Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 169/2024 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:
dott. Daniele Venier Presidente
dott. Alberto Valle Consigliere relatore dott. Sergio Carnimeo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 5.2.2024
da
C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Augusta de'Manzano del foro di Trieste e presso il suo Studio in Trieste
elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso in appello
Appellante
contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Bellodi del foro di Trieste e presso il suo Studio in Trieste elettivamente domiciliata,
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
emessa nell'ambito del procedimento sub RG 744/2021 Tribunale di Trieste,
comunicata via pec dalla Cancelleria a questa difesa in data 6.05.2024 (doc. A).
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza: Nel merito, previa audizione del figlio circa i reali tempi di Per_1
permanenza presso il padre:
1. disporre un assegno di mantenimento a carico del IG.
a favore dei figli pari a 250,00 € mensili ciascuno, da onorare entro il 5 di CP_1
ogni mese per quel mese stesso, con rivalutazione annuale ex indici ISTAT;
in subordine disporre la diversa somma ritenuta di Giustizia, in ogni caso maggiore rispetto a quella attuale;
2. confermare l'ordine al terzo datore di lavoro del sig. di pagamento CP_1
delle somme dovute direttamente nelle mani della IG.ra ;
3. spese straordinarie Pt_1
al 50% a carico del padre come da Protocollo del Tribunale di Trieste;
prevedere che ogni figlio avrà diritto a svolgere un'attività sportiva;
4. assegno unico a favore integrale della IG.ra ; Con vittoria di compensi processuali. Pt_1
Per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per mancata indicazione dei motivi specifici di appello in via ulteriormente preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata in punto aumento del contributo di mantenimento laddove indica la cifra di
€250,00 mensili invece che la cifra di € 240,00 mensili come indicata in primo grado e in sede di precisazione delle conclusioni in via ulteriormente preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata in punto attività sportiva in quanto nuova ex art. 325 c.p.c. nel merito rigettare integralmente le domande formulate in punto modifica della sentenza del Tribunale di Trieste del 6 maggio 2024 all'esito confermando integralmente le statuizioni di primo grado. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
Motivi della decisione
1. Con sentenza in data 2 maggio 2024 il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 22 marzo 2021 da al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto il 18 marzo 2006 con ha disposto l'affido dei figli minori Controparte_1
, nato il [...] e , nato il [...], ad [...] i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ha stabilito tempi e modi della permanenza dei figli presso il padre, ha posto a carico del a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei minori, l'importo mensile di euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, ha attribuito alla il 75% dell'assegno unico ed ha integralmente compensato le spese di lite. Pt_1
2. Avverso la decisione ha interposto appello chiedendo: Parte_1
- incrementarsi il contributo al mantenimento ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio o diversa somma di giustizia, in ogni caso maggiore di quella stabilita nel provvedimento impugnato;
- prevedersi il diritto dei figli a svolgere un'attività sportiva;
- attribuirsi per l'intero all'appellante l'assegno unico.
A sostegno dell'incremento del contributo per il mantenimento dei figli ha dedotto la disparità di redditi e la ridotta frequenza della permanenza dei figli presso l'abitazione paterna, rispetto a quanto stabilito nella sentenza divorzile.
3. si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso in difetto Controparte_1
di specifici motivi di gravame, l'inammissibilità della domanda di aumento del contributo al mantenimento ad euro 250,00, importo maggiore di quello (euro 240,00)
quantificato in sede di precisazione delle conclusioni, l'inammissibilità della domanda relativa all'attività sportiva dei figli in quanto nuova;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello.
4. Non essendo stata accolta la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza
8.10.2024, la causa è quindi passata in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 22.10.2024 e trascritte in epigrafe.
5. L'appello nel suo complesso si sottrae alla censura di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), essendovi esposte in modo sufficientemente chiaro e preciso le circostanze in fatto poste a base della richiesta di incremento della contribuzione paterna al mantenimento della prole.
6. Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario,
possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità
pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti (per tutte, Cass. 13.1.2004, n. 270). Ne consegue che, non soggiacendo la materia dei provvedimenti di contenuto economico in favore della prole alle preclusioni che delimitano l'iniziativa processuale delle parti, è sempre consentito alle stesse, anche in sede d'impugnazione ed all'esito sia di un mutamento delle circostanze fattuali, sia di una diversa valutazione delle condizioni esistenti all'atto della pronuncia, modificare le proprie richieste.
L'eccezione di inammissibilità della domanda dell'appellante, di incremento del contributo del coniuge al mantenimento dei figli, è perciò infondata.
7. E' inammissibile, siccome non correlata ad un capo o parte del provvedimento impugnato, della quale si intenda ottenere la riforma, la richiesta dell'appellante affinchè sia espressamente previsto il diritto dei figli allo svolgimento di attività
sportiva. Peraltro, mentre non consta, ed è specificamente contestato dall'appellato,
che egli si sia opposto in passato ad un tanto, la sopportazione da parte sua dei relativi costi è da ritenersi già scontata nella previsione della partecipazione al 50% nelle spese straordinarie.
8. Nel merito.
8.1. La richiesta di determinazione del contributo al mantenimento dei figli in ragione di euro 250 mensili per ciascuno, trova per un verso sicura giustificazione nelle esigenze ordinariamente connaturate alla loro età (all'attualità rispettivamente 18 e 11
anni) e si ritiene per altro verso proporzionata alla capacità reddituale dell'appellato, il quale risulta aver percepito un reddito netto di euro 22 mila circa nel 2021, 21mila circa nel 2022 e 27mila circa nel 2023 (docc. 3 a 5 appellato), cui va contrapposta la situazione della , allo stato, come accertato dal tribunale, priva di stabile Pt_1 occupazione lavorativa, anche per essersi, ad oggi, dedicata all'accudimento dei figli con lei pacificamente conviventi.
8.2.
Considerato che
non sono state richieste modifiche al regime di affido e di visita dei figli disposto in sentenza, né risulta che il sia venuto meno ai propri CP_1
doveri al riguardo, non si ravvisano ragioni per modificare il provvedimento impugnato quanto a ripartizione tra le parti dell'assegno unico.
9. In considerazione del complessivo esito del giudizio, che ha visto solo parzialmente accolte le domande della appellante, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
1) in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto rigetta, ridetermina in euro
250 mensili il contributo al mantenimento a carico di per ciascun Persona_3
figlio;
2) spese di entrambi i gradi integralmente compensate.
Così deciso in Trieste, il 22.10.2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Alberto Valle Dott. Daniele Venier