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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16489 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65561/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pietro Persico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65561/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintilio Parte_1 C.F._1 Varo n. 112, presso lo studio dell'Avv. Raul Carosi dal quale è rappresentato e difeso come per mandato in atti -
ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE REPUBBLICA ITALIANA IN PERSONA DELLA Controparte_2 (C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e
[...] P.IVA_2 con la stessa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 26-10-2022 e in data 2-2-2023 per via diplomatica (coma da allegata nota dell'Ufficio del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri italiano), ha rispettivamente convenuto nel presente giudizio la Parte_1 Controparte_3 e la al fine di sentir accolte le Controparte_2 Controparte_1 seguenti conclusioni. “Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis:- dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la Sig.ra Pt_2 ha subito a causa della sua deportazione, detenzione ed uccisione nel campo di
[...] concentramento di Auschwitz e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Si è tempestivamente costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per la Repubblica Italiana rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Controparte_2 pagina 1 di 8 Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_4 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate Controparte_2 dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte”. Il giudice ha concesso i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, in seguito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3-6-2025 e in tale ultima udienza ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini (60 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore ha convenuto la Parte_1 Repubblica Italiana e la agendo in qualità di erede della nonna Controparte_1
arrestata nella retata del Ghetto di Roma del 16.10.1943, chiedendo il risarcimento di Parte_2 tutti i danni patiti dalla de cuius a causa della deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz dove venne condotta dai soldati nazisti il 23 ottobre 1943 ed immediatamente uccisa nelle camere a gas, chiedendo altresì i danni patiti in proprio per la perdita della figura parentale. In particolare, la difesa attorea ha evidenziato e richiesto in sintesi quanto segue: (a) la giurisdizione e la competenza territoriale del Tribunale di Roma trattandosi di crimini di guerra e contro l'umanità ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014; (b) i fatti subiti da costituiscono Parte_2 crimini di guerra e contro l'umanità trattandosi di deportazione, tortura, riduzione in schiavitù e sterminio;
(c) l'imprescrittibilità dei crimini di guerra;
(d) la pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale di € 50.000,00 oltre alla pretesa di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento al danneggiato degli interessi al tasso fissato al 4 % annuo. La di Germania è rimasta contumace. La difesa erariale per la Controparte_1 convenuta si è costituita ed ha eccepito: (a) il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva in quanto legittimato passivo non è la bensì il Controparte_2 Ministero , in quanto titolare del fondo per il ristoro delle vittime dei Controparte_4 crimini del Terzo Reich (art. 43 D.L. 36/2022, conv. L. 79/2022); (b) l'eccezione di prescrizione dei diritti risarcitori asseriti dall'attore essendo i fatti avvenuti nel 1943 in quanto l'imprescrittibilità dei crimini internazionali non può applicarsi retroattivamente;
(c) il difetto di prova della qualità di erede dell'attore avendo l'attore depositato informazioni anagrafiche rilasciate dal Centro di documentazione ebraica e certificati di appartenenza alla Comunità ebraica e di persecuzione razziale provenienti dalla Comunità ebraica di Roma sul conto di (marito della , Parte_2 Persona_1 Pt_2 Per_2 (padre dell'attore), certificato di morte di , e una dichiarazione sostitutiva di
[...] Persona_2 atto notorio sulla propria qualità di erede rilasciata da .; (d) la mancata prova del danno Parte_1 subito;
(d) la compensatio lucri cum damno avendo l'attore già beneficiato di altri indennizzi previsti per le vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich di cui al D.P.R. del 6 ottobre 1963 n. 2043 (come da documentazione prodotta dalla difesa erariale e come da comparsa conclusionale della difesa erariale). Dal punto di vista della legittimazione attiva, tra gli interessati a proporre domanda giudiziale di risarcimento contro la Repubblica Federale tedesca rientrano gli eredi o i discendenti continuatori della personalità delle suddette vittime che dimostrino di essere eredi delle stesse. Tale prova può essere fornita allegando certificati di morte, certificati di stato di famiglia della vittima, dichiarazioni pagina 2 di 8 sostitutive di notorietà, accettazione dell'eredità, testamento e pubblicazione del testamento, visure immobiliari e dichiarazioni di successione queste ultime con valore indiziario e valutabili con tutti gli altri elementi probatori offerti. Nel caso in giudizio le certificazioni e gli elementi documentali prodotti da parte attrice e la circostanza per cui la difesa erariale ha riconosciuto che l'attore ha già beneficiato di altri indennizzi previsti per le vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich di cui al D.P.R. del 6 ottobre 1963 n. 2043, forniscono sufficienti elementi ed indizi e presunzioni che convergono in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva e all'interesse ad agire dell'attore in causa. I crimini di guerra e contro l'umanità sono da ritenere imprescrittibili. Tra le fonti che contribuiscono a delineare la natura dei suddetti crimini vanno citati: l'art. 6 comma 2 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale dell'8-8-1945 lettera b) e lettera c) che contemplano l'assassinio, la deportazione, la riduzione in schiavitù e qualsiasi altro atto inumano contro le popolazioni civili, ivi incluse le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi;
b) l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, in riferimento all'omicidio intenzionale, la tortura, i trattamenti inumani, le sofferenze arrecate alla salute di persone civili privandole del diritto ad un equo processo;
c) gli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (adottato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con legge n. 232/1999) in riferimento all'omicidio come crimine di guerra e contro l'umanità; d) l'art. 7, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e) l'art. 46 del “Regolamento annesso alla Convenzione de L'Aja del 18 ottobre 1907”. L'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità commessi da milizie tedesche del Terzo Reich, viene riconosciuta nel diritto interno italiano da sentenze di merito e di legittimità sulla scia della cd. sentenza Ferrini (Cass. Civ., Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5044), delineandosi una norma consuetudinaria di diritto internazionale formatasi successivamente ai fatti dedotti in lite e che è stata ritenuta applicabile retroattivamente nell'ambito del diritto civile. La
di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente Controparte_1 giudizio in cui si deve accertare la commissione di crimini di guerra e contro l'umanità nei confronti della Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich. La non può ritenersi legittimata passiva, in Controparte_2 quanto il è l'effettiva parte interessata all'intervento in Controparte_4 giudizio (intervento nel caso di specie non avvenuto) in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La carenza di legittimazione passiva della ed il mancato intervento del Controparte_2 Controparte_4 non implicano, tuttavia, l'inammissibilità della domanda attorea in quanto deve reputarsi
[...] sufficiente l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_1 rimasta contumace, costituendo la sentenza passata in giudicato emessa nei confronti della
[...] la condizione per l'accesso al suddetto istituito presso il Controparte_1 CP_5 [...]
, che non è litisconsorte necessario nell'ambito del presente giudizio. La
Controparte_4 competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma,
Controparte_4 per cui, chi ha ottenuto sentenza passata in giudicato che riconosca il risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto, deve chiedere il pagamento presso il in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto
Controparte_4 Ministero, dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il
Controparte_4
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza
[...] passata in giudicato, deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, CP_5 qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, tuttavia, automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il in base alla suddetta Controparte_4 normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o pagina 3 di 8 contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida in base alla sola sentenza, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in Controparte_4 giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto sentenza passata in giudicato, ha l'onere di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter Controparte_4 ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del Ministero suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il Ministero in base alla normativa sopra indicata la possibilità, al ricorrere di determinati presupposti, di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato definitivamente la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. In diritto occorre ricordare che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004) definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità anche la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità in sede di giudizio civile anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile, infatti, non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 del codice civile italiano è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di pagina 4 di 8 chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza per i cittadini civili italiani deportati dai militari tedeschi in ridotti in schiavitù, o uccisi per CP_1 rappresaglia o per motivi di appartenenza razziale, politica o religiosa durante il secondo conflitto mondiale e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si configura il crimine contro l'umanità imprescrittibile con applicabilità in via retroattiva della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente risarcibilità del danno nell'ottica repressiva dei suddetti crimini a tutela postuma delle vittime dei crimini suddetti. Il D.L. italiano n. 36 del 2022 ha consentito ai successori delle vittime interessati di proporre domanda giudiziale finalizzata all'accertamento dei crimini suddetti perpetrati ai danni di cittadini civili italiani deportati, ridotti in schiavitù, sommariamente e barbaramente uccisi dalle milizie tedesche. Pertanto, nel caso di specie devono ritenersi assodati, in base alla documentazione prodotta da parte attrice e al riconoscimento di indennità come si desume dagli assunti della difesa erariale, i fatti storici della deportazione e dell'uccisione della nonna di quali crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili. In questa sede Parte_1 decisoria si ritiene che sia liquidabile in via equitativa il danno subito da e fatto valere Parte_2 da , trattandosi di un diritto risarcitorio che, diversamente da altri diritti patrimoniali non Parte_1 integranti crimini contro l'umanità, non soggiace alla tagliola della prescrizione per quanto sopra argomentato sulla norma consuetudinaria retroattiva sovranazionale che ne ha sancito l'imprescrittibilità in stretto riferimento alle gravi offese ed ai gravi attentati alla dignità umana ed alla salute e alla vita di coloro che l'hanno perduta, quali civili italiani inermi, ingiustamente e brutalmente trucidati per mano delle milizie tedesche del terzo reich durante il secondo conflitto mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile dell'8-9-1943. In ordine al quantum debeatur, occorre considerare che il predetto diritto imprescrittibile al risarcimento del danno subito dalla vittima e derivante dalla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, è stato ritenuto risarcibile solo in seguito all'affermarsi di una norma consuetudinaria reputata applicabile in via retroattiva, nonché in seguito ai richiamati arresti giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione italiane, nonché in seguito al D.L. 36/2022 italiano, dovendosi necessariamente apprezzare il lungo tempo trascorso dai fatti accaduti. La Repubblica Federale Tedesca, tuttavia, pur essendo parte danneggiante/responsabile, non potrà subire in concreto alcun effetto pregiudizievole per i crimini contro l'umanità dedotti in lite in quanto le disposizioni normative attualmente vigenti impediscono l'esecuzione forzata contro la si deve negare, infatti, in base al D.L. 36/2022 e L. di CP_1 conversione, nonché in base alla Sent. della Corte Cost. n. 159/2023, che sia possibile agire in executivis direttamente nei confronti della Repubblica di Germania, atteso che ai sensi CP_1 dell'art. 43 del D.L. 36/2022 è possibile soltanto precostituirsi il titolo giudiziale per accedere al Fondo istituito presso il italiano a beneficio delle vittime dei crimini Controparte_4 di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, rimanendo la Repubblica di Germania immune dalla fase di esecuzione forzata per CP_1 voluntas legis. In altri termini lo Stato italiano, già condannato nell'anno 2012 dalla Corte di Giustizia Internazionale a rendere inefficaci le sentenze di condanna titoli esecutivi emesse in precedenza da giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso della alla CP_1 CP_1 Corte Internazionale di Giustizia, con il D.L. 36/2022, nello spirito del Trattato di Bonn del 1961, ha optato per una forma di espromissione (post sentenza passata in giudicato) del debito da risarcimento per crimini contro l'umanità di cui si è resa responsabile la esonerando quest'ultima dalla CP_1 possibilità di subire procedimenti di esecuzione forzata. La Sentenza n. 159/2023 della Corte Costituzionale italiana non ha ritenuto illegittima la disposizione normativa di esonero della CP_1 dalla sottoposizione all'esecuzione forzata, dovendosi considerare il Fondo istituito per le vittime del Terzo Reich presso il come un rimedio sostitutivo/alternativo Controparte_4 rispetto alla tutela esecutiva. Considerati i suddetti elementi sia il risarcimento del danno che l'azione pagina 5 di 8 risarcitoria esperita assumono connotati del tutto peculiari, atteso che la parte danneggiante responsabile non è tenuta a pagare alcunché per i crimini commessi all'epoca pur se imprescrittibili, così venendosi a destrutturare l'illecito civile escludendosi l'elemento repressivo/punitivo della condotta colpevole rispetto a chi l'ha effettivamente commessa. Inoltre, l'azione risarcitoria esperita a quasi 80 anni dai fatti, assume i connotati di una forma di ristoro spettante, ora per allora, alle vittime dei fatti criminosi, trattandosi di ferite senza dubbio dolorose ma antiche che hanno trovato in Italia con il D.L. n. 36/2022 una modalità di ristoro in sede civilistica improntata ad un senso di giustizia sostanziale per l'esigenza di affermare il rispetto di valori e di diritti umani fondamentali ed universali imprescrittibili, e ciò per una fonte di matrice consuetudinaria maturata ed affermatasi nel consesso internazionale diversi anni dopo i fatti di causa, nell'ottica di apprestare con forza retroattiva una possibile forma di repressione postuma di crimini di guerra e contro l'umanità mediante azione accordata innanzi al giudice civile. Le peculiarità sopra tratteggiate inducono a ritenere che al paradigma dell'art. 2043 c.c. di diritto interno si sovrappone il profilo più ampio di diritto consuetudinario internazionale (nell'ottica suddetta di assicurare una forma di repressione dei crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche durante il secondo conflitto mondiale), per cui nel caso di specie, profilandosi una forma di ristoro “sui generis”, non si ritengono applicabili tout court i criteri previsti dalle tabelle di liquidazione in uso presso il Tribunale di Roma o presso il Tribunale di Milano per le consuete tipologie di danno biologico, morale, o da perdita parentale, reputandosi preferibile una liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226/2056 c.c. in riferimento a chi è stato l'effettiva inerme vittima del crimine di guerra e contro l'umanità secondo lo scopo del Fondo ristori istituito dal D.L. n. 36/2022. Pertanto, nel caso in giudizio va riconosciuto come imprescrittibile il solo diritto al ristoro per il danno subito da Parte_2 quale effettiva vittima dei crimini di guerra e contro l'umanità, dovendosi ritenere che per altri diritti di natura patrimoniale fatti valere dall'attore sia decorso ogni termine di prescrizione (anche ex art. 2947 c.c.), atteso che il legislatore espressamente ha fatto salva la prescrizione ordinaria nel D.L. 36/2022. Precisato come sopra il diritto imprescrittibile al risarcimento in relazione al danno strettamente subito dalla vittima, il danno onnicomprensivo di ogni accessorio va liquidato all'attualità in via equitativa ex art. 1226/2056 c.c., in considerazione dell'efferatezza dei fatti, del dolore causato, della necessità di non perdere la memoria di crimini imprescrittibili contro l'umanità e della necessità di apprestare un rimedio repressivo/risarcitorio in sede di giudizio civile per tali crimini, per cui si reputa congruo, a tale scopo, in linea con la giurisprudenza di merito di questo giudicante sull'argomento, riconoscere e quantificare alla data della presente sentenza l'importo di € 100.000,00, oltre agli interessi legali successivi alla data della presente sentenza e fino al dì del pagamento effettivo.
Considerato che
per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022 è necessaria l'attivazione in giudizio di ciascun interessato, si deve riconoscere il diritto ad insinuarsi nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, per l'intero ammontare liquidato solo nel caso sussista un unico erede, altrimenti il diritto spettante e liquidabile dal Fondo suddetto, gestito dal
[...]
italiano, sarà corrispondente alla sola somma pro-quota ereditaria di Controparte_4 spettanza dell'attore nei casi di concorso permanente con altri coeredi legittimi secondo le norme sulla successione legittima previste dal codice civile italiano. Non si ritiene, infatti, conciliabile con il sistema individuale dell'accesso al Fondo suddetto una condanna del Controparte_4 al pagamento con denaro pubblico anche di quote di coeredi che non abbiano proposto
[...] apposita domanda giudiziale o che non siano intervenuti in giudizio per reclamare la propria quota. Le spese del presente giudizio, non potendo la Repubblica di Germania subire le conseguenze CP_1 della presente sentenza, e non reputandosi la Presidenza del Consiglio dei Ministri convenuta dotata di legittimazione passiva, vanno compensate in considerazione della peculiarità (sia legislativa che giurisprudenziale) e difficoltà della materia trattata esposta oggettivamente a diversificata esegesi.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Accoglie nei limiti di cui alla precedente motivazione la domanda di risarcimento proposta da Pt_1
. Dichiara sussistente la responsabilità della Repubblica convenuta
[...] Controparte_1 contumace, per il crimine imprescrittibile contro l'umanità dedotto in lite come descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e riconosciuto nella parte in motivazione della presente sentenza. Accerta e dichiara la , convenuta contumace, responsabile Controparte_1 del danno come riconosciuto e quantificato nella parte in motivazione della presente sentenza e liquidato all'attualità nella somma pari ad € 100.000,00 oltre interessi legali decorrenti dal giorno successivo alla data della presente sentenza fino al dì del pagamento effettivo, per la deportazione e l'uccisione di vittima civile di crimine di guerra e contro l'umanità. Accerta e dichiara Parte_2 che, in sostituzione della condanna della convenuta contumace, Controparte_1 dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, il Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, laddove non siano effettuate le possibili
[...] decurtazioni al ricorrere dei presupposti ed in conseguenza dell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al suddetto Ministero quale gestore del istituito con l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 e CP_5 successiva L. di conversione, sarà tenuto al pagamento in favore di dell'intero importo Parte_1 di € 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno successivo alla data della presente sentenza e fino al dì del pagamento effettivo, solo nel caso in cui risulti essere l'unico erede di Parte_1 Pt_2 al momento della richiesta di pagamento e di insinuazione nel Fondo ristori di cui all'art. 43 del
[...] D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione. Nel caso in cui, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, al momento della richiesta di pagamento e di insinuazione nel Fondo ristori di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione, sussistano o permangano più coeredi di anche se non siano stati parti del presente giudizio, il Parte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sarà tenuto al pagamento della sola quota
[...] ereditaria spettante a secondo la disciplina delle quote spettanti agli eredi legittimi in Parte_1 base alle norme del codice civile italiano, defalcandola dall'intero importo risarcitorio sopra liquidato. Spese del presente giudizio compensate.
Roma, 24-11-2025 Il giudice dott. Pietro Persico
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pietro Persico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65561/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintilio Parte_1 C.F._1 Varo n. 112, presso lo studio dell'Avv. Raul Carosi dal quale è rappresentato e difeso come per mandato in atti -
ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE REPUBBLICA ITALIANA IN PERSONA DELLA Controparte_2 (C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e
[...] P.IVA_2 con la stessa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 26-10-2022 e in data 2-2-2023 per via diplomatica (coma da allegata nota dell'Ufficio del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri italiano), ha rispettivamente convenuto nel presente giudizio la Parte_1 Controparte_3 e la al fine di sentir accolte le Controparte_2 Controparte_1 seguenti conclusioni. “Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis:- dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la Sig.ra Pt_2 ha subito a causa della sua deportazione, detenzione ed uccisione nel campo di
[...] concentramento di Auschwitz e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Si è tempestivamente costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per la Repubblica Italiana rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Controparte_2 pagina 1 di 8 Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_4 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate Controparte_2 dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte”. Il giudice ha concesso i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, in seguito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3-6-2025 e in tale ultima udienza ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini (60 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore ha convenuto la Parte_1 Repubblica Italiana e la agendo in qualità di erede della nonna Controparte_1
arrestata nella retata del Ghetto di Roma del 16.10.1943, chiedendo il risarcimento di Parte_2 tutti i danni patiti dalla de cuius a causa della deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz dove venne condotta dai soldati nazisti il 23 ottobre 1943 ed immediatamente uccisa nelle camere a gas, chiedendo altresì i danni patiti in proprio per la perdita della figura parentale. In particolare, la difesa attorea ha evidenziato e richiesto in sintesi quanto segue: (a) la giurisdizione e la competenza territoriale del Tribunale di Roma trattandosi di crimini di guerra e contro l'umanità ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014; (b) i fatti subiti da costituiscono Parte_2 crimini di guerra e contro l'umanità trattandosi di deportazione, tortura, riduzione in schiavitù e sterminio;
(c) l'imprescrittibilità dei crimini di guerra;
(d) la pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale di € 50.000,00 oltre alla pretesa di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento al danneggiato degli interessi al tasso fissato al 4 % annuo. La di Germania è rimasta contumace. La difesa erariale per la Controparte_1 convenuta si è costituita ed ha eccepito: (a) il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva in quanto legittimato passivo non è la bensì il Controparte_2 Ministero , in quanto titolare del fondo per il ristoro delle vittime dei Controparte_4 crimini del Terzo Reich (art. 43 D.L. 36/2022, conv. L. 79/2022); (b) l'eccezione di prescrizione dei diritti risarcitori asseriti dall'attore essendo i fatti avvenuti nel 1943 in quanto l'imprescrittibilità dei crimini internazionali non può applicarsi retroattivamente;
(c) il difetto di prova della qualità di erede dell'attore avendo l'attore depositato informazioni anagrafiche rilasciate dal Centro di documentazione ebraica e certificati di appartenenza alla Comunità ebraica e di persecuzione razziale provenienti dalla Comunità ebraica di Roma sul conto di (marito della , Parte_2 Persona_1 Pt_2 Per_2 (padre dell'attore), certificato di morte di , e una dichiarazione sostitutiva di
[...] Persona_2 atto notorio sulla propria qualità di erede rilasciata da .; (d) la mancata prova del danno Parte_1 subito;
(d) la compensatio lucri cum damno avendo l'attore già beneficiato di altri indennizzi previsti per le vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich di cui al D.P.R. del 6 ottobre 1963 n. 2043 (come da documentazione prodotta dalla difesa erariale e come da comparsa conclusionale della difesa erariale). Dal punto di vista della legittimazione attiva, tra gli interessati a proporre domanda giudiziale di risarcimento contro la Repubblica Federale tedesca rientrano gli eredi o i discendenti continuatori della personalità delle suddette vittime che dimostrino di essere eredi delle stesse. Tale prova può essere fornita allegando certificati di morte, certificati di stato di famiglia della vittima, dichiarazioni pagina 2 di 8 sostitutive di notorietà, accettazione dell'eredità, testamento e pubblicazione del testamento, visure immobiliari e dichiarazioni di successione queste ultime con valore indiziario e valutabili con tutti gli altri elementi probatori offerti. Nel caso in giudizio le certificazioni e gli elementi documentali prodotti da parte attrice e la circostanza per cui la difesa erariale ha riconosciuto che l'attore ha già beneficiato di altri indennizzi previsti per le vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich di cui al D.P.R. del 6 ottobre 1963 n. 2043, forniscono sufficienti elementi ed indizi e presunzioni che convergono in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva e all'interesse ad agire dell'attore in causa. I crimini di guerra e contro l'umanità sono da ritenere imprescrittibili. Tra le fonti che contribuiscono a delineare la natura dei suddetti crimini vanno citati: l'art. 6 comma 2 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale dell'8-8-1945 lettera b) e lettera c) che contemplano l'assassinio, la deportazione, la riduzione in schiavitù e qualsiasi altro atto inumano contro le popolazioni civili, ivi incluse le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi;
b) l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, in riferimento all'omicidio intenzionale, la tortura, i trattamenti inumani, le sofferenze arrecate alla salute di persone civili privandole del diritto ad un equo processo;
c) gli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (adottato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con legge n. 232/1999) in riferimento all'omicidio come crimine di guerra e contro l'umanità; d) l'art. 7, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e) l'art. 46 del “Regolamento annesso alla Convenzione de L'Aja del 18 ottobre 1907”. L'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità commessi da milizie tedesche del Terzo Reich, viene riconosciuta nel diritto interno italiano da sentenze di merito e di legittimità sulla scia della cd. sentenza Ferrini (Cass. Civ., Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5044), delineandosi una norma consuetudinaria di diritto internazionale formatasi successivamente ai fatti dedotti in lite e che è stata ritenuta applicabile retroattivamente nell'ambito del diritto civile. La
di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente Controparte_1 giudizio in cui si deve accertare la commissione di crimini di guerra e contro l'umanità nei confronti della Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich. La non può ritenersi legittimata passiva, in Controparte_2 quanto il è l'effettiva parte interessata all'intervento in Controparte_4 giudizio (intervento nel caso di specie non avvenuto) in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La carenza di legittimazione passiva della ed il mancato intervento del Controparte_2 Controparte_4 non implicano, tuttavia, l'inammissibilità della domanda attorea in quanto deve reputarsi
[...] sufficiente l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_1 rimasta contumace, costituendo la sentenza passata in giudicato emessa nei confronti della
[...] la condizione per l'accesso al suddetto istituito presso il Controparte_1 CP_5 [...]
, che non è litisconsorte necessario nell'ambito del presente giudizio. La
Controparte_4 competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma,
Controparte_4 per cui, chi ha ottenuto sentenza passata in giudicato che riconosca il risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto, deve chiedere il pagamento presso il in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto
Controparte_4 Ministero, dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il
Controparte_4
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza
[...] passata in giudicato, deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, CP_5 qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, tuttavia, automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il in base alla suddetta Controparte_4 normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o pagina 3 di 8 contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida in base alla sola sentenza, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in Controparte_4 giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto sentenza passata in giudicato, ha l'onere di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter Controparte_4 ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del Ministero suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il Ministero in base alla normativa sopra indicata la possibilità, al ricorrere di determinati presupposti, di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato definitivamente la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. In diritto occorre ricordare che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004) definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità anche la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità in sede di giudizio civile anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile, infatti, non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 del codice civile italiano è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di pagina 4 di 8 chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza per i cittadini civili italiani deportati dai militari tedeschi in ridotti in schiavitù, o uccisi per CP_1 rappresaglia o per motivi di appartenenza razziale, politica o religiosa durante il secondo conflitto mondiale e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si configura il crimine contro l'umanità imprescrittibile con applicabilità in via retroattiva della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente risarcibilità del danno nell'ottica repressiva dei suddetti crimini a tutela postuma delle vittime dei crimini suddetti. Il D.L. italiano n. 36 del 2022 ha consentito ai successori delle vittime interessati di proporre domanda giudiziale finalizzata all'accertamento dei crimini suddetti perpetrati ai danni di cittadini civili italiani deportati, ridotti in schiavitù, sommariamente e barbaramente uccisi dalle milizie tedesche. Pertanto, nel caso di specie devono ritenersi assodati, in base alla documentazione prodotta da parte attrice e al riconoscimento di indennità come si desume dagli assunti della difesa erariale, i fatti storici della deportazione e dell'uccisione della nonna di quali crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili. In questa sede Parte_1 decisoria si ritiene che sia liquidabile in via equitativa il danno subito da e fatto valere Parte_2 da , trattandosi di un diritto risarcitorio che, diversamente da altri diritti patrimoniali non Parte_1 integranti crimini contro l'umanità, non soggiace alla tagliola della prescrizione per quanto sopra argomentato sulla norma consuetudinaria retroattiva sovranazionale che ne ha sancito l'imprescrittibilità in stretto riferimento alle gravi offese ed ai gravi attentati alla dignità umana ed alla salute e alla vita di coloro che l'hanno perduta, quali civili italiani inermi, ingiustamente e brutalmente trucidati per mano delle milizie tedesche del terzo reich durante il secondo conflitto mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile dell'8-9-1943. In ordine al quantum debeatur, occorre considerare che il predetto diritto imprescrittibile al risarcimento del danno subito dalla vittima e derivante dalla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, è stato ritenuto risarcibile solo in seguito all'affermarsi di una norma consuetudinaria reputata applicabile in via retroattiva, nonché in seguito ai richiamati arresti giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione italiane, nonché in seguito al D.L. 36/2022 italiano, dovendosi necessariamente apprezzare il lungo tempo trascorso dai fatti accaduti. La Repubblica Federale Tedesca, tuttavia, pur essendo parte danneggiante/responsabile, non potrà subire in concreto alcun effetto pregiudizievole per i crimini contro l'umanità dedotti in lite in quanto le disposizioni normative attualmente vigenti impediscono l'esecuzione forzata contro la si deve negare, infatti, in base al D.L. 36/2022 e L. di CP_1 conversione, nonché in base alla Sent. della Corte Cost. n. 159/2023, che sia possibile agire in executivis direttamente nei confronti della Repubblica di Germania, atteso che ai sensi CP_1 dell'art. 43 del D.L. 36/2022 è possibile soltanto precostituirsi il titolo giudiziale per accedere al Fondo istituito presso il italiano a beneficio delle vittime dei crimini Controparte_4 di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, rimanendo la Repubblica di Germania immune dalla fase di esecuzione forzata per CP_1 voluntas legis. In altri termini lo Stato italiano, già condannato nell'anno 2012 dalla Corte di Giustizia Internazionale a rendere inefficaci le sentenze di condanna titoli esecutivi emesse in precedenza da giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso della alla CP_1 CP_1 Corte Internazionale di Giustizia, con il D.L. 36/2022, nello spirito del Trattato di Bonn del 1961, ha optato per una forma di espromissione (post sentenza passata in giudicato) del debito da risarcimento per crimini contro l'umanità di cui si è resa responsabile la esonerando quest'ultima dalla CP_1 possibilità di subire procedimenti di esecuzione forzata. La Sentenza n. 159/2023 della Corte Costituzionale italiana non ha ritenuto illegittima la disposizione normativa di esonero della CP_1 dalla sottoposizione all'esecuzione forzata, dovendosi considerare il Fondo istituito per le vittime del Terzo Reich presso il come un rimedio sostitutivo/alternativo Controparte_4 rispetto alla tutela esecutiva. Considerati i suddetti elementi sia il risarcimento del danno che l'azione pagina 5 di 8 risarcitoria esperita assumono connotati del tutto peculiari, atteso che la parte danneggiante responsabile non è tenuta a pagare alcunché per i crimini commessi all'epoca pur se imprescrittibili, così venendosi a destrutturare l'illecito civile escludendosi l'elemento repressivo/punitivo della condotta colpevole rispetto a chi l'ha effettivamente commessa. Inoltre, l'azione risarcitoria esperita a quasi 80 anni dai fatti, assume i connotati di una forma di ristoro spettante, ora per allora, alle vittime dei fatti criminosi, trattandosi di ferite senza dubbio dolorose ma antiche che hanno trovato in Italia con il D.L. n. 36/2022 una modalità di ristoro in sede civilistica improntata ad un senso di giustizia sostanziale per l'esigenza di affermare il rispetto di valori e di diritti umani fondamentali ed universali imprescrittibili, e ciò per una fonte di matrice consuetudinaria maturata ed affermatasi nel consesso internazionale diversi anni dopo i fatti di causa, nell'ottica di apprestare con forza retroattiva una possibile forma di repressione postuma di crimini di guerra e contro l'umanità mediante azione accordata innanzi al giudice civile. Le peculiarità sopra tratteggiate inducono a ritenere che al paradigma dell'art. 2043 c.c. di diritto interno si sovrappone il profilo più ampio di diritto consuetudinario internazionale (nell'ottica suddetta di assicurare una forma di repressione dei crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche durante il secondo conflitto mondiale), per cui nel caso di specie, profilandosi una forma di ristoro “sui generis”, non si ritengono applicabili tout court i criteri previsti dalle tabelle di liquidazione in uso presso il Tribunale di Roma o presso il Tribunale di Milano per le consuete tipologie di danno biologico, morale, o da perdita parentale, reputandosi preferibile una liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226/2056 c.c. in riferimento a chi è stato l'effettiva inerme vittima del crimine di guerra e contro l'umanità secondo lo scopo del Fondo ristori istituito dal D.L. n. 36/2022. Pertanto, nel caso in giudizio va riconosciuto come imprescrittibile il solo diritto al ristoro per il danno subito da Parte_2 quale effettiva vittima dei crimini di guerra e contro l'umanità, dovendosi ritenere che per altri diritti di natura patrimoniale fatti valere dall'attore sia decorso ogni termine di prescrizione (anche ex art. 2947 c.c.), atteso che il legislatore espressamente ha fatto salva la prescrizione ordinaria nel D.L. 36/2022. Precisato come sopra il diritto imprescrittibile al risarcimento in relazione al danno strettamente subito dalla vittima, il danno onnicomprensivo di ogni accessorio va liquidato all'attualità in via equitativa ex art. 1226/2056 c.c., in considerazione dell'efferatezza dei fatti, del dolore causato, della necessità di non perdere la memoria di crimini imprescrittibili contro l'umanità e della necessità di apprestare un rimedio repressivo/risarcitorio in sede di giudizio civile per tali crimini, per cui si reputa congruo, a tale scopo, in linea con la giurisprudenza di merito di questo giudicante sull'argomento, riconoscere e quantificare alla data della presente sentenza l'importo di € 100.000,00, oltre agli interessi legali successivi alla data della presente sentenza e fino al dì del pagamento effettivo.
Considerato che
per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022 è necessaria l'attivazione in giudizio di ciascun interessato, si deve riconoscere il diritto ad insinuarsi nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, per l'intero ammontare liquidato solo nel caso sussista un unico erede, altrimenti il diritto spettante e liquidabile dal Fondo suddetto, gestito dal
[...]
italiano, sarà corrispondente alla sola somma pro-quota ereditaria di Controparte_4 spettanza dell'attore nei casi di concorso permanente con altri coeredi legittimi secondo le norme sulla successione legittima previste dal codice civile italiano. Non si ritiene, infatti, conciliabile con il sistema individuale dell'accesso al Fondo suddetto una condanna del Controparte_4 al pagamento con denaro pubblico anche di quote di coeredi che non abbiano proposto
[...] apposita domanda giudiziale o che non siano intervenuti in giudizio per reclamare la propria quota. Le spese del presente giudizio, non potendo la Repubblica di Germania subire le conseguenze CP_1 della presente sentenza, e non reputandosi la Presidenza del Consiglio dei Ministri convenuta dotata di legittimazione passiva, vanno compensate in considerazione della peculiarità (sia legislativa che giurisprudenziale) e difficoltà della materia trattata esposta oggettivamente a diversificata esegesi.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Accoglie nei limiti di cui alla precedente motivazione la domanda di risarcimento proposta da Pt_1
. Dichiara sussistente la responsabilità della Repubblica convenuta
[...] Controparte_1 contumace, per il crimine imprescrittibile contro l'umanità dedotto in lite come descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e riconosciuto nella parte in motivazione della presente sentenza. Accerta e dichiara la , convenuta contumace, responsabile Controparte_1 del danno come riconosciuto e quantificato nella parte in motivazione della presente sentenza e liquidato all'attualità nella somma pari ad € 100.000,00 oltre interessi legali decorrenti dal giorno successivo alla data della presente sentenza fino al dì del pagamento effettivo, per la deportazione e l'uccisione di vittima civile di crimine di guerra e contro l'umanità. Accerta e dichiara Parte_2 che, in sostituzione della condanna della convenuta contumace, Controparte_1 dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, il Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, laddove non siano effettuate le possibili
[...] decurtazioni al ricorrere dei presupposti ed in conseguenza dell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al suddetto Ministero quale gestore del istituito con l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 e CP_5 successiva L. di conversione, sarà tenuto al pagamento in favore di dell'intero importo Parte_1 di € 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno successivo alla data della presente sentenza e fino al dì del pagamento effettivo, solo nel caso in cui risulti essere l'unico erede di Parte_1 Pt_2 al momento della richiesta di pagamento e di insinuazione nel Fondo ristori di cui all'art. 43 del
[...] D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione. Nel caso in cui, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, al momento della richiesta di pagamento e di insinuazione nel Fondo ristori di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione, sussistano o permangano più coeredi di anche se non siano stati parti del presente giudizio, il Parte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sarà tenuto al pagamento della sola quota
[...] ereditaria spettante a secondo la disciplina delle quote spettanti agli eredi legittimi in Parte_1 base alle norme del codice civile italiano, defalcandola dall'intero importo risarcitorio sopra liquidato. Spese del presente giudizio compensate.
Roma, 24-11-2025 Il giudice dott. Pietro Persico
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