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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1159/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice NI DE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1159/2025 promossa da:
), avvocato, con il patrocinio di se stesso Parte_1 C.F._1
RICORRENTE c o n t r o
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - contumace Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - compensi professionali C O N C L U S I O N I PER IL RICORRENTE: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. A) Accertare e dichiarare che nel procedimento penale n. 1292/2019 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e n. 7/2021 R.G. del Tribunale di Sassari, l'avv. Parte_1 svolse l'attività professionale dedotta in ricorso, maturando il diritto di ricevere il relativo compenso, da determinarsi nella misura di € 5.225,96 (s.e. & o.), C.P.A. e I.V.A. incluse, o in quella diversa risultante in giudizio. B) Condannare la sig.ra a corrispondere all'avv. Controparte_1 Parte_1
a titolo di compenso per la dedotta attività professionale, la somma di € 5.225,96 (s.e. & o.)
[...]
C.P.A. e I.V.A. incluse, o quella diversa risultante in corso di causa. C) Con vittoria dei compensi professionali e delle spese della presente procedura”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 undecies, c.p.c., l'avvocato
[...]
conveniva davanti a questo tribunale chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di cui in epigrafe, che assumeva dovutagli per compensi professionali. Esponeva il ricorrente di essere stato nominato dal Procuratore della Repubblica di questo Tribunale quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale R.G. Trib. n. 7/2021, svoltosi Controparte_1 davanti al giudice monocratico e conclusosi con sentenza di non doversi procedere depositata in data 30 gennaio 2023. Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella fase di studio del processo e in quella dibattimentale e decisionale per complessive dieci udienze. Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale.
pagina 1 di 2 Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio. La convenuta, regolarmente chiamata in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*** Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. Il ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale, articolatasi nella fase dibattimentale e decisionale a seguito della nomina d'ufficio (v. avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis, c.p.p., allegato al ricorso). In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di studio e trattazione della causa, da liquidarsi secondo il valore prossimo al minimo in € 237,00 la prima e secondo il valore prossimo al medio in € 1134,00 la seconda, tenuto conto del numero dei documenti e degli atti da esaminare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del numero di udienze e del tempo necessario all'espletamento dell'attività difensiva (v. verbali d'udienza allegati al ricorso). Infine, poiché dalla documentazione allegata emerge che all'udienza del 25 gennaio 2023, dato atto dell'intervenuta rimessione della querela da parte della persona offesa, le parti hanno concluso per la pronuncia di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità del reato ascritto alla resistente, per cui non vi è stata un'effettiva discussione della causa, la fase decisionale deve essere computata secondo il valore minimo in €709,00. Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale (ossia dell'esaurimento della prestazione professionale), ai sensi del DM n. 55\2022, costituiva preciso onere della convenuta fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia della sig.ra Controparte_1
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 2080,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate, oltre ad € 8,00 per diritti di copia ed € 6,80 per diritti di notifica. L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co, c.c., dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2080,00, oltre oneri di legge, diritti di copia e Parte_1 notifica, ed oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 1100,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA). Manda alla cancelleria per le comunicazioni. Sassari, 21 novembre 2025 Il Giudice
NI DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice NI DE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1159/2025 promossa da:
), avvocato, con il patrocinio di se stesso Parte_1 C.F._1
RICORRENTE c o n t r o
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - contumace Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - compensi professionali C O N C L U S I O N I PER IL RICORRENTE: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. A) Accertare e dichiarare che nel procedimento penale n. 1292/2019 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e n. 7/2021 R.G. del Tribunale di Sassari, l'avv. Parte_1 svolse l'attività professionale dedotta in ricorso, maturando il diritto di ricevere il relativo compenso, da determinarsi nella misura di € 5.225,96 (s.e. & o.), C.P.A. e I.V.A. incluse, o in quella diversa risultante in giudizio. B) Condannare la sig.ra a corrispondere all'avv. Controparte_1 Parte_1
a titolo di compenso per la dedotta attività professionale, la somma di € 5.225,96 (s.e. & o.)
[...]
C.P.A. e I.V.A. incluse, o quella diversa risultante in corso di causa. C) Con vittoria dei compensi professionali e delle spese della presente procedura”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 undecies, c.p.c., l'avvocato
[...]
conveniva davanti a questo tribunale chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di cui in epigrafe, che assumeva dovutagli per compensi professionali. Esponeva il ricorrente di essere stato nominato dal Procuratore della Repubblica di questo Tribunale quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale R.G. Trib. n. 7/2021, svoltosi Controparte_1 davanti al giudice monocratico e conclusosi con sentenza di non doversi procedere depositata in data 30 gennaio 2023. Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella fase di studio del processo e in quella dibattimentale e decisionale per complessive dieci udienze. Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale.
pagina 1 di 2 Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio. La convenuta, regolarmente chiamata in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*** Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. Il ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale, articolatasi nella fase dibattimentale e decisionale a seguito della nomina d'ufficio (v. avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis, c.p.p., allegato al ricorso). In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di studio e trattazione della causa, da liquidarsi secondo il valore prossimo al minimo in € 237,00 la prima e secondo il valore prossimo al medio in € 1134,00 la seconda, tenuto conto del numero dei documenti e degli atti da esaminare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del numero di udienze e del tempo necessario all'espletamento dell'attività difensiva (v. verbali d'udienza allegati al ricorso). Infine, poiché dalla documentazione allegata emerge che all'udienza del 25 gennaio 2023, dato atto dell'intervenuta rimessione della querela da parte della persona offesa, le parti hanno concluso per la pronuncia di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità del reato ascritto alla resistente, per cui non vi è stata un'effettiva discussione della causa, la fase decisionale deve essere computata secondo il valore minimo in €709,00. Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale (ossia dell'esaurimento della prestazione professionale), ai sensi del DM n. 55\2022, costituiva preciso onere della convenuta fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia della sig.ra Controparte_1
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 2080,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate, oltre ad € 8,00 per diritti di copia ed € 6,80 per diritti di notifica. L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co, c.c., dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2080,00, oltre oneri di legge, diritti di copia e Parte_1 notifica, ed oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 1100,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA). Manda alla cancelleria per le comunicazioni. Sassari, 21 novembre 2025 Il Giudice
NI DE
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