cui i danni ex adverso lamentati fossero ritenuti sussistenti, nonché causalmente riconducibili a fatto e colpa concorrente di una pluralità di corresponsabili, accertare la misura della colpa di ciascuno di essi e, per l'effetto, dichiarare la concludente tenuta alla relativa manleva esclusivamente nei limiti delle previsioni di cui alla polizza n.
044305862 della medesima deducente e, comunque, considerate sia la percentuale di responsabilità addebitata all'assicurato, sia l'applicabilità della normativa ex art 1910 Cod. Civ.”.
pagina 7 di 16 CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone e documenta di essere proprietaria di immobile sito in Roma, facente parte di fabbricato condominiale, e riferisce che -sin dall'ottobre del 2021- si verificavano infiltrazioni di acqua che danneggiavano il soffitto, le pareti laterali e poi anche la pavimentazione in parquet, rendendo l'ambiente insalubre e non pienamente fruibile.
E' stato così attivato procedimento di accertamento tecnico preventivo anche a fini conciliativi (proc. 28711/2022 Trib. Roma), esitato con deposito di relazione peritale in data 5/6/2023, a cui la parte fa riferimento, e che ha rilevato la causa delle infiltrazioni e i rimedi.
Inutili essendo state reiterate interlocuzioni con gli odierni convenuti, argomenta l'istante sulle seguenti voci di danno:
• danno emergente da costi di ripristino di piena funzionalità dell'immobile attoreo:
€ 7.744,00+ 1.703,68 per IVA;
• danno emergente per sostituzione di armadio a ponte: €5.800,00;
• danno emergente per spese di ricerca del guasto: € 3.050,00;
• lucro cessante per mancata piena fruizione dell'immobile fino ad aprile del 2023:
€ 11.040,00 (€ 480,00/mese);
• danno emergente per spese legali stragiudiziali e giudiziali (proc. 28711/2022), per onorari CTP e CTU in detto procedimento: €
3.765,26+6.589,28+4.483,50+5.354,97;
e così in totale € 49.530,69.
Argomenta parte attorea su responsabilità solidale dei convenuti e chiede anche condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
pagina 8 di 16 Rende le richieste sopra indicate.
Il convenuto argomenta su condotta ostruzionistica della e CP_5 Parte_3 Tes_1
nega ogni propria negligenza.
Contesta la risarcibilità del danno all'armadio-ponte (perché non adeguatamente protetto dalla ricorrente); nega che la spesa per la ricerca del danno sia ascrivile ad altri che non alla parimenti, per le spese ulteriori legate all'ATP. Tes_1
Nega la propria responsabilità per le spese di ripristino, addebitando alla ricorrente il tempo trascorso prima di attivare l'ATP.
Ha contestato il danno da lucro cessante, atteso che la stanza “de quo” non può essere adibita a camera da letto, stante il regolamento edilizio del Comune di Roma (superficie inferiore a mq 9); peraltro, il CTU aveva addotto danno per € 270,00/mese.
Rende le richieste sopra indicate.
Parte convenuta nega ogni propria condotta ostruzionistica, a lungo argomentando Tes_1
su circostanze e fattori causali però radicalmente smentiti dalla CTU.
Rende le richieste sopra indicate.
“ ha eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo, atteso che la Controparte_2
propria assicurata e chiamante in causa -resa edotta del sinistro già in data 19/12/2021
(doc. 6 di parte ricorrente)- ha notiziato l'assicurazione solo in data 8/1/2024 con la notifica della citazione in chiamata.
Per gli stessi motivi eccepisce la perdita e/o la riduzione dell'indennizzo appunto per omessa tempestiva denuncia del sinistro.
pagina 9 di 16 Deduce poi l'inoperatività della polizza, per essere escluso il danno da spargimento di sia ex art.
2.4 delle condizioni di polizza sia ex art. 19 delle medesime.
Deduce anche essere esclusi i danni che derivino da obblighi solidali con altri condòmini, oltre che gli obblighi di fare.
Eccepisce massimali e franchigie contrattuali (richiamando genericamente i documenti contrattuali in atti).
In rito, eccepisce inopponibilità (ad essa assicurazione) della CTU espletata nel proc.
28711/2022 a cui non ha partecipato per non essere stata chiamata.
Argomenta anche su infondatezza della domanda attorea.
Rende le richieste sopra riportate.
“ ha negato l'operatività della polizza per il caso di specie, essendo coperti Controparte_6
solo “i danneggiamenti a cose verificatisi a seguito di rottura accidentale di condutture”
(doc. n. 2, diciassettesima pag., art. 4.1, quarto cpv.). afferma in particolare che la rottura accidentale non sussiste ove essa sia cagionata da “ammaloramento progressivo di fatiscenti tratti di condutture (condominiali e non) dell'impianto di riscaldamento del fabbricato de quo”.
Eccepisce poi che -a fronte di conoscenza del sinistro già in data 20/12/2021- la comunicazione è stata resa solo in data 21/2/2022 a fronte di un termine contrattuale di tre giorni.
Argomenta anche su infondatezza della domanda attorea (sia in punto di “an” sia in punto di “quantum”); nega la debenza di somma a rivalutazione.
pagina 10 di 16 Eccepisce essere comunque e semmai risarcibili solo i danni a cose e materiali e diretti;
eccepisce franchigia di € 103,00 e nega siano rifondibili le spese legali, a norma di contratto.
Rende le richieste sopra riportate.
Ammesse prove documentali (ordinanza dell'11/11/2024 che qui espressamente si richiama) si è giunti alla fase decisoria.
Il consulente nominato nel proc. 28711/2022 (ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.) ha rilevato -in esito ad accessi e sopralluoghi- la sussistenza dei fenomeni infiltrativi nell'immobile attoreo, forieri di pericolo di danno a cose e persone.
Il CTU ha riscontrato:
• una prima perdita di acqua proveniente dalla tubatura verticale di riscaldamento dell'impianto condominiale (essa ha richiesto particolare attenzione e tempo per la sua riparazione, anche a causa della vetustà di dette tubature);
• una seconda perdita proveniente da un tubo orizzontale, diramazione di quello verticale riparato, che transita all'interno della muratura perimetrale sotto la finestra per raggiungere il termosifone del bagno FA (lo stato di usura e vetustà di detta tubazione orizzontale è risultata simile a quella verticale).
Con riferimento ai danni cagionati da dette perdite, il CTU ha individuato (pagg.
6-8 della relazione) spese per € 7.744,00 -al netto dell'IVA di legge- per il ripristino di piena funzionalità dell'immobile attoreo.
Il consulente ha poi ritenuto congruo il preventivo di € 5.800,00 (al lordo dell'IVA) per le riparazioni all'armadio a ponte, riscontrato come danneggiato dalle infiltrazioni. Ha anche individuato costi: per il ripristino (dopo i saggi espletati) del bagno (€ Tes_1
pagina 11 di 16 900,00); per il saggio eseguito sulla facciata condominiale (€ 800,00; spesa sostenuta dal condominio) e per la ricerca del guasto e le riparazioni (€ 3.050,00 al lordo dell'IVA).
Ha infine valutato un valore medio locativo dell'appartamento attoreo in ragione di €
900,00/mese e ha ritenuto un danno da mancata piena fruizione del bene (è stata interessata dalle infiltrazioni una stanza di circa mq 9; una delle due esistenti) in ragione di € 270,00/mese.
Osserva il decidente che un guasto davvero banale a impianto condominiale -riparato in esito ai dovuti accertamenti, e con interventi di fatto semplici e poco costosi- ha generato un contenzioso su cui le parti non hanno trovato conciliazione, di fatto invece tra le più agevoli possibili.
Ciò premesso, si osserva che un impianto di riscaldamento cd. centralizzato è in proprietà proprietà indivisa tra i condòmini fino al punto di diramazione verso le singole unità immobiliari.
Da ciò deriva che la responsabilità della manutenzione e della gestione è in capo al
, per la parte comune, mentre le spese per la parte esclusiva sono a carico del CP_5
singolo.
Nel caso di specie, sussistono due fattori concausali che hanno cagionato danni alla parte attorea, come sopra riportati.
La responsabilità aquiliana del e della convenuta , ex art. CP_5 CP_9
2055 cod. civ.- trova astratta titolazione nell'art. 2051 cod. civ.
Va precisato che (anche) la responsabilità del custode della “res” non si palesa come esempio di responsabilità oggettiva, essendo sempre necessaria una colpevolezza della condotta del danneggiante, cui però (a differenza della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.) la legge attribuisce onere di prova di sopravvenienza di un caso pagina 12 di 16 fortuito: sicchè è lecito parlare di colpa presunta “iuris et de iure”, salvo appunto il solo caso fortuito.
Né detta responsabilità è esclusa ove il danneggiante provi di avere approntato le cautele possibili per custodire in efficienza la cosa.
Ciò in quanto per scelta normativa del nostro ordinamento le cose -in sé inanimate e non capaci di governarsi da sole- han necessità di chi assuma la loro custodia, per impedire che arrechino danni: salvo il caso fortuito.
Quindi, e appunto, la responsabilità è in capo a chi materialmente assume la effettiva custodia del bene, perché custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, laddove tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
Nel caso di specie, l'eventualità del caso fortuito nemmeno è dedotta dalle parti interessate e comunque non sussiste
Ciò chiarito, la documentazione in atti e le valutazioni del CTIU nel proc. 28711/2022 forniscono evidenza delle seguenti voci di danno:
• danno emergente da costi di ripristino di piena funzionalità dell'immobile attoreo:
€ 7.744,00 al netto dell'IVA di legge;
• danno emergente per sostituzione di armadio a ponte: €5.800,00;
• danno emergente per spese di ricerca del guasto: € 3.050,00;
• lucro cessante per mancata piena fruizione dell'immobile fino ad aprile del 2023: valutazione equitativa di € 100.00/mese; e quindi in totale € 2.300,00; somma già attualizzata;
• danno emergente per spese legali stragiudiziali e giudiziali (proc. 28711/2022), per onorari CTP e CTU in detto procedimento: € 3.765,26 per compensi legali stragiudiziali +6.589,28 per compensi legali giudiziali +4.483,50 per CTP
+5.354,97 per CTU;
pagina 13 di 16 per un totale complessivo di € 39.087,01 oltre IVA di legge sull'addendo di € 7.744,00.
Invero infatti non sussiste alcun concorso del fatto colposo della parte danneggiata, men che meno per avere tardato ad avviare procedimento di istruzione preventiva (tesi suggestiva quanto infondata: i tempi dell'attivazione della tutela giurisdizionale non incidono -entro i termini di prescrizione- sull'obbligo risarcitorio e la parte ha dimostrato nel caso di specie di avere sollecitato inutilmente l'attenzione delle parti interessate alla soluzione della problematica), essendo al contrario sorprendente l'inefficienza e l'indifferenza dei convenuti nella semplice gestione di un banalissimo sinistro, non raro nella vita di una comunità condominiale, che nel caso di specie appare di ben scarsa coesione sodale, con le conseguenze che si colgono anche nella presente sentenza. Completamente incomprendibile in concreto poi è la deduzione circa onere inosservato della ricorrente a evitare danni all'armadio a ponte.
In definitiva, sussistono danni per complessiva somma di € 39.087,01 oltre IVA di legge sull'addendo di € 7.744,00 e la domanda va accolta in questi termini nei confronti dei convenuti principali.
Con riferimento alle domande di manleva, si osserva quanto segue.
Il termine biennale di prescrizione del diritto all'indennizzo per la non era Tes_1
prescritto all'atto della sua tardiva comunicazione all'assicurazione, atteso che in data
21/1/2022 ella ha avuto concreta contezza di richiesta risarcitoria e in data 8/1/2024 ha reso la comunicazione all'assicurazione; palese è comunque la negligenza nell'omissione di tempestiva comunicazione.
Il sinistro “de quo” non rientra -in forza delle stesse specifiche deduzioni di parte terza chiamata, da intendersi qui richiamate- negli eventi assicurati, atteso che entrambe le polizze coprono i danni da rottura accidentale della tubazione.
pagina 14 di 16 L'aggettivazione -come ovvio- ha significato ben preciso, e particolare attenzione deve cogliersi nell'interpretazione dei contratti di assicurazione, atteso che in essi la delimitazione del rischio è il fulcro del sinallagma contrattuale.
La rottura accidentale non è quella che deriva dall'inevitabile usura della “res”, dovuta al decorso del tempo: è infatti ben ragionevole che la delimitazione del rischio escluda detti cedimenti, la cui prevedibilità è concretamente sussistente a carico del custode.
Le domande di manleva vanno quindi respinte.
Il regime delle spese segue la soccombenza, previa compensazione in ragione dei 1/4 nei soli rapporti tra attore e convenuti principali.
La liquidazione dell'intero è resa ex D.M. 55/2014 (scaglione da € 26.000,00 ad €
52.000,00; valori minimi e ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 42743/2023
RGACC così decide:
• a parziale accoglimento della domanda, condanna le parti convenute principali -in solido- al pagamento di € 39.087,01 -oltre IVA di legge sull'addendo di €
7.744,00- in favore di parte attorea ad integrale risarcimento del danno;
con interessi legali dai singoli esborsi indicati in motivazione e fino al saldo;
• rigetta le domande rese dai convenuti principali nei confronti dei rispettivi terzi chiamati;
• condanna le parti convenute principali -in solido- alla rifusione delle spese sostenute da parte attorea, previa compensazione in ragione di 1/4 e liquida l'intero in € 3.232,60 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo pagina 15 di 16 unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e
IVA di legge.;
• condanna la convenuta alla rifusione delle spese sostenute da “ Tes_1 [...]
liquidate in € 3.232,60 per compenso professionale;
oltre rimborso CP_2
forfettario 15%, CAP e IVA di legge.;
• condanna il convenuto alla rifusione delle spese sostenute da CP_5
“ liquidate in € 3.232,60 per compenso professionale;
oltre Controparte_6
rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 3/9/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato -ex art. 281 sexies c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 42743/2023 R.G.A.C.C., promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
residente in [...]
Fasana 21, presso lo studio dell'avv. Tommaso TRULLI, che la rappresenta e difende - unitamente all'avv. Andrea PORRETTA- in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e pagina 1 di 16 con sede in Roma Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CIARDIELLO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
nessuna specifica elezione di domicilio;
-RESISTENTE-
e residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata a Vasto (CH) al Tes_1
Corso Palizzi 27, presso lo studio dell'avv. Carlo PERROZZI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-RESISTENTE-
e
“ con sede a Mogliano Veneto (TV) e Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio FRANCHI in forza di procura in atti;
nessuna specifica elezione di domicilio;
-CONVENUTO RZ MA (da - Tes_1
e
“ALLIANZ con sede in Milano e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Tommaso SPINELLI GIORDANO in forza di procura in atti;
nessuna specifica elezione di domicilio;
-CONVENUTO RZ MA (da condominio )- Controparte_1
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note scritte in sostituzione dell'ud. 9/5/2025.
pagina 2 di 16 • parte ricorrente: “…. - 1) accertare e dichiarare che l'appartamento sito in Roma,
Via Festo Avieno n. 15, 1° piano, interno 2A, censito presso il N.C.E.U. di Roma al foglio 368, particella 3329, subalterno 564, di proprietà della SI.ra Parte_1
dal mese di ottobre 2021 e sino al mese di gennaio 2023 ha subito
[...]
infiltrazioni d'acqua, sul soffitto, sulle pareti, sulla pavimentazione in parquet, sul proprio mobilio ed altro, localizzandosi in particolare nella camera da letto avente affaccio sul vialetto d'ingresso condominiale (lato nord), il tutto come meglio indicato in premessa e come dettagliatamente precisato nell'allegata relazione tecnica del Geom. , danni che alla data odierna non Controparte_3
sono stati ancora ripristinati, né risarciti;
2) accertare e dichiarare che le suddette infiltrazioni sono state provocate, con nesso diretto ed esclusivo di causa-effetto, dalla concomitante presenza di “una vistosa perdita di acqua proveniente dalla tubatura verticale di riscaldamento dell'impianto condominiale
[…] a causa della vetustà di dette tubature. […]” e di “una seconda perdita proveniente da un tubo orizzontale, diramazione (“stacco”) di quello verticale riparato, che transita all'interno della muratura perimetrale sotto la finestra per raggiungere il termosifone del bagno Lo stato di usura e vetustà di detta Tes_1
tubazione orizzontale è risultata simile a quella verticale”; 3) accertare e dichiarare che, in conseguenza dei predetti fenomeni infiltrativi e del mancato ripristino e del mancato risarcimento dei danni provocati, al mese di agosto
2023, la SI.ra ha subito danni per complessivi € 49.530,69 (di cui € Pt_1
7.744,00 per costi netti di ripristino dell'appartamento, € 1.703,68 per I.V.A. sui suddetti costi, € 5.800,00 per sostituzione armadio a ponte, comprensivo di I.V.A.,
€ 3.050,00 per ricerca guasto, € 11.040,00 per lucro cessante da mancato godimento parziale della propria unità immobiliare dal mese di ottobre 2021 al mese di agosto 2023 (ma con danno ancora in corso), € 3.765,26 per onorari di patrocinio legale relativi alla fase stragiudiziale imposta dalla condotta delle controparti, € 6.589,28 per onorari di patrocinio legale relativi al procedimento
pagina 3 di 16 per A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. incardinato con R.G. 28711/2022, €
4.483,50 per onorari di assistenza tecnica del C.T.P. Geom. , Controparte_3
€ 5.354,97 per onorari di C.T.U. Dott. , e per l'effetto condannare Persona_1
la SI.ra e il Roma, in Tes_1 Controparte_4
persona del suo Amministratore pro tempore, in solido tra loro, o nella specifica ragione percentuale che il Giudice adito vorrà individuare in ragione del rispettivo contegno, a risarcire in favore della SI.ra a Parte_1
norma del combinato disposto degli artt. 2051 e 2055 c.c., i danni dalla stessa patiti nella misura quantificata ad agosto 2023, (ma con danno ancora in corso) nell'importo di € 49.530,69, da aggiornare sino alla data di effettivo ripristino o risarcimento, come sopra quantificati, o in subordine la diversa maggiore o minor somma risultante dall'istruttoria del processo, oltre interessi moratori – o, in subordine, legali - e rivalutazione, sino al soddisfo;
4) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della SI.ra e del Tes_1 [...]
, in persona del suo Amministratore pro tempore, ex Controparte_5
art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., e per l'effetto condannare entrambi a risarcire ed indennizzare la SI.ra con le somme che il Giudice adito Parte_1
vorrà equitativamente determinare in ragione delle tempistiche del loro mancato intervento, e della vastità dei danni arrecati alla ricorrente, con importi come sopra maggiorati di interessi e rivalutati, sino al soddisfo, 5) condannare la
SI.ra e il , in Tes_1 Controparte_5
persona del suo Amministratore pro tempore, ex art. 96 comma 4 c.p.c., al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00, 6) con vittoria di spese e compensi professionali sia del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. distinto da R.G. 28711/2022, sia del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”
pagina 4 di 16 • parte resistente : “a) autorizzare la chiamata del terzo in garanzia e CP_5
manleva nella persona della Compagnia di Assicurazione con CP_6
differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 281, undecies, quarto comma,
c.p.c. e comunque adottando ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno;
nel merito, b) rigettare le domande di danni della SInora per Parte_1
i motivi suddetti o comunque ridurle come di giustizia, sempre per i motivi suddetti;
c) comunque riconoscere e dichiarare che l'Arch. è Tes_1
l'esclusiva responsabile di tutti i danni lamentati dalla SInora Parte_1
che verranno di giustizia riconosciuti;
d) in subordine, nella
[...]
denegatissima ipotesi che Codesto Ill.mo Giudice non ravvisi che la rottura del tubo condominiale è dovuta ai lavori effettuati dall'Arch. nel suo bagno, Tes_1
riconoscere che il è tenuto a far fronte ai soli danni causati dalla CP_5
rottura del tubo condominiale (50% dei danni), danni che, se l'Arch. avesse Tes_1
permesso di affrontare immediatamente, si sarebbero risolti nella sola reimbiancatura della stanza della SInora per soli € 900,00; e) in via Pt_1
riconvenzionale comunque condannare in solido fra loro la SInora Parte_1
e l'Arch. a risarcire il Condominio le spese per la
[...] Tes_1
demolizione ed il ripristino della facciata pari ad € 946,00, oltre interessi di legge dal pagamento al soddisfo;
f) in ogni caso il Condominio chiede di essere integralmente garantito e manlevato per le domande di cui è causa e per quelle che ne dovessero scaturire dalla propria Compagnia Assicuratrice”.
• Parte resistente “in via preliminare, autorizzare la chiamata in giudizio Tes_1
della Agenzia Bologna Mazzini e disporre lo Controparte_7
spostamento della prima udienza, assegnando congruo termine per la chiamata del terzo;
- in via principale, rigettare nel merito la domanda della ricorrente, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto, smodata e non provata nella richiesta entità dei danni in essi compreso il danno emergente e lucro cessante;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'assenza di responsabilità in capo alla
pagina 5 di 16 resistente ;- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande Parte_2
proposte dalla ricorrente, nonché del riconoscimento di responsabilità in capo a
, ritenere e dichiarare che la – Agenzia Bologna Tes_1 Controparte_2
Mazzini, debba tenere indenne la resistente da ogni esborso e Tes_1
conseguentemente condannare la Generali Italia spa – Agenzia Bologna Mazzini al pagamento in favore di di una somma pari a quella che costei Tes_1
sarà tenuta a pagare in favore della ricorrente;
- in via Parte_1
subordinata ed estrema, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità in capo a e non operativa la polizza stipulata presso Tes_1
la chiamanda in giudizio Controparte_8
graduarne la responsabilità rispetto al , Controparte_5
secondo la quota proporzionale di eventuale spettanza”; chiede anche mutamento del rito in ordinario.
• Parte convenuta “ “RIGETTARE integralmente la domanda Controparte_2
spiegata dalla SI.ra nei confronti della SI.ra Pt_1 Tes_1
poiché inammissibile, indeterminata, infondata e improvata per le motivazioni dedotte in narrativa, con conseguente Pronuncia liberatoria in favore della
Compagnia; * CONDANNARE la controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. IN VIA PRINCIPALE ALTERNATIVA * ACCERTARE e
DICHIARARE la prescrizione ex art. 2952 C.C. e/o la perdita del diritto all'indennizzo e/o la inoperatività della Polizza “Immagina Adesso Modulo
Casa” N. 410107342 stipulata dalla SI.ra (cfr. doc.ti N. 4/5), in Tes_1
accoglimento delle Difese ed eccezioni enunciate nel capitolo di riferimento;
e per 12 l'effetto, * DICHIARARE che nulla deve in relazione Controparte_2
alle domande spiegate nei suoi confronti, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite. IN VIA SUBORDINATA * PREVIA
INDIVIDUAZIONE dei rispettivi profili di responsabilità ascrivibili alle parti (ivi compreso il concorso colposo della ricorrente ai sensi dell'art. 1227 C.C.), e con
pagina 6 di 16 precipua esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da mero vincolo di solidarietà in applicazione dell'art. 2 C.G.A. della Polizza (cfr. doc. N. 5); *
PREVIA RIDUZIONE dell'indennizzo per mancata tempestiva denuncia del sinistro ex artt. 1913 – 1915 c.c. e art. 12 C.G.A. (cfr. doc. N. 5); * DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, in ragione della chiesta ripartizione della colpa, sempre entro i limiti dei massimali, dei sottolimiti e secondo le condizioni previste nella Polizza “Immagina Adesso Modulo Casa” N.
410107342 stipulata dalla SI.ra (cfr. doc. N. 4/5) in Tes_1
accoglimento delle Difese enunciate nel capitolo di riferimento, anche per quanto concerne l'onere delle spese di lite”.
• Parte terza chiamata “ a) in linea preliminare: accertare e Controparte_6
dichiarare, per i suesposti motivi, l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal in Roma. Con vittoria di Controparte_5
compensi e spese, comprese quelle generali, ex D.M. n. 147/2022, oltre I.V.A. e
C.P.A.; b) in linea principale e nel merito: respingere qualsivoglia domanda, da chiunque proposta e/o proponenda, nei confronti della società concludente, poiché irrituale e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di compensi e spese, comprese quelle generali, ex D.M. n. 147/2022, oltre I.V.A. e
C.P.A.; c) in linea subordinata: nella denegata ipotesi in cui i danni ex adverso lamentati fossero ritenuti sussistenti, nonché causalmente riconducibili a fatto e colpa concorrente di una pluralità di corresponsabili, accertare la misura della colpa di ciascuno di essi e, per l'effetto, dichiarare la concludente tenuta alla relativa manleva esclusivamente nei limiti delle previsioni di cui alla polizza n.
044305862 della medesima deducente e, comunque, considerate sia la percentuale di responsabilità addebitata all'assicurato, sia l'applicabilità della normativa ex art 1910 Cod. Civ.”.
pagina 7 di 16 CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone e documenta di essere proprietaria di immobile sito in Roma, facente parte di fabbricato condominiale, e riferisce che -sin dall'ottobre del 2021- si verificavano infiltrazioni di acqua che danneggiavano il soffitto, le pareti laterali e poi anche la pavimentazione in parquet, rendendo l'ambiente insalubre e non pienamente fruibile.
E' stato così attivato procedimento di accertamento tecnico preventivo anche a fini conciliativi (proc. 28711/2022 Trib. Roma), esitato con deposito di relazione peritale in data 5/6/2023, a cui la parte fa riferimento, e che ha rilevato la causa delle infiltrazioni e i rimedi.
Inutili essendo state reiterate interlocuzioni con gli odierni convenuti, argomenta l'istante sulle seguenti voci di danno:
• danno emergente da costi di ripristino di piena funzionalità dell'immobile attoreo:
€ 7.744,00+ 1.703,68 per IVA;
• danno emergente per sostituzione di armadio a ponte: €5.800,00;
• danno emergente per spese di ricerca del guasto: € 3.050,00;
• lucro cessante per mancata piena fruizione dell'immobile fino ad aprile del 2023:
€ 11.040,00 (€ 480,00/mese);
• danno emergente per spese legali stragiudiziali e giudiziali (proc. 28711/2022), per onorari CTP e CTU in detto procedimento: €
3.765,26+6.589,28+4.483,50+5.354,97;
e così in totale € 49.530,69.
Argomenta parte attorea su responsabilità solidale dei convenuti e chiede anche condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
pagina 8 di 16 Rende le richieste sopra indicate.
Il convenuto argomenta su condotta ostruzionistica della e CP_5 Parte_3 Tes_1
nega ogni propria negligenza.
Contesta la risarcibilità del danno all'armadio-ponte (perché non adeguatamente protetto dalla ricorrente); nega che la spesa per la ricerca del danno sia ascrivile ad altri che non alla parimenti, per le spese ulteriori legate all'ATP. Tes_1
Nega la propria responsabilità per le spese di ripristino, addebitando alla ricorrente il tempo trascorso prima di attivare l'ATP.
Ha contestato il danno da lucro cessante, atteso che la stanza “de quo” non può essere adibita a camera da letto, stante il regolamento edilizio del Comune di Roma (superficie inferiore a mq 9); peraltro, il CTU aveva addotto danno per € 270,00/mese.
Rende le richieste sopra indicate.
Parte convenuta nega ogni propria condotta ostruzionistica, a lungo argomentando Tes_1
su circostanze e fattori causali però radicalmente smentiti dalla CTU.
Rende le richieste sopra indicate.
“ ha eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo, atteso che la Controparte_2
propria assicurata e chiamante in causa -resa edotta del sinistro già in data 19/12/2021
(doc. 6 di parte ricorrente)- ha notiziato l'assicurazione solo in data 8/1/2024 con la notifica della citazione in chiamata.
Per gli stessi motivi eccepisce la perdita e/o la riduzione dell'indennizzo appunto per omessa tempestiva denuncia del sinistro.
pagina 9 di 16 Deduce poi l'inoperatività della polizza, per essere escluso il danno da spargimento di sia ex art.
2.4 delle condizioni di polizza sia ex art. 19 delle medesime.
Deduce anche essere esclusi i danni che derivino da obblighi solidali con altri condòmini, oltre che gli obblighi di fare.
Eccepisce massimali e franchigie contrattuali (richiamando genericamente i documenti contrattuali in atti).
In rito, eccepisce inopponibilità (ad essa assicurazione) della CTU espletata nel proc.
28711/2022 a cui non ha partecipato per non essere stata chiamata.
Argomenta anche su infondatezza della domanda attorea.
Rende le richieste sopra riportate.
“ ha negato l'operatività della polizza per il caso di specie, essendo coperti Controparte_6
solo “i danneggiamenti a cose verificatisi a seguito di rottura accidentale di condutture”
(doc. n. 2, diciassettesima pag., art. 4.1, quarto cpv.). afferma in particolare che la rottura accidentale non sussiste ove essa sia cagionata da “ammaloramento progressivo di fatiscenti tratti di condutture (condominiali e non) dell'impianto di riscaldamento del fabbricato de quo”.
Eccepisce poi che -a fronte di conoscenza del sinistro già in data 20/12/2021- la comunicazione è stata resa solo in data 21/2/2022 a fronte di un termine contrattuale di tre giorni.
Argomenta anche su infondatezza della domanda attorea (sia in punto di “an” sia in punto di “quantum”); nega la debenza di somma a rivalutazione.
pagina 10 di 16 Eccepisce essere comunque e semmai risarcibili solo i danni a cose e materiali e diretti;
eccepisce franchigia di € 103,00 e nega siano rifondibili le spese legali, a norma di contratto.
Rende le richieste sopra riportate.
Ammesse prove documentali (ordinanza dell'11/11/2024 che qui espressamente si richiama) si è giunti alla fase decisoria.
Il consulente nominato nel proc. 28711/2022 (ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.) ha rilevato -in esito ad accessi e sopralluoghi- la sussistenza dei fenomeni infiltrativi nell'immobile attoreo, forieri di pericolo di danno a cose e persone.
Il CTU ha riscontrato:
• una prima perdita di acqua proveniente dalla tubatura verticale di riscaldamento dell'impianto condominiale (essa ha richiesto particolare attenzione e tempo per la sua riparazione, anche a causa della vetustà di dette tubature);
• una seconda perdita proveniente da un tubo orizzontale, diramazione di quello verticale riparato, che transita all'interno della muratura perimetrale sotto la finestra per raggiungere il termosifone del bagno FA (lo stato di usura e vetustà di detta tubazione orizzontale è risultata simile a quella verticale).
Con riferimento ai danni cagionati da dette perdite, il CTU ha individuato (pagg.
6-8 della relazione) spese per € 7.744,00 -al netto dell'IVA di legge- per il ripristino di piena funzionalità dell'immobile attoreo.
Il consulente ha poi ritenuto congruo il preventivo di € 5.800,00 (al lordo dell'IVA) per le riparazioni all'armadio a ponte, riscontrato come danneggiato dalle infiltrazioni. Ha anche individuato costi: per il ripristino (dopo i saggi espletati) del bagno (€ Tes_1
pagina 11 di 16 900,00); per il saggio eseguito sulla facciata condominiale (€ 800,00; spesa sostenuta dal condominio) e per la ricerca del guasto e le riparazioni (€ 3.050,00 al lordo dell'IVA).
Ha infine valutato un valore medio locativo dell'appartamento attoreo in ragione di €
900,00/mese e ha ritenuto un danno da mancata piena fruizione del bene (è stata interessata dalle infiltrazioni una stanza di circa mq 9; una delle due esistenti) in ragione di € 270,00/mese.
Osserva il decidente che un guasto davvero banale a impianto condominiale -riparato in esito ai dovuti accertamenti, e con interventi di fatto semplici e poco costosi- ha generato un contenzioso su cui le parti non hanno trovato conciliazione, di fatto invece tra le più agevoli possibili.
Ciò premesso, si osserva che un impianto di riscaldamento cd. centralizzato è in proprietà proprietà indivisa tra i condòmini fino al punto di diramazione verso le singole unità immobiliari.
Da ciò deriva che la responsabilità della manutenzione e della gestione è in capo al
, per la parte comune, mentre le spese per la parte esclusiva sono a carico del CP_5
singolo.
Nel caso di specie, sussistono due fattori concausali che hanno cagionato danni alla parte attorea, come sopra riportati.
La responsabilità aquiliana del e della convenuta , ex art. CP_5 CP_9
2055 cod. civ.- trova astratta titolazione nell'art. 2051 cod. civ.
Va precisato che (anche) la responsabilità del custode della “res” non si palesa come esempio di responsabilità oggettiva, essendo sempre necessaria una colpevolezza della condotta del danneggiante, cui però (a differenza della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.) la legge attribuisce onere di prova di sopravvenienza di un caso pagina 12 di 16 fortuito: sicchè è lecito parlare di colpa presunta “iuris et de iure”, salvo appunto il solo caso fortuito.
Né detta responsabilità è esclusa ove il danneggiante provi di avere approntato le cautele possibili per custodire in efficienza la cosa.
Ciò in quanto per scelta normativa del nostro ordinamento le cose -in sé inanimate e non capaci di governarsi da sole- han necessità di chi assuma la loro custodia, per impedire che arrechino danni: salvo il caso fortuito.
Quindi, e appunto, la responsabilità è in capo a chi materialmente assume la effettiva custodia del bene, perché custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, laddove tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
Nel caso di specie, l'eventualità del caso fortuito nemmeno è dedotta dalle parti interessate e comunque non sussiste
Ciò chiarito, la documentazione in atti e le valutazioni del CTIU nel proc. 28711/2022 forniscono evidenza delle seguenti voci di danno:
• danno emergente da costi di ripristino di piena funzionalità dell'immobile attoreo:
€ 7.744,00 al netto dell'IVA di legge;
• danno emergente per sostituzione di armadio a ponte: €5.800,00;
• danno emergente per spese di ricerca del guasto: € 3.050,00;
• lucro cessante per mancata piena fruizione dell'immobile fino ad aprile del 2023: valutazione equitativa di € 100.00/mese; e quindi in totale € 2.300,00; somma già attualizzata;
• danno emergente per spese legali stragiudiziali e giudiziali (proc. 28711/2022), per onorari CTP e CTU in detto procedimento: € 3.765,26 per compensi legali stragiudiziali +6.589,28 per compensi legali giudiziali +4.483,50 per CTP
+5.354,97 per CTU;
pagina 13 di 16 per un totale complessivo di € 39.087,01 oltre IVA di legge sull'addendo di € 7.744,00.
Invero infatti non sussiste alcun concorso del fatto colposo della parte danneggiata, men che meno per avere tardato ad avviare procedimento di istruzione preventiva (tesi suggestiva quanto infondata: i tempi dell'attivazione della tutela giurisdizionale non incidono -entro i termini di prescrizione- sull'obbligo risarcitorio e la parte ha dimostrato nel caso di specie di avere sollecitato inutilmente l'attenzione delle parti interessate alla soluzione della problematica), essendo al contrario sorprendente l'inefficienza e l'indifferenza dei convenuti nella semplice gestione di un banalissimo sinistro, non raro nella vita di una comunità condominiale, che nel caso di specie appare di ben scarsa coesione sodale, con le conseguenze che si colgono anche nella presente sentenza. Completamente incomprendibile in concreto poi è la deduzione circa onere inosservato della ricorrente a evitare danni all'armadio a ponte.
In definitiva, sussistono danni per complessiva somma di € 39.087,01 oltre IVA di legge sull'addendo di € 7.744,00 e la domanda va accolta in questi termini nei confronti dei convenuti principali.
Con riferimento alle domande di manleva, si osserva quanto segue.
Il termine biennale di prescrizione del diritto all'indennizzo per la non era Tes_1
prescritto all'atto della sua tardiva comunicazione all'assicurazione, atteso che in data
21/1/2022 ella ha avuto concreta contezza di richiesta risarcitoria e in data 8/1/2024 ha reso la comunicazione all'assicurazione; palese è comunque la negligenza nell'omissione di tempestiva comunicazione.
Il sinistro “de quo” non rientra -in forza delle stesse specifiche deduzioni di parte terza chiamata, da intendersi qui richiamate- negli eventi assicurati, atteso che entrambe le polizze coprono i danni da rottura accidentale della tubazione.
pagina 14 di 16 L'aggettivazione -come ovvio- ha significato ben preciso, e particolare attenzione deve cogliersi nell'interpretazione dei contratti di assicurazione, atteso che in essi la delimitazione del rischio è il fulcro del sinallagma contrattuale.
La rottura accidentale non è quella che deriva dall'inevitabile usura della “res”, dovuta al decorso del tempo: è infatti ben ragionevole che la delimitazione del rischio escluda detti cedimenti, la cui prevedibilità è concretamente sussistente a carico del custode.
Le domande di manleva vanno quindi respinte.
Il regime delle spese segue la soccombenza, previa compensazione in ragione dei 1/4 nei soli rapporti tra attore e convenuti principali.
La liquidazione dell'intero è resa ex D.M. 55/2014 (scaglione da € 26.000,00 ad €
52.000,00; valori minimi e ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 42743/2023
RGACC così decide:
• a parziale accoglimento della domanda, condanna le parti convenute principali -in solido- al pagamento di € 39.087,01 -oltre IVA di legge sull'addendo di €
7.744,00- in favore di parte attorea ad integrale risarcimento del danno;
con interessi legali dai singoli esborsi indicati in motivazione e fino al saldo;
• rigetta le domande rese dai convenuti principali nei confronti dei rispettivi terzi chiamati;
• condanna le parti convenute principali -in solido- alla rifusione delle spese sostenute da parte attorea, previa compensazione in ragione di 1/4 e liquida l'intero in € 3.232,60 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo pagina 15 di 16 unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e
IVA di legge.;
• condanna la convenuta alla rifusione delle spese sostenute da “ Tes_1 [...]
liquidate in € 3.232,60 per compenso professionale;
oltre rimborso CP_2
forfettario 15%, CAP e IVA di legge.;
• condanna il convenuto alla rifusione delle spese sostenute da CP_5
“ liquidate in € 3.232,60 per compenso professionale;
oltre Controparte_6
rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 3/9/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 16 di 16