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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1899/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/4/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MOIRA GARIBALDI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), viale Oberdan n.39, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- L' immobile sin qui utilizzato, di proprietà del Signor quale abitazione di famiglia, Parte_1 situato in Camaiore, Via Provinciale Est km 4897, resterà assegnato e nell' utilizzo della Signora
assieme ai propri figli in quanto il Signor si è trasferito presso altra Parte_2 Parte_1 abitazione.
3 – I figli avranno collocazione prevalente presso la madre e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi i quali, di comune accordo ed in ottemperanza al principio di bi-genitorialità, ne determineranno la gestione.
4- Riguardo alle visite del padre ai propri figli i genitori si accorderanno compatibilmente con le esigenze scolastiche o di altro genere dei figli.
5-Per le festività: un anno il bambino trascorrerà il natale con il padre e S. FA con la madre;
1 Pasqua con la madre e “Pasquetta” con il padre;
6-Per le altre festività sempre la regola dell'alternanza: ad es. se il 25 aprile lo trascorrerà con il padre, il 1 maggio con la madre e così per le altre festività.
7- Di comune accordo entrambi i genitori potranno modificare le regole sopra indicate in relazione alle loro momentanee necessità ed in particolare tenendo conto delle esigenze personali e scolastiche dei figli.
8-Il Signor si impegna, altresì, a corrispondere mensilmente ai propri figli la Parte_1 somma di E. 300.00 (150,00 EURO A FIGLIO) a titolo di assegno di mantenimento a partire dalla sottoscrizione del presente atto sino a Giugno 2025 a seguire esborserà Euro 400.00 ( 200.00 Euro a Figlio) da Luglio 2025 in poi, inoltre autorizza la Signora ad incassare il 100% dell' Pt_2
Assegno Unico Universale di entrambi i figli. Il Signor contribuirà altresì alle spese di Parte_1 guardaroba dei figli mediante corresponsione, entro il 15 Luglio di ogni anno per l' abbigliamento estivo ed entro il 15 Dicembre per quello invernale, rispettivamente per gli importi di Euro 200.00 ed Euro 200.00 9- L' assegno di mantenimento dovrà essere versato direttamente sul conto corrente della Signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L' ammontare di suddetto contributo sarà Pt_2 suscettibile di variazione in aumento secondo gli indici Istat.
− Spese straordinarie Le parti concordano che le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno sostenute al 50% da ciascun genitore. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle individuate e riportate nel Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020, di seguito riassunte:
− Spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN ( psicoterapia, fisioterapia, logopedia), impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche;
tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante del mezzo di locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel menage familiare al momento della cessazione della convivenza;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione RC per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese regali dei compagni di scuola.
− Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
ripetizioni; stages e corsi di lingua e/o di musica ( ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro, di formazione post universitari ( master); spese per università all'estero ( comprese le spese per alloggio fuori sede e per le utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter se non già presente nella organizzazione familiare in costanza di convivenza;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica ( compresa l'attrezzatura e quanto necessario per partecipare a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative;
2 cellulare;
spese relative a imposta di bollo e assicurazione del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per UN e CR ( servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc…). In relazione a queste spese il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro a mezzo mail, pec, fax o sms, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto con le stesse modalità entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
− MODALITA' DI RIMBORSO Tutte le spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il genitore che ha anticipato la spesa ha diritto al rimborso pro quota dall'altro entro 15 giorni dal ricevimento per iscritto della richiesta (sempre a mezzo mail, pec, fax o sms) la quale dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi di spesa. Le parti dichiarano di ben conoscere e accettare il contenuto del richiamato protocollo al quale dovranno fare riferimento per ogni ulteriore aspetto dallo stesso regolamentato e non previsto nel presente ricorso.
10- I minori dovranno avere regolari rapporti con i nonni ed i parenti dell'uno e dell'altro genitore ma essi in alcun modo potranno interferire nelle linee di educazione dei figli stabilite dai genitori stessi.
11– I coniugi prestano sin d' ora vicendevolmente il prescritto nulla osta al consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e delle carte d'identità valevole per l'espatrio, nonché di ogni altro documento amministrativo per la concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge.
12- L' autovettura modello RENAULT CAPTUR, TG GA884VT n° telaio VF1RJB00764806420 intestata a verrà assegnata alla Signora attraverso Parte_1 Parte_2 il passaggio di proprietà entro 60 giorni dall' omologa della Sentenza di Separazione. (si allega libretto di circolazione AH0960470)». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 15/9/2013, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
2/11/2018) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 15/9/2013, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 11, Parte II, Serie C, Ufficio sesto, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/4/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MOIRA GARIBALDI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), viale Oberdan n.39, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- L' immobile sin qui utilizzato, di proprietà del Signor quale abitazione di famiglia, Parte_1 situato in Camaiore, Via Provinciale Est km 4897, resterà assegnato e nell' utilizzo della Signora
assieme ai propri figli in quanto il Signor si è trasferito presso altra Parte_2 Parte_1 abitazione.
3 – I figli avranno collocazione prevalente presso la madre e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi i quali, di comune accordo ed in ottemperanza al principio di bi-genitorialità, ne determineranno la gestione.
4- Riguardo alle visite del padre ai propri figli i genitori si accorderanno compatibilmente con le esigenze scolastiche o di altro genere dei figli.
5-Per le festività: un anno il bambino trascorrerà il natale con il padre e S. FA con la madre;
1 Pasqua con la madre e “Pasquetta” con il padre;
6-Per le altre festività sempre la regola dell'alternanza: ad es. se il 25 aprile lo trascorrerà con il padre, il 1 maggio con la madre e così per le altre festività.
7- Di comune accordo entrambi i genitori potranno modificare le regole sopra indicate in relazione alle loro momentanee necessità ed in particolare tenendo conto delle esigenze personali e scolastiche dei figli.
8-Il Signor si impegna, altresì, a corrispondere mensilmente ai propri figli la Parte_1 somma di E. 300.00 (150,00 EURO A FIGLIO) a titolo di assegno di mantenimento a partire dalla sottoscrizione del presente atto sino a Giugno 2025 a seguire esborserà Euro 400.00 ( 200.00 Euro a Figlio) da Luglio 2025 in poi, inoltre autorizza la Signora ad incassare il 100% dell' Pt_2
Assegno Unico Universale di entrambi i figli. Il Signor contribuirà altresì alle spese di Parte_1 guardaroba dei figli mediante corresponsione, entro il 15 Luglio di ogni anno per l' abbigliamento estivo ed entro il 15 Dicembre per quello invernale, rispettivamente per gli importi di Euro 200.00 ed Euro 200.00 9- L' assegno di mantenimento dovrà essere versato direttamente sul conto corrente della Signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L' ammontare di suddetto contributo sarà Pt_2 suscettibile di variazione in aumento secondo gli indici Istat.
− Spese straordinarie Le parti concordano che le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno sostenute al 50% da ciascun genitore. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle individuate e riportate nel Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020, di seguito riassunte:
− Spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN ( psicoterapia, fisioterapia, logopedia), impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche;
tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante del mezzo di locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel menage familiare al momento della cessazione della convivenza;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione RC per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese regali dei compagni di scuola.
− Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
ripetizioni; stages e corsi di lingua e/o di musica ( ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro, di formazione post universitari ( master); spese per università all'estero ( comprese le spese per alloggio fuori sede e per le utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter se non già presente nella organizzazione familiare in costanza di convivenza;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica ( compresa l'attrezzatura e quanto necessario per partecipare a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative;
2 cellulare;
spese relative a imposta di bollo e assicurazione del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per UN e CR ( servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc…). In relazione a queste spese il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro a mezzo mail, pec, fax o sms, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto con le stesse modalità entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
− MODALITA' DI RIMBORSO Tutte le spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il genitore che ha anticipato la spesa ha diritto al rimborso pro quota dall'altro entro 15 giorni dal ricevimento per iscritto della richiesta (sempre a mezzo mail, pec, fax o sms) la quale dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi di spesa. Le parti dichiarano di ben conoscere e accettare il contenuto del richiamato protocollo al quale dovranno fare riferimento per ogni ulteriore aspetto dallo stesso regolamentato e non previsto nel presente ricorso.
10- I minori dovranno avere regolari rapporti con i nonni ed i parenti dell'uno e dell'altro genitore ma essi in alcun modo potranno interferire nelle linee di educazione dei figli stabilite dai genitori stessi.
11– I coniugi prestano sin d' ora vicendevolmente il prescritto nulla osta al consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e delle carte d'identità valevole per l'espatrio, nonché di ogni altro documento amministrativo per la concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge.
12- L' autovettura modello RENAULT CAPTUR, TG GA884VT n° telaio VF1RJB00764806420 intestata a verrà assegnata alla Signora attraverso Parte_1 Parte_2 il passaggio di proprietà entro 60 giorni dall' omologa della Sentenza di Separazione. (si allega libretto di circolazione AH0960470)». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 15/9/2013, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
2/11/2018) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 15/9/2013, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 11, Parte II, Serie C, Ufficio sesto, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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