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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6183 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8513/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8513/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), (C.F. in qualità di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliati in Perugia, via Favorita n. 9, presso Per_1 C.F._4 lo studio degli Avv.ti CEPPI FABRIZIO, CEPPI SILVIA e Parte_2
ATTORI contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso Vercelli n. 40, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio degli Avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO, LETTENMAYER FLORA CP_2
, PE RC, EO AN, e NE SI
[...] Controparte_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti di cui in premessa, tenuto conto ad ogni fine della mancata partecipazione di controparte al procedimento di mediazione, desunti argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. ai sensi dell'art. 8 del d. lgs.
n. 28/2010,
- accertare e dichiarare in relazione ai rapporti di conto corrente di cui in narrativa e di quelli ad essi collegati e conseguenti, la inesistenza di qualsiasi pattuizione, e comunque la nullità delle stesse per carenza di forma scritta, relativa alla previsione di interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto ed a qualsiasi ulteriore spesa e commissione non prevista dalla legge e, per l'effetto, l'illegittimità della applicazione di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione non prevista dalla legge;
in subordine, la nullità della clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per contrarietà a norme imperative;
la nullità della clausola che preveda la
pagina 1 di 16 determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale per indeterminatezza dell'oggetto; la nullità della clausola che preveda l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge per mancanza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, con conseguente illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza delle suddette clausole nulle;
- condannare la alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o percepito, nella Controparte_1 somma di euro 207.126,14 o in quella, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito della espletanda CTU tecnico-bancaria-contabile, che sin da ora si chiede, oltre gli interessi legali dalla messa in mora e interessi ex art. 1284, 3° comma, cod. civ. dal momento della domanda.
Con vittoria di compensi professionali e di spese.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie che fossero reiterate ex adverso;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 04.03.22, nel termine di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. assegnato con ordinanza resa all'udienza del 22.01.22 dal Tribunale di Campobasso -con cui quest'ultimo, per effetto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano- il signor ha riassunto avanti a codesto Tribunale il giudizio promosso nei confronti Persona_1 con citazione notificata il 23.08.21. Controparte_1
Ha esposto di aver stipulato in data 02.01.1970 un contratto di conto corrente di corrispondenza con la identificato al n. 036006612 (all. 1), assistito da apertura di credito (all. Controparte_4
2). In esito alla fusione per incorporazione in il rapporto è stato identificato al n. 1290159 ed è CP_1 rimasto in essere sino sua alla chiusura in data 28.02.2020.
Ha rappresentato che, dagli accertamenti condotti sulla base della documentazione in suo possesso, è emerso un credito restitutorio di € 207.126,14 derivante da una serie di addebiti illegittimi, di cui ha pertanto chiesto la ripetizione.
Nello specifico, ha dedotto: pagina 2 di 16 -l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in ragione della nullità per indeterminatezza della clausola che ha previsto, per la loro determinazione, il rinvio alle condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza (c.d. “clausola uso piazza”), senza dare alcuna indicazione circa la misura degli stessi;
ha dedotto altresì la nullità della clausola in quanto frutto di un accordo di cartello e perciò pattuita in violazione delle norme a tutela della concorrenza;
-l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. per tutta la durata del rapporto, in quanto prassi invalida perché basata su un uso negoziale e non normativo, come chiarito da Cass. SS.UU. n. 21025/2004;
-l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione della relativa clausola;
ne ha dedotto comunque la nullità per mancanza di causa, in quanto ha l'unica funzione di concedere alla banca una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella già stabilita per l'effettiva utilizzazione dell'apertura di credito, nonché per indeterminatezza ed indeterminabilità, in quanto è indicata solo in misura percentuale;
-l'illegittima antergazione e postergazione di valuta rispetto all'effettiva data delle operazioni di versamento e prelievo, in quanto non pattuita e comunque nulla per mancanza di causa;
-l'illegittimità delle spese non pattuite.
Ha documentato di aver interrotto la prescrizione con comunicazione inviata via pec ad in data CP_1
26.01.21 (doc. 5) e di avere altresì instaurato il procedimento di mediazione obbligatorio, conclusosi negativamente con verbale del 21.06.21 per mancata partecipazione della convenuta.
Ha chiesto in via istruttoria l'esibizione degli estratti conto dalla data di apertura del conto fino al quarto trimestre 2003, nonché dal primo trimestre 2017 alla data di chiusura del conto, rappresentando di aver già chiesto alla convenuta detta documentazione, ai sensi dell'art. 119 TUB, con comunicazione del
31.03.2020.
Ha perciò concluso chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dei summenzionati addebiti e la ripetizione
-previa verifica per mezzo di CTU contabile- dell'importo di € 207.126,14.
Con comparsa di risposta depositata il 22.06.22 si è costituita la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito la prescrizione decennale di tutte le domande formulate con riferimento alle rimesse, aventi tutte natura solutoria, eseguite sui conti per cui è causa nel periodo precedente il
23.08.2011, ovvero oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Campobasso. Ha precisato a tal fine che l'efficacia interruttiva della prescrizione può essere attribuita unicamente alla proposizione della domanda giudiziale ma non alla comunicazione del 26.01.21, in quanto l'atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quale è quello in esame mirante alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione;
ha inoltre rilevato la genericità di detta comunicazione in quanto non è stato indicato alcun importo.
Ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto preliminarmente a carico dell'attore, rilevando che quest'ultimo ha omesso di documentare la natura affidata del conto e l'entità del fido per tutta la durata del rapporto nonché di produrre l'intera sequenza degli estratti conto da cui potersi evincere pagina 3 di 16 l'avvenuto pagamento di tutte le somme di cui chiede la ripetizione. Ha contestato l'efficacia probatoria degli estratti conto scalari e degli elenchi movimenti per il periodo 2004-2017 e 2020, nonché dei partitari dell'impresa individuale per gli anni 1994-2001, quest'ultimi in quanto provenienti dalla stessa correntista. Ha rilevato che il mancato assolvimento dell'onere probatorio non può essere sopperito né dalla richiesta di ammissione di una CTU, che sarebbe esplorativa, né dalla richiesta di acquisizione della documentazione ex art. 119 TUB e 210 c.p.c., evidenziando che l'attore, in quanto titolare di impresa individuale, aveva l'onere di conservare la documentazione (anche bancaria) ai sensi dell'art. 2220 c.c..
Ha contestato il valore probatorio della perizia di parte attrice, evidenziando in ogni caso, nel merito,
l'infondatezza di tutte le domande.
Ha evidenziato che è smentita documentalmente (doc. 2, 4, 5 e 6) la doglianza relativa alla mancata pattuizione degli interessi ultralegali, in quanto regolarmente pattuita e legittimamente variata dalla CP_4 nel corso del rapporto, previa comunicazione al correntista, contestualmente all'invio degli estratti conto e dei documenti di sintesi riepilogativi del rapporto.
Ha eccepito la genericità ed infondatezza delle doglianze relative all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, in quanto anch'esse risultano regolarmente indicate nella documentazione contrattuale prodotta (doc. 2, 4, 5 e 6), oltre che negli estratti conto in atti (i quali indicano aliquota, base di calcolo e periodicità di applicazione), regolarmente trasmessi e mai impugnati. Quanto all'asserita mancanza di causa, ha richiamato giurisprudenza secondo cui la legge n. 2/2009 ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere.
Ha rilevato, per scrupolo difensivo, l'assoluta genericità ed infondatezza della doglianza relativa all'usura, in quanto unicamente accennata dall'attore nella parte in cui formula un'ipotesi di quesito da sottoporre all'eventuale CTU.
Con riferimento alla contestazione inerente l'illegittima contabilizzazione dei giorni di valuta delle operazioni, ne ha eccepito la decadenza in quanto censura da far valere attraverso l'impugnazione degli estratti di conto corrente periodicamente trasmessi dalla Banca ai sensi dell'art. 1832 c.c..
Quanto alla doglianza relativa all'anatocismo, ha rilevato che, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione non debba essere esclusa del tutto, dovendo gli interessi passivi essere ricalcolati unitamente alla capitalizzazione degli interessi attivi;
per il periodo successivo, ha precisato la legittimità della propria condotta, avendo la banca applicato dal 01.07.2000 la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, conformemente a quanto previsto dall'art. 120, c. 2, TUB e dall'art. 7 della delibera CICR del 09.02.2000, dando altresì notizia di tale modifica tramite avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 7). Con riferimento al periodo successivo al 01.01.2014, ha evidenziato che il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 TUB è rimasto privo di portata precettiva in assenza dell'emanazione della delibera CICR, intervenuta solo il 03.08.2016, la quale, in attuazione dell'art. 120 TUB per come riformulato nel 2016, ha definitivamente ammesso l'anatocismo.
Ha eccepito la tardività anche delle contestazioni in merito alle spese, stante la pattuizione delle stesse
(doc. n. 1-6) e la mancata tempestiva contestazione dell'attore nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto.
pagina 4 di 16 Ha concluso pertanto per il rigetto di tutte le domande.
Nei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., l'attore ha rilevato che l'incompletezza degli estratti conto è dipesa dalla banca, che ha omesso, nel tempo, di inviarli, e che in ogni caso ciò non osta alla ricostruzione del rapporto a far data dal primo estratto conto presente, potendosi altresì operare -per ciò che concerne le carenze documentali medio tempore- il raccordo tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile. Ha evidenziato che l'esistenza di un affidamento sui conti oggetto di causa risulta provata attraverso la produzione del contratto -seppur privo delle condizioni economiche, anche in quanto stipulato nel 1970 allorquando non era vigente l'obbligo di stipula per iscritto- determinandosi la natura solutoria delle rimesse soltanto per quelle eccedenti l'affidamento concesso, da calcolarsi sul saldo rettificato, epurato dalle poste indebite, anziché sul c.d. saldo banca, come preteso dalla convenuta. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 38976/2021, n. 1538/2022 e n. 29190/2020) secondo cui la prova dei movimenti di conto può essere fornita anche attraverso le risultanze contabili.
Con provvedimento del 07.02.2023, rigettata l'istanza di parte attrice afferente all'esibizione della documentazione, in quanto già oggetto di consegna da parte della banca, il Giudice allora incaricato del ruolo ha ammesso CTU contabile ed al consulente incaricato, dott. ha assegnato il seguente Persona_2 quesito:
“il CTU, sentite le parti ed i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 CPC, proceda nei seguenti termini, con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa:
-Effettui il riconteggio del rapporto, tenendo conto degli interessi di legge ex art. 1284 CC e 117 comma
7 TUB, utilizzando, eventualmente, anche le c.d. scritture di raccordo, operando una distinzione tra rimesse a titolo solutorio e a titolo ripristinatorio, applicando per la prima (rimessa solutoria) la prescrizione decennale.
-Verifichi l'eventuale avvenuto superamento del tasso soglia usura, nel rispetto delle istruzioni dettate dalla Banca di Italia.
-Verifichi l'applicazione di rimesse solutorie sul c.d. “saldo rettificato”, epurando il rapporto dalle somme indebitamente percepite o trattenute dalla Banca stessa in forza di clausole nulle e\o inefficaci”.
Con provvedimento reso all'udienza del 21.03.23, è stata disposta l'integrazione del quesito ordinando al
CTU:
-Effettui il riconteggio della prescrizione anche mediante il saldo banca;
- Elimini il CTU, se non pattuite, le spese per le commissioni di massimo scoperto, le commissioni di istruttoria veloce e le commissioni di disponibilità fondi.
L'indagine del CTU si è svolta provvedendo preliminarmente a ricostruire tutte le movimentazioni del rapporto di c/c n. 1290159, per il periodo disponibile, e cioè dal 01.01.2004 al 29.02.2020.
Sono dunque state individuate le rimesse solutorie ai fini della eccepita prescrizione: la verifica della sussistenza di pagamenti di natura solutoria è stata eseguita sia sui saldi rettificati (tab. 3) che su quelli pagina 5 di 16 originali della banca (tab. 4). In entrambi i casi il risultato è stato il medesimo, essendo stata accertata la sussistenza di versamenti aventi natura solutoria, tali da rendere irripetibili le competenze addebitate dalla per il periodo 01/01/04 – 31/03/08. CP_4
La verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla scorta dell'applicazione dei criteri indicati nelle circolari della Banca d'Italia vigenti al tempo, non ha evidenziato anomalie relative agli addebiti praticati dalla banca.
dunque le competenze indebite e tenuto conto delle competenze irripetibili perché prescritte, il CP_5 riconteggio eseguito in applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB ha evidenziato un credito per il correntista di € 137.983,60 (tab. 5). Il conteggio effettuato al tasso legale ha evidenziato un credito per il correntista pari ad € 131.793,68 (tab. 6).
Dopo il deposito della bozza di relazione, parte attrice non ha inviato osservazioni. Parte convenuta ha insistito per l'applicazione, in sede di riconteggio, delle pattuizioni contrattuali, che tuttavia il CTU ha ritenuto di non accogliere in quanto attività contraria al quesito.
Il CTU ha inoltre rappresentato di aver promosso la conciliazione tra le parti, che tuttavia ha avuto esito negativo.
Dopo il deposito della perizia definitiva, lo scrivente Giudice, considerate le richieste delle parti, ha convocato a chiarimenti il CTU disponendo, con provvedimento del 02.05.24, l'integrazione della consulenza secondo il seguente quesito:
“Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente n n. 1290159 (già n. 36006612):
1) effettui ogni conteggio portando la valuta alla data contabile dell'operazione con verifica progressiva e con decorrenza dal primo saldo prodotto in atti;
2) espunga dal conteggio le commissioni di massimo scoperto;
3) espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
4) dal primo estratto conto in atti fino al 15.1.2008, calcoli gli interessi passivi applicando ai saldi passivi il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
5) Dal 16.1.2008 verifichi che siano stati correttamente applicati i tassi pattuiti ossia 7,35% infra-fido fino a 150.000€ e 13,85% ultra-fido (doc.2 banca) e dal 31.3.2015 6,739% per un utilizzo fino a 250.000€ e 15,125% per l'ultra-fido (doc. 4 banca), dal 18.1.2018 7,267% per un utilizzo fino a 80.000€ e 14,25% per l'ultra-fido (doc. 4 banca); se la pattuizione non risulta rispettata, applichi il tasso pattuito;
6) verifichi, per il periodo anteriore a 10 anni prima della messa in mora con prova di consegna o 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione, e sulla base delle annotazioni contabili ricostruite, se vi siano
pagina 6 di 16 versamenti in conto a pagamento delle poste indebite (sub 1, 2,3,4,5) per importi superiori al fido concesso
o in assenza di fido:
a) non espunga le rimesse solutorie;
b) espunga le rimesse ripristinatorie, riaccreditandole sul conto (sempre controllando di riaccreditare anche gli interessi passivi che eventualmente avevano prodotto)
i) L'esistenza e la entità del fido, può essere accertata anche tramite indici contabili (es. doppio tasso per il medesimo trimestre) e voci presenti negli estratti conto (es. spese o commissioni per fido/apertura di credito);
ii) ove non si riscontri concessione di aperture di credito, accerti pagamenti solutori in assenza di fido;
viceversa ove si accerti l'esistenza di aperture di credito, ma non sia possibile risalire alla loro specifica entità, consideri i pagamenti tutti ripristinatori;
7) ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
8) verifichi il rispetto del tasso soglia usura trimestre per trimestre:
a) in caso di superamento, nel primo trimestre di cui alla relativa pattuizione per iscritto del tasso (come suindicato), espunga ciò che ha incluso nel TEG anche per tutti i trimestri successivi;
b) in caso di superamento del tasso soglia nei trimestri successivi a quello di pattuizione, espunga ciò che ha incluso nel TEG per quel trimestre;
9) all'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data dell'ultimo estratto conto in atti e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla . CP_4
In data 27.06.24 è intervenuto il decesso dell'attore e, con comparsa del 23.09.24, hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 302 c.p.c. ed ai fini della sua prosecuzione, gli eredi
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Il CTU ha provveduto dunque a depositare l'elaborato integrativo in data 20.09.24.
In conformità al nuovo quesito, ha dato atto di aver riportato la valuta dei conteggi “alla data contabile, con verifica progressiva e decorrenza dal primo saldo prodotto in atti (31/12/2003) di € 71.223,38, a debito del correntista;
è stata eliminata la CMS ed è stata eliminata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
il tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB è stato praticato nel periodo ricompreso tra il 31/12/2003 ed il 15/05/2008; dal 16.1.2008 sono stati verificati i tassi pattuiti ossia 7,35% infra-fido fino a 150.000€
13,85% ultra-fido (doc.2 banca) e dal 31.3.2015 6,739% per un utilizzo fino a 250.000€ e 15,125% per l'ultra-fido (doc. 4 banca), dal 18.1.2018 7,267% per un utilizzo fino a 80.000€ e 14,25% per l'ultra-fido (doc. 4 banca)”.
È stato confermato il rispetto del tasso soglia usura (Tab. 2).
Dopo il deposito della bozza di relazione, parte attrice non ha inviato osservazioni. Parte convenuta ha rilevato taluni accrediti doppi, ovvero di cui non vi sarebbe evidenza. Inoltre, il consulente della banca ha osservato che “può essere ricalcolato il saldo del rapporto di cui è causa solo alla data del 30/09/2016, rilevata l'assenza in atti degli estratti conto relativi al periodo successivo. Dalla documentazione in atti
(estratti conto), infatti, non si possono riscontrare gli effettivi addebiti di interessi, commissioni e spese
pagina 7 di 16 relativi al periodo 01/10/2016-29/02/2020 (solo parzialmente per il 2020)”, rilevando “che in caso di mancata produzione degli estratti conto le eventuali competenze periodicamente registrate in dare sul rapporto in oggetto, quindi in assenza di prova del loro effettivo addebito, rilevate dai riassunti scalari, devono essere mantenute inalterate e non devono quindi subire alcuna variazione in sede di ricalcolo del saldo finale”.
Il CTU ha evidenziato che la documentazione offerta dalla parte attrice consta delle movimentazioni ricomprese tra il 2004 ed il 2020 (doc. 4 della citazione) e che risulta quindi caratterizzata da continuità, sebbene non consti esclusivamente di estratti di c/c ordinari ma, in taluni casi, le movimentazioni sono ricavate dalle grandezze presenti sugli e/c scalari, con la necessità, di effettuare delle scritture correttive per riconciliare i corretti saldi di c/c.
Ha rilevato che gli addebiti di cui ha chiesto l'inserimento la sono corretti e provengono appunto CP_4 dagli estratti scalari;
pertanto rispetto ad un saldo finale indicato nella bozza in € 92.682,00 in favore del correntista, nella versione finale (Tab.
3 - Tab. 4), Il CTU ha rideterminato il saldo, alla data del
29.02.2020, in € 82.676,34 in favore del correntista, con un beneficio per la di € 10.005,66. CP_4
Dopo il deposito della CTU le parti hanno ripreso il dialogo conciliativo, senza tuttavia addivenire ad un accordo. La causa, matura per la decisione, è stata dunque rinviata per precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Documentazione contabile.
L'onere probatorio posto a carico di parte attrice deve considerarsi assolto per tutto il periodo dal
01.01.2004 al 29.02.2020 tramite la produzione prevalentemente di estratti conto e, per talune lacune, di scalari sufficientemente dettagliati ai fini della individuazione con certezza delle rimesse ripetibili.
Il CTU è stato in grado, sulla base della documentazione prodotta (doc. 4 dell'atto di citazione), di ricostruire puntualmente tutte le movimentazioni del rapporto di c/c n. 1290159 dal 01.01.2004 al
29.02.2020.
Di tali movimenti è stata offerta, sin dalla redazione del primo elaborato peritale depositato il 13.11.23, una puntuale elencazione (da pag. 8 a pag. 136).
La banca solo nelle note per l'ultima udienza ha contestato che il conto non sia chiuso perché mancherebbe la produzione dell'estratto conto di chiusura. La circostanza della chiusura del conto deve ritenersi provata per presunzioni sulla base dei seguenti elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti. In primo luogo, il correntista ha inviato una comunicazione formale di ripetizione dell'indebito per le motivazioni poi dedotte in giudizio nel 2021 in cui già narrava dell'avvenuta chiusura del conto e nessuna contestazione stragiudiziale di questa ricostruzione è stata effettuata dalla banca;
in secondo luogo, il comportamento del correntista appare coerente con la chiusura di tutti i rapporti nel senso che avviare un giudizio verso una controparte contrattuale in un rapporto di durata incrina fortemente la fiducia e quindi normalmente
(secondo l'id quod plerumque accidit) le parti chiudono prima i rapporti contrattuali. Inoltre, non avrebbe senso agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito e non produrre gli ulteriori, e sopravvenuti, estratti pagina 8 di 16 conto perdendo l'opportunità di ripetere anche gli ulteriori eventuali rimesse indebite. Infine, anche una contestazione così tardiva conforta la presunzione della effettiva chiusura del conto (arg. ex art. 116 c.p.c.).
Per ultimo, ma non meno importante, dalla mancata partecipazione alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova (art. 8 dlgs 28/2010) ed è evidente che la banca non aveva interesse a partecipare alla mediazione perché consapevole delle caratteristiche dei contratti di conto corrente bancario degli anni '70 e quindi della necessità di effettuare un esborso economico a fini conciliativi in considerazione dell'avvenuta chiusura del rapporto e quindi dell'avvenuta perdita del cliente.
Indeterminatezza dei tassi di interesse.
Deve essere dichiarata nulla la clausola di pattuizione degli interessi, prevista dall'art. 7, comma 3, del contratto di conto corrente n. 036006612, concluso tra le parti il 02.01.1970 (“gli interessi dovuti dal correntista alla , salvo patto contrario, si intendono determinati alle condizioni Controparte_4 praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza e producono interessi a loro volta nella stessa misura” – doc. 1 di parte attrice) perché i tassi ultra-legali devono essere pattuiti per iscritto (Art. 1284
c.c.) in maniera univoca.
La Corte di Cassazione ha infatti da tempo chiarito che “In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (Cass., Sez. I,
25/02/2005, n. 4094). Poiché perciò il richiamo alle condizioni di piazza non è idoneo ad assicurare alla relativa pattuizione il necessario rispetto del requisito di determinazione o di determinabilità della prestazione ne discende la sua nullità (cfr. Cass. n. 24048 del 26/09/2019).
È stato chiesto al CTU di ricalcolare gli interessi passivi, sino alla data del 15.01.2008, al tasso sostitutivo minimo di cui all'art. 117 TUB che si pone come norma speciale in materia di nullità bancarie (tab. 3, pag.
163 e ss. relazione definitiva).
Risultano invece correttamente pattuiti per iscritto e determinati i tassi di interesse debitori a far data dal
16.01.2008, ossia 7,35% infra-fido fino a 150.000€ e 13,85% ultra-fido (doc. 2 banca); dal 31.3.2015,
6,739% per un utilizzo fino a 250.000€ e 15,125% per l'ultra-fido (doc. 4 banca); dal 18.1.2018, 7,267% per un utilizzo fino a 80.000€ e 14,25% per l'ultra-fido (doc.
5-6 banca).
Il CTU ha verificato che dal 16.01.2008 sono stati correttamente applicati i tassi pattuiti.
Anatocismo.
Per i contratti anteriori al 2000, come è quello per cui è causa, vale questo principio di recente consolidatosi: “In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca
pagina 9 di 16 con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.” (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26867, Rv. 672504 - 01)
La clausola di capitalizzazione degli interessi -anch'essa contenuta all'art. 7 (
1. I rapporti di dare ed avere vengono regolati, in via normale, annualmente, portando in conto gli interessi e le commissioni, nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili con valuta data di regolamento.
2. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi
e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto. 3. Gli interessi dovuti dal correntista alla
salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate Controparte_4 usualmente dalle Aziende sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Parte_4
(…) 5. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati a computati come ai precedenti commi secondo e terzo), va dichiarata nulla per violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. in quanto va rammentato che nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 1283 c.c., “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi”.
La Corte Suprema di Cassazione (Sez. I, 11/11/1999, n. 12507) ha chiarito che “La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall non esclude la suddetta nullità, poichè a CP_6 tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi”. Il principio della nullità delle suddette clausole ha ottenuto anche l'imprimatur delle sezioni unite di Cassazione (Cass.
SSUU 4 novembre 2004, n. 21095).
A seguito delle note sentenze del 1999 della Suprema Corte, il legislatore delegato –ossia il Governo su delega del Parlamento- è intervenuto con l'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, lasciando inalterato l'art. 1283
c.c. ma inserendo -con il proprio comma 2- il comma 2 dell'art. 120 del T.U.B. con cui si demandava al
CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) -per i contratti ancora da concludere- il compito di determinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie e con il comma 3 introducendo una sanatoria per il passato e un metodo di adeguamento senza però integrare o modificare l'art. 120 T.u.b.
Detto 3° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 –contenente la sanatoria e l'adeguamento (“Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento”) e integralmente investito del vaglio di illegittimità
pagina 10 di 16 costituzionale- è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
425/2000 per eccesso di delega in quanto la disciplina retroattiva o genericamente validante senza distinguere tra contratti ed effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore e prescindendo dal tipo di vizio da cui dette clausole sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario -che miravano a integrare- che non fosse meramente occasionale, fa venir meno la continuità logica con la delega.
Così disponendosi, continua il Giudice delle Leggi, si rompe la necessaria consonanza che deve intercorrere tra la delega e la norma delegata. L'indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell'ambito dei princìpi e criteri della legge di delegazione (art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 denominata Seconda direttiva, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio
e recante modifica della direttiva 77/780/CEE e che riguarda solo il mutuo riconoscimento delle attività svolte dalle Autorità di Vigilanza nonché la libertà di stabilimento dell'attività creditizia;
pertanto attività di macroeconomia e non di microeconomia come l'intervento sui singoli contratti di diritto privato). Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti l'emanazione d'una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti ossia senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai princípi e criteri informatori del Testo
Unico Bancario.
Ove la Corte Costituzionale avesse voluto o ritenuto di poter salvare parte del terzo comma avrebbe potuto emettere sentenza interpretativa di rigetto o interpretativa di accoglimento parziale solo per la sanatoria degli effetti già prodotti.
La Corte delle leggi ha invece escluso la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante e -esplicitamente omettendo ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e dichiarando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni- ha statuito che la norma in esame víola l'art. 76 della Costituzione (C.Cost. 425/2000); dal 2000, quindi tale norma è stata cancellata con effetto ex tunc dall'Ordinamento.
Né il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 -non dichiarato incostituzionale- conferisce la facoltà di emanare norme transitorie statuenti, con effetti validanti, la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonchè di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedimentali unilaterali.
Esso infatti si limita a conferire al CICR l'autorità di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo bancario per il futuro.
Inoltre, l'art. 161 6 c. T.U.B. esclude che ai contratti già conclusi possa essere applicata la normativa sopravvenuta (“I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”) (così Trib., Torino, sent. 6204/07).
pagina 11 di 16 La Corte Costituzionale -dichiarando la illegittimità dell'art. 25 comma 3 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n.
342- ha provocato la caducazione a catena dell'art. 7 della Del. CICR 9 febbraio 2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento della entrata in vigore della medesima delibera CICR ma rimasto privo di autorizzazione a deliberare sul punto.
Detta caducazione è stata chiarita già nel 2005 dalla Suprema Corte “La fondatezza del mezzo di gravame
è quindi evidente, dal momento che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, quale che sia la natura del vizio accertato, cessa di avere efficacia (e non può quindi più essere applicata) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, primo comma, Cost.). Il venir meno di tale disposizione, eliminando l'eccezionale salvezza della validità e degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3589 del 22/02/2005, Rv. 579453 – 01).
Tale ricostruzione ha ottenuto l'ulteriore imprimatur della Suprema Corte di Cassazione Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 20172 del 03/09/2013, Rv. 627515 – 01 rel. Cons. che con motivazione Parte_5 tanto stringata quanto chiara e forte ha esplicitamente ribadito quanto già chiaramente evincibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale: “Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1283
c.c., poiché la Corte d'appello ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto, stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 (e dunque persistentemente nullo, in parte qua, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, della sanatoria disposta dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3), la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla. Il ricorso è fondato. si osserva che Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.
Ancora, “Pertanto, una volta dichiarata incostituzionale la disposizione retroattiva contenuta nel D.Lgs.
n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma
(19 ottobre 1999) la regola non è quella della libera praticabilità della capitalizzazione trimestrale, bensì quella opposta della nullità della relativa clausola.” (Cass. civ., 7 marzo 2017, n. 5609, in Notariato,
2017, 3, 272).
Pertanto, ai sensi della pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, 02-12-2010, n. 24418 (rv. 615490-Banca
“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in Controparte_7 particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad
pagina 12 di 16 un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”.
La Suprema Corte risulta consolidata su questo orientamento: Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769; Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3861; Cass., 12 marzo 2020, n. 7105 non massimate;
Cass. 23476/2020; Cass. 23853/2020; Cass. 13925/2020; non risultano pronunce di legittimità di senso contrario.
Come riportato dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
13/03/2025) 19/03/2025, n. 7377: “A detto orientamento ha dato continuità, con alcune precisazioni, la sentenza di questa Corte n. 9140/2020, la quale ha rilevato che:
a) la richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, quella parte del comma 3 dell'art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR
(infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega avendo la Corte costituzionale escluso "che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante"; sicché l'intervento caducatorio riguardava il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva l'entrata in vigore della delibera CICR, ma non aveva direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime: profilo della disciplina, quest'ultimo, che presentava una propria innegabile autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000;
b) in ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle, in quanto colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere;
è quindi alla nullità delleclausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera, che era stata assunta quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde
l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima, mentre, per effetto della successiva declaratoria di incostituzionalità di cui s'è detto, essa va considerata nulla e quindi priva di effetti;
c) per verificare se fosse necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, fosse sufficiente la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.) -come ha ritenuto la Corte d'Appello nella specie - era necessario valutare se "le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate"; tuttavia, a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla delibera si dimostrava inattuabile, poiché le nuove "condizioni" (indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi) non potevano essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi, per quanto detto, tamquam non esset;
perciò l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale
pagina 13 di 16 periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro; è vero, infatti, che la delibera CICR non prende in considerazione una tale giustapposizione ma parla di
"condizioni" alludendo a quelle precedentemente stabilite, ma ciò perché l'art. 7 di tale delibera presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche;
d) in conclusione, "una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art.
25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire
a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera" (Cass cit., in motivazione)”.
Da ultimo questo principio è stato ribadito da Cass. n. 28215/2024 : "In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
1.1.2- Nella specie, va considerato che le "condizioni" precedenti sono nulle;
dunque vanno considerate tamquam non esset, e che, quindi, nessun raffronto (di cui all'art.7) può farsi, in quanto esso presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera”.
Non è sufficiente quindi la produzione da parte della unicamente della Gazzetta Ufficiale prodotta CP_4 nella quale si dà atto dell'adeguamento contrattuale.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità della clausola anatocistica ed eliminata la capitalizzazione degli interessi a debito senza procedere ad alcuna capitalizzazione. Tanto è stato ordinato di calcolare al consulente tecnico di ufficio.
Commissione di massimo scoperto.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, la Banca di Italia –nelle sue istruzioni- riferisce che "Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Tale commissione è
pagina 14 di 16 strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto".
Per ciò che concerne il rapporto per cui è causa, pur a fronte di un affidamento concesso -quantomeno- a far data dal 1997 (doc. 2 di parte attrice, di cui si trova conferma anche al doc. 2 di parte convenuta), nessuna pattuizione risulta documentata tra le parti per ciò che concerne la commissione di massimo scoperto sino al 15.01.2008, con nullità di tutti gli addebiti effettuati a tale titolo dalla CP_4
Quanto al periodo successivo al 16.01.2008, nelle condizioni contenute nell'accordo con cui viene concesso un aumento della linea di credito (doc. 2 di parte convenuta), è prevista una commissione trimestrale sul massimo scoperto, entro o oltre il limite di fido, rispettivamente in misura dell'1% e 1,04%, senza ulteriori indicazioni.
Per tali motivi, la clausola contenente la commissione risulta comunque indeterminata (art. 1346 c.c.) e come richiesto dall'attore, ne va dichiarata la nullità, con l'effetto -parimenti- della necessaria espunzione dei relativi addebiti.
In tal senso, “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”
(Cass. Sez. 1, 20/06/2022, n. 19825, Rv. 665220 - 01).
Per il medesimo periodo, non risultano pattuite le altre commissioni correlate alla apertura di credito riscontrate negli estratti conto e correttamente espunte dall'ausiliario del giudice.
Usura.
È generica, in quanto neppure espressamente dedotta se non nella richiesta di ammissione della CTU contabile, la doglianza relativa alla possibile usurarietà dei tassi debitori applicati. La stessa risulta in ogni caso infondata, avendo accertato il consulente tecnico d'ufficio, per tutto il periodo documentato, il mancato superamento dei tassi soglia in esecuzione del quesito elaborato dal precedente giudice.
Valuta delle operazioni.
Considerata la doglianza di parte attrice, ai fini di un corretto ricalcolo è stato demandato al CTU di effettuare il conteggio “portando la valuta alla data contabile dell'operazione con verifica progressiva e con decorrenza dal primo saldo prodotto in atti”, e tanto è stato fatto.
Spese e oneri.
Deve essere rigettata la doglianza attorea relativa all'asserita applicazione di oneri e spese non pattuite, in quanto formulata in via del tutto generica, senza indicazione neppure della categoria di addebiti che risulterebbe illegittima. Dalla documentazione prodotta dalla banca (doc. 1), si rileva in ogni caso la pattuizione dell'importo di € 18,21 mensili quale corrispettivo di tenuta del rapporto.
Prescrizione.
È fondata l'eccezione di irrepetibilità di tutte le rimesse solutorie ultradecennali rispetto all'atto di costituzione in mora del 26.01.21 (doc. 5 di parte attrice). Preliminarmente si osserva la completezza dell'eccezione in quanto, con riferimento all'onere di allegazione, “In tema di contratto di conto corrente, pagina 15 di 16 la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26897, Rv. 672513 - 01).
Il saldo finale risulta aver considerato le rimesse irripetibili individuate dal consulente tecnico di ufficio, secondo le indicazioni del quesito (vedi ad esempio pag. 21/317 della c.t.u.).
Conclusioni.
Gli attori hanno diritto alla ripetizione ammontano ad € 82.676,34 oltre agli interessi legali dal 26.1.21 al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014. Verificato che la convenuta non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, sussistono i presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010 ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di , e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 Parte_3 condanna pagare in loro favore la somma di € 82.676,34, oltre interessi legali dal Controparte_1
26.1.2021 al soddisfo;
2) Condanna a rimborsare a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 9142,00 per compensi professionali, Parte_3 oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3) Condanna l versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 786,00 Controparte_1 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
4) Pone definitivamente a carico della convenuta e spese di CTU. Controparte_1
Milano, 24 Luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8513/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), (C.F. in qualità di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliati in Perugia, via Favorita n. 9, presso Per_1 C.F._4 lo studio degli Avv.ti CEPPI FABRIZIO, CEPPI SILVIA e Parte_2
ATTORI contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso Vercelli n. 40, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio degli Avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO, LETTENMAYER FLORA CP_2
, PE RC, EO AN, e NE SI
[...] Controparte_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti di cui in premessa, tenuto conto ad ogni fine della mancata partecipazione di controparte al procedimento di mediazione, desunti argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. ai sensi dell'art. 8 del d. lgs.
n. 28/2010,
- accertare e dichiarare in relazione ai rapporti di conto corrente di cui in narrativa e di quelli ad essi collegati e conseguenti, la inesistenza di qualsiasi pattuizione, e comunque la nullità delle stesse per carenza di forma scritta, relativa alla previsione di interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto ed a qualsiasi ulteriore spesa e commissione non prevista dalla legge e, per l'effetto, l'illegittimità della applicazione di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle antergazioni e postergazioni delle valute e di qualsiasi altra spesa e commissione non prevista dalla legge;
in subordine, la nullità della clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per contrarietà a norme imperative;
la nullità della clausola che preveda la
pagina 1 di 16 determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale per indeterminatezza dell'oggetto; la nullità della clausola che preveda l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'anticipazione e postergazione delle valute, l'addebito di spese e commissioni non previste dalla legge per mancanza di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, con conseguente illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza delle suddette clausole nulle;
- condannare la alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o percepito, nella Controparte_1 somma di euro 207.126,14 o in quella, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito della espletanda CTU tecnico-bancaria-contabile, che sin da ora si chiede, oltre gli interessi legali dalla messa in mora e interessi ex art. 1284, 3° comma, cod. civ. dal momento della domanda.
Con vittoria di compensi professionali e di spese.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie che fossero reiterate ex adverso;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 04.03.22, nel termine di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. assegnato con ordinanza resa all'udienza del 22.01.22 dal Tribunale di Campobasso -con cui quest'ultimo, per effetto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano- il signor ha riassunto avanti a codesto Tribunale il giudizio promosso nei confronti Persona_1 con citazione notificata il 23.08.21. Controparte_1
Ha esposto di aver stipulato in data 02.01.1970 un contratto di conto corrente di corrispondenza con la identificato al n. 036006612 (all. 1), assistito da apertura di credito (all. Controparte_4
2). In esito alla fusione per incorporazione in il rapporto è stato identificato al n. 1290159 ed è CP_1 rimasto in essere sino sua alla chiusura in data 28.02.2020.
Ha rappresentato che, dagli accertamenti condotti sulla base della documentazione in suo possesso, è emerso un credito restitutorio di € 207.126,14 derivante da una serie di addebiti illegittimi, di cui ha pertanto chiesto la ripetizione.
Nello specifico, ha dedotto: pagina 2 di 16 -l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in ragione della nullità per indeterminatezza della clausola che ha previsto, per la loro determinazione, il rinvio alle condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza (c.d. “clausola uso piazza”), senza dare alcuna indicazione circa la misura degli stessi;
ha dedotto altresì la nullità della clausola in quanto frutto di un accordo di cartello e perciò pattuita in violazione delle norme a tutela della concorrenza;
-l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. per tutta la durata del rapporto, in quanto prassi invalida perché basata su un uso negoziale e non normativo, come chiarito da Cass. SS.UU. n. 21025/2004;
-l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione della relativa clausola;
ne ha dedotto comunque la nullità per mancanza di causa, in quanto ha l'unica funzione di concedere alla banca una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella già stabilita per l'effettiva utilizzazione dell'apertura di credito, nonché per indeterminatezza ed indeterminabilità, in quanto è indicata solo in misura percentuale;
-l'illegittima antergazione e postergazione di valuta rispetto all'effettiva data delle operazioni di versamento e prelievo, in quanto non pattuita e comunque nulla per mancanza di causa;
-l'illegittimità delle spese non pattuite.
Ha documentato di aver interrotto la prescrizione con comunicazione inviata via pec ad in data CP_1
26.01.21 (doc. 5) e di avere altresì instaurato il procedimento di mediazione obbligatorio, conclusosi negativamente con verbale del 21.06.21 per mancata partecipazione della convenuta.
Ha chiesto in via istruttoria l'esibizione degli estratti conto dalla data di apertura del conto fino al quarto trimestre 2003, nonché dal primo trimestre 2017 alla data di chiusura del conto, rappresentando di aver già chiesto alla convenuta detta documentazione, ai sensi dell'art. 119 TUB, con comunicazione del
31.03.2020.
Ha perciò concluso chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dei summenzionati addebiti e la ripetizione
-previa verifica per mezzo di CTU contabile- dell'importo di € 207.126,14.
Con comparsa di risposta depositata il 22.06.22 si è costituita la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito la prescrizione decennale di tutte le domande formulate con riferimento alle rimesse, aventi tutte natura solutoria, eseguite sui conti per cui è causa nel periodo precedente il
23.08.2011, ovvero oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Campobasso. Ha precisato a tal fine che l'efficacia interruttiva della prescrizione può essere attribuita unicamente alla proposizione della domanda giudiziale ma non alla comunicazione del 26.01.21, in quanto l'atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quale è quello in esame mirante alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione;
ha inoltre rilevato la genericità di detta comunicazione in quanto non è stato indicato alcun importo.
Ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto preliminarmente a carico dell'attore, rilevando che quest'ultimo ha omesso di documentare la natura affidata del conto e l'entità del fido per tutta la durata del rapporto nonché di produrre l'intera sequenza degli estratti conto da cui potersi evincere pagina 3 di 16 l'avvenuto pagamento di tutte le somme di cui chiede la ripetizione. Ha contestato l'efficacia probatoria degli estratti conto scalari e degli elenchi movimenti per il periodo 2004-2017 e 2020, nonché dei partitari dell'impresa individuale per gli anni 1994-2001, quest'ultimi in quanto provenienti dalla stessa correntista. Ha rilevato che il mancato assolvimento dell'onere probatorio non può essere sopperito né dalla richiesta di ammissione di una CTU, che sarebbe esplorativa, né dalla richiesta di acquisizione della documentazione ex art. 119 TUB e 210 c.p.c., evidenziando che l'attore, in quanto titolare di impresa individuale, aveva l'onere di conservare la documentazione (anche bancaria) ai sensi dell'art. 2220 c.c..
Ha contestato il valore probatorio della perizia di parte attrice, evidenziando in ogni caso, nel merito,
l'infondatezza di tutte le domande.
Ha evidenziato che è smentita documentalmente (doc. 2, 4, 5 e 6) la doglianza relativa alla mancata pattuizione degli interessi ultralegali, in quanto regolarmente pattuita e legittimamente variata dalla CP_4 nel corso del rapporto, previa comunicazione al correntista, contestualmente all'invio degli estratti conto e dei documenti di sintesi riepilogativi del rapporto.
Ha eccepito la genericità ed infondatezza delle doglianze relative all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, in quanto anch'esse risultano regolarmente indicate nella documentazione contrattuale prodotta (doc. 2, 4, 5 e 6), oltre che negli estratti conto in atti (i quali indicano aliquota, base di calcolo e periodicità di applicazione), regolarmente trasmessi e mai impugnati. Quanto all'asserita mancanza di causa, ha richiamato giurisprudenza secondo cui la legge n. 2/2009 ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere.
Ha rilevato, per scrupolo difensivo, l'assoluta genericità ed infondatezza della doglianza relativa all'usura, in quanto unicamente accennata dall'attore nella parte in cui formula un'ipotesi di quesito da sottoporre all'eventuale CTU.
Con riferimento alla contestazione inerente l'illegittima contabilizzazione dei giorni di valuta delle operazioni, ne ha eccepito la decadenza in quanto censura da far valere attraverso l'impugnazione degli estratti di conto corrente periodicamente trasmessi dalla Banca ai sensi dell'art. 1832 c.c..
Quanto alla doglianza relativa all'anatocismo, ha rilevato che, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione non debba essere esclusa del tutto, dovendo gli interessi passivi essere ricalcolati unitamente alla capitalizzazione degli interessi attivi;
per il periodo successivo, ha precisato la legittimità della propria condotta, avendo la banca applicato dal 01.07.2000 la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, conformemente a quanto previsto dall'art. 120, c. 2, TUB e dall'art. 7 della delibera CICR del 09.02.2000, dando altresì notizia di tale modifica tramite avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 7). Con riferimento al periodo successivo al 01.01.2014, ha evidenziato che il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 TUB è rimasto privo di portata precettiva in assenza dell'emanazione della delibera CICR, intervenuta solo il 03.08.2016, la quale, in attuazione dell'art. 120 TUB per come riformulato nel 2016, ha definitivamente ammesso l'anatocismo.
Ha eccepito la tardività anche delle contestazioni in merito alle spese, stante la pattuizione delle stesse
(doc. n. 1-6) e la mancata tempestiva contestazione dell'attore nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto.
pagina 4 di 16 Ha concluso pertanto per il rigetto di tutte le domande.
Nei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., l'attore ha rilevato che l'incompletezza degli estratti conto è dipesa dalla banca, che ha omesso, nel tempo, di inviarli, e che in ogni caso ciò non osta alla ricostruzione del rapporto a far data dal primo estratto conto presente, potendosi altresì operare -per ciò che concerne le carenze documentali medio tempore- il raccordo tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile. Ha evidenziato che l'esistenza di un affidamento sui conti oggetto di causa risulta provata attraverso la produzione del contratto -seppur privo delle condizioni economiche, anche in quanto stipulato nel 1970 allorquando non era vigente l'obbligo di stipula per iscritto- determinandosi la natura solutoria delle rimesse soltanto per quelle eccedenti l'affidamento concesso, da calcolarsi sul saldo rettificato, epurato dalle poste indebite, anziché sul c.d. saldo banca, come preteso dalla convenuta. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 38976/2021, n. 1538/2022 e n. 29190/2020) secondo cui la prova dei movimenti di conto può essere fornita anche attraverso le risultanze contabili.
Con provvedimento del 07.02.2023, rigettata l'istanza di parte attrice afferente all'esibizione della documentazione, in quanto già oggetto di consegna da parte della banca, il Giudice allora incaricato del ruolo ha ammesso CTU contabile ed al consulente incaricato, dott. ha assegnato il seguente Persona_2 quesito:
“il CTU, sentite le parti ed i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 CPC, proceda nei seguenti termini, con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa:
-Effettui il riconteggio del rapporto, tenendo conto degli interessi di legge ex art. 1284 CC e 117 comma
7 TUB, utilizzando, eventualmente, anche le c.d. scritture di raccordo, operando una distinzione tra rimesse a titolo solutorio e a titolo ripristinatorio, applicando per la prima (rimessa solutoria) la prescrizione decennale.
-Verifichi l'eventuale avvenuto superamento del tasso soglia usura, nel rispetto delle istruzioni dettate dalla Banca di Italia.
-Verifichi l'applicazione di rimesse solutorie sul c.d. “saldo rettificato”, epurando il rapporto dalle somme indebitamente percepite o trattenute dalla Banca stessa in forza di clausole nulle e\o inefficaci”.
Con provvedimento reso all'udienza del 21.03.23, è stata disposta l'integrazione del quesito ordinando al
CTU:
-Effettui il riconteggio della prescrizione anche mediante il saldo banca;
- Elimini il CTU, se non pattuite, le spese per le commissioni di massimo scoperto, le commissioni di istruttoria veloce e le commissioni di disponibilità fondi.
L'indagine del CTU si è svolta provvedendo preliminarmente a ricostruire tutte le movimentazioni del rapporto di c/c n. 1290159, per il periodo disponibile, e cioè dal 01.01.2004 al 29.02.2020.
Sono dunque state individuate le rimesse solutorie ai fini della eccepita prescrizione: la verifica della sussistenza di pagamenti di natura solutoria è stata eseguita sia sui saldi rettificati (tab. 3) che su quelli pagina 5 di 16 originali della banca (tab. 4). In entrambi i casi il risultato è stato il medesimo, essendo stata accertata la sussistenza di versamenti aventi natura solutoria, tali da rendere irripetibili le competenze addebitate dalla per il periodo 01/01/04 – 31/03/08. CP_4
La verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla scorta dell'applicazione dei criteri indicati nelle circolari della Banca d'Italia vigenti al tempo, non ha evidenziato anomalie relative agli addebiti praticati dalla banca.
dunque le competenze indebite e tenuto conto delle competenze irripetibili perché prescritte, il CP_5 riconteggio eseguito in applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB ha evidenziato un credito per il correntista di € 137.983,60 (tab. 5). Il conteggio effettuato al tasso legale ha evidenziato un credito per il correntista pari ad € 131.793,68 (tab. 6).
Dopo il deposito della bozza di relazione, parte attrice non ha inviato osservazioni. Parte convenuta ha insistito per l'applicazione, in sede di riconteggio, delle pattuizioni contrattuali, che tuttavia il CTU ha ritenuto di non accogliere in quanto attività contraria al quesito.
Il CTU ha inoltre rappresentato di aver promosso la conciliazione tra le parti, che tuttavia ha avuto esito negativo.
Dopo il deposito della perizia definitiva, lo scrivente Giudice, considerate le richieste delle parti, ha convocato a chiarimenti il CTU disponendo, con provvedimento del 02.05.24, l'integrazione della consulenza secondo il seguente quesito:
“Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente n n. 1290159 (già n. 36006612):
1) effettui ogni conteggio portando la valuta alla data contabile dell'operazione con verifica progressiva e con decorrenza dal primo saldo prodotto in atti;
2) espunga dal conteggio le commissioni di massimo scoperto;
3) espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
4) dal primo estratto conto in atti fino al 15.1.2008, calcoli gli interessi passivi applicando ai saldi passivi il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
5) Dal 16.1.2008 verifichi che siano stati correttamente applicati i tassi pattuiti ossia 7,35% infra-fido fino a 150.000€ e 13,85% ultra-fido (doc.2 banca) e dal 31.3.2015 6,739% per un utilizzo fino a 250.000€ e 15,125% per l'ultra-fido (doc. 4 banca), dal 18.1.2018 7,267% per un utilizzo fino a 80.000€ e 14,25% per l'ultra-fido (doc. 4 banca); se la pattuizione non risulta rispettata, applichi il tasso pattuito;
6) verifichi, per il periodo anteriore a 10 anni prima della messa in mora con prova di consegna o 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione, e sulla base delle annotazioni contabili ricostruite, se vi siano
pagina 6 di 16 versamenti in conto a pagamento delle poste indebite (sub 1, 2,3,4,5) per importi superiori al fido concesso
o in assenza di fido:
a) non espunga le rimesse solutorie;
b) espunga le rimesse ripristinatorie, riaccreditandole sul conto (sempre controllando di riaccreditare anche gli interessi passivi che eventualmente avevano prodotto)
i) L'esistenza e la entità del fido, può essere accertata anche tramite indici contabili (es. doppio tasso per il medesimo trimestre) e voci presenti negli estratti conto (es. spese o commissioni per fido/apertura di credito);
ii) ove non si riscontri concessione di aperture di credito, accerti pagamenti solutori in assenza di fido;
viceversa ove si accerti l'esistenza di aperture di credito, ma non sia possibile risalire alla loro specifica entità, consideri i pagamenti tutti ripristinatori;
7) ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
8) verifichi il rispetto del tasso soglia usura trimestre per trimestre:
a) in caso di superamento, nel primo trimestre di cui alla relativa pattuizione per iscritto del tasso (come suindicato), espunga ciò che ha incluso nel TEG anche per tutti i trimestri successivi;
b) in caso di superamento del tasso soglia nei trimestri successivi a quello di pattuizione, espunga ciò che ha incluso nel TEG per quel trimestre;
9) all'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data dell'ultimo estratto conto in atti e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla . CP_4
In data 27.06.24 è intervenuto il decesso dell'attore e, con comparsa del 23.09.24, hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 302 c.p.c. ed ai fini della sua prosecuzione, gli eredi
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Il CTU ha provveduto dunque a depositare l'elaborato integrativo in data 20.09.24.
In conformità al nuovo quesito, ha dato atto di aver riportato la valuta dei conteggi “alla data contabile, con verifica progressiva e decorrenza dal primo saldo prodotto in atti (31/12/2003) di € 71.223,38, a debito del correntista;
è stata eliminata la CMS ed è stata eliminata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
il tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB è stato praticato nel periodo ricompreso tra il 31/12/2003 ed il 15/05/2008; dal 16.1.2008 sono stati verificati i tassi pattuiti ossia 7,35% infra-fido fino a 150.000€
13,85% ultra-fido (doc.2 banca) e dal 31.3.2015 6,739% per un utilizzo fino a 250.000€ e 15,125% per l'ultra-fido (doc. 4 banca), dal 18.1.2018 7,267% per un utilizzo fino a 80.000€ e 14,25% per l'ultra-fido (doc. 4 banca)”.
È stato confermato il rispetto del tasso soglia usura (Tab. 2).
Dopo il deposito della bozza di relazione, parte attrice non ha inviato osservazioni. Parte convenuta ha rilevato taluni accrediti doppi, ovvero di cui non vi sarebbe evidenza. Inoltre, il consulente della banca ha osservato che “può essere ricalcolato il saldo del rapporto di cui è causa solo alla data del 30/09/2016, rilevata l'assenza in atti degli estratti conto relativi al periodo successivo. Dalla documentazione in atti
(estratti conto), infatti, non si possono riscontrare gli effettivi addebiti di interessi, commissioni e spese
pagina 7 di 16 relativi al periodo 01/10/2016-29/02/2020 (solo parzialmente per il 2020)”, rilevando “che in caso di mancata produzione degli estratti conto le eventuali competenze periodicamente registrate in dare sul rapporto in oggetto, quindi in assenza di prova del loro effettivo addebito, rilevate dai riassunti scalari, devono essere mantenute inalterate e non devono quindi subire alcuna variazione in sede di ricalcolo del saldo finale”.
Il CTU ha evidenziato che la documentazione offerta dalla parte attrice consta delle movimentazioni ricomprese tra il 2004 ed il 2020 (doc. 4 della citazione) e che risulta quindi caratterizzata da continuità, sebbene non consti esclusivamente di estratti di c/c ordinari ma, in taluni casi, le movimentazioni sono ricavate dalle grandezze presenti sugli e/c scalari, con la necessità, di effettuare delle scritture correttive per riconciliare i corretti saldi di c/c.
Ha rilevato che gli addebiti di cui ha chiesto l'inserimento la sono corretti e provengono appunto CP_4 dagli estratti scalari;
pertanto rispetto ad un saldo finale indicato nella bozza in € 92.682,00 in favore del correntista, nella versione finale (Tab.
3 - Tab. 4), Il CTU ha rideterminato il saldo, alla data del
29.02.2020, in € 82.676,34 in favore del correntista, con un beneficio per la di € 10.005,66. CP_4
Dopo il deposito della CTU le parti hanno ripreso il dialogo conciliativo, senza tuttavia addivenire ad un accordo. La causa, matura per la decisione, è stata dunque rinviata per precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Documentazione contabile.
L'onere probatorio posto a carico di parte attrice deve considerarsi assolto per tutto il periodo dal
01.01.2004 al 29.02.2020 tramite la produzione prevalentemente di estratti conto e, per talune lacune, di scalari sufficientemente dettagliati ai fini della individuazione con certezza delle rimesse ripetibili.
Il CTU è stato in grado, sulla base della documentazione prodotta (doc. 4 dell'atto di citazione), di ricostruire puntualmente tutte le movimentazioni del rapporto di c/c n. 1290159 dal 01.01.2004 al
29.02.2020.
Di tali movimenti è stata offerta, sin dalla redazione del primo elaborato peritale depositato il 13.11.23, una puntuale elencazione (da pag. 8 a pag. 136).
La banca solo nelle note per l'ultima udienza ha contestato che il conto non sia chiuso perché mancherebbe la produzione dell'estratto conto di chiusura. La circostanza della chiusura del conto deve ritenersi provata per presunzioni sulla base dei seguenti elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti. In primo luogo, il correntista ha inviato una comunicazione formale di ripetizione dell'indebito per le motivazioni poi dedotte in giudizio nel 2021 in cui già narrava dell'avvenuta chiusura del conto e nessuna contestazione stragiudiziale di questa ricostruzione è stata effettuata dalla banca;
in secondo luogo, il comportamento del correntista appare coerente con la chiusura di tutti i rapporti nel senso che avviare un giudizio verso una controparte contrattuale in un rapporto di durata incrina fortemente la fiducia e quindi normalmente
(secondo l'id quod plerumque accidit) le parti chiudono prima i rapporti contrattuali. Inoltre, non avrebbe senso agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito e non produrre gli ulteriori, e sopravvenuti, estratti pagina 8 di 16 conto perdendo l'opportunità di ripetere anche gli ulteriori eventuali rimesse indebite. Infine, anche una contestazione così tardiva conforta la presunzione della effettiva chiusura del conto (arg. ex art. 116 c.p.c.).
Per ultimo, ma non meno importante, dalla mancata partecipazione alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova (art. 8 dlgs 28/2010) ed è evidente che la banca non aveva interesse a partecipare alla mediazione perché consapevole delle caratteristiche dei contratti di conto corrente bancario degli anni '70 e quindi della necessità di effettuare un esborso economico a fini conciliativi in considerazione dell'avvenuta chiusura del rapporto e quindi dell'avvenuta perdita del cliente.
Indeterminatezza dei tassi di interesse.
Deve essere dichiarata nulla la clausola di pattuizione degli interessi, prevista dall'art. 7, comma 3, del contratto di conto corrente n. 036006612, concluso tra le parti il 02.01.1970 (“gli interessi dovuti dal correntista alla , salvo patto contrario, si intendono determinati alle condizioni Controparte_4 praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza e producono interessi a loro volta nella stessa misura” – doc. 1 di parte attrice) perché i tassi ultra-legali devono essere pattuiti per iscritto (Art. 1284
c.c.) in maniera univoca.
La Corte di Cassazione ha infatti da tempo chiarito che “In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (Cass., Sez. I,
25/02/2005, n. 4094). Poiché perciò il richiamo alle condizioni di piazza non è idoneo ad assicurare alla relativa pattuizione il necessario rispetto del requisito di determinazione o di determinabilità della prestazione ne discende la sua nullità (cfr. Cass. n. 24048 del 26/09/2019).
È stato chiesto al CTU di ricalcolare gli interessi passivi, sino alla data del 15.01.2008, al tasso sostitutivo minimo di cui all'art. 117 TUB che si pone come norma speciale in materia di nullità bancarie (tab. 3, pag.
163 e ss. relazione definitiva).
Risultano invece correttamente pattuiti per iscritto e determinati i tassi di interesse debitori a far data dal
16.01.2008, ossia 7,35% infra-fido fino a 150.000€ e 13,85% ultra-fido (doc. 2 banca); dal 31.3.2015,
6,739% per un utilizzo fino a 250.000€ e 15,125% per l'ultra-fido (doc. 4 banca); dal 18.1.2018, 7,267% per un utilizzo fino a 80.000€ e 14,25% per l'ultra-fido (doc.
5-6 banca).
Il CTU ha verificato che dal 16.01.2008 sono stati correttamente applicati i tassi pattuiti.
Anatocismo.
Per i contratti anteriori al 2000, come è quello per cui è causa, vale questo principio di recente consolidatosi: “In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca
pagina 9 di 16 con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.” (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26867, Rv. 672504 - 01)
La clausola di capitalizzazione degli interessi -anch'essa contenuta all'art. 7 (
1. I rapporti di dare ed avere vengono regolati, in via normale, annualmente, portando in conto gli interessi e le commissioni, nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili con valuta data di regolamento.
2. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi
e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto. 3. Gli interessi dovuti dal correntista alla
salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate Controparte_4 usualmente dalle Aziende sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Parte_4
(…) 5. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati a computati come ai precedenti commi secondo e terzo), va dichiarata nulla per violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. in quanto va rammentato che nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 1283 c.c., “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi”.
La Corte Suprema di Cassazione (Sez. I, 11/11/1999, n. 12507) ha chiarito che “La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall non esclude la suddetta nullità, poichè a CP_6 tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi”. Il principio della nullità delle suddette clausole ha ottenuto anche l'imprimatur delle sezioni unite di Cassazione (Cass.
SSUU 4 novembre 2004, n. 21095).
A seguito delle note sentenze del 1999 della Suprema Corte, il legislatore delegato –ossia il Governo su delega del Parlamento- è intervenuto con l'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, lasciando inalterato l'art. 1283
c.c. ma inserendo -con il proprio comma 2- il comma 2 dell'art. 120 del T.U.B. con cui si demandava al
CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) -per i contratti ancora da concludere- il compito di determinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie e con il comma 3 introducendo una sanatoria per il passato e un metodo di adeguamento senza però integrare o modificare l'art. 120 T.u.b.
Detto 3° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 –contenente la sanatoria e l'adeguamento (“Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento”) e integralmente investito del vaglio di illegittimità
pagina 10 di 16 costituzionale- è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
425/2000 per eccesso di delega in quanto la disciplina retroattiva o genericamente validante senza distinguere tra contratti ed effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore e prescindendo dal tipo di vizio da cui dette clausole sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario -che miravano a integrare- che non fosse meramente occasionale, fa venir meno la continuità logica con la delega.
Così disponendosi, continua il Giudice delle Leggi, si rompe la necessaria consonanza che deve intercorrere tra la delega e la norma delegata. L'indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell'ambito dei princìpi e criteri della legge di delegazione (art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 denominata Seconda direttiva, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio
e recante modifica della direttiva 77/780/CEE e che riguarda solo il mutuo riconoscimento delle attività svolte dalle Autorità di Vigilanza nonché la libertà di stabilimento dell'attività creditizia;
pertanto attività di macroeconomia e non di microeconomia come l'intervento sui singoli contratti di diritto privato). Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti l'emanazione d'una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti ossia senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai princípi e criteri informatori del Testo
Unico Bancario.
Ove la Corte Costituzionale avesse voluto o ritenuto di poter salvare parte del terzo comma avrebbe potuto emettere sentenza interpretativa di rigetto o interpretativa di accoglimento parziale solo per la sanatoria degli effetti già prodotti.
La Corte delle leggi ha invece escluso la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante e -esplicitamente omettendo ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e dichiarando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni- ha statuito che la norma in esame víola l'art. 76 della Costituzione (C.Cost. 425/2000); dal 2000, quindi tale norma è stata cancellata con effetto ex tunc dall'Ordinamento.
Né il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 -non dichiarato incostituzionale- conferisce la facoltà di emanare norme transitorie statuenti, con effetti validanti, la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonchè di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedimentali unilaterali.
Esso infatti si limita a conferire al CICR l'autorità di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo bancario per il futuro.
Inoltre, l'art. 161 6 c. T.U.B. esclude che ai contratti già conclusi possa essere applicata la normativa sopravvenuta (“I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”) (così Trib., Torino, sent. 6204/07).
pagina 11 di 16 La Corte Costituzionale -dichiarando la illegittimità dell'art. 25 comma 3 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n.
342- ha provocato la caducazione a catena dell'art. 7 della Del. CICR 9 febbraio 2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento della entrata in vigore della medesima delibera CICR ma rimasto privo di autorizzazione a deliberare sul punto.
Detta caducazione è stata chiarita già nel 2005 dalla Suprema Corte “La fondatezza del mezzo di gravame
è quindi evidente, dal momento che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, quale che sia la natura del vizio accertato, cessa di avere efficacia (e non può quindi più essere applicata) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, primo comma, Cost.). Il venir meno di tale disposizione, eliminando l'eccezionale salvezza della validità e degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3589 del 22/02/2005, Rv. 579453 – 01).
Tale ricostruzione ha ottenuto l'ulteriore imprimatur della Suprema Corte di Cassazione Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 20172 del 03/09/2013, Rv. 627515 – 01 rel. Cons. che con motivazione Parte_5 tanto stringata quanto chiara e forte ha esplicitamente ribadito quanto già chiaramente evincibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale: “Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1283
c.c., poiché la Corte d'appello ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto, stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 (e dunque persistentemente nullo, in parte qua, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, della sanatoria disposta dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3), la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla. Il ricorso è fondato. si osserva che Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.
Ancora, “Pertanto, una volta dichiarata incostituzionale la disposizione retroattiva contenuta nel D.Lgs.
n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma
(19 ottobre 1999) la regola non è quella della libera praticabilità della capitalizzazione trimestrale, bensì quella opposta della nullità della relativa clausola.” (Cass. civ., 7 marzo 2017, n. 5609, in Notariato,
2017, 3, 272).
Pertanto, ai sensi della pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, 02-12-2010, n. 24418 (rv. 615490-Banca
“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in Controparte_7 particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad
pagina 12 di 16 un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”.
La Suprema Corte risulta consolidata su questo orientamento: Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769; Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3861; Cass., 12 marzo 2020, n. 7105 non massimate;
Cass. 23476/2020; Cass. 23853/2020; Cass. 13925/2020; non risultano pronunce di legittimità di senso contrario.
Come riportato dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
13/03/2025) 19/03/2025, n. 7377: “A detto orientamento ha dato continuità, con alcune precisazioni, la sentenza di questa Corte n. 9140/2020, la quale ha rilevato che:
a) la richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, quella parte del comma 3 dell'art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR
(infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega avendo la Corte costituzionale escluso "che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante"; sicché l'intervento caducatorio riguardava il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva l'entrata in vigore della delibera CICR, ma non aveva direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime: profilo della disciplina, quest'ultimo, che presentava una propria innegabile autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000;
b) in ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle, in quanto colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere;
è quindi alla nullità delleclausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera, che era stata assunta quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde
l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima, mentre, per effetto della successiva declaratoria di incostituzionalità di cui s'è detto, essa va considerata nulla e quindi priva di effetti;
c) per verificare se fosse necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, fosse sufficiente la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.) -come ha ritenuto la Corte d'Appello nella specie - era necessario valutare se "le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate"; tuttavia, a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla delibera si dimostrava inattuabile, poiché le nuove "condizioni" (indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi) non potevano essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi, per quanto detto, tamquam non esset;
perciò l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale
pagina 13 di 16 periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro; è vero, infatti, che la delibera CICR non prende in considerazione una tale giustapposizione ma parla di
"condizioni" alludendo a quelle precedentemente stabilite, ma ciò perché l'art. 7 di tale delibera presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche;
d) in conclusione, "una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art.
25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire
a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera" (Cass cit., in motivazione)”.
Da ultimo questo principio è stato ribadito da Cass. n. 28215/2024 : "In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
1.1.2- Nella specie, va considerato che le "condizioni" precedenti sono nulle;
dunque vanno considerate tamquam non esset, e che, quindi, nessun raffronto (di cui all'art.7) può farsi, in quanto esso presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera”.
Non è sufficiente quindi la produzione da parte della unicamente della Gazzetta Ufficiale prodotta CP_4 nella quale si dà atto dell'adeguamento contrattuale.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità della clausola anatocistica ed eliminata la capitalizzazione degli interessi a debito senza procedere ad alcuna capitalizzazione. Tanto è stato ordinato di calcolare al consulente tecnico di ufficio.
Commissione di massimo scoperto.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, la Banca di Italia –nelle sue istruzioni- riferisce che "Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Tale commissione è
pagina 14 di 16 strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto".
Per ciò che concerne il rapporto per cui è causa, pur a fronte di un affidamento concesso -quantomeno- a far data dal 1997 (doc. 2 di parte attrice, di cui si trova conferma anche al doc. 2 di parte convenuta), nessuna pattuizione risulta documentata tra le parti per ciò che concerne la commissione di massimo scoperto sino al 15.01.2008, con nullità di tutti gli addebiti effettuati a tale titolo dalla CP_4
Quanto al periodo successivo al 16.01.2008, nelle condizioni contenute nell'accordo con cui viene concesso un aumento della linea di credito (doc. 2 di parte convenuta), è prevista una commissione trimestrale sul massimo scoperto, entro o oltre il limite di fido, rispettivamente in misura dell'1% e 1,04%, senza ulteriori indicazioni.
Per tali motivi, la clausola contenente la commissione risulta comunque indeterminata (art. 1346 c.c.) e come richiesto dall'attore, ne va dichiarata la nullità, con l'effetto -parimenti- della necessaria espunzione dei relativi addebiti.
In tal senso, “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”
(Cass. Sez. 1, 20/06/2022, n. 19825, Rv. 665220 - 01).
Per il medesimo periodo, non risultano pattuite le altre commissioni correlate alla apertura di credito riscontrate negli estratti conto e correttamente espunte dall'ausiliario del giudice.
Usura.
È generica, in quanto neppure espressamente dedotta se non nella richiesta di ammissione della CTU contabile, la doglianza relativa alla possibile usurarietà dei tassi debitori applicati. La stessa risulta in ogni caso infondata, avendo accertato il consulente tecnico d'ufficio, per tutto il periodo documentato, il mancato superamento dei tassi soglia in esecuzione del quesito elaborato dal precedente giudice.
Valuta delle operazioni.
Considerata la doglianza di parte attrice, ai fini di un corretto ricalcolo è stato demandato al CTU di effettuare il conteggio “portando la valuta alla data contabile dell'operazione con verifica progressiva e con decorrenza dal primo saldo prodotto in atti”, e tanto è stato fatto.
Spese e oneri.
Deve essere rigettata la doglianza attorea relativa all'asserita applicazione di oneri e spese non pattuite, in quanto formulata in via del tutto generica, senza indicazione neppure della categoria di addebiti che risulterebbe illegittima. Dalla documentazione prodotta dalla banca (doc. 1), si rileva in ogni caso la pattuizione dell'importo di € 18,21 mensili quale corrispettivo di tenuta del rapporto.
Prescrizione.
È fondata l'eccezione di irrepetibilità di tutte le rimesse solutorie ultradecennali rispetto all'atto di costituzione in mora del 26.01.21 (doc. 5 di parte attrice). Preliminarmente si osserva la completezza dell'eccezione in quanto, con riferimento all'onere di allegazione, “In tema di contratto di conto corrente, pagina 15 di 16 la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26897, Rv. 672513 - 01).
Il saldo finale risulta aver considerato le rimesse irripetibili individuate dal consulente tecnico di ufficio, secondo le indicazioni del quesito (vedi ad esempio pag. 21/317 della c.t.u.).
Conclusioni.
Gli attori hanno diritto alla ripetizione ammontano ad € 82.676,34 oltre agli interessi legali dal 26.1.21 al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014. Verificato che la convenuta non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, sussistono i presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010 ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di , e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 Parte_3 condanna pagare in loro favore la somma di € 82.676,34, oltre interessi legali dal Controparte_1
26.1.2021 al soddisfo;
2) Condanna a rimborsare a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 9142,00 per compensi professionali, Parte_3 oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3) Condanna l versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 786,00 Controparte_1 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
4) Pone definitivamente a carico della convenuta e spese di CTU. Controparte_1
Milano, 24 Luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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