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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2522/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI ON RZ Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2522/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CORRADINI MAURA e CORRADINI Parte_1
PIERLUIGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in CSO CENTOCELLE, 27
00053 CIVITAVECCHIA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. GABELLINI SPARTACO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA DEI GRACCHI, 209 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia numero 222 del 30 giugno 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.04.2017 , deduceva di aver lavorato per CP_1 Pt_1 dal 1.12.2011 al 17.12.2014 con contratto di apprendistato professionale, dapprima con
[...] orario part time pari a 20 ore settimanali, dal 1.12.2011 aumentato a 24 ore settimanali e dal maggio
2013 incrementato a 32 ore settimanali.
Dichiarava di non aver svolto alcuna formazione o addestramento teorico/pratico e chiedeva per l'effetto al Tribunale di:
“- accertare la nullità del contratto di apprendistato de quo e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al III livello del CCNL acconciatori estetisti;
CP_
- condannare a versare all' ed all' i relativi contributi in relazione al rapporto di Parte_1 CP_3 lavoro de quo, a risarcire, per equivalente a parte ricorrente, il danno causato per l'omessa contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificare in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
- condannare, conseguentemente, al pagamento in favore della ricorrente della somma Parte_1 di € 8.511,49 a titolo di differenze retributive per il periodo 01.12.11 al 17.12.14, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alle parti ricorrenti, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ.; con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario. “
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso Parte_1
Il tribunale accoglieva la prospettazione attorea sulla nullità del contratto e sulla natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intrattenuto con . Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello . Con il primo motivo di appello Parte_1 Parte_1 contestava la sentenza che non aveva tenuto conto della presenza del piano formativo allegato al contratto di assunzione , dell'essere , la ricorrente originaria , già in possesso di un diploma - ragione per cui non sarebbe stata corretta l'assunzione con contratto di apprendistato ed era stata , invece, formalizzata l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante . Contestava la circostanza che il tribunale avesse erroneamente accertato che non era stata svolta alcuna formazione e che la dipendente avesse lavorato in autonomia rispetto al suo tutor .
Da ultimo la signora censurava il fatto che il tribunale non avesse concesso termini adeguati Pt_1 per verificare i conteggi prodotti in corso di causa dalla ricorrente al fine di poter valutare l'interesse ad una possibile conciliazione della causa , nonché , ulteriormente , la circostanza che i provvedimenti emessi dal tribunale non erano stati tempestivamente comunicati dalla cancelleria .
L'appello è infondato .
In primis devesi rilevare che le difese svolte in relazione alla allegazione di un piano formativo al contratto di assunzione per apprendistato professionalizzante e al fatto che era già in CP_1 possesso di un diploma contenente attestato di qualifica professionale (ottenuto dalla Regione Lazio) sono inconferenti . Tali rilievi non si confrontano con la sentenza la quale riconduce la nullità del contratto di apprendistato non già all'assenza del piano formativo , ovvero alla presenza di un diploma che rendeva l'apprendistato superfluo , bensì al mancato svolgimento dell'attività di formazione prevista nella contrattazione di settore per l'apprendistato professionalizzante.
contesta tuttavia anche la mancanza di formazione accertata dal tribunale. Parte_1
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una specifica qualifica professionale determinata dalle parti contrattuali sulla base dei profili o delle qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento . Come posto in rilievo dal primo giudice risulta essenziale, nel contratto di tirocinio formativo, il profilo della formazione , in forza del quale il tirocinante deve essere costantemente seguito in seno all'azienda al fine di acquisire una qualifica professionale che possa poi essere spesa sul mercato del lavoro, eventualmente anche presso l'azienda stessa ove ha svolto lo stage. In carenza di tale elemento, come nel caso in cui in concreto sia mancata la formazione, il rapporto non potrebbe che essere qualificato come subordinato ( a fronte della assenza della causa e della presenza della corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo). In caso di contestazione giudiziale, analogamente spetta al datore di lavoro la prova rigorosa della ricorrenza in fatto dei presupposti normativi previsi per il contratto di apprendistato. Non basta lo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni tipiche del profilo professionale, costituendo elemento essenziale del tipo negoziale l'attività di insegnamento da parte del datore. Anche in questo caso il contratto deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria ove tale onere non sia soddisfatto. Sul punto il Tribunale ha adeguatamente e scrupolosamente motivato.. Infatti come si evince dal contratto allegato al ricorso introduttivo datato 30.11.11 le parti hanno stabilito la durata del periodo di apprendistato per 4 anni e mezzo, fino al 30.6.16 individuando quale qualifica da conseguire quella di “estetista” con orario part time articolato e via via modificato a fronte di un trattamento economico progressivo in percentuale rispetto alla retribuzione spettante per il livello corrispondente alla qualifica da acquisire.
Il contratto conteneva il piano formativo individuale nel corpo dell'atto ( per 120 ore lavorative) perché l'elemento professionalizzante qualifica la causa del contratto(Cass. n. 10826 del 24/04/2023).
Tuttavia l'onere della prova in ordine all'effettiva attività di insegnamento impartita all'apprendista , in esecuzione del contratto, grava sul datore di lavoro;
la Cassazione (cfr. tra le tante n. 4416/2021) richiede infatti di accertare se, al di là della documentazione formale, la formazione , richiesta e sufficiente all'obiettivo perseguito dalla legge , sia stata comunque di fatto impartita.
Per questo motivo è stato dato ingresso alla prova testimoniale. All'esito dell'escussione di
[...]
, e (tutte dipendenti della ovvero Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Pt_1 clienti dell'esercizio ovvero titolari di un esercizio nelle vicinanze rispetto a quello della appellante)
e alla luce della documentazione afferente all'attività formativa, la prova che all'apprendista sia stato impartito un monte ore complessivo di 120 ore di formazione non può dirsi raggiunta.
, lavorava nel negozio posizionato accanto al laboratorio di estetista di . Testimone_1 Parte_1
La teste ha dichiarato di aver fruito delle prestazioni della in due o tre occasioni e che in CP_1 quelle circostanze la lavorava autonomamente . La teste non rammentava se avesse visto CP_1 altre persone lavorare nell'esercizio oltre alla ricorrente né aveva mai verificato le modalità di lavoro della al di fuori di queste occasioni. CP_1
Per contro madre della , dichiarava di essere andata nel negozio a portarle Testimone_2 CP_1 il pranzo cinque o sei volte e di averla vista sempre lavorare da sola , anche facendo la manicure ai clienti;
la teste rammentava che la figlia fosse da sola nell'esercizio perché era lei stessa che le apriva la porta . La teste dichiarava che alla volte rinveniva la ricorrente nella postazione vicina la porta intenta a fare la manicure al cliente, altre volte la ricorrente impiegava più tempo per andare ad aprire la porta del negozio perché era impiegata in postazioni non vicine all'ingresso e non visibili ( in quei casi la teste dichiarava che non aveva potuto vedere quello che la figlia stava facendo). Solo in una occasione la teste ricordava di essere entrata nella sala del pedicure nonostante fosse presente il cliente assieme alla figlia perché conosceva il cliente personalmente, mentre in un'altra occasione si era recata nell'esercizio col marito perché la figlia aveva regalato loro un pacchetto sauna. La teste rammentava che in quest'ultima occasione la si trovava da sola e si era occupata di far CP_1 accomodare i genitori nella sauna. La teste rammentava un'unica occasione in cui rinvenne nel negozio anche la , e cioè quando era andata a portare le chiavi di casa alla figlia (che si era Pt_1 sentita male nel negozio).
, cliente del centro estetico gestito dalla da 15 anni , rammentava di aver visto la Tes_3 Pt_1 un paio d'anni nel centro e che solo in qualche occasione questa si era occupata di farle CP_1 manicure e pedicure perché di solito era servita dalla titolare. In queste occasioni la teste ricordava che spesso capitava che la ricorrente iniziasse il lavoro e poi proseguisse la o viceversa perché Pt_1 erano tra loro “interscambiabili”, benchè la si affacciasse sempre a vedere e controllare il Pt_1 lavoro. Ha poi precisato che non le era mai capitato che la ricorrente eseguisse il trattamento su mani e piedi completamente da sola, perché interveniva sempre in qualche modo la durante il Pt_1 trattamento. La teste ha dichiarato altresì di aver assistito a spiegazioni sul lavoro da svolgere impartite dalla alla ricorrente sulla differenza tra trattamento curativo e estetico e sui prodotti Pt_1 da utilizzare.
La teste ha poi precisato di aver sempre preso appuntamenti con la e di aver pagato a lei i Pt_1 trattamenti, e che la , dunque , era sempre presente. Pt_1
Anche la teste era una cliente del centro estetico di da oltre 13 anni Testimone_4 Parte_1 frequentandolo da 7 – 8 anni due volte al mese e facendo pedicure, manicure, sopracciglia, trattamenti per il viso (più raramente). Ha dichiarato che i trattamenti di pedicure erano sempre competenza della perché ella aveva ”delle esigenze particolari che lei conosce bene”; anche la
Pt_1 manicure era svolta della o da mentre per la pedicure la si occupava più
Pt_1 Per_1 CP_1 della parte estetica (tipo togliere lo smalto vecchio, limare e accorciare le unghie) La teste ha poi precisato:”. La supervisione di c'era sempre anche per le mie problematiche particolari. La
Pt_1 ricorrente si occupava della preparazione della vaschetta, di preparare la cabine, togliere lo smalto ecc.. Le sopracciglia me le ha sempre fatte la anche perché voglio che siano fatte in una
Pt_1 determinata maniera che lei conosce. Anche attualmente quelle me le fa sempre la Non è mai
Pt_1 capitato che la ricorrente facesse un trattamento dall'inizio alla fine da sola. Aggiungo però che siamo rimaste da sole in cabina per dei massaggi. All'inizio ricordo che i massaggi me li facevano CP_ per una parte del corpo e per una parte;
poi qualche volta entrava preparava la
Pt_1 Pt_1
CP_ cabina, diceva a quello che era il trattamento da fare e lei lo faceva;
poi tornava e Pt_1 controllava la pelle e che tutto fosse apposto e chiudeva la seduta. Ricordo che dava delle Pt_1 delucidazione alla ricorrente sulla pratica ed il trattamento da fare. Non mi è mai capitato di andare nel centro estetico e di trovare la ricorrente da sola, senza che ci fosse la Fondi. “ Orbene alla luce delle deposizioni sopra riportate , considerato che , come riportato in premessa, gravava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver offerto la formazione convenuta nel contratto, siffatta prova non può ritenersi raggiunta. Il contratto prevedeva 120 ore annue di formazione ( non già nel triennio, come dedotto dalla nell'atto di appello) che moltiplicate per la durata del Pt_1 contratto , superiore a 3 anni imponeva di garantire oltre 360 ore di formazione. Tale prova non può ritenersi raggiunta né documentalmente ( risultano offerte solo 66 ore in tutto di formazione esterna, inferiori anche alle 120 ore annue indicate dalla né per via testimoniale: I testi che hanno Pt_1 riferito che la titolare dava alla informazioni utili sui prodotti e sui trattamenti ( e CP_1 Tes_4
) hanno potuto riferire solo in relazione a sporadiche occasioni in cui capitava loro di vedere la Tes_3 ricorrente lavorare con la ( entrambe le testi hanno infatti precisato che i loro trattamenti di
Pt_1 manicure e pedicure erano realizzati dalla direttamente , in ragione delle specifiche esigenze
Pt_1 di cui ella sapeva che erano entrambe portatrici, che prenotavano il trattamento alla e
Pt_1 pagavano il trattamento alla sicchè sicuramente la ma non necessariamente la
Pt_1 Pt_1 CP_1 era presente in occasione del loro appuntamento).
Per altro verso le testimoni e hanno riportato la circostanza che la ricorrente era Tes_2 Tes_1 sovente da sola nel negozio e faceva trattamenti in totale autonomia. Peraltro pure la ha reso Tes_3 una dichiarazione in parte contraddittoria laddove dichiarava che la la rano tra loro CP_1 Pt_1 assolutamente interscambiabili, non riconoscendo ruolo e qualifica diversa alla ricorrente rispetto al suo tutor e datore di lavoro.
La Fondi infine richiama , senza produrlo un - non meglio precisato - ”Manuale operativo per la gestione delle attività formative presenti nel catalogo regionale delle offerte formative in apprendistato della Direzione regionale Lavoro assessorato lavoro regione Lazio “ che asseritamente prevedeva 66 ore di formazione;
assume che il “Modulo” a sua volta prevedeva 120 ore di formazione nel triennio che si riducevano a 80 per l'apprendista diplomato, ulteriormente riducibili del 20% a livello di presenze certificate.
La circostanza , meramente allegata , non è assolutamente provata e qualora provata sarebbe stata irrilevante perché le parti hanno concordato lo svolgimento di 120 ore di formazione l'anno– come previsto dal CCNL –. Ma non solo. La documentazione prodotta a supporto della formazione offerta effettivamente menziona tre tipologie di moduli formativi finanziati all'80% dalla Regione per gli apprendisti e inseriti nel catalogo regionale per l'offerta formativa;
da tale documentazione emerge solamente che l'attestazione di aver seguito il corso compete ai dipendenti che avevano frequentato l'80% delle lezioni ma non riporta affatto che questi moduli erano gli unici che il dipendente era tenuto a frequentare per l'ottenimento della qualifica all'esito del percorso di apprendistato, né che bastassero 66 ore a completare la formazione
In conclusione deve escludersi che sia stata raggiunta la prova del fatto che alla ricorrente sia stata garantita la formazione cui l'appellante si era impegnata contrattualmente;
per contro le raccomandazione rivolte dalla alla durante la prestazione potevano agevolmente Pt_1 CP_1 ricondursi anche al tipico esercizio del potere di controllo e conformazione della prestazione della parte datoriale
Infine, la censura per violazione del contraddittorio in relazione ai conteggi depositati in corso di causa dalla , per il mancato rispetto dei termini a difesa e per mancata comunicazione dei CP_1 provvedimenti assunti dal tribunale sono infondate . Infatti, da una parte le ordinanze emesse all'esito della camera di consiglio non devono essere comunicate dalla cancelleria;
dall'altra è stato comunque garantito il diritto di difesa alle parti costituite posto che il termine per note era identico per entrambe;
infine i conteggi che la lamenta no aver potuto verificare non sono stati presi a fondamento Pt_1 della decisione e potevano al più servire come base per una proposta transattiva ( visto che erano richiesti dal tribunale sulla scorta dell'inferiore inquadramento riconosciuto dalla parte datoriale) che l'appellante avrebbe sempre potuto formulare fino alla decisione della causa.
L'appello è dunque integralmente infondato e deve essere respinto . Le spese di lite seguono la soccombenza Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa da distrarsi;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
RI ON RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI ON RZ Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2522/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CORRADINI MAURA e CORRADINI Parte_1
PIERLUIGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in CSO CENTOCELLE, 27
00053 CIVITAVECCHIA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. GABELLINI SPARTACO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA DEI GRACCHI, 209 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia numero 222 del 30 giugno 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.04.2017 , deduceva di aver lavorato per CP_1 Pt_1 dal 1.12.2011 al 17.12.2014 con contratto di apprendistato professionale, dapprima con
[...] orario part time pari a 20 ore settimanali, dal 1.12.2011 aumentato a 24 ore settimanali e dal maggio
2013 incrementato a 32 ore settimanali.
Dichiarava di non aver svolto alcuna formazione o addestramento teorico/pratico e chiedeva per l'effetto al Tribunale di:
“- accertare la nullità del contratto di apprendistato de quo e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al III livello del CCNL acconciatori estetisti;
CP_
- condannare a versare all' ed all' i relativi contributi in relazione al rapporto di Parte_1 CP_3 lavoro de quo, a risarcire, per equivalente a parte ricorrente, il danno causato per l'omessa contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificare in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
- condannare, conseguentemente, al pagamento in favore della ricorrente della somma Parte_1 di € 8.511,49 a titolo di differenze retributive per il periodo 01.12.11 al 17.12.14, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alle parti ricorrenti, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ.; con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario. “
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso Parte_1
Il tribunale accoglieva la prospettazione attorea sulla nullità del contratto e sulla natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intrattenuto con . Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello . Con il primo motivo di appello Parte_1 Parte_1 contestava la sentenza che non aveva tenuto conto della presenza del piano formativo allegato al contratto di assunzione , dell'essere , la ricorrente originaria , già in possesso di un diploma - ragione per cui non sarebbe stata corretta l'assunzione con contratto di apprendistato ed era stata , invece, formalizzata l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante . Contestava la circostanza che il tribunale avesse erroneamente accertato che non era stata svolta alcuna formazione e che la dipendente avesse lavorato in autonomia rispetto al suo tutor .
Da ultimo la signora censurava il fatto che il tribunale non avesse concesso termini adeguati Pt_1 per verificare i conteggi prodotti in corso di causa dalla ricorrente al fine di poter valutare l'interesse ad una possibile conciliazione della causa , nonché , ulteriormente , la circostanza che i provvedimenti emessi dal tribunale non erano stati tempestivamente comunicati dalla cancelleria .
L'appello è infondato .
In primis devesi rilevare che le difese svolte in relazione alla allegazione di un piano formativo al contratto di assunzione per apprendistato professionalizzante e al fatto che era già in CP_1 possesso di un diploma contenente attestato di qualifica professionale (ottenuto dalla Regione Lazio) sono inconferenti . Tali rilievi non si confrontano con la sentenza la quale riconduce la nullità del contratto di apprendistato non già all'assenza del piano formativo , ovvero alla presenza di un diploma che rendeva l'apprendistato superfluo , bensì al mancato svolgimento dell'attività di formazione prevista nella contrattazione di settore per l'apprendistato professionalizzante.
contesta tuttavia anche la mancanza di formazione accertata dal tribunale. Parte_1
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una specifica qualifica professionale determinata dalle parti contrattuali sulla base dei profili o delle qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento . Come posto in rilievo dal primo giudice risulta essenziale, nel contratto di tirocinio formativo, il profilo della formazione , in forza del quale il tirocinante deve essere costantemente seguito in seno all'azienda al fine di acquisire una qualifica professionale che possa poi essere spesa sul mercato del lavoro, eventualmente anche presso l'azienda stessa ove ha svolto lo stage. In carenza di tale elemento, come nel caso in cui in concreto sia mancata la formazione, il rapporto non potrebbe che essere qualificato come subordinato ( a fronte della assenza della causa e della presenza della corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo). In caso di contestazione giudiziale, analogamente spetta al datore di lavoro la prova rigorosa della ricorrenza in fatto dei presupposti normativi previsi per il contratto di apprendistato. Non basta lo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni tipiche del profilo professionale, costituendo elemento essenziale del tipo negoziale l'attività di insegnamento da parte del datore. Anche in questo caso il contratto deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria ove tale onere non sia soddisfatto. Sul punto il Tribunale ha adeguatamente e scrupolosamente motivato.. Infatti come si evince dal contratto allegato al ricorso introduttivo datato 30.11.11 le parti hanno stabilito la durata del periodo di apprendistato per 4 anni e mezzo, fino al 30.6.16 individuando quale qualifica da conseguire quella di “estetista” con orario part time articolato e via via modificato a fronte di un trattamento economico progressivo in percentuale rispetto alla retribuzione spettante per il livello corrispondente alla qualifica da acquisire.
Il contratto conteneva il piano formativo individuale nel corpo dell'atto ( per 120 ore lavorative) perché l'elemento professionalizzante qualifica la causa del contratto(Cass. n. 10826 del 24/04/2023).
Tuttavia l'onere della prova in ordine all'effettiva attività di insegnamento impartita all'apprendista , in esecuzione del contratto, grava sul datore di lavoro;
la Cassazione (cfr. tra le tante n. 4416/2021) richiede infatti di accertare se, al di là della documentazione formale, la formazione , richiesta e sufficiente all'obiettivo perseguito dalla legge , sia stata comunque di fatto impartita.
Per questo motivo è stato dato ingresso alla prova testimoniale. All'esito dell'escussione di
[...]
, e (tutte dipendenti della ovvero Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Pt_1 clienti dell'esercizio ovvero titolari di un esercizio nelle vicinanze rispetto a quello della appellante)
e alla luce della documentazione afferente all'attività formativa, la prova che all'apprendista sia stato impartito un monte ore complessivo di 120 ore di formazione non può dirsi raggiunta.
, lavorava nel negozio posizionato accanto al laboratorio di estetista di . Testimone_1 Parte_1
La teste ha dichiarato di aver fruito delle prestazioni della in due o tre occasioni e che in CP_1 quelle circostanze la lavorava autonomamente . La teste non rammentava se avesse visto CP_1 altre persone lavorare nell'esercizio oltre alla ricorrente né aveva mai verificato le modalità di lavoro della al di fuori di queste occasioni. CP_1
Per contro madre della , dichiarava di essere andata nel negozio a portarle Testimone_2 CP_1 il pranzo cinque o sei volte e di averla vista sempre lavorare da sola , anche facendo la manicure ai clienti;
la teste rammentava che la figlia fosse da sola nell'esercizio perché era lei stessa che le apriva la porta . La teste dichiarava che alla volte rinveniva la ricorrente nella postazione vicina la porta intenta a fare la manicure al cliente, altre volte la ricorrente impiegava più tempo per andare ad aprire la porta del negozio perché era impiegata in postazioni non vicine all'ingresso e non visibili ( in quei casi la teste dichiarava che non aveva potuto vedere quello che la figlia stava facendo). Solo in una occasione la teste ricordava di essere entrata nella sala del pedicure nonostante fosse presente il cliente assieme alla figlia perché conosceva il cliente personalmente, mentre in un'altra occasione si era recata nell'esercizio col marito perché la figlia aveva regalato loro un pacchetto sauna. La teste rammentava che in quest'ultima occasione la si trovava da sola e si era occupata di far CP_1 accomodare i genitori nella sauna. La teste rammentava un'unica occasione in cui rinvenne nel negozio anche la , e cioè quando era andata a portare le chiavi di casa alla figlia (che si era Pt_1 sentita male nel negozio).
, cliente del centro estetico gestito dalla da 15 anni , rammentava di aver visto la Tes_3 Pt_1 un paio d'anni nel centro e che solo in qualche occasione questa si era occupata di farle CP_1 manicure e pedicure perché di solito era servita dalla titolare. In queste occasioni la teste ricordava che spesso capitava che la ricorrente iniziasse il lavoro e poi proseguisse la o viceversa perché Pt_1 erano tra loro “interscambiabili”, benchè la si affacciasse sempre a vedere e controllare il Pt_1 lavoro. Ha poi precisato che non le era mai capitato che la ricorrente eseguisse il trattamento su mani e piedi completamente da sola, perché interveniva sempre in qualche modo la durante il Pt_1 trattamento. La teste ha dichiarato altresì di aver assistito a spiegazioni sul lavoro da svolgere impartite dalla alla ricorrente sulla differenza tra trattamento curativo e estetico e sui prodotti Pt_1 da utilizzare.
La teste ha poi precisato di aver sempre preso appuntamenti con la e di aver pagato a lei i Pt_1 trattamenti, e che la , dunque , era sempre presente. Pt_1
Anche la teste era una cliente del centro estetico di da oltre 13 anni Testimone_4 Parte_1 frequentandolo da 7 – 8 anni due volte al mese e facendo pedicure, manicure, sopracciglia, trattamenti per il viso (più raramente). Ha dichiarato che i trattamenti di pedicure erano sempre competenza della perché ella aveva ”delle esigenze particolari che lei conosce bene”; anche la
Pt_1 manicure era svolta della o da mentre per la pedicure la si occupava più
Pt_1 Per_1 CP_1 della parte estetica (tipo togliere lo smalto vecchio, limare e accorciare le unghie) La teste ha poi precisato:”. La supervisione di c'era sempre anche per le mie problematiche particolari. La
Pt_1 ricorrente si occupava della preparazione della vaschetta, di preparare la cabine, togliere lo smalto ecc.. Le sopracciglia me le ha sempre fatte la anche perché voglio che siano fatte in una
Pt_1 determinata maniera che lei conosce. Anche attualmente quelle me le fa sempre la Non è mai
Pt_1 capitato che la ricorrente facesse un trattamento dall'inizio alla fine da sola. Aggiungo però che siamo rimaste da sole in cabina per dei massaggi. All'inizio ricordo che i massaggi me li facevano CP_ per una parte del corpo e per una parte;
poi qualche volta entrava preparava la
Pt_1 Pt_1
CP_ cabina, diceva a quello che era il trattamento da fare e lei lo faceva;
poi tornava e Pt_1 controllava la pelle e che tutto fosse apposto e chiudeva la seduta. Ricordo che dava delle Pt_1 delucidazione alla ricorrente sulla pratica ed il trattamento da fare. Non mi è mai capitato di andare nel centro estetico e di trovare la ricorrente da sola, senza che ci fosse la Fondi. “ Orbene alla luce delle deposizioni sopra riportate , considerato che , come riportato in premessa, gravava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver offerto la formazione convenuta nel contratto, siffatta prova non può ritenersi raggiunta. Il contratto prevedeva 120 ore annue di formazione ( non già nel triennio, come dedotto dalla nell'atto di appello) che moltiplicate per la durata del Pt_1 contratto , superiore a 3 anni imponeva di garantire oltre 360 ore di formazione. Tale prova non può ritenersi raggiunta né documentalmente ( risultano offerte solo 66 ore in tutto di formazione esterna, inferiori anche alle 120 ore annue indicate dalla né per via testimoniale: I testi che hanno Pt_1 riferito che la titolare dava alla informazioni utili sui prodotti e sui trattamenti ( e CP_1 Tes_4
) hanno potuto riferire solo in relazione a sporadiche occasioni in cui capitava loro di vedere la Tes_3 ricorrente lavorare con la ( entrambe le testi hanno infatti precisato che i loro trattamenti di
Pt_1 manicure e pedicure erano realizzati dalla direttamente , in ragione delle specifiche esigenze
Pt_1 di cui ella sapeva che erano entrambe portatrici, che prenotavano il trattamento alla e
Pt_1 pagavano il trattamento alla sicchè sicuramente la ma non necessariamente la
Pt_1 Pt_1 CP_1 era presente in occasione del loro appuntamento).
Per altro verso le testimoni e hanno riportato la circostanza che la ricorrente era Tes_2 Tes_1 sovente da sola nel negozio e faceva trattamenti in totale autonomia. Peraltro pure la ha reso Tes_3 una dichiarazione in parte contraddittoria laddove dichiarava che la la rano tra loro CP_1 Pt_1 assolutamente interscambiabili, non riconoscendo ruolo e qualifica diversa alla ricorrente rispetto al suo tutor e datore di lavoro.
La Fondi infine richiama , senza produrlo un - non meglio precisato - ”Manuale operativo per la gestione delle attività formative presenti nel catalogo regionale delle offerte formative in apprendistato della Direzione regionale Lavoro assessorato lavoro regione Lazio “ che asseritamente prevedeva 66 ore di formazione;
assume che il “Modulo” a sua volta prevedeva 120 ore di formazione nel triennio che si riducevano a 80 per l'apprendista diplomato, ulteriormente riducibili del 20% a livello di presenze certificate.
La circostanza , meramente allegata , non è assolutamente provata e qualora provata sarebbe stata irrilevante perché le parti hanno concordato lo svolgimento di 120 ore di formazione l'anno– come previsto dal CCNL –. Ma non solo. La documentazione prodotta a supporto della formazione offerta effettivamente menziona tre tipologie di moduli formativi finanziati all'80% dalla Regione per gli apprendisti e inseriti nel catalogo regionale per l'offerta formativa;
da tale documentazione emerge solamente che l'attestazione di aver seguito il corso compete ai dipendenti che avevano frequentato l'80% delle lezioni ma non riporta affatto che questi moduli erano gli unici che il dipendente era tenuto a frequentare per l'ottenimento della qualifica all'esito del percorso di apprendistato, né che bastassero 66 ore a completare la formazione
In conclusione deve escludersi che sia stata raggiunta la prova del fatto che alla ricorrente sia stata garantita la formazione cui l'appellante si era impegnata contrattualmente;
per contro le raccomandazione rivolte dalla alla durante la prestazione potevano agevolmente Pt_1 CP_1 ricondursi anche al tipico esercizio del potere di controllo e conformazione della prestazione della parte datoriale
Infine, la censura per violazione del contraddittorio in relazione ai conteggi depositati in corso di causa dalla , per il mancato rispetto dei termini a difesa e per mancata comunicazione dei CP_1 provvedimenti assunti dal tribunale sono infondate . Infatti, da una parte le ordinanze emesse all'esito della camera di consiglio non devono essere comunicate dalla cancelleria;
dall'altra è stato comunque garantito il diritto di difesa alle parti costituite posto che il termine per note era identico per entrambe;
infine i conteggi che la lamenta no aver potuto verificare non sono stati presi a fondamento Pt_1 della decisione e potevano al più servire come base per una proposta transattiva ( visto che erano richiesti dal tribunale sulla scorta dell'inferiore inquadramento riconosciuto dalla parte datoriale) che l'appellante avrebbe sempre potuto formulare fino alla decisione della causa.
L'appello è dunque integralmente infondato e deve essere respinto . Le spese di lite seguono la soccombenza Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa da distrarsi;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
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