Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 3
In materia di procedimento civile esecutivo, in caso di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice (nel caso, il giudice di pace) individuato come competente per valore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 cod. proc. civ., è competente a decidere anche il merito della controversia; in quanto giudice dell'opposizione e non dell'esecuzione, esso è viceversa incompetente a decidere le domande di assegnazione e di restituzione.
In materia di procedimento civile esecutivo, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 cod. proc. civ. operata dell'art. 51 del D.Lgs. n. 51 del 1998, a partire dalla dal 2 giugno 1999 ( data di efficacia del citato D.Lgs. n. 51 del 1998) il tribunale è l'unico ufficio competente per materia in tema di esecuzione forzata, non avendo il giudice di pace - analogamente alla limitazione al riguardo già valevole, per scelta legislativa, per il giudice conciliatore - competenza in materia di esecuzione.
In materia di procedimento civile esecutivo, nelle cause di opposizione all'esecuzione, di opposizione di terzo all'esecuzione e per le controversie distributive di cui all'art. 512 cod. proc. civ., la competenza per valore e per territorio (già distribuita prima del 19 febbraio 1999 tra tribunale, pretore e giudice di pace, e successivamente a tale data tra tribunale e giudice di pace) è verticalmente ripartita, a partire dal 2 giugno 1999 (data di efficacia del D.Lgs. n. 51 del 1998), tra tribunale e giudice di pace, trovando con riferimento ad esse applicazione i criteri generali del valore e del territorio propri dell'ordinario giudizio di cognizione. Ne consegue che nei suddetti giudizi di opposizione la competenza per valore, la quale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 cod. proc. civ. risulta distribuita tra tribunale pretore e giudice di pace, o tra tribunale e giudice di pace, va determinata come segue: in ordine all'opposizione proposta dal debitore o dal terzo assoggettato all'esecuzione, facendo riferimento al valore del credito per cui si procede o della parte di credito in contestazione; quanto all'opposizione proposta dal terzo ex art. 619 cod. proc. civ., facendo riferimento al valore di diritto affermato come causa della domanda; quanto all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 cod. proc. civ., in base al valore del maggiore dei crediti contestati, essendo il cumulo delle domande proposte contro persone diverse escluso ai sensi dell'art. 10, primo comma, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2002, n. 13757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13757 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CHINOTTO 1 SC C/14, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROMANO ROMANA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 8236/99 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 17/10/99 e depositata il 19/10/99(R.G. 16763/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del 2^, assorbimento del 3^ e rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. GI CI, con ricorso del 16 novembre 1998 al pretore di Roma, ha proposto opposizione contro l'atto di pignoramento presso terzi che era stato richiesto in suo danno da NA Romano, che vantava un credito di oltre lire 720 mila. L'opponente ha dedotto che l'esecuzione era stata proposta sulla base di decreto ingiuntivo, il quale, per essere stato opposto, non costituiva titolo esecutivo.
Il pretore di Roma, sospesa l'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza per valore, designando come competente il giudice di pace di Ostia.
2. Il CI ha riassunto il processo davanti al giudice di pace designato ed ha richiamato le stesse ragioni già fatte valere davanti al pretore, chiedendo che, dichiarato che il credito della Romano ammontava a lire 433.500, questo fosse assegnato nei limiti indicati e fosse disposta la restituzione delle somme eccedenti.
3. Il giudice di pace di Roma, con sentenza del 19 ottobre 1999, nel dispositivo, ha reso le seguenti decisioni: ha dichiarato la propria incompetenza, in quanto la materia esecutiva era sottratta alla sua giurisdizione (id. est: competenza); ha rigettato l'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo;
ha rimesso la causa al giudice dell'esecuzione di Roma.
4. GI CI ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata con rinvio allo stesso giudice di pace, addebitando alla decisione i seguenti errori: non avere deciso la causa nel merito, pur essendo competente a deciderla per ragioni di valore (primo motivo); non avere tenuto conto che contro il decreto ingiuntivo, fatto valere come titolo esecutivo, era stata proposta opposizione, la quale si era conclusa con la riduzione del credito ingiunto (secondo motivo); contraddittoria motivazione della decisione (terzo ed ultimo motivo).
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
5. Con riferimento al problema introdotto con il primo motivo del ricorso occorre premettere che, nella materia dell'esecuzione forzata, la competenza è diversamente strutturata secondo che si tratti del processo esecutivo vero e proprio o di causa di opposizione all'esecuzione.
5.1 Prima della Novella del 1990 (legge 26 novembre 1990, n. 353), nell'esecuzione forzata la competenza era strutturata verticalmente (secondo la specie dell'esecuzione o la natura, mobiliare o immobiliare dei beni oggetto dell'esecuzione) in competenza per materia e per valore ed orizzontalmente, secondo il luogo dove si doveva svolgere l'esecuzione (competenza per territorio).
Il pretore era competente nella materia dell'espropriazione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in quella dell'esecuzione per consegna o rilascio e nell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare.
Il tribunale era competente nella materia dell'espropriazione forzata di cose immobili e di mobili ad essi pertinenti, regolata dal capitolo terzo del titolo secondo del codice di procedura. Il giudice conciliatore non aveva competenza per l'esecuzione. La distinzione tra competenza per materia e per valore è stata eliminata con l'abrogazione dell'art. 16 del codice di procedura civile, che si riferiva alla competenza per materia: art. 51 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, applicabile a decorrere dal 2 giugno 1999.
Nell'esecuzione forzata, dopo quest'ultima data, il tribunale è l'unico ufficio esecutivo competente.
Il giudice di pace prima e dopo tale ultima data non ha competenza in materia di esecuzione, poiché è stata sempre immutata la limitazione che valeva per il giudice conciliatore, escluso per scelta legislativa dalla competenza in materia di esecuzione. Il criterio orizzontale della competenza per territorio non interessa in questa sede e non se ne fa menzione.
5.2 Nelle cause di opposizione all'esecuzione, di terzo all'esecuzione e per le controversie distributive di cui all'art. 512 cod. proc. civ., la competenza per valore è distribuita, invece,
verticalmente: tra tribunale, pretore e giudice di pace, prima del 19 febbraio 1999, e tra tribunale e giudice di pace dopo tale data. Infatti, queste cause, strutturalmente, sono considerate dalla legge come ordinari giudizi di cognizione e valgono i criteri generali del valore e del territorio.
Anche in questo caso non si fa menzione della competenza territoriale e di quella per materia, che non interessa la fattispecie che si sta esaminando.
5.3 Con riguardo alla competenza per valore, dunque, le opposizioni sono distribuite tra tribunale pretore e giudice di pace o tra tribunale e giudice di pace, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 615 citato al precedente articolo 17 cod. proc. civ. Esse sono le seguenti:
- le opposizioni proposte dal debitore o dal terzo assoggettato all'esecuzione. Per esse il criterio di competenza è dato dal valore del credito per cui si procede o per quella parte di esso che è in contestazione;
- le opposizioni proposte dal terzo ai sensi dell'art. 619, per individuare il valore delle quali non si fa riferimento al valore in sè delle cose, ma al valore del diritto affermato come causa della domanda;
- le opposizioni in sede di distribuzione del ricavato di cui all'art. 512 (che strettamente non sono opposizioni esecutive), per le quali il valore della causa si determina in base al valore del maggiore dei crediti contestati, in quanto il primo comma dell'art. 10 esclude il cumulo delle domande proposte contro persone diverse.
6. La fattispecie che interessa presenta un caso di opposizione contro l'esecuzione già iniziata.
Dai principi esposti si ricava che la competenza, secondo il criterio del valore, s'individuava nel giudice di pace. Il giudice di pace, quale giudice dell'opposizione, era competente anche a decidere il merito della controversia. Lo stesso giudice, in quanto giudice dell'opposizione e non dell'esecuzione, non era invece competente a decidere le domande di assegnazione del credito della minore somma indicata dall'opponente e di restituzione dell'eccedenza, come era stato chiesto con la comparsa di risposta.
In questo senso il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, nella parte in cui non tiene conto del fatto che la dichiarazione di mancanza di giurisdizione (id est: di incompetenza) contenuta nella sentenza si riferisce alle domande da ultimo indicate.
7. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto della circostanza che il decreto ingiuntivo, fatto valere come titolo esecutivo, era stato opposto davanti al giudice di pace di ostia, il quale con sentenza aveva ridotto l'importo del credito, ponendo nel nulla il decreto opposto: censura di violazione dell'art. 653 cod. proc. civ. e difetto di motivazione.
7.1 Nella sentenza impugnata il giudice di pace ha dato atto di avere esaminato il fascicolo d'ufficio relativo alla procedura per decreto ingiuntivo ed ha dichiarato "accertata l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 647 c.p.c.". La norma disciplina, tra l'altro, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo e dispone che il giudice che ha emanato il decreto, verificata la mancata opposizione, dichiara esecutivo il decreto.
Il corrispondente decreto non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (Cass. ss. uu. 16 dicembre 1987, n. 9314), ma non preclude al giudice dell'opposizione la possibilità di ritenere ammissibile un'opposizione erroneamente dichiarata esecutiva (Cass. 26 marzo 1991, n. 3258). Quest'ultima indagine non è consentita al giudice dell'opposizione all'esecuzione che sia stata intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Nel giudizio di opposizione, infatti, l'opponente può solo far valere che il decreto ingiuntivo, come titolo esecutivo, è venuto meno, in base al principio che il titolo esecutivo deve esistere non solo nel momento in cui è promossa l'esecuzione, ma deve perdurare nel corso dell'intera durata di questo.
7.2 Queste considerazioni non sono svolte nell'atto di riassunzione dell'opposizione all'esecuzione di cui si tratta. Ne discende che le doglianze contenute nei motivi che si stanno esaminando risultano affatto nuove e non possono essere prese in considerazione.
Infatti, nell'atto di opposizione il CI si è limitato a dichiarare che "il decreto ingiuntivo era stato ritualmente opposto e parzialmente riformato con la sentenza del giudice di pace di ostia n. 118/97", senza specificare che la riforma aveva posto nel nulla il titolo esecutivo per come questo è stato fatto valere nella procedura esecutiva.
I motivi, pertanto, debbono essere rigettati.
Nessuna pronuncia deve essere resa in ordine alle spese di questo giudizio, in quanto l'intimata non vi ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 19 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2002