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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Parte_1 C.F._1
MANUELA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
MAZZINI, 69 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note in sostituzione di udienza del 15.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 1. In data 15.12.1993 in Albania e contraevano matrimonio Pt_1 Controparte_1
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sondrio (SO), atto n. 102, p. II, s.
C, anno 2022).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (29.12.1996) e (22.03.1998), ormai Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato il 20.02.2023, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi con addebito al marito e conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti, individuati in € 20.000,00.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente deduceva che il resistente era stato condannato con sentenza passata in giudicato per maltrattamenti in famiglia, con l'aggravante dei futili motivi, ed era stato condannato al pagamento di una provvisionale di € 5.000,00 nei confronti della moglie, costituitasi parte civile.
2.1 non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 07.04.2023.
3. All'udienza del 05.04.2023, la ricorrente, personalmente presente, confermava il contenuto del proprio atto introduttivo e la volontà di non riconciliarsi. Assegnata la causa alla dott.ssa Daniela Bosio, all'udienza del 31.05.2023 venivano concessi i termini per le memorie istruttorie, ritualmente depositate. All'esito, con ordinanza 11.10.2023, il
Giudice dott. Francesca Riccardi ammetteva le prove orali articolate, che venivano assunte all'udienza del 20.02.2024.
La causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025. Parte ricorrente domandava concedersi esclusivamente termine per il deposito di comparsa conclusionale, in ragione della mancata costituzione del convenuto.
4. In primo luogo, deve darsi atto della regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di di cui deve pertanto essere dichiarata Controparte_1
la contumacia.
pagina 2 di 6 5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
6. Occorre, ora, prendere in esame la domanda di addebito della separazione svolta da parte ricorrente.
6.1 In diritto, giova premettere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 40795/2021).
6.2 Nel caso di specie, ha documentato che, con sentenza del Tribunale di Parte_1
Sondrio del 22.09.2021, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del
24.11.2022, è stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. Controparte_1
(maltrattamenti in famiglia) con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (futili motivi) per aver abitualmente agito condotte violente nei suoi confronti durante gli ultimi anni di matrimonio, spesso mentre si trovava sotto l'effetto di sostanze alcoliche.
Dalla sentenza di appello (doc. 4) risulta che la persona offesa, sentita come teste, aveva riferito “di come, a partire dal 2006, il marito fosse solito sottoporla a continui maltrattamenti verbali e fisici, aventi cadenza settimanale. Nella specie, l'uomo, soprattutto quando era ubriaco, la insultava, la minacciava di morte, la incolpava ingiustamente di non essergli fedele, le controllava il telefono, la strattonava e la tirava per le braccia e danneggiava il mobilio dell'abitazione” e che gli episodi erano culminati in quello del 24.11.2018 in cui “l'uomo – in stato di alterazione da sostanze alcoliche – aveva insultato e minacciato di morte la consorte, tanto da spingerla a lasciare l'abitazione per farvi rientro solo nel pomeriggio” quando era stata nuovamente aggredita dal marito.
pagina 3 di 6 Il figlio della coppia, sentito come teste sia in questa sede (verbale udienza Persona_3
20.02.2024) sia in quella penale, ha confermato tali circostanze, spiegando che tali comportamenti vessatori, consistenti in percosse, ingiurie, umiliazioni e molestie, avvenivano spesso (“soprattutto quando beveva questo succedeva di frequente”) ed erano accompagnate anche dal lancio di oggetti (“lanciava qualsiasi oggetto gli capitasse per le mani”) e da privazioni della libertà personale, spesso a cagione dell'ingiustificata gelosia del marito.
6.3 Tali condotte si pongono in palese violazione dei diritti e doveri dei coniugi sanciti dall'art. 143 c.c. e in particolare dell'obbligo di assistenza morale e materiale.
Sul punto, del resto, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha osservato che
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n. 22294/2024; cfr. n. 31351/2022).
6.4
Considerato che
, all'esito dell'episodio occorso il 28.11.2018 culminato nella condanna penale la coppia non risulta essersi più riconciliata, deve ritenersi dimostrato il nesso di causalità tra le condotte violente del marito e la decisione di di Parte_1
separarsi.
6.5 Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria dell'addebito della separazione a carico di Controparte_1
7. ha domandato altresì che il coniuge venga condannato al risarcimento Parte_1
del danno, patrimoniale e non patrimoniale, dalla stessa patito in conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
pagina 4 di 6 La domanda è inammissibile.
Ritiene il Collegio che, vertendosi in ambito di separazione introdotta con rito ante riforma Cartabia, debba trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità – pacifica sino all'introduzione del nuovo rito in materia di famiglia, entrato in vigore il
28.02.2023 – che predicava l'impossibilità di cumulo nella stessa sede delle domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito in quanto “soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (Cass. n. 18870/2014).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza (alla luce dell'accoglimento non solo della domanda di separazione ma anche di quella di addebito) e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato il Controparte_1
15.12.1993 in Albania e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di
Sondrio al n. 102, p. II, s. C, anno 2022;
pagina 5 di 6 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondrio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara che la separazione tra le parti va addebitata ad Controparte_1
dichiara inammissibile la domanda risarcitoria spiegata da Parte_1
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano Controparte_1
in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Parte_1 C.F._1
MANUELA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
MAZZINI, 69 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note in sostituzione di udienza del 15.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 1. In data 15.12.1993 in Albania e contraevano matrimonio Pt_1 Controparte_1
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sondrio (SO), atto n. 102, p. II, s.
C, anno 2022).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (29.12.1996) e (22.03.1998), ormai Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato il 20.02.2023, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi con addebito al marito e conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti, individuati in € 20.000,00.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente deduceva che il resistente era stato condannato con sentenza passata in giudicato per maltrattamenti in famiglia, con l'aggravante dei futili motivi, ed era stato condannato al pagamento di una provvisionale di € 5.000,00 nei confronti della moglie, costituitasi parte civile.
2.1 non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 07.04.2023.
3. All'udienza del 05.04.2023, la ricorrente, personalmente presente, confermava il contenuto del proprio atto introduttivo e la volontà di non riconciliarsi. Assegnata la causa alla dott.ssa Daniela Bosio, all'udienza del 31.05.2023 venivano concessi i termini per le memorie istruttorie, ritualmente depositate. All'esito, con ordinanza 11.10.2023, il
Giudice dott. Francesca Riccardi ammetteva le prove orali articolate, che venivano assunte all'udienza del 20.02.2024.
La causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025. Parte ricorrente domandava concedersi esclusivamente termine per il deposito di comparsa conclusionale, in ragione della mancata costituzione del convenuto.
4. In primo luogo, deve darsi atto della regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di di cui deve pertanto essere dichiarata Controparte_1
la contumacia.
pagina 2 di 6 5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
6. Occorre, ora, prendere in esame la domanda di addebito della separazione svolta da parte ricorrente.
6.1 In diritto, giova premettere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 40795/2021).
6.2 Nel caso di specie, ha documentato che, con sentenza del Tribunale di Parte_1
Sondrio del 22.09.2021, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del
24.11.2022, è stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. Controparte_1
(maltrattamenti in famiglia) con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (futili motivi) per aver abitualmente agito condotte violente nei suoi confronti durante gli ultimi anni di matrimonio, spesso mentre si trovava sotto l'effetto di sostanze alcoliche.
Dalla sentenza di appello (doc. 4) risulta che la persona offesa, sentita come teste, aveva riferito “di come, a partire dal 2006, il marito fosse solito sottoporla a continui maltrattamenti verbali e fisici, aventi cadenza settimanale. Nella specie, l'uomo, soprattutto quando era ubriaco, la insultava, la minacciava di morte, la incolpava ingiustamente di non essergli fedele, le controllava il telefono, la strattonava e la tirava per le braccia e danneggiava il mobilio dell'abitazione” e che gli episodi erano culminati in quello del 24.11.2018 in cui “l'uomo – in stato di alterazione da sostanze alcoliche – aveva insultato e minacciato di morte la consorte, tanto da spingerla a lasciare l'abitazione per farvi rientro solo nel pomeriggio” quando era stata nuovamente aggredita dal marito.
pagina 3 di 6 Il figlio della coppia, sentito come teste sia in questa sede (verbale udienza Persona_3
20.02.2024) sia in quella penale, ha confermato tali circostanze, spiegando che tali comportamenti vessatori, consistenti in percosse, ingiurie, umiliazioni e molestie, avvenivano spesso (“soprattutto quando beveva questo succedeva di frequente”) ed erano accompagnate anche dal lancio di oggetti (“lanciava qualsiasi oggetto gli capitasse per le mani”) e da privazioni della libertà personale, spesso a cagione dell'ingiustificata gelosia del marito.
6.3 Tali condotte si pongono in palese violazione dei diritti e doveri dei coniugi sanciti dall'art. 143 c.c. e in particolare dell'obbligo di assistenza morale e materiale.
Sul punto, del resto, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha osservato che
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n. 22294/2024; cfr. n. 31351/2022).
6.4
Considerato che
, all'esito dell'episodio occorso il 28.11.2018 culminato nella condanna penale la coppia non risulta essersi più riconciliata, deve ritenersi dimostrato il nesso di causalità tra le condotte violente del marito e la decisione di di Parte_1
separarsi.
6.5 Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria dell'addebito della separazione a carico di Controparte_1
7. ha domandato altresì che il coniuge venga condannato al risarcimento Parte_1
del danno, patrimoniale e non patrimoniale, dalla stessa patito in conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
pagina 4 di 6 La domanda è inammissibile.
Ritiene il Collegio che, vertendosi in ambito di separazione introdotta con rito ante riforma Cartabia, debba trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità – pacifica sino all'introduzione del nuovo rito in materia di famiglia, entrato in vigore il
28.02.2023 – che predicava l'impossibilità di cumulo nella stessa sede delle domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito in quanto “soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (Cass. n. 18870/2014).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza (alla luce dell'accoglimento non solo della domanda di separazione ma anche di quella di addebito) e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato il Controparte_1
15.12.1993 in Albania e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di
Sondrio al n. 102, p. II, s. C, anno 2022;
pagina 5 di 6 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondrio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara che la separazione tra le parti va addebitata ad Controparte_1
dichiara inammissibile la domanda risarcitoria spiegata da Parte_1
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano Controparte_1
in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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