Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8378/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. MARTINO ANGELO e ALBANO Parte_1
VENEZIANO;
RICORRENTE
contro
:
; Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di prestare servizio in qualità di docente a tempo indeterminato, inserito nell'area professionale del personale educativo, in virtù di contratto del 01.09.2006, e di avere sempre prestato attività lavorativa in qualità di docente con funzione educativa;
di non aver beneficiato per gli per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali;
lamentando la disparità di trattamento rispetto al personale docente di ruolo - adiva l'intestato
Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ 1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in qualità di docente di ruolo a tutti gli effetti, con funzione educativa, in relazione al periodo
Scuola);
2. per l'effetto, condannare il in persona del pro tempore, CP_2 CP_3
a riconoscere al ricorrente l'erogazione della somma di € 500,00 per ogni annualità di contratto, nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi all'erogazione della somma di € 2.500,00 per gli A.S. 2019 – 2020, 2020 –
2021 e 2021 – 2022, 2022 – 2023 e 2023 - 2024 in cui ha prestato servizio, alle stesse condizioni e modalità riconosciute ai docenti di ruolo con funzione didattica, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
3. condannare il in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento CP_2 delle spese e dei compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
(ove dovuta) Cap e gli altri accessori di legge”.
Non si è costituito in giudizio il pertanto, ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Come statuito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza
9984/2024, “l'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
[...] unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
[...] adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m.
23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
4. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
5. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
6. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'art. 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
7. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Infatti l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, CP_2 articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.”
Alla luce della detta equiparazione, non può dubitarsi, dunque, che la carta del docente spetti anche al personale educativo, alle stesse condizioni previste per i “docenti” (in senso stretto). In virtù di quanto innanzi, la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente, nella sua qualità di personale con funzione educativa, a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 (da calcolare dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 tramite attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del convenuto CP_1 ad adottare ogni conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente” e con le stesse regole assegnate ai docenti di ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza – liquidate negli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della serialità della controversia e sulla base del valore della causa nonché dell'assenza di attività istruttoria – e sono poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente a fruire della somma nella misura di Euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 (da calcolare dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) per gli as.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 tramite attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto a garantire la fruizione delle precitate somme mediante accredito su “carta docente” e con le stesse regole assegnate ai docenti di ruolo;
2) condanna il soccombente al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Bari, 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli