Articolo 2911 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2911.

(Beni gravati da pegno o ipoteca).

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo' pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo' parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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