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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 18/12/2024 al numero 2511 /2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1116/2024 emessa dal
Tribunale di LUCCA il 29.10.2024; pendente fra
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIEROTTI NICOLA e dall'Avv. DE SANTIS LORENZO VITO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DEL SEPPIA ALESSIA
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._4 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
La parte appellante ha depositato nota con cui ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e la controparte ha accettato la rinunzia.
1 Va dunque dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alle spese, esse debbono essere compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
letto l'art. 306 cod. proc. civ.,
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Firenze, 8.9.2025
La Cons. rel. La Presidente
Alessandra Guerrieri Isabella Mariani
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 18/12/2024 al numero 2511 /2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1116/2024 emessa dal
Tribunale di LUCCA il 29.10.2024; pendente fra
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIEROTTI NICOLA e dall'Avv. DE SANTIS LORENZO VITO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DEL SEPPIA ALESSIA
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._4 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
La parte appellante ha depositato nota con cui ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e la controparte ha accettato la rinunzia.
1 Va dunque dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alle spese, esse debbono essere compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
letto l'art. 306 cod. proc. civ.,
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Firenze, 8.9.2025
La Cons. rel. La Presidente
Alessandra Guerrieri Isabella Mariani
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