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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 2671/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SEGATO FRANCESCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... - Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, ai sensi dell'art. 151 1 comma c.c.
- Ordinare al Comune di Marmirolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni di separazione:
1. I figli sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre in Marmirolo (MN) Centro San Brizio n. 56. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I IGnori e Parte_1 Parte_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e , mentre ogni genitore Per_2 potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza degli stessi presso le rispettive abitazioni.
Per_ 2. Il padre avrà facoltà di vedere i figli e ogni volta che vorrà, anche Per_2 presso l'abitazione materna nonché di tenerle con sé, compatibilmente con le attività scolastiche e/o gli altri impegni sociali-ricreativi delle minori, previo accordo tra i genitori durante i giorni della settimana, con fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18:00 e sino alla domenica sera alle ore 21:30. Durante le festività i genitori si avvicenderanno come segue, adeguando comunque l'esercizio dei loro diritti all'età e al grado di autonomia dei figli: il padre terrà i figli una settimana in occasione delle festività natalizie, anche in giorni non consecutivi, tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante le vacanze estive. In ogni caso, nei giorni di Natale e Pasqua, così come per ogni altra festività nazionale, i genitori si alterneranno di anno in anno, alternandosi altresì tra i vari giorni festivi dello stesso anno.
3. Il IG. verserà alla IG.ra la somma di euro 450,00 Parte_2 Parte_1 (quattrocentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento dei figli (e quindi € 225,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra
. Quanto sopra sino a quando ogni figlio si troverà nella concreta condizione Parte_1 di autosufficienza economica percependo un reddito che le consenta di provvedere alle proprie eIGenze. le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% e vanno individuate facendo riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, a cui si rinvia anche per la determinazione della procedura da seguire per conseguire la restituzione delle somme eventualmente anticipate.
4. I IGnori e si rilasciano fin d'ora reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del Per_ passaporto o di documento valido per l'espatrio anche a favore dei figli e . Per_2
5. Ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro ogni cambio di residenza e ogni cambio di utenza telefonica fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli.
6. Le parti sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno ora reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento o per qualunque altro titolo. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MARMIROLO (MN) in data 13/06/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2015) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARMIROLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 2671/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SEGATO FRANCESCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... - Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, ai sensi dell'art. 151 1 comma c.c.
- Ordinare al Comune di Marmirolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni di separazione:
1. I figli sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre in Marmirolo (MN) Centro San Brizio n. 56. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I IGnori e Parte_1 Parte_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e , mentre ogni genitore Per_2 potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza degli stessi presso le rispettive abitazioni.
Per_ 2. Il padre avrà facoltà di vedere i figli e ogni volta che vorrà, anche Per_2 presso l'abitazione materna nonché di tenerle con sé, compatibilmente con le attività scolastiche e/o gli altri impegni sociali-ricreativi delle minori, previo accordo tra i genitori durante i giorni della settimana, con fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18:00 e sino alla domenica sera alle ore 21:30. Durante le festività i genitori si avvicenderanno come segue, adeguando comunque l'esercizio dei loro diritti all'età e al grado di autonomia dei figli: il padre terrà i figli una settimana in occasione delle festività natalizie, anche in giorni non consecutivi, tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante le vacanze estive. In ogni caso, nei giorni di Natale e Pasqua, così come per ogni altra festività nazionale, i genitori si alterneranno di anno in anno, alternandosi altresì tra i vari giorni festivi dello stesso anno.
3. Il IG. verserà alla IG.ra la somma di euro 450,00 Parte_2 Parte_1 (quattrocentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento dei figli (e quindi € 225,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra
. Quanto sopra sino a quando ogni figlio si troverà nella concreta condizione Parte_1 di autosufficienza economica percependo un reddito che le consenta di provvedere alle proprie eIGenze. le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% e vanno individuate facendo riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, a cui si rinvia anche per la determinazione della procedura da seguire per conseguire la restituzione delle somme eventualmente anticipate.
4. I IGnori e si rilasciano fin d'ora reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del Per_ passaporto o di documento valido per l'espatrio anche a favore dei figli e . Per_2
5. Ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro ogni cambio di residenza e ogni cambio di utenza telefonica fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli.
6. Le parti sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno ora reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento o per qualunque altro titolo. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MARMIROLO (MN) in data 13/06/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2015) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARMIROLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca