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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
1896/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1896/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Siviero ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Finotelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.04.2009 ad Ariano nel Polesine, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Ariano nel Polesine, atto n. 1, parte 2. Serie A, Anno 2009, alle seguenti CONDIZIONI 1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, Per_1 alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Il sig. potrà vedere e tenere con sé a Pt_2 Per_1 weekend alternati:
1 nei weekend di pertinenza del starà con lui dal venerdì dopo la scuola Pt_2 Per_1
(se possibile) alla domenica dopo cena, con pernotto presso la madre. Venerdì e sabato sera verrà riportata a casa della madre alle ore 23:00, mentre la domenica alle ore 21:30. La settimana che include il weekend di sua pertinenza, il padre potrà tenere con sé un pomeriggio a settimana preventivamente concordato dall'uscita di Per_1 scuola (se possibile) sino a dopo cena, quando l'accompagnerà presso la residenza della madre alle ore 21:30. La settimana che include il weekend di pertinenza della madre, invece, il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana preventivamente concordati, dall'uscita da scuola (se possibile), sino a dopo cena quando la riaccompagnerà presso la madre alle ore 21:30. Oltre a quanto sopra, il padre potrà in ogni caso far visita e stare con la bambina ogni volta lo vorrà, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli Pt_1 impegni di entrambi i genitori e con le esigenze di . Per_1
Il padre in ogni caso potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente. Inizialmente, la figlia continuerà a pernottare presso la madre anche nei giorni di pertinenza del padre, fatto salvo in ogni caso la possibilità per la stessa di pernottare dal padre non appena lo vorrà. Indicativamente, i genitori terranno la figlia durante le vacanze natalizie e pasquali in modo equilibrato, 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare ogni anno compatibilmente al periodo di ferie dei ricorrenti. Tali condizioni potranno sempre e comunque essere derogate dall'accordo tra i genitori, compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni dei genitori stessi. I coniugi si impegnano a mantenere i rapporti tra la figlia ed i nonni paterni e materni. In ogni caso, i genitori si impegnano ad essere pienamente collaborativi, tenendo conto sia dei rispettivi impegni lavorativi, sia delle esigenze, degli impegni e dei desideri della figlia;
pertanto, anche nei giorni di spettanza dell'altro genitore, il padre e la madre si impegnano reciprocamente a far esercitare all'altro il diritto di accesso al figlio.
2. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra € 350,00 entro il giorno Pt_2 Pt_1
10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento di , da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota del 50% delle spese extra
– da versarsi alle seguenti coordinate: [...];
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ad eccezione di quanto previsto sopra.
4. I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti e al rilascio del passaporto o documento equipollente della minore.
5. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione In fatto –
2 Con ricorso congiunto depositato il 4-6-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia Pt_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 18-4-2009 ad Ariano nel Polesine (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ariano nel Polesine (RO) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2009, e deducevano che:
- dall'unione era nata la figlia il 25-11-2013; Per_1
- con la sentenza n. 112/2024, depositata il 17-6-2024, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 17-6-2024, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , impiegata, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 un reddito pari Parte_1
a 20.588,61 euro netti, mentre geometra, nell'anno d'imposta Parte_2
2023 aveva percepito un reddito pari a 52.192,00 euro lordi.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 28-8-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 112/2024, depositata il 17-6-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della figlia , minore d'età. Per_1
3 Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1896/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18-4-2009 ad Ariano nel Polesine (PD) da e Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ariano nel Polesine al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2009;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 28 agosto 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1896/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Siviero ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Finotelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.04.2009 ad Ariano nel Polesine, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Ariano nel Polesine, atto n. 1, parte 2. Serie A, Anno 2009, alle seguenti CONDIZIONI 1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, Per_1 alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Il sig. potrà vedere e tenere con sé a Pt_2 Per_1 weekend alternati:
1 nei weekend di pertinenza del starà con lui dal venerdì dopo la scuola Pt_2 Per_1
(se possibile) alla domenica dopo cena, con pernotto presso la madre. Venerdì e sabato sera verrà riportata a casa della madre alle ore 23:00, mentre la domenica alle ore 21:30. La settimana che include il weekend di sua pertinenza, il padre potrà tenere con sé un pomeriggio a settimana preventivamente concordato dall'uscita di Per_1 scuola (se possibile) sino a dopo cena, quando l'accompagnerà presso la residenza della madre alle ore 21:30. La settimana che include il weekend di pertinenza della madre, invece, il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana preventivamente concordati, dall'uscita da scuola (se possibile), sino a dopo cena quando la riaccompagnerà presso la madre alle ore 21:30. Oltre a quanto sopra, il padre potrà in ogni caso far visita e stare con la bambina ogni volta lo vorrà, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli Pt_1 impegni di entrambi i genitori e con le esigenze di . Per_1
Il padre in ogni caso potrà comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente. Inizialmente, la figlia continuerà a pernottare presso la madre anche nei giorni di pertinenza del padre, fatto salvo in ogni caso la possibilità per la stessa di pernottare dal padre non appena lo vorrà. Indicativamente, i genitori terranno la figlia durante le vacanze natalizie e pasquali in modo equilibrato, 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare ogni anno compatibilmente al periodo di ferie dei ricorrenti. Tali condizioni potranno sempre e comunque essere derogate dall'accordo tra i genitori, compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni dei genitori stessi. I coniugi si impegnano a mantenere i rapporti tra la figlia ed i nonni paterni e materni. In ogni caso, i genitori si impegnano ad essere pienamente collaborativi, tenendo conto sia dei rispettivi impegni lavorativi, sia delle esigenze, degli impegni e dei desideri della figlia;
pertanto, anche nei giorni di spettanza dell'altro genitore, il padre e la madre si impegnano reciprocamente a far esercitare all'altro il diritto di accesso al figlio.
2. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra € 350,00 entro il giorno Pt_2 Pt_1
10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento di , da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota del 50% delle spese extra
– da versarsi alle seguenti coordinate: [...];
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ad eccezione di quanto previsto sopra.
4. I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti e al rilascio del passaporto o documento equipollente della minore.
5. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione In fatto –
2 Con ricorso congiunto depositato il 4-6-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia Pt_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 18-4-2009 ad Ariano nel Polesine (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ariano nel Polesine (RO) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2009, e deducevano che:
- dall'unione era nata la figlia il 25-11-2013; Per_1
- con la sentenza n. 112/2024, depositata il 17-6-2024, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 17-6-2024, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , impiegata, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 un reddito pari Parte_1
a 20.588,61 euro netti, mentre geometra, nell'anno d'imposta Parte_2
2023 aveva percepito un reddito pari a 52.192,00 euro lordi.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 28-8-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 112/2024, depositata il 17-6-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della figlia , minore d'età. Per_1
3 Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1896/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18-4-2009 ad Ariano nel Polesine (PD) da e Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ariano nel Polesine al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2009;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 28 agosto 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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