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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 435 del Ruolo Generale dell'anno 2017
avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Carmine Volpe ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Parte_1
Salerno, alla via M. Mascia, 16
ATTRICE
E
– in persona del Sindaco p.t. - rapp.to e difeso dall'avv.to Nunzia Buonerba ed Controparte_1
elett.te domiciliato in Salerno, alla via L. Guercio, 420/A
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
– in persona del Sindaco p.t. – al fine di sentirlo condannare al pagamento in proprio favore
[...] della somma di €. 5.600,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del verificarsi dei fatti, come esposti nell'atto introduttivo del giudizio;
danni cagionati da cose in custodia ex art art. 2051 cc.
L'attrice, in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio - Persona_1
premettendo di essere proprietari rispettivamente di due consistenze immobiliari, consistenti in due box auto nel Comune di alla via Roma 390 e contraddistinti ai numeri interni 10 e 18 ( il CP_1
primo di sua proprietà e il secondo di proprietà del figlio ), – eccepiva la responsabilità Per_1
esclusiva del convenuto per il verificarsi dei danni provocati dalle gravi infiltrazioni di CP_1
acqua all'interno degli stessi, tali da renderne impossibile l'utilizzo; infiltrazioni, a suo dire, propagate all'interno dei box per l'adiacenza di essi con il sovrastante marciapiede di proprietà comunale. Danni confermati dal ctu, geometra nominato nel procedimento Persona_2
per ATP, introdotto dalla ricorrente al fine di poter provvedere alle opere necessarie per il Pt_1
ripristino dei luoghi, oggetto di causa.
Con propria comparsa, si costituiva il – in persona del Sindaco p.t. - , il quale Controparte_1
concludeva, in via preliminare, per il rigetto della domanda per nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 163 , comma terzo n. 3 e 4 e 164 , comma quarto cpc;
nel merito, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via gradata, per il concorso del fatto colposo ex art. 1227 cc, in ogni caso con condanna dell'attrice alle spese di giudizio, con attribuzione.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, acquisita agli atti la ctu di cui al procedimento per ATP, veniva espletata la prova testimoniale. Con ordinanza del 31.05.23, la causa veniva assegnata a questo giudice, che formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che, però, non veniva accettata dall'attrice. Quindi con ordinanza del 14.03.25 la tratteneva in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata.
Il presente giudizio viene introdotto dall'attrice al fine di ottenere la condanna del CP_1
quale custode del marciapiede interessato e in corrispondenza dei garages di sua proprietà,
[...]
al risarcimento dei danni ex art. 2051c.c.
È pacifico che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. di 2051 cc, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo(Cass.23919/13). L'art. 2051 c. c. rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva;
come è noto la norma si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). La peculiarità di tale fattispecie risiede nel fatto per cui l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, non richiedendosi né la pericolosità della cosa in sé, né la colpa gravante sul soggetto-custode.
Nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del caso fortuito. Ne deriva che, richiedere tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 2051 c. c. significa, di fatto, accedere ad un regime probatorio “semplificato” per il danneggiato, potendo lo stesso domandare il risarcimento del danno subìto per il mero rapporto intercorrente tra la res ed il soggetto preposto alla sua custodia.
Espone la che le due consistenze immobiliari sarebbero state interessate, a partire dall'anno Pt_1
2012, da gravi infiltrazioni di acque che ne avrebbero reso impossibile l'utilizzo e che si sarebbero propagate all'interno dei box in corrispondenza con l'adiacenza dei medesimi con il sovrastante marciapiede di proprietà comunale. Per tale motivo, al fine di provvedere alle opere di ripristino necessarie, la - dopo avere avviato il procedimento per ATP, in cui il ctu, geometra Pt_1 [...]
ha individuato le cause e i lavori necessari di ripristino, quantificandone l'importo, - Per_2
ha formulato, con il presente giudizio, domanda di risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli quantificati dal ctu, in considerazione della oggettiva impossibilità dei proprietari di utilizzare i beni per cui è causa.
In premessa si osserva che se nel box auto ci sono infiltrazioni provenienti dal terreno comunale sovrastante, la responsabilità sarà dell'ente pubblico. Circa la prova del danno subito dalle infiltrazioni, essa può essere fornita con ogni mezzo: testimoni, documenti, foto, video e perizie.
Soprattutto queste ultime possono essere decisive, non solo per quantificare economicamente il danno ma anche per individuare con maggiore precisione la provenienza delle infiltrazioni: il chiamato in causa, infatti, si potrà difendere affermando che le perdite d'acqua non sono CP_1
ascrivibili al terreno pubblico.
La ctu di cui all'accertamento tecnico, depositata agli atti, individua, all'interno dei locali box posti al primo piano interrato ( interno 10 e interno 18) macchie di umidità con distacco di intonaco a causa dei fenomeni di infiltrazione di acqua, tali da non potere essere utilizzati ad autorimessa. Precisa che l'infiltrazione è causata dalla mancanza di impermeabilizzazione del marciapiede o dall'usura della guaina sottostante il marciapiede, oltre che dalla mancanza di pendenze. La stima dei danni viene determinata in 5.600,00 euro ( €. 2.800,00 + IVA per ogni box). Con la suddetta ctu viene, dunque, accertata la provenienza delle infiltrazioni e la
CP_ conseguente responsabilità dell' convenuto, poiché la descritte infiltrazioni risultano connesse alla cattiva manutenzione ordinaria del marciapiede di proprietà del il quale con CP_1
diligenza, deve preoccuparsi di mantenerlo in buono stato di conservazione.
Occorre però evidenziare che il danno risarcibile è solo quello che non è stato possibile evitare usando un comportamento diligente. Ciò significa che il proprietario del garage non potrà chiedere il risarcimento per i danni che avrebbe potuto evitare, ad esempio segnalando tempestivamente la presenza di infiltrazioni oppure evitando di parcheggiare l'auto nel box pieno di acqua e umidità.
Nel caso di specie, risulta che la abbia usato un comportamento diligente. Infatti, si rileva Pt_1
agli atti di causa che a seguito di perizia tecnica a firma del geometra , del 7.05.13, CP_3
veniva individuato il problema del fenomeno infiltrativo di acqua piovana all'interno dei garages oggetto di causa. A seguito di ciò, la si preoccupava di inviare al in Pt_1 Controparte_1
data 13.05.13, una nota in cui lo sollecitava a provvedere in relazione ai problemi sollevati anche con la ctp, in cui si metteva in evidenza il cattivo stato di manutenzione del marciapiede. Dalla menzionata nota si deduce ( in quanto richiamato nella stessa) che più volte la avrebbe Pt_1
sollecitato il ad intervenire sul problema infiltrativo. CP_1
In definitiva, in relazione alla quantificazione dei danni, si ritiene fare propria la valutazione del ctu che determina in €. 5.600,00 il costo per la sistemazione dei locali box ( spicconatura di intonaco garage, rifacimento di intonaco garage e tinteggiatura garage). Si ritiene congruo il suddetto importo, poiché manca la prova circa il mancato utilizzo dei locali.
Sarà quindi proprio il Comune di che risponderà del danno cagionato ai suddetti box , CP_1 corrispondendo in favore dell'attrice il complessivo importo di €. 5.600,00, oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 pagamento, in favore della , della somma di €. 5.600,00, oltre iva e rivalutazione Pt_1
monetaria dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
2) Condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in complessive €.3.267,00, di cui €.267,00 per spese ed €.3.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di ctu a carico della parte soccombente.
Salerno, 10.06.25
Il gop
Dott.ssa Paola Corabi