Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2911.
(Beni gravati da pegno o ipoteca).
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo' pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo' parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
(Beni gravati da pegno o ipoteca).
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo' pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo' parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
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Giurisprudenza • 147
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- art. 2911 c.c.·
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