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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
620/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1
relativo studio professionale sito in Milano, Galleria San Babila, n. 4/A;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Piergianni Gualtieri del Foro di Ravenna, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Ravenna, Via Giuseppe
Mazzini, n. 42;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 10.06.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio ed
[...] Controparte_1
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3
07820249003708810000 (doc. 2 fasc. parte ricorrente), notificata in data 21.05.2024,
a mezzo della quale l aveva intimato al Controparte_1
ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 7.130,90, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti atti:
- Cartella di pagamento n. 07820190006843110000, asseritamente notificata in data
31 agosto 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di premi per l'anno di contribuzione 2018, il cui importo complessivo è pari a € 488,46;
- Avviso di addebito n. 37820180001570725000, asseritamente notificato in data 20 dicembre 2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello
DM10 per l'anno di contribuzione 2017, il cui importo complessivo è pari a € 106,73;
- Avviso di addebito n. 37820190000648081000, asseritamente notificato in data 4 luglio 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno di contribuzione 2018, il cui importo complessivo è pari a € 1.444,42;
- Avviso di addebito n. 37820190001168982000, asseritamente notificato in data 13 agosto 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello DM 10 per gli anni di contribuzione 2011, 2018 e 2019, il cui importo complessivo è pari a € 1.993,73;
- Avviso di addebito n. 37820190001246117000, asseritamente notificato in data 13 agosto 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello
DM 10 per l'anno di contribuzione 2019, il cui importo complessivo è pari a €
766,65;
- Avviso di addebito n. 37820190001356505000, asseritamente notificato il 1° ottobre 2019, avente ad oggetto compensazione indebita da modello F24 per l'anno di contribuzione 2018, il cui importo complessivo è pari a € 96,29;
- Avviso di addebito n. 37820190002396885000, asseritamente notificato in data 16 dicembre 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello
DM 10 per l'anno di contribuzione 2016, il cui importo complessivo è pari a €
1.169,33;
- Avviso di addebito n. 37820190002448645000, asseritamente notificato in data 17 dicembre 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello
DM 10 per l'anno di contribuzione 2019, il cui importo complessivo è pari a €
1.065,34.
A riguardo – premettendo che la suddetta intimazione di pagamento era stata notificata in data 21.05.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui ai richiamati atti prodromici – eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili.
In primo luogo, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notificazione degli atti prodromici ad essa.
In secondo luogo, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione con riguardo alle modalità di quantificazione degli interessi di mora. In terzo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei predetti avvisi, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
In ultimo, contestava la potestà dell'Amministrazione procedente di procedere all'esecuzione coattiva dei crediti in controversia, e, dunque, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'articolo 1, commi da
537 a 545 della legge n. 228 del 2012, la quale stabilisce una procedura per sospendere la riscossione dei tributi.
Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
- Nel merito, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente agli atti propedeutici di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a monte e valle della relativa eventuale notifica;
- Ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto d'intimazione impugnato per violazione della Legge n. 228/2012;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora
l' anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex Controparte_4
artt. 2943 e 2944 c.c.
*
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore costituito”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 4.09.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione, laddove attinente a vizi formali/procedimentali per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 17.08.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge. Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 1.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione sollevata dall'Ente Riscossore relativa all'asserito vizio di procura ad litem - con conseguente difetto del potere di rappresentanza in capo al difensore dell'istante – “in quanto depositata dal difensore di parte avversaria priva di data, assolutamente generica e mancante del minimo riferimento al presente procedimento, sì da non potersi ritenere soddisfatti i requisiti della specificità e quindi dell'effettività del mandato difensivo”.
La doglianza è infondata poiché, da un lato, la norma di cui all'art. 83 c.p.c. non richiede, quale requisito di forma - contenuto del mandato alle liti, l'indicazione della data e del luogo di rilascio, e dall'altro, indipendentemente dal fatto che la procura sia rilasciata su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, oppure, come nel caso di specie, sia rilasciata su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informativa autenticata con firma digitale, la sua presenza all'interno della “busta telematica” comporta una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce, in quanto la realtà virtuale soddisfa, in questo caso, quanto richiesto ai fini della congiunzione materiale, e, dunque, della riferibilità della procura all'atto processuale cui afferisce.
2.2. L'eccezione preliminare di nullità della costituzione dell Controparte_1
è priva di pregio.
[...]
Invero, l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – il quale impone la difesa tramite personale interno – si riferisce al solo contenzioso tributario.
Nella fattispecie in controversia, trova, per contro, applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella seguente pronuncia: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_5
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933 cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n.
225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a CP_1
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.” (così Cass. SU n. 30008/19; conf. Cass. n.
16314/21).
Va, poi, rilevato che la L. n. 58 del 2019 di conversione, con modificazioni, del D.L.
n. 34 del 2019, recante le Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all'art.
4-novies, contiene una disposizione di carattere interpretativo in materia di difesa in giudizio di Controparte_1
del seguente letterale tenore: “(Norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell ) - Il comma 8 dell'articolo 1 del Controparte_5
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre
2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l , per la propria Controparte_5
rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
In sostanza, la norma chiarisce che il riferimento, operato dall'art. 1 comma 8 del
D.L. n. 193 del 2016, alla disciplina declinata dall'articolo 43, comma quarto, del
R.D. n. 1611 del 1933 va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d.
“patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura dello Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto articolo 1, comma 8, allorquando l intenda non avvalersi del relativo patrocinio per Controparte_5
la propria rappresentanza e difesa in giudizio.
Sempre la norma in esame aggiunge che la disposizione di cui all'art. 43 comma 4 del R.D. n. 1611 del 1933 non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio di Controparte_1
.
[...] Poiché, nel caso di specie, si verte in materia di contenzioso afferente all'attività di riscossione in materia previdenziale, di competenza del giudice del lavoro di 1 e 2 grado, non è richiesta anche l'apposita delibera dell'ente (nella specie dell
[...]
) prevista dall'art. 43 R.D. n. 1611 del 1933. Controparte_1
Il ricorso da parte di ad avvocati del libero foro deve, dunque, ritenersi CP_6
legittimo, con conseguente reiezione anche di tale motivo del gravame.
2.3. Tanto premesso, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del
1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80. La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.4. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono ammissibili siccome proposti entro la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento:
21.05.2024/data deposito del ricorso: 10.06.2024).
Tali motivi di opposizione, ancorché ammissibili, sono tuttavia infondati.
2.4.1. Con riguardo alla prima doglianza, occorre preliminarmente evidenziare che la stessa, da una parte, appare del tutto abnorme muovendo dal postulato secondo cui l'intimazione di pagamento è stato il primo atto notificato al ricorrente;
infatti, tanto la cartella di pagamento quanto gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione sono stati oggetto di istanze di rateazione, istanze che attestano inconfutabilmente che il ricorrente ha avuto piena e precisa conoscenza degli avvisi e della propria condizione debitoria, al più tardi, nel momento in cui ha proposto domanda di rateazione.
Dall'altra, la tesi propugnata della mancata notifica degli avvisi di pagamento si pone anche in violazione del principio sottostante all'intero ordinamento del divieto di venire contra factum proprium considerate, appunto, le istanze di rateazione aventi ad oggetto le somme portate dai medesimi avvisi di pagamento.
Peraltro, le parti convenute hanno offerto piena priva delle notifiche della cartella di pagamento e degli AVA mediante la puntuale allegazione delle notifiche.
Dalla documentazione in atti offerta dalle Amministrazioni convenute si evince, invero, che la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto di disamina sono stati notificati a mezzo PEC, rispettivamente, in data 31.08.2019, 20.12.2018,
4.07.2019, 13.08.2019, 13.08.2019, 1.10.2019, 16.12.2019 e 17.12.2019.
La notifica è stata documentata con deposito in formato “eml” del rapporto di consegna nonché dei dati di notifica del messaggio di consegna.
In ordine alla ritualità della notifica degli avvisi di addebito, ora disciplinata dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010, osserva il decidente che quest'ultimo prevede: la posta elettronica certificata, la notifica mediante messi comunali o agenti della polizia municipale, previa convenzione con e la spedizione mediante raccomandata con CP_3
avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'Ente impositore ha provveduto alla notifica degli avvisi di addebito a mezzo PEC, peraltro, regolarmente ricevute dall'opponente come risulta dalla documentazione in atti allegata dall'istituto. Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato
“notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che dispone così: “la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante da - gli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione”.
Dunque, sia gli avvisi di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali (art. 26
D.P.R. n. 602 del 1973) potranno essere notificati a mezzo posta elettronica certificata.
L'art. 60 D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, nel consentire la notifica a mezzo
PEC dell'avviso di addebito sancisce che essa è in deroga all'art. 149 bis, e, pertanto, in deroga alle disposizioni che prevedono per la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso.
Si condivide, pertanto, quanto sostenuto dalla Suprema Corte che ha affermato l'equiparazione del file “pdf” al file “p7m”, come statuito da Cassazione a Sezioni
Unite con sentenza n. 10266/2018.
Si osserva, infine, che la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo (Cass. 2016 /21865).
La cartella di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati, oltre ad essere atti sussistenti, risultano notificati validamente nelle forme idonee a fare sì che la PEC avesse il valore di comunicazione al destinatario, trattandosi di comunicazione corredata di tutti gli elementi suoi propri, e, in particolare, della prova dell'avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario, individuato in base alle risultanze della visura camerale (cfr., sul punto, i documenti versati in atti dall e, in particolare, la CP_3
visura storica dell'impresa, dalla cui consultazione è possibile evincere l'indirizzo
PEC dell'impresa individuale, a cui la notifica è stata correttamente indirizzata alla
PEC: . Email_1
Ciò posto, va respinta anche l'ulteriore eccezione con cui il ricorrente ha censurato i vizi nelle notifiche via pec delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito impugnati.
A tale riguardo, si osserva che, nel ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura in merito alla ritualità delle notifiche, essendosi limitata a negare in radice che alcun atto le fosse mai stato notificato.
La deduzione dei richiamati vizi delle notifiche, formulata per la prima volta in sede di prima udienza di discussione, è, perciò, anzitutto inammissibile, in quanto tardiva;
infatti, essa ha ad oggetto censure di carattere formale, che – come detto - avrebbero dovuto essere proposte, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dei titoli, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Si evidenzia, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116;
Cass. 9 luglio 2020 n. 14637).
Rientra certamente tra queste eccezioni formali quella relativa all'utilizzo da parte dell'ente notificante di un proprio indirizzo elettronico non risultante dai pubblici registri. In ogni caso, occorre evidenziare, ad abundantiam, che le censure in esame – relative, come detto, alla inesistenza della notifica perché eseguita a mezzo di indirizzo pec non registrato nei pubblici elenchi - oltre che inammissibili in quanto tardive per le ragioni sopra esposte, sono, peraltro, anche nel merito infondate.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con le pronunce a Sezioni Unite n. 14916 e 14917 del 2016, ha così affermato: “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;
la Suprema Corte ha, poi, ritenuto applicabili i suesposti principi anche alla fattispecie della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cassazione civile sez. trib., 28.10.2016 n. 21865)”.
Ne consegue che non sussiste, nel caso di specie, alcuna delle due ipotesi indicate ai punti a) e b) della massima sopra citata, posto che l'attività di trasmissione del messaggio è stata compiuta certamente da un soggetto, o a ciò CP_3 CP_6
autorizzato e facilmente individuabile sulla base del tenore degli indirizzi pec di provenienza nonché del testo del messaggio e dell'atto allegato;
a nulla rileva che l'indirizzo di provenienza del messaggio pec sia iscritto o meno in pubblici registri poiché tanto l'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 in tema di avviso di addebito, quanto il D.P.R. n. 68 del 2005, richiamato dall'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 in materia di cartelle di pagamento, prevedono che sia iscritto in appositi registri l'indirizzo di consegna del messaggio, ma nulla indicano con riferimento all'indirizzo di provenienza, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire, la conoscenza legale dell'atto trasmesso in capo al destinatario;
né, tantomeno, viene in questa sede in rilievo la disciplina dettata dalla L. n. 53 del 1994, poiché tale normativa attiene alle notificazioni effettuate dagli avvocati nel processo civile, fattispecie del tutto diversa da quella in esame.
La notifica così effettuata oltre a non potersi qualificare come inesistente è anche certamente valida.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.
Non vi è dubbio che l'indirizzo PEC del destinatario utilizzato per la notifica della cartella esattoriale nonché di tutti gli avvisi di addebito sia quello Pt_2 CP_3
risultante dal registro nazionale (circostanza non contestata).
Ai fini della regolarità della notifica rileva, quindi, l'iscrizione nel registro INI -PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del
1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e non quella del mittente (cfr. Tribunale
Venezia sent. 140/2022: “La notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo pec è valida qualora l'invio provenga da indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri, posto che, ai fini della regolarità della notifica, rileva l'iscrizione nel registro INI
PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973” e, in ambito tributario, Comm. trib. reg. Roma,
Lazio, sez. XI 01/06/2021, e n. 447 del 27.7.2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Foggia).
Pertanto, nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando, dunque, perfettamente valida la notifica a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario (Tribunale di Forlì, sez. lav., n.
302/2021).
A riguardo, occorre, peraltro, evidenziare che la notificazione di una cartella esattoriale, o di un avviso di pagamento, è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. n. 53 del 1994
(come modificata dalla L. n. 183 del 2011, integrata dal D.M. n. 44 del 2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel Provv. 16 aprile 2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, sent. 8575/2021 ha effettuato un'approfondita e puntuale disamina della normativa in materia, evidenziando, al riguardo, che “Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 D.P.R. n. 602 del 1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 D.P.R. n. 602 del 1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando, così, il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è, invece, assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è, né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un'intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. n. 53 del 1994
(come modificata dalla L. n. 183 del 2011, integrata dal D.M. n. 44 del 2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel Provv. 16 aprile 2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né, a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68 del 2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata (v. art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i
Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea.
L'obbiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CA.,
è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, “un invio tramite PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta”. Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII)), come statuisce il
D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15”. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'intimazione di pagamento anzidetta, con conseguente tempestiva interruzione della prescrizione”. (Negli stessi termini Tribunale di Tivoli sez. lav. 157/2022, Commissione Tributaria di Catania, sent. 5477/2020).
Non esiste, quindi, alcuna disposizione normativa che sancisca in modo esplicito l'obbligo di utilizzare un indirizzo PEC inserito in pubblici registri per la notifica delle cartelle esattoriali o degli avvisi di addebito.
Quando il legislatore ha riconosciuto la possibilità di effettuare notifiche in via telematica ad avvocati e procuratori legali (L. n. 53 del 1994) ha, infatti, espressamente indicato che l'indirizzo di PEC dal quale si esegue la notificazione
(mittente) deve anche esso risultare da pubblici elenchi.
Quando, invece, l'ordinamento ha introdotto la possibilità di eseguire a mezzo PEC la notifica delle cartelle esattoriali (art. 16 D.P.R. n. 68 del 2005) ha espressamente previsto solo la necessità di utilizzare un indirizzo PEC presente negli elenchi per il destinatario, imponendo al mittente solo il rispetto delle regole tecniche di sicurezza.
In ogni caso, è oltretutto pacifico che il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto, tant'è che ha proposto istanza di rateazione, e, dunque, vi è stato raggiungimento dello scopo (Cass. 3805/2018, 21865/2016).
La notifica ha, infatti, la funzione di portare a conoscenza del destinatario il relativo atto, e, dunque, non può esservi alcuna nullità allorquando tale scopo venga comunque raggiunto (Cass. 29.4.2015, n. 8674; Cass., 26.1.2015, n. 1301; 14.1.2015,
n. 416; 19.12.2014, n. 27089. SSUU 7665/2016). La cartella di pagamento e gli avvisi di addebito debbono, quindi, Pt_2 CP_3
considerarsi validamente notificati;
in ogni caso, come detto, sarebbe inammissibile in quanto tardiva la contestazione circa i vizi di notifica.
2.3.2. Con riguardo all'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, con particolare riferimento alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, occorre evidenziare che la motivazione degli atti è perfettamente conforme alla normativa in materia;
infatti, l'intimazione di pagamento ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato secondo il modello approvato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 50 c 2
D.P.R. n. 602 del 1973).
Sul punto, occorre richiamare i condivisibili principi espressi dalla Suprema Corte di
Cassazione con ordinanza n. 21065/22.
Anche la censura circa la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi, è infondata.
Per costante giurisprudenza, se l'atto impositivo costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (vedi Cass., sez. trib.,
30/11/2022, n.35343 e Cass., sez. un., 14/07/2022, n.22281).
Nella specie, si deve rilevare come ogni avviso di addebito indichi la somma capitale, il titolo della pretesa contributiva, l'importo relativo agli interessi moratori e la loro decorrenza. Inoltre, si osserva che, a pag. 9 dell'intimazione di pagamento si legge: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n.
602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n.
388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17,
L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili”.
Pertanto, è puntualmente indicata la base normativa fondante la richiesta degli interessi di mora, ragion per cui il contribuente può verificare la base di calcolo utilizzata dall'ente impositore ed eventualmente contestare la non correttezza dei calcoli.
2.3.3. E', infine, parimenti infondata l'eccezione relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'articolo 1, commi da 537 a 545 della legge n. 228 del 2012, la quale stabilisce una procedura per sospendere la riscossione dei tributi.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto che, in data 27 maggio 2024, ha presentato - in relazione all'intimazione di pagamento impugnata – istanza di sospensione legale della riscossione e che, dunque, l'Amministrazione finanziaria non può agire sulla base del predetto atto esattoriale a fronte dell'applicazione dell'art. 1, comma 537 e ss., della Legge n. 228/2012, il quale prevede espressamente che i concessionari per la riscossione siano obbligati a sospendere la riscossione dei ruoli ed a rispondere al contribuente, a pena di discarico della cartella impugnata e di azzeramento del debito ad oggetto della stessa, entro 220 giorni dal deposito dell'Istanza in autotutela.
Tale pretestuosa doglianza è palesemente infondata, ove solo si consideri che il contribuente ha presentato l'istanza di sospensione ai sensi della Legge n. 228/2012 solo in data 27.05.2024, e, dunque, in data successiva rispetto alla notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta pacificamente il 21.05.2024.
2.4. E' inammissibile – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito impugnati - la doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi – per vero nemmeno formalmente eccepita - con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, prescrizione eccepita con riguardo a tutti gli atti prodromici e presupposti.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.5. Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare che l'opposizione è inammissibile per difetto di legittimazione passiva limitatamente all'eccepita prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 07820190006843110000, avente ad oggetto il mancato pagamento di premi per l'anno di contribuzione Pt_2
2018.
A riguardo, si evidenzia che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riscossione dei crediti previdenziali (ovvero assicurativi), nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.
In tal caso, l'accertamento del difetto di “legitimatio ad causam”, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (v. Cass. Sez. U., Sentenza n.
7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 01).
Ciò posto, nella fattispecie, parte ricorrente ha eccepito in ricorso, tra le altre doglianze, anche l'intervenuta prescrizione delle pretese assicurative di Parte_2
(non convenuto in giudizio), in quanto riferite a premi assicurativi portati da una cartella di pagamento asseritamente a lui non notificata.
In adesione al soprariportato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene, dunque, che l'unico legittimato a contraddire in merito sia l'ente impositore e che non sussista, pertanto, nella fattispecie, la legittimazione passiva in capo ad
. Controparte_1
Di talché, la presente opposizione – in relazione all'eccepita prescrizione dei crediti assicurativi di cui alla cartella di pagamento n. 07820190006843110000 – deve dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
2.5. Con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito,
l'opposizione è infondata.
Invero, anche a volersi prescindere dall'applicazione, nella fattispecie in controversia, della normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il termine prescrizionale non è decorso alla stregua della valenza interruttiva della prescrizione propria dell'istanza di rateazione presentata dal contribuente in data in data
10.02.2020 (doc. 16 fasc. . CP_6
Il riconoscimento dell'altrui diritto, invero, non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva.
È sufficiente, pertanto, che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.37389 del 21.12.2022, ha così affermato: “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, seppur “l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento” (da ultimo, Cass. 16 giugno 2022, n. 19401).
L'istanza di rateizzazione ha, infatti, come imprescindibile presupposto logico- giuridico proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione, dal momento che “è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato” (cfr., Cass.
16 febbraio 2022 n. 5160).
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente rigettata.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00 a favore di ciascuna delle
Amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'eccepita illegittimità della procedura di riscossione sotto il profilo formale-procedimentale nonché in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti di cui agli atti presupposti.
2. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti assicurativi di cui alla cartella di pagamento n.
07820190006843110000.
3. Rigetta il ricorso in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese CP_3
generali e accessori come per legge.
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, spese che si liquidano in euro 4.000 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
620/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1
relativo studio professionale sito in Milano, Galleria San Babila, n. 4/A;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Piergianni Gualtieri del Foro di Ravenna, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Ravenna, Via Giuseppe
Mazzini, n. 42;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 10.06.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio ed
[...] Controparte_1
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3
07820249003708810000 (doc. 2 fasc. parte ricorrente), notificata in data 21.05.2024,
a mezzo della quale l aveva intimato al Controparte_1
ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 7.130,90, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti atti:
- Cartella di pagamento n. 07820190006843110000, asseritamente notificata in data
31 agosto 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di premi per l'anno di contribuzione 2018, il cui importo complessivo è pari a € 488,46;
- Avviso di addebito n. 37820180001570725000, asseritamente notificato in data 20 dicembre 2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello
DM10 per l'anno di contribuzione 2017, il cui importo complessivo è pari a € 106,73;
- Avviso di addebito n. 37820190000648081000, asseritamente notificato in data 4 luglio 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno di contribuzione 2018, il cui importo complessivo è pari a € 1.444,42;
- Avviso di addebito n. 37820190001168982000, asseritamente notificato in data 13 agosto 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello DM 10 per gli anni di contribuzione 2011, 2018 e 2019, il cui importo complessivo è pari a € 1.993,73;
- Avviso di addebito n. 37820190001246117000, asseritamente notificato in data 13 agosto 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello
DM 10 per l'anno di contribuzione 2019, il cui importo complessivo è pari a €
766,65;
- Avviso di addebito n. 37820190001356505000, asseritamente notificato il 1° ottobre 2019, avente ad oggetto compensazione indebita da modello F24 per l'anno di contribuzione 2018, il cui importo complessivo è pari a € 96,29;
- Avviso di addebito n. 37820190002396885000, asseritamente notificato in data 16 dicembre 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello
DM 10 per l'anno di contribuzione 2016, il cui importo complessivo è pari a €
1.169,33;
- Avviso di addebito n. 37820190002448645000, asseritamente notificato in data 17 dicembre 2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a modello
DM 10 per l'anno di contribuzione 2019, il cui importo complessivo è pari a €
1.065,34.
A riguardo – premettendo che la suddetta intimazione di pagamento era stata notificata in data 21.05.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui ai richiamati atti prodromici – eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili.
In primo luogo, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notificazione degli atti prodromici ad essa.
In secondo luogo, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione con riguardo alle modalità di quantificazione degli interessi di mora. In terzo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei predetti avvisi, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
In ultimo, contestava la potestà dell'Amministrazione procedente di procedere all'esecuzione coattiva dei crediti in controversia, e, dunque, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'articolo 1, commi da
537 a 545 della legge n. 228 del 2012, la quale stabilisce una procedura per sospendere la riscossione dei tributi.
Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
- Nel merito, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente agli atti propedeutici di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a monte e valle della relativa eventuale notifica;
- Ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto d'intimazione impugnato per violazione della Legge n. 228/2012;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora
l' anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex Controparte_4
artt. 2943 e 2944 c.c.
*
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore costituito”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 4.09.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione, laddove attinente a vizi formali/procedimentali per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 17.08.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge. Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 1.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione sollevata dall'Ente Riscossore relativa all'asserito vizio di procura ad litem - con conseguente difetto del potere di rappresentanza in capo al difensore dell'istante – “in quanto depositata dal difensore di parte avversaria priva di data, assolutamente generica e mancante del minimo riferimento al presente procedimento, sì da non potersi ritenere soddisfatti i requisiti della specificità e quindi dell'effettività del mandato difensivo”.
La doglianza è infondata poiché, da un lato, la norma di cui all'art. 83 c.p.c. non richiede, quale requisito di forma - contenuto del mandato alle liti, l'indicazione della data e del luogo di rilascio, e dall'altro, indipendentemente dal fatto che la procura sia rilasciata su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, oppure, come nel caso di specie, sia rilasciata su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informativa autenticata con firma digitale, la sua presenza all'interno della “busta telematica” comporta una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce, in quanto la realtà virtuale soddisfa, in questo caso, quanto richiesto ai fini della congiunzione materiale, e, dunque, della riferibilità della procura all'atto processuale cui afferisce.
2.2. L'eccezione preliminare di nullità della costituzione dell Controparte_1
è priva di pregio.
[...]
Invero, l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – il quale impone la difesa tramite personale interno – si riferisce al solo contenzioso tributario.
Nella fattispecie in controversia, trova, per contro, applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella seguente pronuncia: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_5
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933 cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n.
225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a CP_1
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.” (così Cass. SU n. 30008/19; conf. Cass. n.
16314/21).
Va, poi, rilevato che la L. n. 58 del 2019 di conversione, con modificazioni, del D.L.
n. 34 del 2019, recante le Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all'art.
4-novies, contiene una disposizione di carattere interpretativo in materia di difesa in giudizio di Controparte_1
del seguente letterale tenore: “(Norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell ) - Il comma 8 dell'articolo 1 del Controparte_5
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre
2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l , per la propria Controparte_5
rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
In sostanza, la norma chiarisce che il riferimento, operato dall'art. 1 comma 8 del
D.L. n. 193 del 2016, alla disciplina declinata dall'articolo 43, comma quarto, del
R.D. n. 1611 del 1933 va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d.
“patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura dello Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto articolo 1, comma 8, allorquando l intenda non avvalersi del relativo patrocinio per Controparte_5
la propria rappresentanza e difesa in giudizio.
Sempre la norma in esame aggiunge che la disposizione di cui all'art. 43 comma 4 del R.D. n. 1611 del 1933 non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio di Controparte_1
.
[...] Poiché, nel caso di specie, si verte in materia di contenzioso afferente all'attività di riscossione in materia previdenziale, di competenza del giudice del lavoro di 1 e 2 grado, non è richiesta anche l'apposita delibera dell'ente (nella specie dell
[...]
) prevista dall'art. 43 R.D. n. 1611 del 1933. Controparte_1
Il ricorso da parte di ad avvocati del libero foro deve, dunque, ritenersi CP_6
legittimo, con conseguente reiezione anche di tale motivo del gravame.
2.3. Tanto premesso, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del
1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80. La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.4. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono ammissibili siccome proposti entro la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento:
21.05.2024/data deposito del ricorso: 10.06.2024).
Tali motivi di opposizione, ancorché ammissibili, sono tuttavia infondati.
2.4.1. Con riguardo alla prima doglianza, occorre preliminarmente evidenziare che la stessa, da una parte, appare del tutto abnorme muovendo dal postulato secondo cui l'intimazione di pagamento è stato il primo atto notificato al ricorrente;
infatti, tanto la cartella di pagamento quanto gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione sono stati oggetto di istanze di rateazione, istanze che attestano inconfutabilmente che il ricorrente ha avuto piena e precisa conoscenza degli avvisi e della propria condizione debitoria, al più tardi, nel momento in cui ha proposto domanda di rateazione.
Dall'altra, la tesi propugnata della mancata notifica degli avvisi di pagamento si pone anche in violazione del principio sottostante all'intero ordinamento del divieto di venire contra factum proprium considerate, appunto, le istanze di rateazione aventi ad oggetto le somme portate dai medesimi avvisi di pagamento.
Peraltro, le parti convenute hanno offerto piena priva delle notifiche della cartella di pagamento e degli AVA mediante la puntuale allegazione delle notifiche.
Dalla documentazione in atti offerta dalle Amministrazioni convenute si evince, invero, che la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto di disamina sono stati notificati a mezzo PEC, rispettivamente, in data 31.08.2019, 20.12.2018,
4.07.2019, 13.08.2019, 13.08.2019, 1.10.2019, 16.12.2019 e 17.12.2019.
La notifica è stata documentata con deposito in formato “eml” del rapporto di consegna nonché dei dati di notifica del messaggio di consegna.
In ordine alla ritualità della notifica degli avvisi di addebito, ora disciplinata dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010, osserva il decidente che quest'ultimo prevede: la posta elettronica certificata, la notifica mediante messi comunali o agenti della polizia municipale, previa convenzione con e la spedizione mediante raccomandata con CP_3
avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'Ente impositore ha provveduto alla notifica degli avvisi di addebito a mezzo PEC, peraltro, regolarmente ricevute dall'opponente come risulta dalla documentazione in atti allegata dall'istituto. Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato
“notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che dispone così: “la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante da - gli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione”.
Dunque, sia gli avvisi di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali (art. 26
D.P.R. n. 602 del 1973) potranno essere notificati a mezzo posta elettronica certificata.
L'art. 60 D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, nel consentire la notifica a mezzo
PEC dell'avviso di addebito sancisce che essa è in deroga all'art. 149 bis, e, pertanto, in deroga alle disposizioni che prevedono per la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso.
Si condivide, pertanto, quanto sostenuto dalla Suprema Corte che ha affermato l'equiparazione del file “pdf” al file “p7m”, come statuito da Cassazione a Sezioni
Unite con sentenza n. 10266/2018.
Si osserva, infine, che la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo (Cass. 2016 /21865).
La cartella di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati, oltre ad essere atti sussistenti, risultano notificati validamente nelle forme idonee a fare sì che la PEC avesse il valore di comunicazione al destinatario, trattandosi di comunicazione corredata di tutti gli elementi suoi propri, e, in particolare, della prova dell'avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario, individuato in base alle risultanze della visura camerale (cfr., sul punto, i documenti versati in atti dall e, in particolare, la CP_3
visura storica dell'impresa, dalla cui consultazione è possibile evincere l'indirizzo
PEC dell'impresa individuale, a cui la notifica è stata correttamente indirizzata alla
PEC: . Email_1
Ciò posto, va respinta anche l'ulteriore eccezione con cui il ricorrente ha censurato i vizi nelle notifiche via pec delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito impugnati.
A tale riguardo, si osserva che, nel ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura in merito alla ritualità delle notifiche, essendosi limitata a negare in radice che alcun atto le fosse mai stato notificato.
La deduzione dei richiamati vizi delle notifiche, formulata per la prima volta in sede di prima udienza di discussione, è, perciò, anzitutto inammissibile, in quanto tardiva;
infatti, essa ha ad oggetto censure di carattere formale, che – come detto - avrebbero dovuto essere proposte, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dei titoli, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Si evidenzia, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116;
Cass. 9 luglio 2020 n. 14637).
Rientra certamente tra queste eccezioni formali quella relativa all'utilizzo da parte dell'ente notificante di un proprio indirizzo elettronico non risultante dai pubblici registri. In ogni caso, occorre evidenziare, ad abundantiam, che le censure in esame – relative, come detto, alla inesistenza della notifica perché eseguita a mezzo di indirizzo pec non registrato nei pubblici elenchi - oltre che inammissibili in quanto tardive per le ragioni sopra esposte, sono, peraltro, anche nel merito infondate.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con le pronunce a Sezioni Unite n. 14916 e 14917 del 2016, ha così affermato: “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;
la Suprema Corte ha, poi, ritenuto applicabili i suesposti principi anche alla fattispecie della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cassazione civile sez. trib., 28.10.2016 n. 21865)”.
Ne consegue che non sussiste, nel caso di specie, alcuna delle due ipotesi indicate ai punti a) e b) della massima sopra citata, posto che l'attività di trasmissione del messaggio è stata compiuta certamente da un soggetto, o a ciò CP_3 CP_6
autorizzato e facilmente individuabile sulla base del tenore degli indirizzi pec di provenienza nonché del testo del messaggio e dell'atto allegato;
a nulla rileva che l'indirizzo di provenienza del messaggio pec sia iscritto o meno in pubblici registri poiché tanto l'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 in tema di avviso di addebito, quanto il D.P.R. n. 68 del 2005, richiamato dall'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 in materia di cartelle di pagamento, prevedono che sia iscritto in appositi registri l'indirizzo di consegna del messaggio, ma nulla indicano con riferimento all'indirizzo di provenienza, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire, la conoscenza legale dell'atto trasmesso in capo al destinatario;
né, tantomeno, viene in questa sede in rilievo la disciplina dettata dalla L. n. 53 del 1994, poiché tale normativa attiene alle notificazioni effettuate dagli avvocati nel processo civile, fattispecie del tutto diversa da quella in esame.
La notifica così effettuata oltre a non potersi qualificare come inesistente è anche certamente valida.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.
Non vi è dubbio che l'indirizzo PEC del destinatario utilizzato per la notifica della cartella esattoriale nonché di tutti gli avvisi di addebito sia quello Pt_2 CP_3
risultante dal registro nazionale (circostanza non contestata).
Ai fini della regolarità della notifica rileva, quindi, l'iscrizione nel registro INI -PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del
1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e non quella del mittente (cfr. Tribunale
Venezia sent. 140/2022: “La notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo pec è valida qualora l'invio provenga da indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri, posto che, ai fini della regolarità della notifica, rileva l'iscrizione nel registro INI
PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973” e, in ambito tributario, Comm. trib. reg. Roma,
Lazio, sez. XI 01/06/2021, e n. 447 del 27.7.2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Foggia).
Pertanto, nulla impone di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, risultando, dunque, perfettamente valida la notifica a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario (Tribunale di Forlì, sez. lav., n.
302/2021).
A riguardo, occorre, peraltro, evidenziare che la notificazione di una cartella esattoriale, o di un avviso di pagamento, è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. n. 53 del 1994
(come modificata dalla L. n. 183 del 2011, integrata dal D.M. n. 44 del 2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel Provv. 16 aprile 2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, sent. 8575/2021 ha effettuato un'approfondita e puntuale disamina della normativa in materia, evidenziando, al riguardo, che “Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 D.P.R. n. 602 del 1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 D.P.R. n. 602 del 1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando, così, il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è, invece, assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è, né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un'intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. n. 53 del 1994
(come modificata dalla L. n. 183 del 2011, integrata dal D.M. n. 44 del 2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel Provv. 16 aprile 2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né, a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68 del 2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata (v. art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i
Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea.
L'obbiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CA.,
è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, “un invio tramite PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta”. Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII)), come statuisce il
D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15”. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'intimazione di pagamento anzidetta, con conseguente tempestiva interruzione della prescrizione”. (Negli stessi termini Tribunale di Tivoli sez. lav. 157/2022, Commissione Tributaria di Catania, sent. 5477/2020).
Non esiste, quindi, alcuna disposizione normativa che sancisca in modo esplicito l'obbligo di utilizzare un indirizzo PEC inserito in pubblici registri per la notifica delle cartelle esattoriali o degli avvisi di addebito.
Quando il legislatore ha riconosciuto la possibilità di effettuare notifiche in via telematica ad avvocati e procuratori legali (L. n. 53 del 1994) ha, infatti, espressamente indicato che l'indirizzo di PEC dal quale si esegue la notificazione
(mittente) deve anche esso risultare da pubblici elenchi.
Quando, invece, l'ordinamento ha introdotto la possibilità di eseguire a mezzo PEC la notifica delle cartelle esattoriali (art. 16 D.P.R. n. 68 del 2005) ha espressamente previsto solo la necessità di utilizzare un indirizzo PEC presente negli elenchi per il destinatario, imponendo al mittente solo il rispetto delle regole tecniche di sicurezza.
In ogni caso, è oltretutto pacifico che il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto, tant'è che ha proposto istanza di rateazione, e, dunque, vi è stato raggiungimento dello scopo (Cass. 3805/2018, 21865/2016).
La notifica ha, infatti, la funzione di portare a conoscenza del destinatario il relativo atto, e, dunque, non può esservi alcuna nullità allorquando tale scopo venga comunque raggiunto (Cass. 29.4.2015, n. 8674; Cass., 26.1.2015, n. 1301; 14.1.2015,
n. 416; 19.12.2014, n. 27089. SSUU 7665/2016). La cartella di pagamento e gli avvisi di addebito debbono, quindi, Pt_2 CP_3
considerarsi validamente notificati;
in ogni caso, come detto, sarebbe inammissibile in quanto tardiva la contestazione circa i vizi di notifica.
2.3.2. Con riguardo all'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, con particolare riferimento alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, occorre evidenziare che la motivazione degli atti è perfettamente conforme alla normativa in materia;
infatti, l'intimazione di pagamento ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato secondo il modello approvato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 50 c 2
D.P.R. n. 602 del 1973).
Sul punto, occorre richiamare i condivisibili principi espressi dalla Suprema Corte di
Cassazione con ordinanza n. 21065/22.
Anche la censura circa la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi, è infondata.
Per costante giurisprudenza, se l'atto impositivo costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (vedi Cass., sez. trib.,
30/11/2022, n.35343 e Cass., sez. un., 14/07/2022, n.22281).
Nella specie, si deve rilevare come ogni avviso di addebito indichi la somma capitale, il titolo della pretesa contributiva, l'importo relativo agli interessi moratori e la loro decorrenza. Inoltre, si osserva che, a pag. 9 dell'intimazione di pagamento si legge: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n.
602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n.
388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17,
L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili”.
Pertanto, è puntualmente indicata la base normativa fondante la richiesta degli interessi di mora, ragion per cui il contribuente può verificare la base di calcolo utilizzata dall'ente impositore ed eventualmente contestare la non correttezza dei calcoli.
2.3.3. E', infine, parimenti infondata l'eccezione relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'articolo 1, commi da 537 a 545 della legge n. 228 del 2012, la quale stabilisce una procedura per sospendere la riscossione dei tributi.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto che, in data 27 maggio 2024, ha presentato - in relazione all'intimazione di pagamento impugnata – istanza di sospensione legale della riscossione e che, dunque, l'Amministrazione finanziaria non può agire sulla base del predetto atto esattoriale a fronte dell'applicazione dell'art. 1, comma 537 e ss., della Legge n. 228/2012, il quale prevede espressamente che i concessionari per la riscossione siano obbligati a sospendere la riscossione dei ruoli ed a rispondere al contribuente, a pena di discarico della cartella impugnata e di azzeramento del debito ad oggetto della stessa, entro 220 giorni dal deposito dell'Istanza in autotutela.
Tale pretestuosa doglianza è palesemente infondata, ove solo si consideri che il contribuente ha presentato l'istanza di sospensione ai sensi della Legge n. 228/2012 solo in data 27.05.2024, e, dunque, in data successiva rispetto alla notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta pacificamente il 21.05.2024.
2.4. E' inammissibile – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito impugnati - la doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi – per vero nemmeno formalmente eccepita - con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, prescrizione eccepita con riguardo a tutti gli atti prodromici e presupposti.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.5. Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare che l'opposizione è inammissibile per difetto di legittimazione passiva limitatamente all'eccepita prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 07820190006843110000, avente ad oggetto il mancato pagamento di premi per l'anno di contribuzione Pt_2
2018.
A riguardo, si evidenzia che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riscossione dei crediti previdenziali (ovvero assicurativi), nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.
In tal caso, l'accertamento del difetto di “legitimatio ad causam”, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (v. Cass. Sez. U., Sentenza n.
7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 01).
Ciò posto, nella fattispecie, parte ricorrente ha eccepito in ricorso, tra le altre doglianze, anche l'intervenuta prescrizione delle pretese assicurative di Parte_2
(non convenuto in giudizio), in quanto riferite a premi assicurativi portati da una cartella di pagamento asseritamente a lui non notificata.
In adesione al soprariportato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene, dunque, che l'unico legittimato a contraddire in merito sia l'ente impositore e che non sussista, pertanto, nella fattispecie, la legittimazione passiva in capo ad
. Controparte_1
Di talché, la presente opposizione – in relazione all'eccepita prescrizione dei crediti assicurativi di cui alla cartella di pagamento n. 07820190006843110000 – deve dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
2.5. Con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito,
l'opposizione è infondata.
Invero, anche a volersi prescindere dall'applicazione, nella fattispecie in controversia, della normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il termine prescrizionale non è decorso alla stregua della valenza interruttiva della prescrizione propria dell'istanza di rateazione presentata dal contribuente in data in data
10.02.2020 (doc. 16 fasc. . CP_6
Il riconoscimento dell'altrui diritto, invero, non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva.
È sufficiente, pertanto, che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.37389 del 21.12.2022, ha così affermato: “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, seppur “l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento” (da ultimo, Cass. 16 giugno 2022, n. 19401).
L'istanza di rateizzazione ha, infatti, come imprescindibile presupposto logico- giuridico proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione, dal momento che “è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato” (cfr., Cass.
16 febbraio 2022 n. 5160).
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente rigettata.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00 a favore di ciascuna delle
Amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'eccepita illegittimità della procedura di riscossione sotto il profilo formale-procedimentale nonché in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti di cui agli atti presupposti.
2. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti assicurativi di cui alla cartella di pagamento n.
07820190006843110000.
3. Rigetta il ricorso in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese CP_3
generali e accessori come per legge.
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, spese che si liquidano in euro 4.000 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri