CASS
Ordinanza 26 gennaio 2023
Ordinanza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/01/2023, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 3571-2022 proposto da: CAMERA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato NATALE POLIMENI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLINTERNO, U.T.G. - PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8444/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere MARCO ROSSETTI;
Pagina 1 Civile Ord. Sez. U Num. 2408 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 26/01/2023 R.G.N. 3571/22 ME di consiglio del 13.12.2022 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di chiarare il ricorso inammissibile. FATTI DI CAUSA 1. La società "ME Costruzioni s.r.l." a gennaio del 2019 chiese al Prefetto di Reggio Calabria l'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e servizi della pubblica amministrazione, di cui al d.P.C.M. 18 aprile 2013. Il Prefetto di Reggio Calabria con provvedimento del 17 marzo 2020 negò la richiesta iscrizione e, contestualmente, adottò nei confronti della società richiedente una "informazione antimafia", ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/11. Ciò sul presupposto che i due soci OC ME e DO ME erano stati assoggettati a procedimento penale per associazione a delinquere;
erano stati poi assolti per prescrizione;
i beni sociali erano stati assoggettati a sequestro preventivo, poi revocato. 2. Nel 2020 la ME Costruzioni impugnò il suddetto provvedimento dinanzi al Tar della Calabria. A fondamento dell'impugnazione dedussero che: -) l'informativa antimafia del 2020 era la mera "riedizione" di una informativa emessa otto anni prima nei confronti della società "ME Costruzioni di OC e DO ME s.n.c.", mai notificata agli interessati;
-) l'informativa antimafia del 2020 non conteneva fatti nuovi;
- ) il presupposto sul quale era stata emessa l'informativa antimafia del 2012, e cioè il rinvio a giudizio dei due soci, era venuto meno con l'assoluzione degli stessi;
-) non esistevano altre circostanze di fatto idonee a giustificare il sospetto di una collusione fra gli odierni ricorrenti e associazioni di tipo mafioso. 3. Con sentenza 15 febbraio 2021 n. 138 il Tar della Calabria accolse il ricorso ed annullò il provvedimento impugnato. R.G.N. 3571/22 ME di consiglio del 13.12.2022 Il giudice di primo grado ritenne - in sintesi - malamente motivato il provvedimento amministrativo, in quanto basato su fatti e atti risalenti a molti anni prima. La sentenza venne appellata dal Ministero dell'Interno. 4. Con sentenza 20 dicembre 2021 n. 8444 il Consiglio di Stato accolse il gravame e rigettò l'impugnazione proposta dalla ME C:ostruzioni s.r.l.. Il Consiglio di Stato osservò in punto di diritto che: -) il provvedimento prefettizio di adozione di una interdittiva antimafia può essere legittimamente adottato anche in assenza di prove certe;
-) ai fini dell'adozione della informativa antimafia è sufficiente la sussistenza "di dati fattuali più sfumati" di quelli che si pretendono in sede giudiziaria ai fini dell'accertamento della responsabilità penale;
-) che dunque è sufficiente la sussistenza "di elementi sintomatici e indiziari" dai quali dedurre il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata nell'attività del richiedente. Ciò posto in punto di diritto, il Consiglio di Stato ha rilevato in punto di fatto che OC e DO ME erano stati sì assolti in sede penale, ma la relativa sentenza aveva affermato che, pur non essendovi prova del reato di associazione mafiosa a carico degli imputati, l'istruttoria aveva dimostrato "una zona grigia caratterizzata da una collusione tra mafia e imprenditori", e tale motivazione aveva un "significato inferenziale" che correttamente la Prefettura aveva posto a fondamento del provvedimento di diniego di iscrizione della ME Costruzioni s.r.l. nella c.d. "White list". Ha, di conseguenza, riformato la sentenza di primo grado e confermato il provvedimento prefettizio. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla società ME Costruzioni s.r.l. con ricorso fondato su un motivo. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Pagina 3 R.G.N. 3571/22 ME di consiglio del 13.12.2022 1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce che il Consiglio di Stato avrebbe "sconfinato dai limiti della propria giurisdizione". Nella illustrazione del motivo il ricorrente esordisce richiamando il principio per cui sarebbe consentito alla Corte di cassazione sindacare la violazione, da parte del giudice amministrativo, del "limite esterno" alla giurisdizione, "da intendere in senso dinamico, nel senso dell'effettività della tutela giurisdizionale". Ciò premesso, l'illustrazione motivo prosegue sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe travalicato il "limite esterno" della giurisdizione nei seguenti modi: - ) ha omesso di considerare l'effettivo contenuto della sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti di OC e DO ME, nella quale si affermava che non era possibile stabilire "contenuto e modalità" di un eventuale accordo tra imprenditori con finalità illecite;
- ) ha erroneamente ritenuto sussistente "un quadro fattuale intriso di mafíosità", non suffragato da validi elementi;
- ) ha "violato i criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle misure interdittive". 1.1. Il ricorso è inammissibile. La società ricorrente infatti denuncia in sostanza l'erroneità del giudizio con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguatamente motivato, da parte del Prefetto, il giudizio di sussistenza del rischio di contiguità tra la società ME Costruzioni e una associazione criminale. Ma lo stabilire se un provvedimento amministrativo abbia o non abbia correttamente motivato la sussistenza di tale rischio costituisce un accertamento che nulla a che vedere con le regole sul riparto di giurisdizione, né costituisce una "violazione dei limiti esterni" alla giurisdizione stessa. Tale ultimo limite infatti è violato solo quando il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, compie una "diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto", oppure sostituisce la propria volontà a quella dell'amministrazione, ed adotti una decisione che ha il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria Pagina 4 R.G.N. 3571/22 ME di consiglio del 13.12.2022 del provvedimento sostituito (ex permultis, Sez. U - , Sentenza n. 30526 del 26/11/2018, Rv. 651812 - 01, segnatamente in materia di impugnazione di interdittiva antimafia;
nello stesso senso, Sez. U, Sentenza n. 20590 del 09/09/2013, Rv. 627420 - 01). 1.2. Tanto meno potrebbe costituire "violazione del limite esterno alla giurisdizione" la denunciata "insufficienza" della motivazione o "violazione del giudicato penale", alla luce del più recente ed ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui "non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo" (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 25157 del 23.8.2022; Sez. U, Ordinanza n. 20804 del 28.6.2022; Sez. U, Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 27770 del 04/12/2020; Sez. U, Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018; Sez. U - , Sentenza n. 8117 del 29/03/2017); orientamento, quest'ultimo coerente con le indicazioni della Consulta (Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6) e della Corte di Lussemburgo (CGUE 21.12.2021 in causa C-497/20, Randstad). 1.3. Eventuali errori commessi dal Consiglio di Stato nel reputare corretta l'esclusione della ME Costruzioni dalla white list, pertanto, non costituiscono "questioni di giurisdizione", e non possono essere sindacati nella presente sede. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna la ME Costruzioni s.r.l. alla rifusione in favore del Ministero dell'interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, oltre spese prenotate a debito;
ci4 Pagina 5 ME di consiglio del 13., (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d,P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2022.
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLINTERNO, U.T.G. - PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8444/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere MARCO ROSSETTI;
Pagina 1 Civile Ord. Sez. U Num. 2408 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 26/01/2023 R.G.N. 3571/22 ME di consiglio del 13.12.2022 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di chiarare il ricorso inammissibile. FATTI DI CAUSA 1. La società "ME Costruzioni s.r.l." a gennaio del 2019 chiese al Prefetto di Reggio Calabria l'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e servizi della pubblica amministrazione, di cui al d.P.C.M. 18 aprile 2013. Il Prefetto di Reggio Calabria con provvedimento del 17 marzo 2020 negò la richiesta iscrizione e, contestualmente, adottò nei confronti della società richiedente una "informazione antimafia", ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/11. Ciò sul presupposto che i due soci OC ME e DO ME erano stati assoggettati a procedimento penale per associazione a delinquere;
erano stati poi assolti per prescrizione;
i beni sociali erano stati assoggettati a sequestro preventivo, poi revocato. 2. Nel 2020 la ME Costruzioni impugnò il suddetto provvedimento dinanzi al Tar della Calabria. A fondamento dell'impugnazione dedussero che: -) l'informativa antimafia del 2020 era la mera "riedizione" di una informativa emessa otto anni prima nei confronti della società "ME Costruzioni di OC e DO ME s.n.c.", mai notificata agli interessati;
-) l'informativa antimafia del 2020 non conteneva fatti nuovi;
- ) il presupposto sul quale era stata emessa l'informativa antimafia del 2012, e cioè il rinvio a giudizio dei due soci, era venuto meno con l'assoluzione degli stessi;
-) non esistevano altre circostanze di fatto idonee a giustificare il sospetto di una collusione fra gli odierni ricorrenti e associazioni di tipo mafioso. 3. Con sentenza 15 febbraio 2021 n. 138 il Tar della Calabria accolse il ricorso ed annullò il provvedimento impugnato. R.G.N. 3571/22 ME di consiglio del 13.12.2022 Il giudice di primo grado ritenne - in sintesi - malamente motivato il provvedimento amministrativo, in quanto basato su fatti e atti risalenti a molti anni prima. La sentenza venne appellata dal Ministero dell'Interno. 4. Con sentenza 20 dicembre 2021 n. 8444 il Consiglio di Stato accolse il gravame e rigettò l'impugnazione proposta dalla ME C:ostruzioni s.r.l.. Il Consiglio di Stato osservò in punto di diritto che: -) il provvedimento prefettizio di adozione di una interdittiva antimafia può essere legittimamente adottato anche in assenza di prove certe;
-) ai fini dell'adozione della informativa antimafia è sufficiente la sussistenza "di dati fattuali più sfumati" di quelli che si pretendono in sede giudiziaria ai fini dell'accertamento della responsabilità penale;
-) che dunque è sufficiente la sussistenza "di elementi sintomatici e indiziari" dai quali dedurre il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata nell'attività del richiedente. Ciò posto in punto di diritto, il Consiglio di Stato ha rilevato in punto di fatto che OC e DO ME erano stati sì assolti in sede penale, ma la relativa sentenza aveva affermato che, pur non essendovi prova del reato di associazione mafiosa a carico degli imputati, l'istruttoria aveva dimostrato "una zona grigia caratterizzata da una collusione tra mafia e imprenditori", e tale motivazione aveva un "significato inferenziale" che correttamente la Prefettura aveva posto a fondamento del provvedimento di diniego di iscrizione della ME Costruzioni s.r.l. nella c.d. "White list". Ha, di conseguenza, riformato la sentenza di primo grado e confermato il provvedimento prefettizio. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla società ME Costruzioni s.r.l. con ricorso fondato su un motivo. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Pagina 3 R.G.N. 3571/22 ME di consiglio del 13.12.2022 1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce che il Consiglio di Stato avrebbe "sconfinato dai limiti della propria giurisdizione". Nella illustrazione del motivo il ricorrente esordisce richiamando il principio per cui sarebbe consentito alla Corte di cassazione sindacare la violazione, da parte del giudice amministrativo, del "limite esterno" alla giurisdizione, "da intendere in senso dinamico, nel senso dell'effettività della tutela giurisdizionale". Ciò premesso, l'illustrazione motivo prosegue sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe travalicato il "limite esterno" della giurisdizione nei seguenti modi: - ) ha omesso di considerare l'effettivo contenuto della sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti di OC e DO ME, nella quale si affermava che non era possibile stabilire "contenuto e modalità" di un eventuale accordo tra imprenditori con finalità illecite;
- ) ha erroneamente ritenuto sussistente "un quadro fattuale intriso di mafíosità", non suffragato da validi elementi;
- ) ha "violato i criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle misure interdittive". 1.1. Il ricorso è inammissibile. La società ricorrente infatti denuncia in sostanza l'erroneità del giudizio con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguatamente motivato, da parte del Prefetto, il giudizio di sussistenza del rischio di contiguità tra la società ME Costruzioni e una associazione criminale. Ma lo stabilire se un provvedimento amministrativo abbia o non abbia correttamente motivato la sussistenza di tale rischio costituisce un accertamento che nulla a che vedere con le regole sul riparto di giurisdizione, né costituisce una "violazione dei limiti esterni" alla giurisdizione stessa. Tale ultimo limite infatti è violato solo quando il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, compie una "diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto", oppure sostituisce la propria volontà a quella dell'amministrazione, ed adotti una decisione che ha il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria Pagina 4 R.G.N. 3571/22 ME di consiglio del 13.12.2022 del provvedimento sostituito (ex permultis, Sez. U - , Sentenza n. 30526 del 26/11/2018, Rv. 651812 - 01, segnatamente in materia di impugnazione di interdittiva antimafia;
nello stesso senso, Sez. U, Sentenza n. 20590 del 09/09/2013, Rv. 627420 - 01). 1.2. Tanto meno potrebbe costituire "violazione del limite esterno alla giurisdizione" la denunciata "insufficienza" della motivazione o "violazione del giudicato penale", alla luce del più recente ed ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui "non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo" (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 25157 del 23.8.2022; Sez. U, Ordinanza n. 20804 del 28.6.2022; Sez. U, Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 27770 del 04/12/2020; Sez. U, Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018; Sez. U - , Sentenza n. 8117 del 29/03/2017); orientamento, quest'ultimo coerente con le indicazioni della Consulta (Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6) e della Corte di Lussemburgo (CGUE 21.12.2021 in causa C-497/20, Randstad). 1.3. Eventuali errori commessi dal Consiglio di Stato nel reputare corretta l'esclusione della ME Costruzioni dalla white list, pertanto, non costituiscono "questioni di giurisdizione", e non possono essere sindacati nella presente sede. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna la ME Costruzioni s.r.l. alla rifusione in favore del Ministero dell'interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, oltre spese prenotate a debito;
ci4 Pagina 5 ME di consiglio del 13., (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d,P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2022.