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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 741/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito di rimessione della causa in decisione del 16 luglio 2025, promossa da:
(C.F.: ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli, presso il quale è domiciliato
ATTORE – OPPONENTE - ESECUTATO
CONTRO
C.F. ), in personale del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla Via Santa Brigida n. 39 e per essa, quale mandataria, appresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maccallini Controparte_2 ed elettivamente domiciliata presso il proprio difensore
CONVENUTO – OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in personale del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar
CONVENUTO – CONTUMACE – CREDITORE INTERVENUTO
Materia: Opposizione esecutiva – Fase di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: “ a) Dichiarare la cessazione della materia del contendere in occasione della sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano n. 15/2024 e pubblicata in data 30.10.2024 a firma del g.d. dott.ssa
Francesca Greco nell'ambito della proc. Concorsuale n. 18/2024;
1 b) in via principale, accertato l'inadempimento del creditore ipotecario ed il diritto del sig.
[...]
alla rinegoziazione del mutuo ipotecario sottoscritto in data 24 luglio 2007 ai rogiti del Parte_1 notai rep. 96514, racc. n. 14649 ai sensi dell'articolo 41 bis L.n. 157/2019 e succ. Persona_1 modifiche, emettere sentenza che produca gli effetti dell'accordo non concluso;
c) in subordine in via incidentale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della quesitone di legittimità costituzionale posta, rimettere tale questione alla Corte Costituzionale con sospensione del presente giudizio e dell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Avezzano recante
R.G. n. 47/2018 per ragioni di pregiudizialità e rilevanza;
d) in ulteriore subordine, rilevata la violazione da parte della convenuta della buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1337 c.c. per i motivi esposti in narrativa, condannare la medesima al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura ritenuta congrua dall'adito
Giudice”
Per l'opposta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare:
- Respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare RGE 47/2018 pendente innanzi al
Tribunale di Avezzano- Dott.ssa Greco perchè inammissibile;
- In ogni caso respingere la richiesta di sospensione non ricorrendo i gravi motivi e per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, perché infondata per tutti i motivi esposti in narrativa ed attesa in ogni caso la rilevanza del credito residuo per sorte capitale ed essendo l'istanza priva di alcun elemento probatorio a suo sostegno.
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte perchè infondate in fatto e in diritto e non provate, per le motivazioni specificate nel presente atto, con integrale conferma dell'ordinanza del GE Dott.ssa
Francesca Greco del 23.03.2023;
- Rigettare la richiesta di emissione di una sentenza che riproduca gli effetti dell'accodo di rinegoziazione del mutuo non concluso poiché illegittima e non fondata;
- Accertata e dichiarata la correttezza e buona fede del comportamento d nella fase relativa CP_1 alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, rigettare la richiesta di risarcimento del danno inammissibile perché da considerare domanda nuova non oggetto del giudizio davanti al GE e perchè infondata e non provata;
-Rigettare l'eccezione di legittimità costituzionale e di rimessione della questione alla Corte
Costituzionale attraverso ordinanza di trasmissione degli atti di causa sospendendo la procedura esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L. 11/3/1953 n. 87 per carenza del requisito previsto della
2 non manifesta infondatezza e rilevanza e per l'effetto voler dichiarare la questione sollevata manifestamente infondata;
- Voler condannare il sig ai sensi dell'art 96 c.p.c. comma 1 e 2 per responsabilità Parte_1 aggravata e per lite temeraria di cui si chiede sin da ora il risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio per l'accertata totale infondatezza della domanda proposta.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. In data 7.2.2023 proponeva ricorso in opposizione dinnanzi al G.E. Parte_1 dell'espropriazione immobiliare avviata a suo carico dalla cui è Controparte_4 succeduta (proc. 47/2018 R.G.E.) deducendo come esso opponente fosse titolare del CP_1 diritto alla rinegoziazione del mutuo fondiario – titolo esecutivo fondante l'esecuzione - ai sensi dell'art. 40 ter D.L. 41/2021 (L. conv. 69/2021) avendo avanzato espressa richiesta in tal senso alla controparte il 22.9.2021 tanto che il G.E. sospese la procedura, poi riassunta dal procedente, per sei mesi con provvedimento dell'11.1.2022.
L'opponente ha, quindi, allegato come la controparte non abbia accolto, a suo dire illegittimamente, la richiesta di rinegoziazione del mutuo posto che con la missiva del 26.5.2022 veniva erroneamente sostenuto che non fosse integrato “il requisito di cui all'art. 40 ter, co. 2, lettera c) del D.L. 41/2021, in quanto il debito ex art. 2855 c.c., alla data del 13.04.2022 risulta essere pari ad € 255.200,21”.
ha, quindi, evidenziato come, invero, tale requisito sussista in quanto la somma Parte_1 indicata dall'opposta risulta essere – come si evincerebbe dalla stessa consulenza di parte della CP_1
– il debito totale residuo nel quale confluiscono pure i crediti chirografari (per ben € 91.649,00) esclusi, invece, dal calcolo dell'art. 2855 c.c. laddove, per contro, la somma ex art. 2855 c.c. sarebbe pari ad €
168.551,14.
L'opponente provvedeva, quindi, alla censura della condotta del creditore, che rese necessari vari solleciti e che, nonostante l'inoltro di una proposta migliorativa in data 28.7.2022, con comunicazione del 5.8.2022 respinse la stessa ritenendola non congrua.
chiedeva, quindi, la sospensione della procedura esecutiva n. 47/2018 R.G.E. Parte_1
Imm. sulla scorta di una interpretazione dell'art. 40 ter D.L. 41/2021 nel senso di norma attributiva di un diritto alla rinegoziazione e, conseguente obbligo del creditore di procedervi valorizzata pure la natura eccezionale e temporanea della norma stessa e l'analogia con altri istituti giuridici nonché richiamato il generale principio di buona fede e gli effetti sul titolo esecutivo in termini di liquidità ed esigibilità del credito in materia di consolidamento.
B. Instaurato il contraddittorio (proc. 47/2018 – sub 2 R.G.E. Imm.) il G.E., qualificata l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. evidenziata la correttezza del provvedimento con il quale, successivamente alla
3 riassunzione era stata disposta la prosecuzione del processo esecutivo richiamando il principio di eccezionalità delle cause di sospensione e affermando, altresì, come la normativa in punto di rinegoziazione del mutuo non valesse ad attribuire al debitore alcun diritto evidenziando pure la non pertinenza dell'analogia instaurata dall'opponente con l'istituto della conversione del pignoramento.
Il G.E., quindi, con provvedimento del 23.3.2023 provvedeva al rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione, decidendo sulle spese della fase sommaria e urgente e assegnando termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del merito.
C. Con citazione notificata il 20.6.2023 ed iscritta a ruolo in pari data, l'opponente ha provveduto ad introdurre la fase di pieno merito dell'opposizione richiamando, nella sostanza, i contenuti del ricorso in opposizione, denunciando altresì e in via subordinata alla interpretazione prospettata la illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis L. n. 157/2019 come modificato dall'articolo 40 quater della legge n.
69/2021 invitando il Giudice a sollevare la questione, formulando altresì domanda ex art. 2932 c.c. e risarcitoria.
Ha, quindi, concluso in conformità.
D. Si è costituita in giudizio la come rappresentata, evidenziando - nella sostanza – la CP_1 correttezza del provvedimento del G.E. reso all'esito della fase sommaria e urgente e rappresentando, altresì, l'avvenuto rigetto (con conferma) del reclamo proposto avverso la suddetta ordinanza.
Ha, poi, eccepito la inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione posto che il relativo potere è attribuito al solo G.E. e, comunque, argomentato in punto di infondatezza della istanza, per quanto già illustrato dallo stesso G.E. rappresentando come il creditore abbia svolto secondo buona fede una verifica del merito creditizio determinandosi a non accettare la proposta, in assenza di un obbligo di legge in tal senso.
Rimarcata la correttezza della quantità e qualità del credito come precisato ai sensi dell'art. 2855 c.c. e l'assenza di alternativi criteri di calcolo indicati dalla controparte;
contrastata in diritto la interpretazione della normativa e la questione di legittimità costituzionale;
evidenziata pure la persistente efficacia del titolo esecutivo e argomentato in punto di correttezza della propria condotta, la ha concluso in CP_1 conformità invocando pure la condanna dell'opponente ex art. 91, co. 1 e 2 c.p.c.
***
1. Sulla (non) cessata materia del contendere
Parte opponente ha invocato, in principalità, una pronuncia di cessazione della materia del contendere sull'assunto dell'avvenuta omologa, con sentenza n. 15/2024 del 30.10.2024 (proc. 18-1/2024 R.G.P.U.) di questo Tribunale, del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da esso opponente, con conseguente pagamento parziale e dilazionato pure del credito della CP_1
4 Con la comparsa conclusionale, primo atto utile successivo, la a contrastato tale richiesta CP_1 rappresentando come, nonostante l'avvenuta omologazione del piano, la procedura di espropriazione forzata penda ancora, sebbene sospesa, permanendo l'interesse di essa opposta a una pronuncia nel merito della opposizione non potendo escludersi che il processo esecutivo possa riprendere in caso di mancata esecuzione del piano.
Come noto, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce - nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile e in difetto di espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario - una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. (cfr. Cass. Sez. 3, 1 giugno 2004, n. 10478 Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n.
9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048).
E' principio reiteratamente affermato a condivisibile quello per cui, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito permane l'interesse alla decisione con la precisazione che, se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni, l'interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento (Cass. Sez. 3, 24.2.2011, n. 4498; Cass. Sez. 3, 10.7.2014,
n. 15761).
In considerazione di ciò, avendo parte opponente svolto motivi propriamente in punto di persistenza dell'efficacia esecutiva del titolo deve escludersi – a prescindere dalla valutazione degli effetti dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione alla procedura esecutiva (se, cioè, questa resti sospesa ovvero si determini la sua definitiva improseguibilità) - che la materia del contendere sia cessata. Del resto, la sola possibilità che sia revocata l'omologa del piano di ristrutturazione (art. 72 CCII) induce a ritenere la persistenza attuale dell'interesse dell'opposta a vedere accertata la portata del proprio diritto a prescindere dalle vicende legate all'effetto esdebitatorio che, ove si ritengano applicabili i principi illustrati da Cass. SS.UU. 7562/1990 in tema di concordato, operano sul distinto piano dell'esecuzione del piano nel rispetto della par condicio creditorum e nel comune obiettivo di superamento della crisi.
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2. Sulla rinegoziazione del mutuo
Risulta decisivo stabilire se, a fronte della condizioni previste dall'art. 41 bis D.L. 124/2019 (L. conv.157/2019), come sostituito dall'art. 40 ter D.L. 41/2021 (L. conv. 69/2021), sussista – secondo quanto argomentato da parte opponente - un diritto del consumatore alla rinegoziazione del contratto di mutuo.
L'enunciato legislativo in commento prevede:
“1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;
l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8
e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n.
1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;
6 e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.
3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.
4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.
5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
Il co. 7 del disposto normativo prevede, poi, che il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al co. 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione - proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, co. 1, secondo periodo, del c.p.c. - possa sospendere, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il processo fino a sei mesi.
Come si vede, il co. 2 qualifica testualmente la situazione del consumatore in termini di
“diritto” il che, per ovvia considerazione, postulerebbe l'esistenza di un correlativo obbligo (ove si tratti di credito) o di una soggezione (se si tratta di diritto potestativo). Il co. 1, invece, fa riferimento alla facoltà del debitore di formulare una “richiesta di rinegoziazione” mentre il co. 5 prevede che, all'esito di una valutazione del merito creditizio, il creditore “può” accettare detta richiesta. Peraltro lo stesso co. 5 pare circondare di cautele tale accettazione (“a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni
7 di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio); cautele stabilite, all'evidenza, non già nel proprio esclusivo interesse.
Dal complessivo edificio normativo si ricava come venga procedimentalizzato un iter, in astratto idoneo a condurre alla rinegoziazione del mutuo, nella sue più svariate e articolate forme mentre non viene istituito un diritto del consumatore ad ottenere la rinegoziazione che, invece, è risultato di un trattativa.
L'oggetto del diritto non è, dunque, tale risultato ma quello di ottenere che si svolga, secondo buona fede oggettiva, una trattativa con il creditore, favorita dalla creazione di un adeguato spatium deliberandi per mezzo dell'esercizio del potere di sospensione del G.E.
In tale clima di temporaneo armistizio, quindi, le parti del rapporto sono di certo tenute a cooperare ma la banca è ben libera di non accettare la proposta di rinegoziazione. L'inesistenza di un diritto di credito avente ad oggetto il risultato o di un diritto potestativo ad analogo effetto (che forse maggiormente si attaglierebbe) è, del resto, confermata dal chiaro enunciato letterale della norma - già adeguatamente valorizzato dal G.E. e dal Collegio in sede di reclamo, definito con rigetto e conferma dell'ordinanza – che, riferendosi alla posizione del creditore, si esprime in termini di potere e non già di dovere.
Né la valorizzazione del carattere certamente eccezionale della norma può corroborare la interpretazione prospettata da parte opponente in quanto la qualità predetta, se rileva sotto altri profili
(es.: divieto di analogia), non è di certo indicativa in maniera chiara dell'esistenza di un diritto ad ottenere la rinegoziazione in un certo senso.
3. Sulla questione di legittimità costituzionale
Si ritiene che l'eccezione di illegittimità costituzione proposta da parte opponente sia manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri indicati (art. 3, 24 e 111 Cost.) per il dirimente rilievo che il legislatore deve tenere in debita considerazione anche la tutela del credito, quale elemento del patrimonio oggetto di protezione in base all'art. 1 del Protocollo 1 CEDU – fonte di rango sovra legislativo
(Corte Cost. 348/2007, 349/2007 e 23/2012) - nella interpretazione offerta dalla Corte EDU (v. Corte
EDU, 3 luglio 2003, Buffalo S.r.l. c. Italia;
Corte EDU, 11 gennaio 2007, Anheuser Busch Inc. c.
Portogall).
In tale opera di contemperamento di interessi vengono di certo in considerazione le specifiche condizioni, in presenza delle quali può ritenersi legittima la coattiva falcidia del credito. Anzitutto quest'ultima deve essere giustificata da un interesse meta-individuale, cioè non riferito alla esclusiva sfera del debitore, dovendo colorarsi in termini di generalità e pubblicità: così deve ritenersi possibile un simile effetto nell'ambito di procedure concorsuali e tendenzialmente universali, al fine di conseguire una utilità per il debitore, ripartendo il sacrificio nel tendenziale rispetto della par condicio creditorum.
In secondo luogo al fine di non tradursi in una larvata espropriazione non indennizzata, occorre che la falcidia del credito non determini per il creditore (specie a quello privilegiato) una situazione e deteriore
8 di quella derivante dalle concrete prospettive di realizzo offerte dalla alternativa liquidatoria. Solo a tale condizione si evita che la falcidia si risolva solo in un danno per il creditore e pure si giustifica il c.d.
“cram down”.
Tali condizioni risultano, infatti, a ben vedere costantemente oggetto di costante considerazione normativa:
- la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore, cui peraltro ha fatto Parte_1 utilmente ricorso, si fonda su una proposta di soddisfacimento rispetto alla quale non è prevista l'approvazione da parte dei creditori mediante votazione essendo, invece, attribuito al Tribunale una funzione di etero-tutela dei creditori valutando la legittimità, fattibilità e convenienza della proposta. In tale contesto, che tiene in debito conto tanto la meritevolezza del debitore che l'attendibilità dei dati su cui sono fondati proposta e piano, si giustifica la modificazione del rapporto pur senza concorso della volontà del creditore, nell'ambito di una concreta prospettiva di superamento della crisi e pur sempre assicurando, a seguito delle osservazioni dei creditori, una valutazione di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria (art. 70, co. 7 CCII). Come si vede, dunque, la modifica coattiva del rapporto è circondata nelle procedure di sovraindebitamento – per quanto interessa –da una serie di cautele che tendono a garantire che gli istituti giuridici non si traducano in mezzi per arrecare pregiudizio ai creditori attuando, invece, una corretta sintesi funzionale al contemperamento dell'interesse del consumatore al superamento della crisi con quello alla tutela del credito, che pure trova copertura in norme di rango costituzionale e sovranazionale;
- parimenti, nel caso di concordato il giudizio di convenienza (in termini di assenza di pregiudizio cioè trattamento del piano non peggiore della alternativa liquidatoria) viene svolto dal Tribunale su opposizione dei creditori dissenzienti, con differenziazione in caso di concordato liquidatorio o in continuità, assumendo sempre quale parametro di riferimento il valore di liquidazione (art. 112
CCII). La circostanza che si tratti di procedura concorsuale, nella quale è assicurata la par condicio anche in caso di eventuale raggruppamento in classi di credito omogenee per posizione giuridica e interesse economico, giustifica l'unificazione degli interessi dei creditori e, così, il formarsi una volontà comune. Viene istituito, in sostanza, un sistema di “contrappesi”, che assicura pieno diritto di opposizione a prescindere dalla entità del credito a ciascun creditore nel caso di concordato in continuità aziendale, rimediando alla facilitazione di formazione dei quorum per l'approvazione nella logica di evitare la disgregazione dell'azienda stessa.
In buona sostanza, la falcidia del credito (pur se privilegiato) è possibile e giustifica il vantaggio per il debitore a condizione che la proposta non sia deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria sulla considerazione del fatto che il valore dei beni da espropriarsi è, in ultima analisi, misura concreta ed
9 attuale della possibilità di realizzo del credito stesso. Tale conclusione è pure avallata, a giudizio del
Tribunale, dall'iter logico-giuridico, seppure riguardante altra e peculiare ipotesi, svolto dalla Corte Cost.
245/2019, del quale si riporta un estratto: “…la regola che domina le due procedure [accordo di composizione della crisi da indebitamento e concordato preventivo] è quella della falcidiabilità di tali poste creditorie: la pretesa alla soddisfazione integrale del credito munito di prelazione, anche di natura tributaria, può recedere sull'altare della minor convenienza della alternativa liquidatoria del relativo patrimonio di riferimento. Infatti, gli artt. 160, comma 2, e 182-ter, comma 1, della legge fallimentare, per un verso, e l'art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, per altro verso, riproducono pedissequamente lo stesso schema: si deroga al principio di cui all'art. 2741 cod. civ. e si determina il conseguenziale sacrificio della posizione del creditore solo perché, nel realizzare la finalità esdebitatoria, viene dato comunque rilievo imprescindibile alle prospettive di effettiva soddisfazione del credito munito di prelazione, che devono essere maggiori rispetto a quella potenzialmente derivante dalla liquidazione dei beni coperti dalla prelazione. Il tutto all'interno di percorsi procedurali comunque rimessi alla scelta deliberativa e decisiva dei creditori, subordinati a valutazioni estimative di assoluta serietà quanto alla incapienza dei beni da liquidare a garanzia del dovuto;
soggetti al controllo giurisdizionale, utile a verificare la fattibilità della proposta e a definire anche i possibili conflitti concernenti la convenienza della stessa…”
Laddove si volesse accedere alla interpretazione dell'art. 41 bis D.L. 124/2019 nei termini indicati dall'opponente, cioè di diritto alla rinegoziazione, dovrebbe anzitutto considerarsi come non si tratterebbe di instaurare una procedura concorsuale, seppure a base volontaria, e come l'indicazione di cui al co. 2 punto d) ( “…che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile) non sarebbe rispettosa dell'esigenza di garantire il valore della concreta alternativa liquidatoria in quanto il riferimento al 75% è, all'evidenza, correlata non già al prezzo base, ma a quello della offerta minima nella vendita senza incanto (art. 571, co. 2 c.p.c.) che, secondo quanto previsto dall'art. 572 c.p.c. – fermo restando la possibilità di gara tra offerenti – non comporterebbe senz'altro l'aggiudicazione imponendo, per contro, una valutazione prognostica di convenienza connotata da discrezionalità. Si evidenzia, inoltre, come l'art. 41 bis D.L. 124/2019 si riferisca al solo specifico rapporto, senza tenere conto dell'esistenza di eventuali altri creditori e, quindi, non instaurando una procedura concorsuale improntata alla par condicio (dunque alla proporzionale ripartizione del sacrificio) e non conferendo rilievo al residuo patrimonio dell'esecutato, che pure potrebbe esistere e comunque garantire il credito sebbene munito di prelazione specializzata su alcuni beni. Del resto i beni non oggetto di diritto reale di garanzia continuano pur sempre a far parte della
10 garanzia patrimoniale generica, potendo l'azione esecutiva indirizzarsi sugli stessi seppure cumulativamente a quelli oggetto di garanzia (v. art. 2911 c.c. – Cass. Sez. 3, 11.11.1997, n. 11122).
In considerazione di quanto sopra argomentato è, dunque, proprio l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata a far propendere per l'inesistenza di un diritto alla rinegoziazione in conformità della richiesta.
4. Le domande gradate dell'opponente
Va, anzitutto, ribadito come le opposizioni esecutive successive abbiano struttura unitaria ed eventualmente bifasica essendo la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) certamente necessaria ed ineludibile in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario.
L'opponente ha veste formale e sostanziale di attore (Cass. Sez. 3, 28.6.2019, n. 17441) da ciò conseguendo che i motivi di opposizione costituiscono causa petendi e, ulteriormente, che il thema decidendum della fase di pieno merito coincida in maniera tendenziale con quello della fase sommaria, del che domande nuove devono ritenersi inammissibili.
Le cause di opposizione ad esecuzione hanno, poi, una sicura autonomia strutturale (in quanto incidenti cognitivi all'interno o in occasione di quello), ma non funzionale, rispetto al processo esecutivo, sicché esse non possono avere finalità o scopo diversi dal processo cui accedono. Il processo esecutivo
è teso a garantire in pratica ed in concreto al creditore consacrato nel titolo il bene della vita ivi descritto ed integra il complemento operativo indefettibile della tutela giurisdizionale in senso stretto o cognitiva, relativa ad affermare quale sia il diritto nel caso concreto ovvero al c.d. ius dicere; insomma, esso è totalmente funzionale all'attuazione forzata del diritto come consacrato nel titolo esecutivo e tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (e tutti gli atti delle parti e dei soggetti operanti sotto il suo controllo) tendono alla realizzazione coattiva di quanto vincolativamente per quel medesimo Giudice è statuito nel titolo (v. Cass. Sez. 3, 4505/2011). La continuità funzionale tra cognizione ed esecuzione si manifesta nella necessità che a base della seconda sia sempre ed indefettibilmente, per tutta la sua durata, un titolo, che ne fondi la legittimità.
Deve, quindi ritenersi possibile, al più e nel rispetto del principio del contraddittorio, che l'opponente nella fase di merito di una opposizione successiva all'esecuzione proponga domande strettamente connesse all'opposizione stessa e, segnatamente, accessorie all'accoglimento della stessa, come nel caso di domanda di ripetizione (v. Cass. 25.6.2003, n. 10132; Cass. Sez. 3,
19.10.1966, n. 2558 – v. contra Cass. 20.9.2002, n. 13757).
Applicando tali principi al caso di specie, risultano già inammissibili in rito:
11 - la domanda dell'opponente intesa ad ottenere la pronuncia di sentenza che produca gli effetti dell'accordo non concluso (art. 2932 c.c.) posto che l'accoglimento della stessa realizzerebbe un fatto impeditivo o comunque modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata non ancora prodottosi. L'invocata pronuncia di accertamento costitutivo, che spiegherebbe peraltro effetto dal passaggio in cosa giudicata, invertirebbe i termini logici dovendo, invece, il G.E. verificare la permanenza del titolo durante l'esecuzione tenuto conto dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi già prodottisi e non dovendo di certo essere richiesto di cooperare, con la pronuncia, al loro prodursi;
- la domanda risarcitoria è fondata sulla asserita violazione da parte della egli obblighi CP_1 di buona fede oggettiva nella trattativa che si colloca fuori dal processo, del che nessuna accessorietà è ravvisabile. Sotto distinto profilo si evidenzia come a mezzo dell'opposizione all'esecuzione possa essere eccepita la compensazione con un controcredito solo ove questo risulti (oltre che sorto dopo il momento preclusivo per dedurlo in caso di formazione giudiziale del titolo – v. Cass. 8.11.2023, n. 31130) consacrato da un titolo giudiziale divenuto irrevocabile o incontestato (Cass. SS.UU. 15.11.2016, n. 23225) ovvero di importo certamente superiore al credito azionato (Cass. Sez. 3, 21.11.2019, n. 30323).
Ad ogni modo tali domande risulterebbero pure infondate nel merito.
Per quanto sopra esposto in diritto deve ritenersi come non sussista una obbligazione del creditore di accettare la richiesta della negoziazione e, dunque, nella condotta di non può essere CP_1 ravvisato un inadempimento, essendo stata svolta una trattativa conclusa con la mancata accettazione della proposta da ultimo formulata da per ritenuta non convenienza della stessa. Si Parte_1 evidenzia, peraltro, come la non conformità della trattativa a buona fede oggettiva darebbe luogo, al più e ricorrendone i presupposti, come già ampiamente osservato dal G.E., a tutela risarcitoria specificandosi altresì come il risarcimento non possa che essere contenuto, in tal caso, nei limiti dell'interesse negativo.
Posto che il sistema della responsabilità civile è di tipo causale e non già normativo- sanzionatorio, è evidente come il diritto al risarcimento supponga la dimostrata esistenza di un danno- conseguenza, che può ben essere provato per presunzioni ma che non può mai essere considerato come in re ipsa. A così non ritenere, infatti, si accederebbe a una costruzione normativa della responsabilità civile snaturando la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26972) che può, invece, essere irrogata esclusivamente nel rispetto della riserva di cui all'art. 23 Cost.
12 L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone in ogni caso che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò che non esime, dunque, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. Sez. 3, 17.10.2016, n. 20889).
L'opponente non ha allegato alcun elemento inteso a denotare l'esistenza di un danno-conseguenza.
La carenza assertiva, prima che probatoria, determina l'infondatezza della domanda.
5. Spese di lite
La peculiarità e la novità delle questioni di diritto ritenuti dirimenti inducono questo Giudice a ravvisare i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., alla integrale compensazione delle spese di lite tanto in relazione alla fase di merito che a quella sommaria dinnanzi al G.E. con quanto ne consegue in punto di domanda ex art. 96, co. 1 e 2 c.p.c. svolta dall'opposta (Cass. Sez. 3, 11.10.2024, n. 26544;
Cass. Sez. 1, 30.30.2000, n. 3876).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti costituite anche con riferimento alla fase sommaria dinnanzi al G.E.
Così deciso, in data 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito di rimessione della causa in decisione del 16 luglio 2025, promossa da:
(C.F.: ), residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli, presso il quale è domiciliato
ATTORE – OPPONENTE - ESECUTATO
CONTRO
C.F. ), in personale del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla Via Santa Brigida n. 39 e per essa, quale mandataria, appresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maccallini Controparte_2 ed elettivamente domiciliata presso il proprio difensore
CONVENUTO – OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in personale del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar
CONVENUTO – CONTUMACE – CREDITORE INTERVENUTO
Materia: Opposizione esecutiva – Fase di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: “ a) Dichiarare la cessazione della materia del contendere in occasione della sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano n. 15/2024 e pubblicata in data 30.10.2024 a firma del g.d. dott.ssa
Francesca Greco nell'ambito della proc. Concorsuale n. 18/2024;
1 b) in via principale, accertato l'inadempimento del creditore ipotecario ed il diritto del sig.
[...]
alla rinegoziazione del mutuo ipotecario sottoscritto in data 24 luglio 2007 ai rogiti del Parte_1 notai rep. 96514, racc. n. 14649 ai sensi dell'articolo 41 bis L.n. 157/2019 e succ. Persona_1 modifiche, emettere sentenza che produca gli effetti dell'accordo non concluso;
c) in subordine in via incidentale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della quesitone di legittimità costituzionale posta, rimettere tale questione alla Corte Costituzionale con sospensione del presente giudizio e dell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Avezzano recante
R.G. n. 47/2018 per ragioni di pregiudizialità e rilevanza;
d) in ulteriore subordine, rilevata la violazione da parte della convenuta della buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1337 c.c. per i motivi esposti in narrativa, condannare la medesima al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura ritenuta congrua dall'adito
Giudice”
Per l'opposta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare:
- Respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare RGE 47/2018 pendente innanzi al
Tribunale di Avezzano- Dott.ssa Greco perchè inammissibile;
- In ogni caso respingere la richiesta di sospensione non ricorrendo i gravi motivi e per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, perché infondata per tutti i motivi esposti in narrativa ed attesa in ogni caso la rilevanza del credito residuo per sorte capitale ed essendo l'istanza priva di alcun elemento probatorio a suo sostegno.
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte perchè infondate in fatto e in diritto e non provate, per le motivazioni specificate nel presente atto, con integrale conferma dell'ordinanza del GE Dott.ssa
Francesca Greco del 23.03.2023;
- Rigettare la richiesta di emissione di una sentenza che riproduca gli effetti dell'accodo di rinegoziazione del mutuo non concluso poiché illegittima e non fondata;
- Accertata e dichiarata la correttezza e buona fede del comportamento d nella fase relativa CP_1 alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, rigettare la richiesta di risarcimento del danno inammissibile perché da considerare domanda nuova non oggetto del giudizio davanti al GE e perchè infondata e non provata;
-Rigettare l'eccezione di legittimità costituzionale e di rimessione della questione alla Corte
Costituzionale attraverso ordinanza di trasmissione degli atti di causa sospendendo la procedura esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 L. 11/3/1953 n. 87 per carenza del requisito previsto della
2 non manifesta infondatezza e rilevanza e per l'effetto voler dichiarare la questione sollevata manifestamente infondata;
- Voler condannare il sig ai sensi dell'art 96 c.p.c. comma 1 e 2 per responsabilità Parte_1 aggravata e per lite temeraria di cui si chiede sin da ora il risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio per l'accertata totale infondatezza della domanda proposta.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. In data 7.2.2023 proponeva ricorso in opposizione dinnanzi al G.E. Parte_1 dell'espropriazione immobiliare avviata a suo carico dalla cui è Controparte_4 succeduta (proc. 47/2018 R.G.E.) deducendo come esso opponente fosse titolare del CP_1 diritto alla rinegoziazione del mutuo fondiario – titolo esecutivo fondante l'esecuzione - ai sensi dell'art. 40 ter D.L. 41/2021 (L. conv. 69/2021) avendo avanzato espressa richiesta in tal senso alla controparte il 22.9.2021 tanto che il G.E. sospese la procedura, poi riassunta dal procedente, per sei mesi con provvedimento dell'11.1.2022.
L'opponente ha, quindi, allegato come la controparte non abbia accolto, a suo dire illegittimamente, la richiesta di rinegoziazione del mutuo posto che con la missiva del 26.5.2022 veniva erroneamente sostenuto che non fosse integrato “il requisito di cui all'art. 40 ter, co. 2, lettera c) del D.L. 41/2021, in quanto il debito ex art. 2855 c.c., alla data del 13.04.2022 risulta essere pari ad € 255.200,21”.
ha, quindi, evidenziato come, invero, tale requisito sussista in quanto la somma Parte_1 indicata dall'opposta risulta essere – come si evincerebbe dalla stessa consulenza di parte della CP_1
– il debito totale residuo nel quale confluiscono pure i crediti chirografari (per ben € 91.649,00) esclusi, invece, dal calcolo dell'art. 2855 c.c. laddove, per contro, la somma ex art. 2855 c.c. sarebbe pari ad €
168.551,14.
L'opponente provvedeva, quindi, alla censura della condotta del creditore, che rese necessari vari solleciti e che, nonostante l'inoltro di una proposta migliorativa in data 28.7.2022, con comunicazione del 5.8.2022 respinse la stessa ritenendola non congrua.
chiedeva, quindi, la sospensione della procedura esecutiva n. 47/2018 R.G.E. Parte_1
Imm. sulla scorta di una interpretazione dell'art. 40 ter D.L. 41/2021 nel senso di norma attributiva di un diritto alla rinegoziazione e, conseguente obbligo del creditore di procedervi valorizzata pure la natura eccezionale e temporanea della norma stessa e l'analogia con altri istituti giuridici nonché richiamato il generale principio di buona fede e gli effetti sul titolo esecutivo in termini di liquidità ed esigibilità del credito in materia di consolidamento.
B. Instaurato il contraddittorio (proc. 47/2018 – sub 2 R.G.E. Imm.) il G.E., qualificata l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. evidenziata la correttezza del provvedimento con il quale, successivamente alla
3 riassunzione era stata disposta la prosecuzione del processo esecutivo richiamando il principio di eccezionalità delle cause di sospensione e affermando, altresì, come la normativa in punto di rinegoziazione del mutuo non valesse ad attribuire al debitore alcun diritto evidenziando pure la non pertinenza dell'analogia instaurata dall'opponente con l'istituto della conversione del pignoramento.
Il G.E., quindi, con provvedimento del 23.3.2023 provvedeva al rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione, decidendo sulle spese della fase sommaria e urgente e assegnando termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del merito.
C. Con citazione notificata il 20.6.2023 ed iscritta a ruolo in pari data, l'opponente ha provveduto ad introdurre la fase di pieno merito dell'opposizione richiamando, nella sostanza, i contenuti del ricorso in opposizione, denunciando altresì e in via subordinata alla interpretazione prospettata la illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis L. n. 157/2019 come modificato dall'articolo 40 quater della legge n.
69/2021 invitando il Giudice a sollevare la questione, formulando altresì domanda ex art. 2932 c.c. e risarcitoria.
Ha, quindi, concluso in conformità.
D. Si è costituita in giudizio la come rappresentata, evidenziando - nella sostanza – la CP_1 correttezza del provvedimento del G.E. reso all'esito della fase sommaria e urgente e rappresentando, altresì, l'avvenuto rigetto (con conferma) del reclamo proposto avverso la suddetta ordinanza.
Ha, poi, eccepito la inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione posto che il relativo potere è attribuito al solo G.E. e, comunque, argomentato in punto di infondatezza della istanza, per quanto già illustrato dallo stesso G.E. rappresentando come il creditore abbia svolto secondo buona fede una verifica del merito creditizio determinandosi a non accettare la proposta, in assenza di un obbligo di legge in tal senso.
Rimarcata la correttezza della quantità e qualità del credito come precisato ai sensi dell'art. 2855 c.c. e l'assenza di alternativi criteri di calcolo indicati dalla controparte;
contrastata in diritto la interpretazione della normativa e la questione di legittimità costituzionale;
evidenziata pure la persistente efficacia del titolo esecutivo e argomentato in punto di correttezza della propria condotta, la ha concluso in CP_1 conformità invocando pure la condanna dell'opponente ex art. 91, co. 1 e 2 c.p.c.
***
1. Sulla (non) cessata materia del contendere
Parte opponente ha invocato, in principalità, una pronuncia di cessazione della materia del contendere sull'assunto dell'avvenuta omologa, con sentenza n. 15/2024 del 30.10.2024 (proc. 18-1/2024 R.G.P.U.) di questo Tribunale, del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da esso opponente, con conseguente pagamento parziale e dilazionato pure del credito della CP_1
4 Con la comparsa conclusionale, primo atto utile successivo, la a contrastato tale richiesta CP_1 rappresentando come, nonostante l'avvenuta omologazione del piano, la procedura di espropriazione forzata penda ancora, sebbene sospesa, permanendo l'interesse di essa opposta a una pronuncia nel merito della opposizione non potendo escludersi che il processo esecutivo possa riprendere in caso di mancata esecuzione del piano.
Come noto, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce - nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile e in difetto di espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario - una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. (cfr. Cass. Sez. 3, 1 giugno 2004, n. 10478 Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n.
9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048).
E' principio reiteratamente affermato a condivisibile quello per cui, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito permane l'interesse alla decisione con la precisazione che, se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni, l'interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento (Cass. Sez. 3, 24.2.2011, n. 4498; Cass. Sez. 3, 10.7.2014,
n. 15761).
In considerazione di ciò, avendo parte opponente svolto motivi propriamente in punto di persistenza dell'efficacia esecutiva del titolo deve escludersi – a prescindere dalla valutazione degli effetti dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione alla procedura esecutiva (se, cioè, questa resti sospesa ovvero si determini la sua definitiva improseguibilità) - che la materia del contendere sia cessata. Del resto, la sola possibilità che sia revocata l'omologa del piano di ristrutturazione (art. 72 CCII) induce a ritenere la persistenza attuale dell'interesse dell'opposta a vedere accertata la portata del proprio diritto a prescindere dalle vicende legate all'effetto esdebitatorio che, ove si ritengano applicabili i principi illustrati da Cass. SS.UU. 7562/1990 in tema di concordato, operano sul distinto piano dell'esecuzione del piano nel rispetto della par condicio creditorum e nel comune obiettivo di superamento della crisi.
5
2. Sulla rinegoziazione del mutuo
Risulta decisivo stabilire se, a fronte della condizioni previste dall'art. 41 bis D.L. 124/2019 (L. conv.157/2019), come sostituito dall'art. 40 ter D.L. 41/2021 (L. conv. 69/2021), sussista – secondo quanto argomentato da parte opponente - un diritto del consumatore alla rinegoziazione del contratto di mutuo.
L'enunciato legislativo in commento prevede:
“1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;
l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8
e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n.
1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;
6 e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.
3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.
4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.
5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
Il co. 7 del disposto normativo prevede, poi, che il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al co. 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione - proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, co. 1, secondo periodo, del c.p.c. - possa sospendere, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il processo fino a sei mesi.
Come si vede, il co. 2 qualifica testualmente la situazione del consumatore in termini di
“diritto” il che, per ovvia considerazione, postulerebbe l'esistenza di un correlativo obbligo (ove si tratti di credito) o di una soggezione (se si tratta di diritto potestativo). Il co. 1, invece, fa riferimento alla facoltà del debitore di formulare una “richiesta di rinegoziazione” mentre il co. 5 prevede che, all'esito di una valutazione del merito creditizio, il creditore “può” accettare detta richiesta. Peraltro lo stesso co. 5 pare circondare di cautele tale accettazione (“a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni
7 di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio); cautele stabilite, all'evidenza, non già nel proprio esclusivo interesse.
Dal complessivo edificio normativo si ricava come venga procedimentalizzato un iter, in astratto idoneo a condurre alla rinegoziazione del mutuo, nella sue più svariate e articolate forme mentre non viene istituito un diritto del consumatore ad ottenere la rinegoziazione che, invece, è risultato di un trattativa.
L'oggetto del diritto non è, dunque, tale risultato ma quello di ottenere che si svolga, secondo buona fede oggettiva, una trattativa con il creditore, favorita dalla creazione di un adeguato spatium deliberandi per mezzo dell'esercizio del potere di sospensione del G.E.
In tale clima di temporaneo armistizio, quindi, le parti del rapporto sono di certo tenute a cooperare ma la banca è ben libera di non accettare la proposta di rinegoziazione. L'inesistenza di un diritto di credito avente ad oggetto il risultato o di un diritto potestativo ad analogo effetto (che forse maggiormente si attaglierebbe) è, del resto, confermata dal chiaro enunciato letterale della norma - già adeguatamente valorizzato dal G.E. e dal Collegio in sede di reclamo, definito con rigetto e conferma dell'ordinanza – che, riferendosi alla posizione del creditore, si esprime in termini di potere e non già di dovere.
Né la valorizzazione del carattere certamente eccezionale della norma può corroborare la interpretazione prospettata da parte opponente in quanto la qualità predetta, se rileva sotto altri profili
(es.: divieto di analogia), non è di certo indicativa in maniera chiara dell'esistenza di un diritto ad ottenere la rinegoziazione in un certo senso.
3. Sulla questione di legittimità costituzionale
Si ritiene che l'eccezione di illegittimità costituzione proposta da parte opponente sia manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri indicati (art. 3, 24 e 111 Cost.) per il dirimente rilievo che il legislatore deve tenere in debita considerazione anche la tutela del credito, quale elemento del patrimonio oggetto di protezione in base all'art. 1 del Protocollo 1 CEDU – fonte di rango sovra legislativo
(Corte Cost. 348/2007, 349/2007 e 23/2012) - nella interpretazione offerta dalla Corte EDU (v. Corte
EDU, 3 luglio 2003, Buffalo S.r.l. c. Italia;
Corte EDU, 11 gennaio 2007, Anheuser Busch Inc. c.
Portogall).
In tale opera di contemperamento di interessi vengono di certo in considerazione le specifiche condizioni, in presenza delle quali può ritenersi legittima la coattiva falcidia del credito. Anzitutto quest'ultima deve essere giustificata da un interesse meta-individuale, cioè non riferito alla esclusiva sfera del debitore, dovendo colorarsi in termini di generalità e pubblicità: così deve ritenersi possibile un simile effetto nell'ambito di procedure concorsuali e tendenzialmente universali, al fine di conseguire una utilità per il debitore, ripartendo il sacrificio nel tendenziale rispetto della par condicio creditorum.
In secondo luogo al fine di non tradursi in una larvata espropriazione non indennizzata, occorre che la falcidia del credito non determini per il creditore (specie a quello privilegiato) una situazione e deteriore
8 di quella derivante dalle concrete prospettive di realizzo offerte dalla alternativa liquidatoria. Solo a tale condizione si evita che la falcidia si risolva solo in un danno per il creditore e pure si giustifica il c.d.
“cram down”.
Tali condizioni risultano, infatti, a ben vedere costantemente oggetto di costante considerazione normativa:
- la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore, cui peraltro ha fatto Parte_1 utilmente ricorso, si fonda su una proposta di soddisfacimento rispetto alla quale non è prevista l'approvazione da parte dei creditori mediante votazione essendo, invece, attribuito al Tribunale una funzione di etero-tutela dei creditori valutando la legittimità, fattibilità e convenienza della proposta. In tale contesto, che tiene in debito conto tanto la meritevolezza del debitore che l'attendibilità dei dati su cui sono fondati proposta e piano, si giustifica la modificazione del rapporto pur senza concorso della volontà del creditore, nell'ambito di una concreta prospettiva di superamento della crisi e pur sempre assicurando, a seguito delle osservazioni dei creditori, una valutazione di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria (art. 70, co. 7 CCII). Come si vede, dunque, la modifica coattiva del rapporto è circondata nelle procedure di sovraindebitamento – per quanto interessa –da una serie di cautele che tendono a garantire che gli istituti giuridici non si traducano in mezzi per arrecare pregiudizio ai creditori attuando, invece, una corretta sintesi funzionale al contemperamento dell'interesse del consumatore al superamento della crisi con quello alla tutela del credito, che pure trova copertura in norme di rango costituzionale e sovranazionale;
- parimenti, nel caso di concordato il giudizio di convenienza (in termini di assenza di pregiudizio cioè trattamento del piano non peggiore della alternativa liquidatoria) viene svolto dal Tribunale su opposizione dei creditori dissenzienti, con differenziazione in caso di concordato liquidatorio o in continuità, assumendo sempre quale parametro di riferimento il valore di liquidazione (art. 112
CCII). La circostanza che si tratti di procedura concorsuale, nella quale è assicurata la par condicio anche in caso di eventuale raggruppamento in classi di credito omogenee per posizione giuridica e interesse economico, giustifica l'unificazione degli interessi dei creditori e, così, il formarsi una volontà comune. Viene istituito, in sostanza, un sistema di “contrappesi”, che assicura pieno diritto di opposizione a prescindere dalla entità del credito a ciascun creditore nel caso di concordato in continuità aziendale, rimediando alla facilitazione di formazione dei quorum per l'approvazione nella logica di evitare la disgregazione dell'azienda stessa.
In buona sostanza, la falcidia del credito (pur se privilegiato) è possibile e giustifica il vantaggio per il debitore a condizione che la proposta non sia deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria sulla considerazione del fatto che il valore dei beni da espropriarsi è, in ultima analisi, misura concreta ed
9 attuale della possibilità di realizzo del credito stesso. Tale conclusione è pure avallata, a giudizio del
Tribunale, dall'iter logico-giuridico, seppure riguardante altra e peculiare ipotesi, svolto dalla Corte Cost.
245/2019, del quale si riporta un estratto: “…la regola che domina le due procedure [accordo di composizione della crisi da indebitamento e concordato preventivo] è quella della falcidiabilità di tali poste creditorie: la pretesa alla soddisfazione integrale del credito munito di prelazione, anche di natura tributaria, può recedere sull'altare della minor convenienza della alternativa liquidatoria del relativo patrimonio di riferimento. Infatti, gli artt. 160, comma 2, e 182-ter, comma 1, della legge fallimentare, per un verso, e l'art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, per altro verso, riproducono pedissequamente lo stesso schema: si deroga al principio di cui all'art. 2741 cod. civ. e si determina il conseguenziale sacrificio della posizione del creditore solo perché, nel realizzare la finalità esdebitatoria, viene dato comunque rilievo imprescindibile alle prospettive di effettiva soddisfazione del credito munito di prelazione, che devono essere maggiori rispetto a quella potenzialmente derivante dalla liquidazione dei beni coperti dalla prelazione. Il tutto all'interno di percorsi procedurali comunque rimessi alla scelta deliberativa e decisiva dei creditori, subordinati a valutazioni estimative di assoluta serietà quanto alla incapienza dei beni da liquidare a garanzia del dovuto;
soggetti al controllo giurisdizionale, utile a verificare la fattibilità della proposta e a definire anche i possibili conflitti concernenti la convenienza della stessa…”
Laddove si volesse accedere alla interpretazione dell'art. 41 bis D.L. 124/2019 nei termini indicati dall'opponente, cioè di diritto alla rinegoziazione, dovrebbe anzitutto considerarsi come non si tratterebbe di instaurare una procedura concorsuale, seppure a base volontaria, e come l'indicazione di cui al co. 2 punto d) ( “…che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile) non sarebbe rispettosa dell'esigenza di garantire il valore della concreta alternativa liquidatoria in quanto il riferimento al 75% è, all'evidenza, correlata non già al prezzo base, ma a quello della offerta minima nella vendita senza incanto (art. 571, co. 2 c.p.c.) che, secondo quanto previsto dall'art. 572 c.p.c. – fermo restando la possibilità di gara tra offerenti – non comporterebbe senz'altro l'aggiudicazione imponendo, per contro, una valutazione prognostica di convenienza connotata da discrezionalità. Si evidenzia, inoltre, come l'art. 41 bis D.L. 124/2019 si riferisca al solo specifico rapporto, senza tenere conto dell'esistenza di eventuali altri creditori e, quindi, non instaurando una procedura concorsuale improntata alla par condicio (dunque alla proporzionale ripartizione del sacrificio) e non conferendo rilievo al residuo patrimonio dell'esecutato, che pure potrebbe esistere e comunque garantire il credito sebbene munito di prelazione specializzata su alcuni beni. Del resto i beni non oggetto di diritto reale di garanzia continuano pur sempre a far parte della
10 garanzia patrimoniale generica, potendo l'azione esecutiva indirizzarsi sugli stessi seppure cumulativamente a quelli oggetto di garanzia (v. art. 2911 c.c. – Cass. Sez. 3, 11.11.1997, n. 11122).
In considerazione di quanto sopra argomentato è, dunque, proprio l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata a far propendere per l'inesistenza di un diritto alla rinegoziazione in conformità della richiesta.
4. Le domande gradate dell'opponente
Va, anzitutto, ribadito come le opposizioni esecutive successive abbiano struttura unitaria ed eventualmente bifasica essendo la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) certamente necessaria ed ineludibile in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario.
L'opponente ha veste formale e sostanziale di attore (Cass. Sez. 3, 28.6.2019, n. 17441) da ciò conseguendo che i motivi di opposizione costituiscono causa petendi e, ulteriormente, che il thema decidendum della fase di pieno merito coincida in maniera tendenziale con quello della fase sommaria, del che domande nuove devono ritenersi inammissibili.
Le cause di opposizione ad esecuzione hanno, poi, una sicura autonomia strutturale (in quanto incidenti cognitivi all'interno o in occasione di quello), ma non funzionale, rispetto al processo esecutivo, sicché esse non possono avere finalità o scopo diversi dal processo cui accedono. Il processo esecutivo
è teso a garantire in pratica ed in concreto al creditore consacrato nel titolo il bene della vita ivi descritto ed integra il complemento operativo indefettibile della tutela giurisdizionale in senso stretto o cognitiva, relativa ad affermare quale sia il diritto nel caso concreto ovvero al c.d. ius dicere; insomma, esso è totalmente funzionale all'attuazione forzata del diritto come consacrato nel titolo esecutivo e tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (e tutti gli atti delle parti e dei soggetti operanti sotto il suo controllo) tendono alla realizzazione coattiva di quanto vincolativamente per quel medesimo Giudice è statuito nel titolo (v. Cass. Sez. 3, 4505/2011). La continuità funzionale tra cognizione ed esecuzione si manifesta nella necessità che a base della seconda sia sempre ed indefettibilmente, per tutta la sua durata, un titolo, che ne fondi la legittimità.
Deve, quindi ritenersi possibile, al più e nel rispetto del principio del contraddittorio, che l'opponente nella fase di merito di una opposizione successiva all'esecuzione proponga domande strettamente connesse all'opposizione stessa e, segnatamente, accessorie all'accoglimento della stessa, come nel caso di domanda di ripetizione (v. Cass. 25.6.2003, n. 10132; Cass. Sez. 3,
19.10.1966, n. 2558 – v. contra Cass. 20.9.2002, n. 13757).
Applicando tali principi al caso di specie, risultano già inammissibili in rito:
11 - la domanda dell'opponente intesa ad ottenere la pronuncia di sentenza che produca gli effetti dell'accordo non concluso (art. 2932 c.c.) posto che l'accoglimento della stessa realizzerebbe un fatto impeditivo o comunque modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata non ancora prodottosi. L'invocata pronuncia di accertamento costitutivo, che spiegherebbe peraltro effetto dal passaggio in cosa giudicata, invertirebbe i termini logici dovendo, invece, il G.E. verificare la permanenza del titolo durante l'esecuzione tenuto conto dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi già prodottisi e non dovendo di certo essere richiesto di cooperare, con la pronuncia, al loro prodursi;
- la domanda risarcitoria è fondata sulla asserita violazione da parte della egli obblighi CP_1 di buona fede oggettiva nella trattativa che si colloca fuori dal processo, del che nessuna accessorietà è ravvisabile. Sotto distinto profilo si evidenzia come a mezzo dell'opposizione all'esecuzione possa essere eccepita la compensazione con un controcredito solo ove questo risulti (oltre che sorto dopo il momento preclusivo per dedurlo in caso di formazione giudiziale del titolo – v. Cass. 8.11.2023, n. 31130) consacrato da un titolo giudiziale divenuto irrevocabile o incontestato (Cass. SS.UU. 15.11.2016, n. 23225) ovvero di importo certamente superiore al credito azionato (Cass. Sez. 3, 21.11.2019, n. 30323).
Ad ogni modo tali domande risulterebbero pure infondate nel merito.
Per quanto sopra esposto in diritto deve ritenersi come non sussista una obbligazione del creditore di accettare la richiesta della negoziazione e, dunque, nella condotta di non può essere CP_1 ravvisato un inadempimento, essendo stata svolta una trattativa conclusa con la mancata accettazione della proposta da ultimo formulata da per ritenuta non convenienza della stessa. Si Parte_1 evidenzia, peraltro, come la non conformità della trattativa a buona fede oggettiva darebbe luogo, al più e ricorrendone i presupposti, come già ampiamente osservato dal G.E., a tutela risarcitoria specificandosi altresì come il risarcimento non possa che essere contenuto, in tal caso, nei limiti dell'interesse negativo.
Posto che il sistema della responsabilità civile è di tipo causale e non già normativo- sanzionatorio, è evidente come il diritto al risarcimento supponga la dimostrata esistenza di un danno- conseguenza, che può ben essere provato per presunzioni ma che non può mai essere considerato come in re ipsa. A così non ritenere, infatti, si accederebbe a una costruzione normativa della responsabilità civile snaturando la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26972) che può, invece, essere irrogata esclusivamente nel rispetto della riserva di cui all'art. 23 Cost.
12 L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone in ogni caso che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò che non esime, dunque, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. Sez. 3, 17.10.2016, n. 20889).
L'opponente non ha allegato alcun elemento inteso a denotare l'esistenza di un danno-conseguenza.
La carenza assertiva, prima che probatoria, determina l'infondatezza della domanda.
5. Spese di lite
La peculiarità e la novità delle questioni di diritto ritenuti dirimenti inducono questo Giudice a ravvisare i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., alla integrale compensazione delle spese di lite tanto in relazione alla fase di merito che a quella sommaria dinnanzi al G.E. con quanto ne consegue in punto di domanda ex art. 96, co. 1 e 2 c.p.c. svolta dall'opposta (Cass. Sez. 3, 11.10.2024, n. 26544;
Cass. Sez. 1, 30.30.2000, n. 3876).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti costituite anche con riferimento alla fase sommaria dinnanzi al G.E.
Così deciso, in data 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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