Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2002, n. 13757
CASS
Sentenza 20 settembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In materia di procedimento civile esecutivo, in caso di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice (nel caso, il giudice di pace) individuato come competente per valore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 cod. proc. civ., è competente a decidere anche il merito della controversia; in quanto giudice dell'opposizione e non dell'esecuzione, esso è viceversa incompetente a decidere le domande di assegnazione e di restituzione.

In materia di procedimento civile esecutivo, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 cod. proc. civ. operata dell'art. 51 del D.Lgs. n. 51 del 1998, a partire dalla dal 2 giugno 1999 ( data di efficacia del citato D.Lgs. n. 51 del 1998) il tribunale è l'unico ufficio competente per materia in tema di esecuzione forzata, non avendo il giudice di pace - analogamente alla limitazione al riguardo già valevole, per scelta legislativa, per il giudice conciliatore - competenza in materia di esecuzione.

In materia di procedimento civile esecutivo, nelle cause di opposizione all'esecuzione, di opposizione di terzo all'esecuzione e per le controversie distributive di cui all'art. 512 cod. proc. civ., la competenza per valore e per territorio (già distribuita prima del 19 febbraio 1999 tra tribunale, pretore e giudice di pace, e successivamente a tale data tra tribunale e giudice di pace) è verticalmente ripartita, a partire dal 2 giugno 1999 (data di efficacia del D.Lgs. n. 51 del 1998), tra tribunale e giudice di pace, trovando con riferimento ad esse applicazione i criteri generali del valore e del territorio propri dell'ordinario giudizio di cognizione. Ne consegue che nei suddetti giudizi di opposizione la competenza per valore, la quale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 cod. proc. civ. risulta distribuita tra tribunale pretore e giudice di pace, o tra tribunale e giudice di pace, va determinata come segue: in ordine all'opposizione proposta dal debitore o dal terzo assoggettato all'esecuzione, facendo riferimento al valore del credito per cui si procede o della parte di credito in contestazione; quanto all'opposizione proposta dal terzo ex art. 619 cod. proc. civ., facendo riferimento al valore di diritto affermato come causa della domanda; quanto all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 cod. proc. civ., in base al valore del maggiore dei crediti contestati, essendo il cumulo delle domande proposte contro persone diverse escluso ai sensi dell'art. 10, primo comma, cod. proc. civ..

Commentari2

  • 1Criterio di determinazione del valore nelle cause di opposizione all'esecuzione
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 luglio 2019

  • 2Giudice di Pace: opposizione avverso lettera di preavviso di fermo amministrativo
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2012
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2002, n. 13757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13757
Data del deposito : 20 settembre 2002

Testo completo