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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ilaria Santilli e Roberta Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori in Santa Rufina (RI), Via Salaria per Roma n. 16 giusta procura rilasciata in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Rieti, V.le Matteucci 1/b, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Perugino e Alessia De
Angelis che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Paganico Sabino (RI);
pagina 1 di 4 Il IG. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Controparte_1 Per_1 euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
Il IG. verserà, a titolo di assegno divorzile, alla IG.ra la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 200,00 (duecento/00) da corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
Il IG. , il cui pensionamento è previsto per il mese di luglio 2025, si impegna a Controparte_1 presentare, quando ne riceverà comunicazione, alla IG.ra il prospetto contabile Parte_1 riepilogativo del trattamento di fine rapporto nonché le comunicazioni indicanti le date e gli importi di accredito delle due rate del TFR;
alla data di accredito del TFR, che dovrebbe essergli corrisposto in due rate, il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , presso il di lei domicilio ed CP_1 Parte_1 entro il termine di giorni venti dal pagamento in suo favore dell'ultima rata, ovvero, eventualmente, se vorrà e/o potrà, in tutto o in parte, anche prima di tale data, la quota alla stessa spettante, calcolata secondo i criteri di riferimento in materia e nella misura del 40% in base agli anni di matrimonio, previa detrazione, dall'importo del TFR che sarà erogato al IG. della somma di CP_1
€ 10.000,00, quale quota parte di spettanza della IG.ra per saldo Parte_1 prestiti/finanziamenti accesi e cointestati ai IG.ri a tacitazione di ogni e qualunque Parte_2 pretesa;
I IG.ri e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza Parte_1 Controparte_1
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.8.2024 ha chiesto al Tribunale di Rieti la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in data 18 agosto 1990 nel Controparte_1
Comune di Paganico Sabino (RI), trascritto nel registro degli atti di stato civile del predetto Comune
(atto n. 3, parte II, Serie A, anno 1990).
A tal fine, la ricorrente ha esposto che: dall'unione coniugale sono nati , in data Persona_2
29.08.1991, in data 29.05.1995, entrambi maggiorenni economicamente Persona_3 autosufficienti, e , in data 01.08.2004, ad oggi privo di indipendenza economica;
il Persona_4 sodalizio coniugale si deteriorava;
con sentenza non definitiva n. 177/2024 pubblicata il 19.3.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi e dalla data di comparizione alla udienza presidenziale pagina 2 di 4 nell'ambito del giudizio di separazione, la comunione tra i coniugi non si è ricostituita per cui sono maturati i presupposti di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente, rappresentando la situazione reddituale ed economica delle parti, ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla parte ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle diverse conclusioni indicate nella memoria difensiva.
Alla udienza del 28.11.2024 il giudice ha sentito le parti e con ordinanza del 26.12.2024 ex art. 473bis.22 c.p.c. ha confermato i provvedimenti di cui alla separazione e ha rinviato al Collegio per la richiesta decisione sullo status.
Rimessa la causa sul ruolo avendo le parti nelle more raggiunto un accordo, alla udienza del
17.4.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., gli Avvocati hanno precisato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe e il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo da allora la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni concordate sono congrue e non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite sono da ritenersi compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 18 agosto 1990 nel Comune di Paganico Sabino (RI), trascritto nel registro degli atti
[...] di stato civile del predetto Comune (atto n. 3, parte II, Serie A, anno 1990);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
pagina 3 di 4 - pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1 figlio la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondere alla madre presso il di Per_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di assegno divorzile, alla IG.ra Controparte_1 Pt_1 la somma di euro 200,00 (duecento/00) da corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio,
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dà atto che , il cui pensionamento è previsto per il mese di luglio 2025, si impegna a Controparte_1 presentare, quando ne riceverà comunicazione, alla IG.ra il prospetto contabile Parte_1 riepilogativo del trattamento di fine rapporto nonché le comunicazioni indicanti le date e gli importi di accredito delle due rate del TFR;
alla data di accredito del TFR, che dovrebbe essergli corrisposto in due rate, il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , presso il di lei domicilio ed CP_1 Parte_1 entro il termine di giorni venti dal pagamento in suo favore dell'ultima rata, ovvero, eventualmente, se vorrà e/o potrà, in tutto o in parte, anche prima di tale data, la quota alla stessa spettante, calcolata secondo i criteri di riferimento in materia e nella misura del 40% in base agli anni di matrimonio, previa detrazione, dall'importo del TFR che sarà erogato al IG. della somma di € 10.000,00, CP_1 quale quota parte di spettanza della IG.ra per saldo prestiti/finanziamenti accesi e Parte_1 cointestati ai IG.ri a tacitazione di ogni e qualunque pretesa;
Parte_2
- dà atto che e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della Parte_1 Controparte_1 sentenza
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ilaria Santilli e Roberta Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori in Santa Rufina (RI), Via Salaria per Roma n. 16 giusta procura rilasciata in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Rieti, V.le Matteucci 1/b, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Perugino e Alessia De
Angelis che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Paganico Sabino (RI);
pagina 1 di 4 Il IG. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Controparte_1 Per_1 euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
Il IG. verserà, a titolo di assegno divorzile, alla IG.ra la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 200,00 (duecento/00) da corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
Il IG. , il cui pensionamento è previsto per il mese di luglio 2025, si impegna a Controparte_1 presentare, quando ne riceverà comunicazione, alla IG.ra il prospetto contabile Parte_1 riepilogativo del trattamento di fine rapporto nonché le comunicazioni indicanti le date e gli importi di accredito delle due rate del TFR;
alla data di accredito del TFR, che dovrebbe essergli corrisposto in due rate, il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , presso il di lei domicilio ed CP_1 Parte_1 entro il termine di giorni venti dal pagamento in suo favore dell'ultima rata, ovvero, eventualmente, se vorrà e/o potrà, in tutto o in parte, anche prima di tale data, la quota alla stessa spettante, calcolata secondo i criteri di riferimento in materia e nella misura del 40% in base agli anni di matrimonio, previa detrazione, dall'importo del TFR che sarà erogato al IG. della somma di CP_1
€ 10.000,00, quale quota parte di spettanza della IG.ra per saldo Parte_1 prestiti/finanziamenti accesi e cointestati ai IG.ri a tacitazione di ogni e qualunque Parte_2 pretesa;
I IG.ri e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza Parte_1 Controparte_1
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.8.2024 ha chiesto al Tribunale di Rieti la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in data 18 agosto 1990 nel Controparte_1
Comune di Paganico Sabino (RI), trascritto nel registro degli atti di stato civile del predetto Comune
(atto n. 3, parte II, Serie A, anno 1990).
A tal fine, la ricorrente ha esposto che: dall'unione coniugale sono nati , in data Persona_2
29.08.1991, in data 29.05.1995, entrambi maggiorenni economicamente Persona_3 autosufficienti, e , in data 01.08.2004, ad oggi privo di indipendenza economica;
il Persona_4 sodalizio coniugale si deteriorava;
con sentenza non definitiva n. 177/2024 pubblicata il 19.3.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi e dalla data di comparizione alla udienza presidenziale pagina 2 di 4 nell'ambito del giudizio di separazione, la comunione tra i coniugi non si è ricostituita per cui sono maturati i presupposti di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente, rappresentando la situazione reddituale ed economica delle parti, ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla parte ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle diverse conclusioni indicate nella memoria difensiva.
Alla udienza del 28.11.2024 il giudice ha sentito le parti e con ordinanza del 26.12.2024 ex art. 473bis.22 c.p.c. ha confermato i provvedimenti di cui alla separazione e ha rinviato al Collegio per la richiesta decisione sullo status.
Rimessa la causa sul ruolo avendo le parti nelle more raggiunto un accordo, alla udienza del
17.4.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., gli Avvocati hanno precisato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe e il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo da allora la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni concordate sono congrue e non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite sono da ritenersi compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 18 agosto 1990 nel Comune di Paganico Sabino (RI), trascritto nel registro degli atti
[...] di stato civile del predetto Comune (atto n. 3, parte II, Serie A, anno 1990);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
pagina 3 di 4 - pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1 figlio la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondere alla madre presso il di Per_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di assegno divorzile, alla IG.ra Controparte_1 Pt_1 la somma di euro 200,00 (duecento/00) da corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio,
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dà atto che , il cui pensionamento è previsto per il mese di luglio 2025, si impegna a Controparte_1 presentare, quando ne riceverà comunicazione, alla IG.ra il prospetto contabile Parte_1 riepilogativo del trattamento di fine rapporto nonché le comunicazioni indicanti le date e gli importi di accredito delle due rate del TFR;
alla data di accredito del TFR, che dovrebbe essergli corrisposto in due rate, il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , presso il di lei domicilio ed CP_1 Parte_1 entro il termine di giorni venti dal pagamento in suo favore dell'ultima rata, ovvero, eventualmente, se vorrà e/o potrà, in tutto o in parte, anche prima di tale data, la quota alla stessa spettante, calcolata secondo i criteri di riferimento in materia e nella misura del 40% in base agli anni di matrimonio, previa detrazione, dall'importo del TFR che sarà erogato al IG. della somma di € 10.000,00, CP_1 quale quota parte di spettanza della IG.ra per saldo prestiti/finanziamenti accesi e Parte_1 cointestati ai IG.ri a tacitazione di ogni e qualunque pretesa;
Parte_2
- dà atto che e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della Parte_1 Controparte_1 sentenza
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4