Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2004, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRSPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI N. 209, presso lo studio dell'avvocato AL BUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO SCANCARELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1001/00 del Tribunale di SAVONA, depositata il 02/08/00 - R.G.N. 30/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito l'Avvocato SCANCARELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.12.1993/29.1.1994, il Pretore di Genova dichiarava il diritto di ER GG di essere ammesso dall'ente Ferrovie dello Stato a lavorare (a Termini) con la qualifica di manovale a far data dalla sentenza, ritenendo concluso tra le parti un contratto di lavoro sulla base della proposta di assunzione a tempo determinato per due anni comunicata con lettera dell'8.7.1991 e dell'adesione del lavoratore alla stessa. Il Tribunale di Genova confermava in sede di appello la pronuncia di primo grado con sentenza, che gravata di ricorso per Cassazione dal GG, era cassata con rinvio da questa Corte di Cassazione con la sentenza 28 settembre 1998 n. 9695. Si rilevava, infatti, che il Tribunale non aveva considerato che la domanda era stata proposta per far valere il diritto derivante dalla partecipazione del lavoratore al concorso compartimentale indetto dall'ente per l'assunzione a tempo indeterminato di 30 agenti nel profilo professionale di manovratore, nel quale egli era risultato idoneo e si era classificato al 31 posto e che, in relazione a tale diritto, l'onere probatorio che incombeva sul ricorrente era proprio e solo quello che il Tribunale, non ammettendo le prove circa la rinuncia dei tre ricorrenti vincitori, aveva impedito di assolvere.
Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Savona ad iniziativa del GG e costituitesi in giudizio le Ferrovie dello Stato, divenute società per azioni, il giudice di rinvio rilevava che dall'istruttoria svolta era risultato che tre concorrenti vincitori del concorso in questione avevano rinunciato all'assunzione, loro proposta nell'ottobre del 1991, sicché il ricorrente, per "scorrimento" della graduatoria, aveva acquisito il diritto all'assunzione, in relazione alla natura di offerta al pubblico del bando di concorso, alla clausola del bando che prevedeva l'assunzione in prova dei vincitori del concorso risultati idonei a seguito di visita medica, e ai principi di buona fede e correttezza cui era vincolato il datore di lavoro. In particolare doveva ricordarsi l'impegno dell'ente di assumere trenta lavoratori, in base al quale il contratto di lavoro si era perfezionato al momento dell'accettazione del GG. Nè in senso contrario rilevava la clausola del bando prevedente la mera riserva dell'Ente di effettuare assunzioni in numero eccedente quello previsto dal bando. Il giudice di rinvio osservava anche che nessuna conseguenza negativa poteva derivare per il lavoratore dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di consentire l'esperimento oggetto del patto di prova previsto dal bando di concorso, al momento del perfezionamento del contratto per effetto dell'accettazione da parte del lavoratore. Il Tribunale di Savona dichiarava pertanto il diritto del GG all'assunzione nel profilo di manovale delle F.S. alle condizioni dell'art. 13 del bando del 4.7.1997 (recte, del 1987) a partire dall'ottobre del 1991 e condannava la società resistente al risarcimento del danno, nella misura del trattamento economico spettante al lavoratore, oltre interessi e rivalutazione, fino alla data dell'effettiva assunzione, dedotto quanto eventualmente percepito aliunde.
Contro questa sentenza la S.p.a. Ferrovie dello Stato propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Il GG resiste con controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1336 c.c., in relazione alle norme del bando di concorso in data 4.7.1987,
unitamente ad omessa o errata motivazione su un punto decisivo. Sostiene:
- che lo scorrimento della graduatoria non costituisce un effetto automatico e vincolante per il datore di lavoro che ha indetto la procedura concorsuale, ne' nella specie era previsto dal bando di concorso o era stata esercitata dalle Ferrovie dello Stato la relativa facoltà;
- che l'art. 12 del bando di concorso prevedeva la conclusione delle operazioni concorsuali entro otto mesi dalla data di pubblicazione del bando e comunque non oltre 10 mesi: era dunque preclusa l'instaurazione del rapporto di lavoro a ben quattro anni di distanza;
- che l'accettazione dell'offerta contenuta nel bando del 1987 aveva necessariamente comportato anche l'accettazione relativa al periodo di prova, il cui superamento solamente consolida l'effetto della instaurazione di un vero e definitivo rapporto di lavoro;
- l'accettazione presa in considerazione dal giudice di merito, per la sua collocazione temporale (ottobre 1991), non può che fare riferimento alla procedura attivata dalle F.S. con la delibera del 25.6.1991, relativa all'assunzione a tempo determinato di 80 agenti, e comunque non è stata fornita alcuna motivazione in merito alla scelta operata sul punto.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., unitamente a omessa motivazione su un punto decisivo. Ricordato che l'attuale ricorrente nel giudizio di rinvio aveva dedotto, facendone oggetto di un motivo di "appello incidentale", che il bando di concorso subordinava la definitiva assunzione all'accertamento della idoneità fisica degli stessi, e che per il GG detta idoneità era stata esclusa, lamenta che i giudici di merito non abbiano motivato al riguardo: in particolare essi non hanno preso in considerazione i rilievi mossi alla consulenza tecnica ammessa su tale questione, con riferimento al fatto che essa non aveva adeguatamente valutato i "rischi di adibizione di un lavoratore affetto da una malformazione congenita a mansioni usuranti". Deve osservarsi che le censure proposte con il primo motivo sono quasi tutte precluse in relazione all'esito del primo giudizio di Cassazione, con il quale è stato rilevato sia che la domanda era stata proposta proprio per fare valere non già i diritti derivanti dalla comunicazione aziendale in data 8 luglio 1991 (attinente alla instaurazione di un rapporto di lavoro a termine), ma quelli inerenti alla partecipazione al concorso, rispetto ai quali l'onere probatorio incombente sul ricorrente concerneva proprio (e solo) la rinuncia di tre concorrenti vincitori. È evidente che si pongono direttamente in contrasto con tale statuizione la riproposizione sia della tesi della non ammissibilità di uno "scorrimento" della graduatoria, sia delle questioni relative alla esistenza di un'accettazione (di una offerta contrattuale) da parte del GG relativamente al contratto a tempo indeterminato di cui alla procedura concorsuale.
Risulta anche incompatibile la proposizione della questione logicamente preliminare relativa ai dedotti effetti della scadenza di termini previsti per la conclusione delle operazioni concorsuali. Può peraltro osservarsi che non risulta che tale questione, implicante nuovi accertamenti in fatto, sia stata proposta nel giudizio di rinvio, cosicché anche sotto tale profilo la stessa è inammissibile in questa sede.
Quanto alla censura relativa al mancato rilievo dato dal giudice di rinvio alla clausola del bando prevedente l'instaurazione di rapporti di lavoro in prova, deve osservarsi che la stessa non investe puntualmente le effettive ragioni al riguardo addotte dal giudice a quo. Infatti il Tribunale di Savona in sostanza ha inteso dire che il datore di lavoro, non dando attuazione al rapporto di lavoro fin dal momento del perfezionamento del relativo contratto per effetto dell'accettazione da parte del lavoratore, non ha adempiuto anche specificamente all'obbligo di consentire, a partire dal medesimo momento, l'esperimento oggetto del patto di prova, sicché non può far ricadere sul lavoratore le conseguenze negative di tale comportamento, rappresentate dalla mancata acquisizione della definitività da parte del rapporto.
Il secondo motivo è inammissibile perché ripropone la questione dell'inidoneità fisica al lavoro del GG, che era stata oggetto di una statuizione favorevole al lavoratore da parte del giudice di appello, la quale non era stata impugnata da parte delle Ferrovie dello Stato. Il fatto che tale statuizione fosse connessa ad una costituzione a termine del rapporto di lavoro, prevista dal giudice di appello, non incide sulla rilevanza del medesimo accertamento anche ai fini di un'assunzione a tempo indeterminato. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio vengono regolate sulla base del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 15,00 oltre a Euro 4000,00 per onorari, e distratte all'avv. Angelo Scancarello.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004