Ordinanza presidenziale 26 luglio 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2025REG.PROV.COLL.
N. 01681/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana e Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione interministeriale Ripam e OR PA, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione quarta -ter ) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di OR Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla graduatoria finale di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato” (indetto con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata sul sito web dell’Amministrazione in data 24 febbraio 2023;
- dal provvedimento del 19 aprile 2023, di rettifica della suddetta graduatoria del concorso;
- da ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso della procedura.
2. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato tali provvedimenti dinanzi al T.a.r. per il Lazio in base ai seguenti motivi:
a) erroneità della formulazione del quesito n. 24 del questionario della prova scritta di parte ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio, violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 3 della lex specialis , violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
c) sull’interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originario ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, tale pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I – erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado;
II - erroneità della formulazione del quesito n. 24 del questionario della prova scritta di parte appellante e della conseguente attribuzione del punteggio; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
III - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 3 della lex specialis ; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, OR PA e la Commissione RIPAM, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza di sospensione in via cautelare della sentenza appellata è stata respinta.
7. Con memoria del 30 settembre 2024 l’appellante ha comunicato di non avere più alcun interesse alla definizione del merito della sua impugnazione, avendo sottoscritto nelle more del giudizio di appello un contratto a tempo indeterminato con altra amministrazione.
8. All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Alla luce di quanto rappresentato dall’appellante circa il venir meno di qualunque interesse alla definizione del merito dell’appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
10. In ragione della natura delle questioni trattate e dell’esito complessivo del giudizio sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO