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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6058/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta LO CASCIO ANNALISA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inefficace il licenziamento orale intimato al ricorrente ed ordina alla resistente di reintegrarlo nel posto di lavoro;
◊ condanna, inoltre, la resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di
Tribunale di Palermo sez. Lavoro riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali;
◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite,
che liquida in complessivi euro 2.694,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite della parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 18/04/2024, il ricorrente - premesso che l'impresa individuale resistente lo assumeva, in data 01/01/2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con mansione di “fattorino” ed inquadramento al
VII° livello del C.C.N.L. Turismo Minori-Confcommercio - esponeva che la sig.ra
, in data 16/02/2024, gli aveva comunicato che non avrebbe più CP_1
dovuto recarsi sul posto di lavoro e ciò sebbene l'attività di ristorazione fosse pienamente attiva;
aggiungeva che, in assenza di qualsivoglia chiarimento da parte del datore di lavoro, si era recato, in data 29/02/2024, presso il Centro per l'Impiego di Palermo apprendendo che il rapporto di lavoro risultava cessato alla data del 31/12/2023 per “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”
nonostante non avesse mai ricevuto comunicazioni scritte al riguardo. Precisava
di avere provveduto, a seguito del rilascio dell' da parte del CP_2 [...]
, alla immediata impugnazione della cessazione del rapporto Parte_2
di lavoro e che questa era rimasta, tuttavia, priva di riscontro. Rappresentava,
dunque, l'illegittimità del licenziamento irrogatogli per “sussistenza di vizi
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formali e per mancanza di forma scritta” ed in ogni caso per “insussistenza di
giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa”, nonché per “violazione di
norme procedurali” e concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “…
condannare la sig.ra …, in proprio e n.q. di legale CP_1
rappresentante pro-tempore dell'impresa individuale Controparte_1
, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
accertando,
[...]
comunque, il diritto del sig. , qualora intendesse esercitare la relativa Parte_1
opzione, di ottenere da parte resistente in sostituzione della reintegrazione
un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del T.F.R. - condannare la sig.ra al risarcimento del Controparte_3
danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo, nullo, annullabile e/o
inefficace stabilendo il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., corrispondente al
periodo dal giorno del licenziamento (16.02.2024) sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, comunque, non inferiore a cinque mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., nonché per il medesimo
periodo al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali o,
comunque. a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua
secondo giustizia. In via subordinata: In ogni caso, considerata l'insussistenza di
qualsivoglia fatto presumibilmente riconducibile al lavoratore e, pertanto,
l'assenza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, condannare parte
resistente ex artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 23/2015 al pagamento in favore del sig.
[...]
di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a Pt_1
contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. per ogni anno di servizio, in
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ogni caso fra un minimo di due ed un massimo di sei mensilità … o a quella
maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua secondo giustizia. In via
ulteriormente subordinata: Senza recesso alcuno dalle superiori domande, in
accoglimento del presente ricorso, in via ulteriormente subordinata si chiede di
condannare parte resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria
onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo
pari a mezza mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
T.F.R. per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore ad una e non
superiore a sei mensilità … In ogni caso, senza recesso alcuno dalle superiori
domande, condannare parte resistente al pagamento di un'indennità
risarcitoria determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle
obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute
tenuto conto della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro …”.
Dichiarata all'udienza del 25/09/2024 la contumacia della resistente, ne veniva ammesso l'interrogatorio formale ed ella, sebbene regolarmente citata, non si presentava all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio senza addurre alcun giustificato motivo.
Veniva, quindi, fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ricorrente mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che, nei rapporti di durata, la parte che ne deduca l'estinzione è
tenuta a dimostrare, in conformità al principio relativo alla ripartizione dell'onere
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro probatorio dettato dall'art. 2697 c.c., la sussistenza di un fatto idoneo alla loro risoluzione. In merito ai rapporti di lavoro subordinato ed al sistema di regolazione dei licenziamenti individuali, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: "non è contestabile che la stessa esistenza del licenziamento deve
configurarsi quale 'fatto costitutivo' della domanda di impugnazione del
licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile,
deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione l'onere di fornire la prova
dell'evento 'licenziamento', non potendo certamente ritenersi che, in materia,
viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il
lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando
obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato
dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che - ai sensi della disciplina
dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio -
il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto
esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto
abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi
da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere
probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la
controparte abbia fornito la prova del suo assunto" (Cass. n. 6727 del 2001).
Posto, dunque, che la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel posto di lavoro è quella della estromissione dal rapporto, non nuoce aggiungere che la Suprema Corte di Cassazione ha pure chiarito ch'essa non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con
un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito
produttivo" (Cass. n. 31501 del 2018).
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tanto premesso, si osserva che la resistente, sebbene regolarmente citata, ha ritenuto di non presentarsi all'udienza fissata per il raccoglimento del suo interrogatorio formale, senza addurre alcun legittimo impedimento. Tale condotta
– nello specifico caso in esame - appare certamente idonea a far ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova volti a dimostrare [“3) … che nella
giornata del 16.02.2024 io stessa ho comunicato verbalmente al ricorrente di
non recarsi più al lavoro”; 4) “… che dal 16.02.2024 non ho più consentito al
ricorrente la ripresa della prestazione di lavoro ed ho interrotto ogni rapporto
con il sig. , non fornendo allo stesso alcun chiarimento circa le cause Parte_1
dell'interruzione del rapporto di lavoro”; 5) “… che tramite il consulente della
mia ditta ho improvvisamente provveduto a licenziare il sig. con Parte_1
decorrenza 31.12.2023 per giustificato motivo soggettivo, senza avergliene dato
avviso e senza avere mai prima inoltrato al lavoratore alcuna relativa
comunicazione e/o contestazione disciplinare, giusta comunicazione unilav che
mi viene esibita”; 10) “… che dal 16.02.2024 non ho più consentito al sig.
[...]
la ripresa della prestazione di lavoro ed ho interrotto ogni rapporto con il Pt_1
lavoratore non fornendogli alcun chiarimento nonostante le continue richieste
dello stesso e non rilasciandogli alcuna documentazione”].
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra, come è noto, nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti del processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.. In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio (cfr. fra le tante
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Cass. ord. n. 10099/2013).
E qui corrobora gli esiti della mancata risposta all'interpello la disamina della documentazione depositata dal ricorrente, la quale pure lascia presumere,
secondo i criteri dell'art. 2729 c.c., che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta esclusivamente per volontà datoriale e senza la necessaria forma scritta.
In particolare, l'Unilav in atti (vedasi allegato n. 3 al ricorso) certifica che vi è stato effettivamente un licenziamento, nello specifico per giustificato motivo soggettivo.
Ulteriore indice presuntivo che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia risolto per volontà datoriale è dato dalla lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, notificata a mezzo pec, con la quale il ricorrente ha contestato la sua espulsione dalla ditta resistente ed alla quale non è stato dato riscontro.
Tanto, invero, consente indiziariamente di escludere una eventuale risoluzione per mutuo consenso delle parti o per dimissioni.
Inoltre, il ricorrente ha precisato di aver avuto conoscenza dell'intimato licenziamento attraverso la consultazione del modello Unilav conseguito una volta recatosi presso il Centro per l'Impiego di Palermo;
si tratta – nell'attuale quadro probatorio - dell'unico atto scritto con cui parte datoriale ha “comunicato” il licenziamento e che, tuttavia, non risulta consegnato al lavoratore, ma solo all'autorità amministrativa.
Giova rammentare che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il licenziamento individuale può essere comunicato anche in forma indiretta,
purché chiara, atteso che, ai fini della sua validità formale, sono indispensabili tre elementi: la manifestazione della volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto, la comunicazione di tale volontà al lavoratore e la forma scritta (cfr.
Cass. civ. sez. lav., n.12529/2022). Però la Cassazione ha precisato che “la
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comunicazione spedita all'Ufficio del Lavoro, non inoltrata al lavoratore
neppure per conoscenza, non risulta idonea ad integrare i requisiti della forma
scritta previste per l'efficacia del licenziamento. Ai fini della validità formale del
licenziamento, non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione
del rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è necessario che sia portata
a sua conoscenza. Così anche la comunicazione del detto licenziamento all'Ufficio
del Lavoro, se trasmessa anche al lavoratore, può costituire atto scritto” (Cass.
civ. sez. lav., n. 14090/2006).
Gli elementi sopra richiamati, secondo il prudente apprezzamento di questo
Tribunale - attesa la loro gravità, precisione e concordanza - convergono nell'unica direzione di ritenere che il licenziamento sia avvenuto in mancanza del prescritto requisito di forma scritta. La conseguenza è, pacificamente, l'inefficacia dell'atto espulsivo, con obbligo di reintegra, ferma la facoltà del dipendente di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
Circa le conseguenze risarcitorie, essendo stato assunto il ricorrente in data successiva alla riforma di cui al Decreto legislativo n. 23/2015, deve precisarsi che l'indennità risarcitoria dovrà essere “commisurata all'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al
periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attività”.
Accolto il ricorso, le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 26.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 27/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6058/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta LO CASCIO ANNALISA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara inefficace il licenziamento orale intimato al ricorrente ed ordina alla resistente di reintegrarlo nel posto di lavoro;
◊ condanna, inoltre, la resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di
Tribunale di Palermo sez. Lavoro riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali;
◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite,
che liquida in complessivi euro 2.694,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite della parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 18/04/2024, il ricorrente - premesso che l'impresa individuale resistente lo assumeva, in data 01/01/2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con mansione di “fattorino” ed inquadramento al
VII° livello del C.C.N.L. Turismo Minori-Confcommercio - esponeva che la sig.ra
, in data 16/02/2024, gli aveva comunicato che non avrebbe più CP_1
dovuto recarsi sul posto di lavoro e ciò sebbene l'attività di ristorazione fosse pienamente attiva;
aggiungeva che, in assenza di qualsivoglia chiarimento da parte del datore di lavoro, si era recato, in data 29/02/2024, presso il Centro per l'Impiego di Palermo apprendendo che il rapporto di lavoro risultava cessato alla data del 31/12/2023 per “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”
nonostante non avesse mai ricevuto comunicazioni scritte al riguardo. Precisava
di avere provveduto, a seguito del rilascio dell' da parte del CP_2 [...]
, alla immediata impugnazione della cessazione del rapporto Parte_2
di lavoro e che questa era rimasta, tuttavia, priva di riscontro. Rappresentava,
dunque, l'illegittimità del licenziamento irrogatogli per “sussistenza di vizi
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formali e per mancanza di forma scritta” ed in ogni caso per “insussistenza di
giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa”, nonché per “violazione di
norme procedurali” e concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “…
condannare la sig.ra …, in proprio e n.q. di legale CP_1
rappresentante pro-tempore dell'impresa individuale Controparte_1
, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
accertando,
[...]
comunque, il diritto del sig. , qualora intendesse esercitare la relativa Parte_1
opzione, di ottenere da parte resistente in sostituzione della reintegrazione
un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del T.F.R. - condannare la sig.ra al risarcimento del Controparte_3
danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo, nullo, annullabile e/o
inefficace stabilendo il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., corrispondente al
periodo dal giorno del licenziamento (16.02.2024) sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, comunque, non inferiore a cinque mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., nonché per il medesimo
periodo al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali o,
comunque. a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua
secondo giustizia. In via subordinata: In ogni caso, considerata l'insussistenza di
qualsivoglia fatto presumibilmente riconducibile al lavoratore e, pertanto,
l'assenza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, condannare parte
resistente ex artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 23/2015 al pagamento in favore del sig.
[...]
di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a Pt_1
contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. per ogni anno di servizio, in
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ogni caso fra un minimo di due ed un massimo di sei mensilità … o a quella
maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua secondo giustizia. In via
ulteriormente subordinata: Senza recesso alcuno dalle superiori domande, in
accoglimento del presente ricorso, in via ulteriormente subordinata si chiede di
condannare parte resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria
onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo
pari a mezza mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
T.F.R. per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore ad una e non
superiore a sei mensilità … In ogni caso, senza recesso alcuno dalle superiori
domande, condannare parte resistente al pagamento di un'indennità
risarcitoria determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle
obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute
tenuto conto della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro …”.
Dichiarata all'udienza del 25/09/2024 la contumacia della resistente, ne veniva ammesso l'interrogatorio formale ed ella, sebbene regolarmente citata, non si presentava all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio senza addurre alcun giustificato motivo.
Veniva, quindi, fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ricorrente mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che, nei rapporti di durata, la parte che ne deduca l'estinzione è
tenuta a dimostrare, in conformità al principio relativo alla ripartizione dell'onere
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro probatorio dettato dall'art. 2697 c.c., la sussistenza di un fatto idoneo alla loro risoluzione. In merito ai rapporti di lavoro subordinato ed al sistema di regolazione dei licenziamenti individuali, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: "non è contestabile che la stessa esistenza del licenziamento deve
configurarsi quale 'fatto costitutivo' della domanda di impugnazione del
licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile,
deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione l'onere di fornire la prova
dell'evento 'licenziamento', non potendo certamente ritenersi che, in materia,
viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il
lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando
obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato
dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che - ai sensi della disciplina
dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio -
il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto
esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto
abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi
da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere
probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la
controparte abbia fornito la prova del suo assunto" (Cass. n. 6727 del 2001).
Posto, dunque, che la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel posto di lavoro è quella della estromissione dal rapporto, non nuoce aggiungere che la Suprema Corte di Cassazione ha pure chiarito ch'essa non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con
un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito
produttivo" (Cass. n. 31501 del 2018).
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tanto premesso, si osserva che la resistente, sebbene regolarmente citata, ha ritenuto di non presentarsi all'udienza fissata per il raccoglimento del suo interrogatorio formale, senza addurre alcun legittimo impedimento. Tale condotta
– nello specifico caso in esame - appare certamente idonea a far ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova volti a dimostrare [“3) … che nella
giornata del 16.02.2024 io stessa ho comunicato verbalmente al ricorrente di
non recarsi più al lavoro”; 4) “… che dal 16.02.2024 non ho più consentito al
ricorrente la ripresa della prestazione di lavoro ed ho interrotto ogni rapporto
con il sig. , non fornendo allo stesso alcun chiarimento circa le cause Parte_1
dell'interruzione del rapporto di lavoro”; 5) “… che tramite il consulente della
mia ditta ho improvvisamente provveduto a licenziare il sig. con Parte_1
decorrenza 31.12.2023 per giustificato motivo soggettivo, senza avergliene dato
avviso e senza avere mai prima inoltrato al lavoratore alcuna relativa
comunicazione e/o contestazione disciplinare, giusta comunicazione unilav che
mi viene esibita”; 10) “… che dal 16.02.2024 non ho più consentito al sig.
[...]
la ripresa della prestazione di lavoro ed ho interrotto ogni rapporto con il Pt_1
lavoratore non fornendogli alcun chiarimento nonostante le continue richieste
dello stesso e non rilasciandogli alcuna documentazione”].
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra, come è noto, nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti del processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.. In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio (cfr. fra le tante
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Cass. ord. n. 10099/2013).
E qui corrobora gli esiti della mancata risposta all'interpello la disamina della documentazione depositata dal ricorrente, la quale pure lascia presumere,
secondo i criteri dell'art. 2729 c.c., che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta esclusivamente per volontà datoriale e senza la necessaria forma scritta.
In particolare, l'Unilav in atti (vedasi allegato n. 3 al ricorso) certifica che vi è stato effettivamente un licenziamento, nello specifico per giustificato motivo soggettivo.
Ulteriore indice presuntivo che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia risolto per volontà datoriale è dato dalla lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, notificata a mezzo pec, con la quale il ricorrente ha contestato la sua espulsione dalla ditta resistente ed alla quale non è stato dato riscontro.
Tanto, invero, consente indiziariamente di escludere una eventuale risoluzione per mutuo consenso delle parti o per dimissioni.
Inoltre, il ricorrente ha precisato di aver avuto conoscenza dell'intimato licenziamento attraverso la consultazione del modello Unilav conseguito una volta recatosi presso il Centro per l'Impiego di Palermo;
si tratta – nell'attuale quadro probatorio - dell'unico atto scritto con cui parte datoriale ha “comunicato” il licenziamento e che, tuttavia, non risulta consegnato al lavoratore, ma solo all'autorità amministrativa.
Giova rammentare che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il licenziamento individuale può essere comunicato anche in forma indiretta,
purché chiara, atteso che, ai fini della sua validità formale, sono indispensabili tre elementi: la manifestazione della volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto, la comunicazione di tale volontà al lavoratore e la forma scritta (cfr.
Cass. civ. sez. lav., n.12529/2022). Però la Cassazione ha precisato che “la
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comunicazione spedita all'Ufficio del Lavoro, non inoltrata al lavoratore
neppure per conoscenza, non risulta idonea ad integrare i requisiti della forma
scritta previste per l'efficacia del licenziamento. Ai fini della validità formale del
licenziamento, non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione
del rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è necessario che sia portata
a sua conoscenza. Così anche la comunicazione del detto licenziamento all'Ufficio
del Lavoro, se trasmessa anche al lavoratore, può costituire atto scritto” (Cass.
civ. sez. lav., n. 14090/2006).
Gli elementi sopra richiamati, secondo il prudente apprezzamento di questo
Tribunale - attesa la loro gravità, precisione e concordanza - convergono nell'unica direzione di ritenere che il licenziamento sia avvenuto in mancanza del prescritto requisito di forma scritta. La conseguenza è, pacificamente, l'inefficacia dell'atto espulsivo, con obbligo di reintegra, ferma la facoltà del dipendente di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
Circa le conseguenze risarcitorie, essendo stato assunto il ricorrente in data successiva alla riforma di cui al Decreto legislativo n. 23/2015, deve precisarsi che l'indennità risarcitoria dovrà essere “commisurata all'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al
periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attività”.
Accolto il ricorso, le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 26.000,00.
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Così deciso in Palermo, il 27/11/2025.
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(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro