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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1024/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]/2, rappresentato e difeso dall'avv. Luana
Sciarretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in AG (MI) alla via Giovanni XXIII n. 22, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...]/2, rappresentata e difesa dall'avv. Luana
Sciarretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in AG (MI) alla via Giovanni XXIII n. 22, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“le parti dichiarano di volersi separare alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno dell'appartamento sito a Borgolavvezaro (NO), in via Tornaco n. 8.
Il suddetto appartamento è posto al piano secondo (terzo fuori terra) distinto con il numero interno
17 con annessa soffitta, oltre ad autorimessa al piano terreno distinta con la lettera “M” il tutto censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 11 mappali:
Numero 348 -Subalterno 17 - via Tornaco - Piano 2-3 - Categoria A/2- Classe U - Vani 5 - Superficie catastale metri quadri 88- Rendita Catastale Euro 387,34; Numero 352- Subalterno 2- via Tornaco - Piano T - Categoria C/6 – Classe 2 - metri quadrati 12 -
Superficie Catastale metri quadri 12- Rendita Catastale euro 31,61;
3. In relazione al suddetto immobile a titolo di regolamento dei rapporti patrimoniali il signor
trasferirà alla signora la propria quota pari al 50%, dietro Parte_1 CP_1 corresponsione della somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) il tutto da formalizzarsi avanti un
Notaio scelto dalle parti, il cui costo verrà sostenuto in via esclusiva dalla signora;
CP_1
4. In relazione al punto sub 3) si fa rilevare come la signora abbia già corrisposto al CP_1 signor la somma di euro15.000,00; Parte_1
5. La signora ha già provveduto a volturare le utenze relative alla casa che resterà alla CP_1 stessa;
6. Il signor si è già trasferito presso un immobile condotto in locazione sito a Parte_1
Mortara (PV) in via Cairoli n. 15 ove ha costituito anche la propria residenza anagrafica;
il signor
ha già asportato tutti i propri effetti personali;
Pt_1
7. L'autovettura LANCIA Y targata CZ541GS resterà alla signora;
CP_1
8. L'autovettura KIA STONIC targata FN890CX e lo Scooter modello Gilera rimarranno al signor
; Pt_1
9. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione delle somme presenti sul conto cointestato e di aver provveduto ad aprire due conti separati;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avanzare reciprocamente alcuna richiesta in tal senso;
11. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore questione patrimoniale e che con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Zeme il in data Parte_1 CP_1
03 ottobre 2019.
Dall'affectio coniugalis non sono nati figli.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 03.07.2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Ritiene il Tribunale che le condizioni di separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Zeme (atto n. 2, parte I, anno 2019) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21/12/2024
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1024/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]/2, rappresentato e difeso dall'avv. Luana
Sciarretta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in AG (MI) alla via Giovanni XXIII n. 22, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...]/2, rappresentata e difesa dall'avv. Luana
Sciarretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in AG (MI) alla via Giovanni XXIII n. 22, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“le parti dichiarano di volersi separare alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno dell'appartamento sito a Borgolavvezaro (NO), in via Tornaco n. 8.
Il suddetto appartamento è posto al piano secondo (terzo fuori terra) distinto con il numero interno
17 con annessa soffitta, oltre ad autorimessa al piano terreno distinta con la lettera “M” il tutto censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 11 mappali:
Numero 348 -Subalterno 17 - via Tornaco - Piano 2-3 - Categoria A/2- Classe U - Vani 5 - Superficie catastale metri quadri 88- Rendita Catastale Euro 387,34; Numero 352- Subalterno 2- via Tornaco - Piano T - Categoria C/6 – Classe 2 - metri quadrati 12 -
Superficie Catastale metri quadri 12- Rendita Catastale euro 31,61;
3. In relazione al suddetto immobile a titolo di regolamento dei rapporti patrimoniali il signor
trasferirà alla signora la propria quota pari al 50%, dietro Parte_1 CP_1 corresponsione della somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) il tutto da formalizzarsi avanti un
Notaio scelto dalle parti, il cui costo verrà sostenuto in via esclusiva dalla signora;
CP_1
4. In relazione al punto sub 3) si fa rilevare come la signora abbia già corrisposto al CP_1 signor la somma di euro15.000,00; Parte_1
5. La signora ha già provveduto a volturare le utenze relative alla casa che resterà alla CP_1 stessa;
6. Il signor si è già trasferito presso un immobile condotto in locazione sito a Parte_1
Mortara (PV) in via Cairoli n. 15 ove ha costituito anche la propria residenza anagrafica;
il signor
ha già asportato tutti i propri effetti personali;
Pt_1
7. L'autovettura LANCIA Y targata CZ541GS resterà alla signora;
CP_1
8. L'autovettura KIA STONIC targata FN890CX e lo Scooter modello Gilera rimarranno al signor
; Pt_1
9. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione delle somme presenti sul conto cointestato e di aver provveduto ad aprire due conti separati;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avanzare reciprocamente alcuna richiesta in tal senso;
11. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore questione patrimoniale e che con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Zeme il in data Parte_1 CP_1
03 ottobre 2019.
Dall'affectio coniugalis non sono nati figli.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 03.07.2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Ritiene il Tribunale che le condizioni di separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Zeme (atto n. 2, parte I, anno 2019) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21/12/2024
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin