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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 3120/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GALLORO Parte_1
ALBERTO ricorrente
E
- rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e ETTORE TRIOLO CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.. Gli eredi di adiscono questo Ufficio al fine di ottenere il Parte_1
riconoscimento del diritto – della defunta – alla pensione di vecchiaia anticipata (ex D.
Lgs. 30/12/1992, n. 502, art.1), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di accertamento della sua invalidità.
2.1. Nello specifico, gli eredi lamentano che la madre, il 24 gennaio 2014, aveva presentato domanda all'Istituto previdenziale, al fine di ottenere il beneficio oggi contestato, ottenendo – successivamente – un rigetto, per il motivo EI è stata riconosciuta invalida all'80% e potrà andare in pensione a febbraio 2015. Per tale data potrà presentare nuova domanda”.
3. L'Ente previdenziale resiste al ricorso, instando per la reiezione.
1 4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Le risultanze della consulenza – esperita nel corso del procedimento – depongono per un riconoscimento del beneficio agognato da . Parte_1
6. In maniera accurata, il perito ha constatato come: «in considerazione della gravità delle patologie di cui la SI.ra era affetta, ritengo che la stessa Parte_1
dovesse essere riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%
a decorrere dal 22/06/2012 e fino alla data del decesso avvenuto il 09/09/2016».
7. Pertanto, appurato che la defunta I) fosse da ritenersi inabile al lavoro Parte_1
al 100%; II) avesse già compiuto i cinquantacinque anni (in data 11.04.2007); III) avesse già raggiuto il requisito contributivo (27 anni), sia da considerarsi meritevole di percepire il beneficio auspicato, occorre porre l'attenzione sulla data di decorrenza dello stesso.
8. Come sottolinea anche l'Ente previdenziale, la decorrenza della prestazione dipende dalle c.d. “Finestre mobili”, corrispondenti a dodici mensilità.
8.1. Tanto premesso, l'erogazione dei ratei pensionistici avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'apertura della “finestra mobile”.
9. Pertanto, considerato che abbia maturato il diritto alla pensione di Parte_1 vecchiaia anticipata il 22 giugno 2012, l'erogazione dei ratei pensionistici – in occasione delle “finestre mobili” – è da collocarsi al primo luglio 2013.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
2
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, tutti eredi di , nei confronti di Parte_4 Parte_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese
[...]
ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- riconosce il diritto di all'ottenimento della pensione di vecchiaia Parte_1
anticipata, con decorrenza dal primo luglio 2013;
- condanna, di conseguenza, , Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere i ratei pensionistici, agli eredi di , dal primo luglio 2013; Parte_1
- condanna, infine, , in Controparte_2
persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
liquidate complessivamente in 1.250,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
avvocato Alberto Galloro, siccome dichiaratosi
[...] Parte_4
antistatario.
Lì 17.3.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 3120/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GALLORO Parte_1
ALBERTO ricorrente
E
- rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e ETTORE TRIOLO CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.. Gli eredi di adiscono questo Ufficio al fine di ottenere il Parte_1
riconoscimento del diritto – della defunta – alla pensione di vecchiaia anticipata (ex D.
Lgs. 30/12/1992, n. 502, art.1), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di accertamento della sua invalidità.
2.1. Nello specifico, gli eredi lamentano che la madre, il 24 gennaio 2014, aveva presentato domanda all'Istituto previdenziale, al fine di ottenere il beneficio oggi contestato, ottenendo – successivamente – un rigetto, per il motivo EI è stata riconosciuta invalida all'80% e potrà andare in pensione a febbraio 2015. Per tale data potrà presentare nuova domanda”.
3. L'Ente previdenziale resiste al ricorso, instando per la reiezione.
1 4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Le risultanze della consulenza – esperita nel corso del procedimento – depongono per un riconoscimento del beneficio agognato da . Parte_1
6. In maniera accurata, il perito ha constatato come: «in considerazione della gravità delle patologie di cui la SI.ra era affetta, ritengo che la stessa Parte_1
dovesse essere riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%
a decorrere dal 22/06/2012 e fino alla data del decesso avvenuto il 09/09/2016».
7. Pertanto, appurato che la defunta I) fosse da ritenersi inabile al lavoro Parte_1
al 100%; II) avesse già compiuto i cinquantacinque anni (in data 11.04.2007); III) avesse già raggiuto il requisito contributivo (27 anni), sia da considerarsi meritevole di percepire il beneficio auspicato, occorre porre l'attenzione sulla data di decorrenza dello stesso.
8. Come sottolinea anche l'Ente previdenziale, la decorrenza della prestazione dipende dalle c.d. “Finestre mobili”, corrispondenti a dodici mensilità.
8.1. Tanto premesso, l'erogazione dei ratei pensionistici avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'apertura della “finestra mobile”.
9. Pertanto, considerato che abbia maturato il diritto alla pensione di Parte_1 vecchiaia anticipata il 22 giugno 2012, l'erogazione dei ratei pensionistici – in occasione delle “finestre mobili” – è da collocarsi al primo luglio 2013.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
2
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, tutti eredi di , nei confronti di Parte_4 Parte_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese
[...]
ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- riconosce il diritto di all'ottenimento della pensione di vecchiaia Parte_1
anticipata, con decorrenza dal primo luglio 2013;
- condanna, di conseguenza, , Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere i ratei pensionistici, agli eredi di , dal primo luglio 2013; Parte_1
- condanna, infine, , in Controparte_2
persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
liquidate complessivamente in 1.250,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
avvocato Alberto Galloro, siccome dichiaratosi
[...] Parte_4
antistatario.
Lì 17.3.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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