TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1085 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Monica Fazio Parte_1
e dall'avv. Ivano Fazio, giusta delega allegata alla citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Milano, via S. Barnaba n. 30.
-ATTORE-
C O N T R O
, in persona del suo Sindaco p.t., difeso dall'avv. Pietro Piroli, giusta delega Controparte_1 rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Pieto Gobetti.
-CONVENUTO-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 11.02.2020 la in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 nell' assumere di essersi resa cessionaria di una serie di crediti vantati nei confronti del Controparte_1 da società varie, adiva il Tribunale di Frosinone, convenendo in giudizio il su citato chiedendo il CP_1 riconoscimento del diritto di credito, quantificato nella somma di Euro 127.079,01, e la conseguenziale condanna dell'amministrazione ceduta al relativo pagamento, da maggiorarsi di interessi di mora per un totale di Euro 154.129,43.
Si costituiva in giudizio il , in persona del suo Sindaco p.t., contestando l'esistenza Controparte_1 stessa del credito e la conseguenziale condanna di pagamento, posto che la cessione dei crediti non era mai stata notificata e, comunque accettata, dalla convenuta;
l'omessa fornitura oltre che i quantitativi delle prestazioni per le quali è stato preteso il pagamento;
la prescrizione dei crediti;
il pagamento di diverse delle fatture richiamate;
la debenza dei risarcimenti e delle penali tutte come pretese dall'attrice, nonché la debenza degli interessi di mora;
Concessi i termini di cui all'articolo 183 c.p.c., dopo l'espletamento del libero interrogatorio del delegato del Sindaco del convenuto e all'esito dell'invito alle parti di effettuare un nuovo conteggio ovvero CP_1 un ricalcolo delle somme dovute alla luce dell'asserito pagamento di alcune fatture da parte del CP_1 il Tribunale, all'udienza del 16/05/25, cosi provvedeva: “rilevato che al di là della ridetrminazione del credito operato dalla stessa parte attrice, nella misura di € 858,28, di cui € 661,69 per fattura società Gala
e € 196,60 per fattura Eurosanità; nella presente causa vi è un problema legato alla regolarità della notifica della cessione del credito pregiudiziale rispetto alla questione di merito sicché invito parte ricorrente attrice a considerare la volontà da parte del di liquidare l'importo di € 858,28 in modo da Controparte_1 definire i termini della vertenza. Fissa per l'incombente e/o la discussione all'udienza del 23.9.2025 ore di rito ossi 9:15”.
All'udienza del 23.9.2025, in mancanza di riscontri in merito alla predetta ordinanza, la presente causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memoria di replica.
Ritiene questo Tribunale che la domanda non sia adeguatamente provata.
A tale riguardo, si evidenzia che la banca attrice non ha fornito adeguata prova circa la titolarità dei crediti vantati, non avendo mai notificato al l'avvenuta cessione degli stessi da parte delle Controparte_1 aziende cessionarie.
Come è noto, in punto di diritto, si osserva che l'art.1262 c.c. sancisce che “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”.
Ai sensi dell'art. 1260 c.c. la cessione del credito è un contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo (cessionario), che diventa il nuovo titolare del diritto di ricevere il pagamento dal debitore ceduto, senza che serva il consenso del debitore, a meno che il credito non sia strettamente personale o la cessione vietata per legge o patto. La sua natura è traslativa e consensuale, si perfeziona con il semplice accordo, ma per essere efficace verso il debitore necessita di notifica.
Nel caso in esame dalla documentazione in atti si evince la sussistenza di un contratto di cessione, sottoscritto tra la attrice e la società (doc.4), mentre i documenti allegati ai numeri 5, 6, 7 Controparte_2
e 8 altro non sono che le ricevute di accettazione, inviate dalla PEC: ed Email_1 indirizzata a: dI notifica di non meglio precisate Email_2 pratiche n. 466, 748, 979, 980 e 2262, senza indicazione dell'oggetto.
La attrice, quindi, non ha depositato alcuna prova documentale della notifica della cessione del Pt_1 credito, posto che non è dato sapere con certezza se la pec sia ad essa riferita. Email_1
A ben vedere, infatti, alla PEC dell'Avv. Dolcini non risulta allegata alcuna sua procura.
D'altro canto, si osserva che la procura versata in atti, al di là della questione della tempestività o meno del deposito, non ha alcuna valenza probatoria in quanto attribuisce all'Avv. Dolcini il potere di notificare atti di cessione relativi a crediti verso enti del Servizio Sanitario Nazionale (quali ASL e Aziende
Ospedaliere), già conclusi o futuri, in favore della società mandante Parte_1
Nella fattispecie in esame, invece, i crediti asseritamente ceduti non riguardano affatto enti del SSN, ma esclusivamente società private e non sanitarie, quali Acea, Gala, , Eurosanità, ecc. CP_2
La predetta questione era stata già sollevata dal Tribunale con l'ordinanza sopra richiamata, nella quale si evidenziava proprio il problema legato alla regolarità della notifica della cessione del credito, con invito rivolto alla società attrice di transigere la causa secondo i termini di cui al provvedimento che qui si richiama.
Si deve peraltro aggiungere che, ai sensi dell'art 117 del D. Lgs 163/06, contrariamente a quanto avviene nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti privati, per i quali è sufficiente la notifica, nel caso in cui la debitrice ceduta sia una pubblica amministrazione, la semplice notifica della cessione, comunque mancante, non è sufficiente al perfezionamento del negozio, essendo invece necessaria l'accettazione della stessa da parte dell'ente pubblico, ovviamente mancante.
Sulla scorta di tali argomentazioni la domanda non può trovare accoglimento. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Rigetta la domanda proposta.
NA , in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, 16/12/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1085 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Monica Fazio Parte_1
e dall'avv. Ivano Fazio, giusta delega allegata alla citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Milano, via S. Barnaba n. 30.
-ATTORE-
C O N T R O
, in persona del suo Sindaco p.t., difeso dall'avv. Pietro Piroli, giusta delega Controparte_1 rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Pieto Gobetti.
-CONVENUTO-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 11.02.2020 la in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 nell' assumere di essersi resa cessionaria di una serie di crediti vantati nei confronti del Controparte_1 da società varie, adiva il Tribunale di Frosinone, convenendo in giudizio il su citato chiedendo il CP_1 riconoscimento del diritto di credito, quantificato nella somma di Euro 127.079,01, e la conseguenziale condanna dell'amministrazione ceduta al relativo pagamento, da maggiorarsi di interessi di mora per un totale di Euro 154.129,43.
Si costituiva in giudizio il , in persona del suo Sindaco p.t., contestando l'esistenza Controparte_1 stessa del credito e la conseguenziale condanna di pagamento, posto che la cessione dei crediti non era mai stata notificata e, comunque accettata, dalla convenuta;
l'omessa fornitura oltre che i quantitativi delle prestazioni per le quali è stato preteso il pagamento;
la prescrizione dei crediti;
il pagamento di diverse delle fatture richiamate;
la debenza dei risarcimenti e delle penali tutte come pretese dall'attrice, nonché la debenza degli interessi di mora;
Concessi i termini di cui all'articolo 183 c.p.c., dopo l'espletamento del libero interrogatorio del delegato del Sindaco del convenuto e all'esito dell'invito alle parti di effettuare un nuovo conteggio ovvero CP_1 un ricalcolo delle somme dovute alla luce dell'asserito pagamento di alcune fatture da parte del CP_1 il Tribunale, all'udienza del 16/05/25, cosi provvedeva: “rilevato che al di là della ridetrminazione del credito operato dalla stessa parte attrice, nella misura di € 858,28, di cui € 661,69 per fattura società Gala
e € 196,60 per fattura Eurosanità; nella presente causa vi è un problema legato alla regolarità della notifica della cessione del credito pregiudiziale rispetto alla questione di merito sicché invito parte ricorrente attrice a considerare la volontà da parte del di liquidare l'importo di € 858,28 in modo da Controparte_1 definire i termini della vertenza. Fissa per l'incombente e/o la discussione all'udienza del 23.9.2025 ore di rito ossi 9:15”.
All'udienza del 23.9.2025, in mancanza di riscontri in merito alla predetta ordinanza, la presente causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memoria di replica.
Ritiene questo Tribunale che la domanda non sia adeguatamente provata.
A tale riguardo, si evidenzia che la banca attrice non ha fornito adeguata prova circa la titolarità dei crediti vantati, non avendo mai notificato al l'avvenuta cessione degli stessi da parte delle Controparte_1 aziende cessionarie.
Come è noto, in punto di diritto, si osserva che l'art.1262 c.c. sancisce che “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”.
Ai sensi dell'art. 1260 c.c. la cessione del credito è un contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo (cessionario), che diventa il nuovo titolare del diritto di ricevere il pagamento dal debitore ceduto, senza che serva il consenso del debitore, a meno che il credito non sia strettamente personale o la cessione vietata per legge o patto. La sua natura è traslativa e consensuale, si perfeziona con il semplice accordo, ma per essere efficace verso il debitore necessita di notifica.
Nel caso in esame dalla documentazione in atti si evince la sussistenza di un contratto di cessione, sottoscritto tra la attrice e la società (doc.4), mentre i documenti allegati ai numeri 5, 6, 7 Controparte_2
e 8 altro non sono che le ricevute di accettazione, inviate dalla PEC: ed Email_1 indirizzata a: dI notifica di non meglio precisate Email_2 pratiche n. 466, 748, 979, 980 e 2262, senza indicazione dell'oggetto.
La attrice, quindi, non ha depositato alcuna prova documentale della notifica della cessione del Pt_1 credito, posto che non è dato sapere con certezza se la pec sia ad essa riferita. Email_1
A ben vedere, infatti, alla PEC dell'Avv. Dolcini non risulta allegata alcuna sua procura.
D'altro canto, si osserva che la procura versata in atti, al di là della questione della tempestività o meno del deposito, non ha alcuna valenza probatoria in quanto attribuisce all'Avv. Dolcini il potere di notificare atti di cessione relativi a crediti verso enti del Servizio Sanitario Nazionale (quali ASL e Aziende
Ospedaliere), già conclusi o futuri, in favore della società mandante Parte_1
Nella fattispecie in esame, invece, i crediti asseritamente ceduti non riguardano affatto enti del SSN, ma esclusivamente società private e non sanitarie, quali Acea, Gala, , Eurosanità, ecc. CP_2
La predetta questione era stata già sollevata dal Tribunale con l'ordinanza sopra richiamata, nella quale si evidenziava proprio il problema legato alla regolarità della notifica della cessione del credito, con invito rivolto alla società attrice di transigere la causa secondo i termini di cui al provvedimento che qui si richiama.
Si deve peraltro aggiungere che, ai sensi dell'art 117 del D. Lgs 163/06, contrariamente a quanto avviene nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti privati, per i quali è sufficiente la notifica, nel caso in cui la debitrice ceduta sia una pubblica amministrazione, la semplice notifica della cessione, comunque mancante, non è sufficiente al perfezionamento del negozio, essendo invece necessaria l'accettazione della stessa da parte dell'ente pubblico, ovviamente mancante.
Sulla scorta di tali argomentazioni la domanda non può trovare accoglimento. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Rigetta la domanda proposta.
NA , in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, 16/12/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani