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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26589/2024 promossa da:
CP_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non CP_1 Controparte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/11/2024 e CP_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: Per_ DISPONE che i figli minorenni e siano affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_3
genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune
Per_ accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente Persona_3 all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei bambini;
ciascun genitore eserciterà invece separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DISPONE che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre che tengano Per_ conto del preminente interesse di e e salvo in ogni caso la volontà dei bambini, Persona_3
trascorra con loro:
- i fine settimana alternati, dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 09.00) alla domenica sera Per_ (entro le ore 21.00) allorquando il padre riaccompagnerà e a casa della madre;
Per_2
- un pomeriggio infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) dall'uscita da scuola fino a prima di cena;
- quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo il GN trascorrerà con i figli i primi quindici giorni di Per_3
agosto negli anni pari e gli ultimi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
o quello di Capodanno e stabilendo sin d'ora che, in caso di mancato accordo, il GN CP_2
trascorrerà con i figli la settimana comprendente il giorno di Natale negli anni pari e quella
[...] comprendente il giorno di Capodanno negli anni dispari.
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta, stabilendo sin d'ora che, in caso di mancato accordo, il GN trascorrerà Controparte_2
con i figli i giorni comprendenti il giorno di Pasqua negli anni pari e il giorno di Pasquetta negli anni dispari. Per_ DISPONE che il GN , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Controparte_2 Per_4
, versi (come già in effetti versa) alla GNa , entro il giorno 5 di ogni mese la
[...] CP_1
somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, e contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, sportive e ricreative giustificate o necessitate o altrimenti concordate, secondo quanto previsto al riguardo dal Protocollo del Tribunale di Torino in punto contribuzione spese di mantenimento per i figli in caso di separazione e divorzio;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico per figli a carico erogato dallo Stato sarà interamente percepito dalla GNa . CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26589/2024 promossa da:
CP_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non CP_1 Controparte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/11/2024 e CP_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: Per_ DISPONE che i figli minorenni e siano affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_3
genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune
Per_ accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e relativamente Persona_3 all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei bambini;
ciascun genitore eserciterà invece separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DISPONE che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre che tengano Per_ conto del preminente interesse di e e salvo in ogni caso la volontà dei bambini, Persona_3
trascorra con loro:
- i fine settimana alternati, dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 09.00) alla domenica sera Per_ (entro le ore 21.00) allorquando il padre riaccompagnerà e a casa della madre;
Per_2
- un pomeriggio infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) dall'uscita da scuola fino a prima di cena;
- quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo il GN trascorrerà con i figli i primi quindici giorni di Per_3
agosto negli anni pari e gli ultimi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
o quello di Capodanno e stabilendo sin d'ora che, in caso di mancato accordo, il GN CP_2
trascorrerà con i figli la settimana comprendente il giorno di Natale negli anni pari e quella
[...] comprendente il giorno di Capodanno negli anni dispari.
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta, stabilendo sin d'ora che, in caso di mancato accordo, il GN trascorrerà Controparte_2
con i figli i giorni comprendenti il giorno di Pasqua negli anni pari e il giorno di Pasquetta negli anni dispari. Per_ DISPONE che il GN , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Controparte_2 Per_4
, versi (come già in effetti versa) alla GNa , entro il giorno 5 di ogni mese la
[...] CP_1
somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, e contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, sportive e ricreative giustificate o necessitate o altrimenti concordate, secondo quanto previsto al riguardo dal Protocollo del Tribunale di Torino in punto contribuzione spese di mantenimento per i figli in caso di separazione e divorzio;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico per figli a carico erogato dallo Stato sarà interamente percepito dalla GNa . CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.