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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 2748/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 916/2024 pubblicata in data 08.05.2024
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Avezzano alla via Benedetto Croce n. 4 presso l'avv. Paolo Di Gravio da cui è rappresentato e difeso su procura in calce alla citazione per il giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
(CF: e Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(CF elettivamente domiciliati in Roma al Viale Regina
[...] P.IVA_1
Margherita n. 278 presso gli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gagliotta da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procure alle liti prodotte in sede di costituzione telematica.
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Parte_1
Benevento ha rigettato la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale da lui proposta contro il notaio per non aver provveduto ad annotare presso la Controparte_1
Camera di Commercio di Salerno l'avvenuto trasferimento all'estero della sede sociale della
[...] condannando l'attore al rimborso delle spese di lite avversarie e dichiarando CP_3
pagina 1 di 3 interamente compensate le spese processuali tra lo stesso e la , assicuratore per la CP_2 responsabilità civile del notaio, intervenuta volontariamente nel giudizio.
Entrambi gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del gravame avversario con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento ritualmente comunicato in data 04.12.2024 è stata disposto che la prima udienza, fissata per il 20.12.2024, fosse sostituita dal deposito telematico entro tale data di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Tale incombenza è stata curata solo dai difensori degli appellati per cui il Collegio, equivalendo il mancato deposito delle note da parte dell'appellante alla sua mancata comparizione, in base all'art. ex art. 127-ter u.c. c.p.c. secondo cui “Il giorno di scadenza del termine per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”, ha disposto il rinvio della causa al 24.01.2025 ex art. 348 co. 2 c.p.c.;
Tale ordinanza è stata ritualmente comunicata ai difensori costituiti in data 23.12.2024 al pari del successivo provvedimento del 07.01.2025 che ha disposto la sostituzione dell'udienza del 24.01.2025 col deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Anche in tal caso le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sono state depositate soltanto dai difensori degli appellati per cui torna applicabile l'art. 348 co. 2 c.p.c. che recita: “Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La declaratoria di improcedibilità dell'appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, deve contenere la pronunzia sulle spese (cfr. ad es. cass. n. 12636/2004) che, considerata la natura meramente processuale della presente decisione, vengono liquidate avendo riguardo ai compensi minimi previsti in relazione al petitum (€ 500.000,00) dal D.M. n. 147 del 2022 con riferimento alla fase di studio della controversia ed a quella introduttiva.
Alla declaratoria di improcedibilità del gravame consegue, infine, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 il quale stabilisce che, quando un'impugnazione è rigettata integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 348 co. 2 c.p.c., dichiara l'improcedibilità dell'appello condannando al Parte_1 rimborso delle spese processuali sostenute dagli appellati che si liquidano in € 2.941,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge. Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al Parte_1 contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, il 27.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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