TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente
dott.ssa Silvia Capitano Giudice
dott.ssa Federica Verro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2026 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SGARITO CARLA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- parte convenuta -
oggetto: interdizione.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 4.6.2025 al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, premettendo di essere Parte_1
amministratore di sostegno di , giusto provvedimento del 10.5.2019, ha Controparte_1
chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare l'interdizione di quest'ultima proponendosi quale tutore.
A supporto della propria istanza ha affermato che:
1 - è sottoposta ad amministrazione di sostegno a far data 2017; Controparte_1
- le sue condizioni di infermità si sono notevolmente aggravate;
- come certificato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale
di Agrigento del 30.05.2024 prot. 86739, ella “risulta affetta da Psicosi schizofrenica grave tipo
Schizoaffettiva cronica. Numerosi ricoveri in SPDC anche in regime di TSO per scompenso con
manifestazioni maniacali gravi ……la stessa nell'ultimo periodo ha manifestato delle reazioni avverse
agli psicofarmaci che hanno messo a rischio la vita della stessa e che pertanto non possono più essere
utilizzati. La riacutizzazione della sintomatologia si presenta con agitazione psicomotoria, umore
marcatamente disforico, allentamento di nessi associativi, aggressività, minacciosità, assenza di insight
di malattia che spesso motivano l'intervento anche delle forze dell'ordine. Nelle fasi di scompenso la pz
si presenta non collaborante, disforica, con eloquio accelerato, delirante persecutoria, comportamenti
disinibiti con agitazione psicomotoria ed eteroaggressività verbale e fisica presentando un'alta
pericolosità psichiatrica”;
- la stessa non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di salute rifiutando di essere ricoverata e decidendo in via autonoma di lasciare la Cooperativa presso cui era ricoverata, rappresentando al di fuori delle strutture un elemento di grave pericolo per sé e per gli altri.
Parenti e affini hanno fatto pervenire, tramite il legale del ricorrente, una dichiarazione con cui sostanzialmente si sono associati all'istanza (cfr. all.ti note del 3.3.2025).
La causa, istruita con l'esame dell'interdicenda, audizione dei parenti e mediante documentazione, con provvedimento a verbale del 4/6/2025 è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati.
Il P.M. ha apposto il visto in data 5.6.2025.
***************************************
Dalla documentazione medica prodotta a corredo del ricorso, è emersa con riguardo a la segue diagnosi “affetta da Psicosi schizofrenica grave di Schizoaffettiva cronica”, Controparte_1
con la precisazione che “le condizioni cliniche sono aggravate dalla grave obesità e dalla presenza di
un grosso laparocele addominale in atto non operabile con reazione avversa a benzodiazepine e alcuni
antipsicotici”.
2 L'esame dell'interdicenda nel corso dell'udienza tenutasi in data 4.6.2025 ha confermato le indicate esigenze di protezione della persona poiché nel corso del suo esame ella si è
mostrata spesso disorientata e confusa e ha dato segno di non comprendere la necessità di cura.
Si ritiene tuttavia che l'istituto dell'interdizione non sia idoneo nel caso di specie,
considerate le esigenze rappresentate.
La consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che la misura dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario;
nell'individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di extrema ratio (Cass. Civ. 17962/2015, già Corte Costituzionale n. 440/2005), con la precisazione che il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Va osservato, infatti ed in termini più generali, all'esito di attenta analisi delle misure di protezione presenti nell'ordinamento, che varie sono le ragioni per ritenere preferibile l'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione, ove quest'ultima non risulti assolutamente necessaria per l'adeguata tutela del soggetto debole.
In particolare, da un lato, l'amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario: si pensi alla dispensa dall'inventario, impossibile nella tutela (art. 362 c.c.); alla possibilità, concessa al beneficiario ma non all'interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione (arg. a contrario ex art. 471 c.c.); alla maggiore rapidità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema di autorizzazioni (cfr. artt. 375 e 411, comma 1,
c.c.), ed al relativo risparmio fiscale (cfr. art. 30 D.P.R. 115/2002 e Circ. Min. Giust. 12.5.2014);
alla maggiore velocità e razionalità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema
3 di trasferimento dei fascicoli pendente procedura (cfr. Cass. Civ Sez. 6-1, Ord. n. 9389 del
17.04.2013 in materia di amministrazione di sostegno, nonché, nell'ambito della tutela, art. 343,
comma 2, c.c.); alla maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell'amministrazione di sostegno (artt. 407, comma 4 e 413 c.c.); e a molte altre fattispecie ancora.
Dall'altro lato, l'amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina ed ai medesimi obblighi del tutore (cfr. art. 411, comma 1, c.c., ed i relativi richiami) e la protezione rispetto al compimento di eventuali atti pregiudizievoli non autorizzati è, in entrambe le misure, successiva, annullatori, e soggetta al medesimo termine prescrizionale (cfr. artt. 412 e 427 c.c.; anzi, nel novero dei soggetti legittimati, in materia di amministrazione di sostegno, figura altresì il , diversamente che nella Controparte_2
tutela).
Ciò dimostra come - sicuramente nel caso oggetto del presente giudizio - a parità di vantaggi, l'amministrazione di sostegno - anche in quanto già in corso - soddisfi esigenze di economia, in termini di risparmio di oneri procedurali e minore sacrificio possibile della capacità di agire del soggetto, ugualmente protetto, in linea con il principio di extrema ratio
nella scelta della misura sopra ricordato.
Il ricorrente, infatti, si precisa, non ha rappresentato esigenze di tutela di interessi patrimoniali - non emergendo un patrimonio tale da richiedere significativi atti di gestione -
bensì la “non sufficienza” della misura dell'amministrazione di sostegno per garantire il ricovero presso strutture specializzate, lamentando che, ad oggi, la beneficiaria può
autonomamente decidere di lasciare la Cooperativa presso cui si trova.
Ebbene, premesso che non risulta agli atti il provvedimento con cui il Giudice Tutelare ha individuato i poteri dell'amministratore di sostegno, non potendone quindi il Collegio
apprezzare l'estensione, appare opportuno precisare che gli effetti dell'amministrazione di sostegno sono duttili, determinati e modificabili in base alle esigenze del caso concreto.
Sul punto, si riporta il principio recentissimamente espresso dalla Corte di Cassazione
(Cass. Civ. sez. I n. 6553/2025) sulla possibilità - in genere - di imporre con il decreto di amministrazione di sostegno limitazioni alla facoltà di spostarsi, l'obbligo di risiedere in un determinato luogo e la imposizione dei trattamenti sanitari: “La Corte EDU ha osservato che
privare una persona della sua capacità, anche in parte, è una misura molto grave che dovrebbe essere
4 riservata a circostanze eccezionali e che la portata dei poteri dell'amministratore dipende dalla
situazione del beneficiario della misura, che non può in nessun caso essere totalmente privato della sua
capacità di esercizio. Ha osservato altresì che in alcune circostanze il benessere di una persona affetta
da disturbi mentali può costituire un fattore addizionale di cui tenere conto, oltre agli elementi medici,
al momento di valutare la necessità di collocare tale persona in un istituto. Tuttavia, il bisogno oggettivo
di un alloggio e di un'assistenza sociale non deve portare automaticamente a imporre misure privative
della libertà. Secondo la Corte, qualsiasi misura di protezione adottata nei confronti di una persona
capace di esprimere la propria volontà deve, per quanto possibile, rispecchiare i suoi desideri, essere
proporzionata ed adeguata alla situazione individuale, non essere rimessa esclusivamente alla decisione
dei tutori legali ma applicando dispositivi di assistenza all'adozione di decisioni anche attraverso la
formazione dei professionisti della giustizia della salute e dei servizi sociali in ogni caso prevenire
l'isolamento e la segregazione delle persone interessate.
Si osserva, al riguardo, che per quanto attiene ai trattamenti sanitari, la legge italiana prevede già
un procedimento partecipativo per la formazione del consenso informato che, anche nel caso di
mancanza o ablazione della capacità della persona, non è demandato esclusivamente alla volontà del
rappresentante, il quale deve tenere conto della opinione della persona interessata secondo quanto
dispone dell'art. 3 della legge n. 219/2017, comunemente nota come legge sulle direttive anticipate di
trattamento (legge DAT). L'art. 3 della legge DAT dispone infatti che (comma 4) nel caso in cui sia
stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche
dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del
beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Ed ancora che nel caso in cui
il rappresentante legale della persona interdetta oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona
minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la
decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o
dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale
della struttura sanitaria. Nella legislazione italiana esiste dunque una base normativa che consente al
rappresentante di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari validamente e legalmente,
anche in maniera difforme rispetto alla volontà dell'interessato, purché della opinione di costui sia
5 tenuto debito conto nei limiti in cui la sua capacità di discernimento lo consente, e si sia tenuto conto
della opinione dei medici che, così come i parenti, possono ricorrere al giudice tutelare ove siano di
diverso avviso.
Quanto invece all'obbligo di risiedere in un certo luogo, offre una base legale l'art. 358 del codice
civile, il quale prevede che il minore non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato,
senza il permesso del tutore e qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di
richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare. La disposizione normativa è estesa ex lege
all'interdetto (art 424 c.c.) e quindi costituisce uno di quegli "effetti limitazioni o decadenze previste da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato" che il giudice tutelare potrebbe estendere anche al
beneficiario di amministrazione di sostegno.
Tuttavia, né l'art. 358 c.c. né l'art. 3 della legge DAT consentono di imporre, con l'uso dei mezzi
coercitivi, limitazioni della libertà personale.
Vi è differenza tra la decisione che il rappresentante di una persona minus habens può
legittimamente adottare nell'interesse di questa persona, e la esecuzione della decisione.
Il rappresentante può decidere ai sensi dell'art. 358 c.c. il luogo dove la persona risiede, e può
esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari, nei termini previsti dall'art. 3 della legge DAT,
ma per attuare queste decisioni occorre la collaborazione volontaria del diretto interessato;
l'attuazione
della decisione non può farsi ricorrendo a mezzi coercitivi, alla forza fisica o ad altre misure che siano
lesive della dignità della persona. L'applicazione della contenzione fisica e della privazione della libertà
personale nel nostro ordinamento è consentita solo se una norma di legge espressamente lo preveda.
Vero è che il minore (e quindi anche l'interdetto) ha il dovere di non abbandonare il luogo ove il
tutore lo ha collocato per la sua cura ed educazione, ma nel caso in cui si allontani la norma autorizza
il tutore soltanto a richiamarlo ricorrendo al giudice tutelare. Richiamare una persona in un
determinato luogo non significa ricondurvela con la forza;
significa piuttosto che il giudice tutelare,
anche ricorrendo all'assistenza degli organi della pubblica amministrazione i cui scopi corrispondono
alle sue funzioni (art. 344 c.c.), rintraccia la persona e ne predispone il rientro al luogo di residenza
stabilito” (ndr. enfasi aggiunte).
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, quindi, il Collegio respinge la richiesta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per l'adeguata protezione del soggetto debole, già sottoposto ad amministrazione di sostegno.
6 Attesa la natura del presente procedimento, le spese di lite vanno interamente lasciate a carico del ricorrente, che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, respinge la domanda di interdizione.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
il Giudice rel. il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente
dott.ssa Silvia Capitano Giudice
dott.ssa Federica Verro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2026 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SGARITO CARLA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- parte convenuta -
oggetto: interdizione.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 4.6.2025 al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, premettendo di essere Parte_1
amministratore di sostegno di , giusto provvedimento del 10.5.2019, ha Controparte_1
chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare l'interdizione di quest'ultima proponendosi quale tutore.
A supporto della propria istanza ha affermato che:
1 - è sottoposta ad amministrazione di sostegno a far data 2017; Controparte_1
- le sue condizioni di infermità si sono notevolmente aggravate;
- come certificato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale
di Agrigento del 30.05.2024 prot. 86739, ella “risulta affetta da Psicosi schizofrenica grave tipo
Schizoaffettiva cronica. Numerosi ricoveri in SPDC anche in regime di TSO per scompenso con
manifestazioni maniacali gravi ……la stessa nell'ultimo periodo ha manifestato delle reazioni avverse
agli psicofarmaci che hanno messo a rischio la vita della stessa e che pertanto non possono più essere
utilizzati. La riacutizzazione della sintomatologia si presenta con agitazione psicomotoria, umore
marcatamente disforico, allentamento di nessi associativi, aggressività, minacciosità, assenza di insight
di malattia che spesso motivano l'intervento anche delle forze dell'ordine. Nelle fasi di scompenso la pz
si presenta non collaborante, disforica, con eloquio accelerato, delirante persecutoria, comportamenti
disinibiti con agitazione psicomotoria ed eteroaggressività verbale e fisica presentando un'alta
pericolosità psichiatrica”;
- la stessa non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di salute rifiutando di essere ricoverata e decidendo in via autonoma di lasciare la Cooperativa presso cui era ricoverata, rappresentando al di fuori delle strutture un elemento di grave pericolo per sé e per gli altri.
Parenti e affini hanno fatto pervenire, tramite il legale del ricorrente, una dichiarazione con cui sostanzialmente si sono associati all'istanza (cfr. all.ti note del 3.3.2025).
La causa, istruita con l'esame dell'interdicenda, audizione dei parenti e mediante documentazione, con provvedimento a verbale del 4/6/2025 è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati.
Il P.M. ha apposto il visto in data 5.6.2025.
***************************************
Dalla documentazione medica prodotta a corredo del ricorso, è emersa con riguardo a la segue diagnosi “affetta da Psicosi schizofrenica grave di Schizoaffettiva cronica”, Controparte_1
con la precisazione che “le condizioni cliniche sono aggravate dalla grave obesità e dalla presenza di
un grosso laparocele addominale in atto non operabile con reazione avversa a benzodiazepine e alcuni
antipsicotici”.
2 L'esame dell'interdicenda nel corso dell'udienza tenutasi in data 4.6.2025 ha confermato le indicate esigenze di protezione della persona poiché nel corso del suo esame ella si è
mostrata spesso disorientata e confusa e ha dato segno di non comprendere la necessità di cura.
Si ritiene tuttavia che l'istituto dell'interdizione non sia idoneo nel caso di specie,
considerate le esigenze rappresentate.
La consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che la misura dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario;
nell'individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di extrema ratio (Cass. Civ. 17962/2015, già Corte Costituzionale n. 440/2005), con la precisazione che il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Va osservato, infatti ed in termini più generali, all'esito di attenta analisi delle misure di protezione presenti nell'ordinamento, che varie sono le ragioni per ritenere preferibile l'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione, ove quest'ultima non risulti assolutamente necessaria per l'adeguata tutela del soggetto debole.
In particolare, da un lato, l'amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario: si pensi alla dispensa dall'inventario, impossibile nella tutela (art. 362 c.c.); alla possibilità, concessa al beneficiario ma non all'interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione (arg. a contrario ex art. 471 c.c.); alla maggiore rapidità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema di autorizzazioni (cfr. artt. 375 e 411, comma 1,
c.c.), ed al relativo risparmio fiscale (cfr. art. 30 D.P.R. 115/2002 e Circ. Min. Giust. 12.5.2014);
alla maggiore velocità e razionalità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema
3 di trasferimento dei fascicoli pendente procedura (cfr. Cass. Civ Sez. 6-1, Ord. n. 9389 del
17.04.2013 in materia di amministrazione di sostegno, nonché, nell'ambito della tutela, art. 343,
comma 2, c.c.); alla maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell'amministrazione di sostegno (artt. 407, comma 4 e 413 c.c.); e a molte altre fattispecie ancora.
Dall'altro lato, l'amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina ed ai medesimi obblighi del tutore (cfr. art. 411, comma 1, c.c., ed i relativi richiami) e la protezione rispetto al compimento di eventuali atti pregiudizievoli non autorizzati è, in entrambe le misure, successiva, annullatori, e soggetta al medesimo termine prescrizionale (cfr. artt. 412 e 427 c.c.; anzi, nel novero dei soggetti legittimati, in materia di amministrazione di sostegno, figura altresì il , diversamente che nella Controparte_2
tutela).
Ciò dimostra come - sicuramente nel caso oggetto del presente giudizio - a parità di vantaggi, l'amministrazione di sostegno - anche in quanto già in corso - soddisfi esigenze di economia, in termini di risparmio di oneri procedurali e minore sacrificio possibile della capacità di agire del soggetto, ugualmente protetto, in linea con il principio di extrema ratio
nella scelta della misura sopra ricordato.
Il ricorrente, infatti, si precisa, non ha rappresentato esigenze di tutela di interessi patrimoniali - non emergendo un patrimonio tale da richiedere significativi atti di gestione -
bensì la “non sufficienza” della misura dell'amministrazione di sostegno per garantire il ricovero presso strutture specializzate, lamentando che, ad oggi, la beneficiaria può
autonomamente decidere di lasciare la Cooperativa presso cui si trova.
Ebbene, premesso che non risulta agli atti il provvedimento con cui il Giudice Tutelare ha individuato i poteri dell'amministratore di sostegno, non potendone quindi il Collegio
apprezzare l'estensione, appare opportuno precisare che gli effetti dell'amministrazione di sostegno sono duttili, determinati e modificabili in base alle esigenze del caso concreto.
Sul punto, si riporta il principio recentissimamente espresso dalla Corte di Cassazione
(Cass. Civ. sez. I n. 6553/2025) sulla possibilità - in genere - di imporre con il decreto di amministrazione di sostegno limitazioni alla facoltà di spostarsi, l'obbligo di risiedere in un determinato luogo e la imposizione dei trattamenti sanitari: “La Corte EDU ha osservato che
privare una persona della sua capacità, anche in parte, è una misura molto grave che dovrebbe essere
4 riservata a circostanze eccezionali e che la portata dei poteri dell'amministratore dipende dalla
situazione del beneficiario della misura, che non può in nessun caso essere totalmente privato della sua
capacità di esercizio. Ha osservato altresì che in alcune circostanze il benessere di una persona affetta
da disturbi mentali può costituire un fattore addizionale di cui tenere conto, oltre agli elementi medici,
al momento di valutare la necessità di collocare tale persona in un istituto. Tuttavia, il bisogno oggettivo
di un alloggio e di un'assistenza sociale non deve portare automaticamente a imporre misure privative
della libertà. Secondo la Corte, qualsiasi misura di protezione adottata nei confronti di una persona
capace di esprimere la propria volontà deve, per quanto possibile, rispecchiare i suoi desideri, essere
proporzionata ed adeguata alla situazione individuale, non essere rimessa esclusivamente alla decisione
dei tutori legali ma applicando dispositivi di assistenza all'adozione di decisioni anche attraverso la
formazione dei professionisti della giustizia della salute e dei servizi sociali in ogni caso prevenire
l'isolamento e la segregazione delle persone interessate.
Si osserva, al riguardo, che per quanto attiene ai trattamenti sanitari, la legge italiana prevede già
un procedimento partecipativo per la formazione del consenso informato che, anche nel caso di
mancanza o ablazione della capacità della persona, non è demandato esclusivamente alla volontà del
rappresentante, il quale deve tenere conto della opinione della persona interessata secondo quanto
dispone dell'art. 3 della legge n. 219/2017, comunemente nota come legge sulle direttive anticipate di
trattamento (legge DAT). L'art. 3 della legge DAT dispone infatti che (comma 4) nel caso in cui sia
stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche
dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del
beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Ed ancora che nel caso in cui
il rappresentante legale della persona interdetta oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona
minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la
decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o
dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale
della struttura sanitaria. Nella legislazione italiana esiste dunque una base normativa che consente al
rappresentante di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari validamente e legalmente,
anche in maniera difforme rispetto alla volontà dell'interessato, purché della opinione di costui sia
5 tenuto debito conto nei limiti in cui la sua capacità di discernimento lo consente, e si sia tenuto conto
della opinione dei medici che, così come i parenti, possono ricorrere al giudice tutelare ove siano di
diverso avviso.
Quanto invece all'obbligo di risiedere in un certo luogo, offre una base legale l'art. 358 del codice
civile, il quale prevede che il minore non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato,
senza il permesso del tutore e qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di
richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare. La disposizione normativa è estesa ex lege
all'interdetto (art 424 c.c.) e quindi costituisce uno di quegli "effetti limitazioni o decadenze previste da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato" che il giudice tutelare potrebbe estendere anche al
beneficiario di amministrazione di sostegno.
Tuttavia, né l'art. 358 c.c. né l'art. 3 della legge DAT consentono di imporre, con l'uso dei mezzi
coercitivi, limitazioni della libertà personale.
Vi è differenza tra la decisione che il rappresentante di una persona minus habens può
legittimamente adottare nell'interesse di questa persona, e la esecuzione della decisione.
Il rappresentante può decidere ai sensi dell'art. 358 c.c. il luogo dove la persona risiede, e può
esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari, nei termini previsti dall'art. 3 della legge DAT,
ma per attuare queste decisioni occorre la collaborazione volontaria del diretto interessato;
l'attuazione
della decisione non può farsi ricorrendo a mezzi coercitivi, alla forza fisica o ad altre misure che siano
lesive della dignità della persona. L'applicazione della contenzione fisica e della privazione della libertà
personale nel nostro ordinamento è consentita solo se una norma di legge espressamente lo preveda.
Vero è che il minore (e quindi anche l'interdetto) ha il dovere di non abbandonare il luogo ove il
tutore lo ha collocato per la sua cura ed educazione, ma nel caso in cui si allontani la norma autorizza
il tutore soltanto a richiamarlo ricorrendo al giudice tutelare. Richiamare una persona in un
determinato luogo non significa ricondurvela con la forza;
significa piuttosto che il giudice tutelare,
anche ricorrendo all'assistenza degli organi della pubblica amministrazione i cui scopi corrispondono
alle sue funzioni (art. 344 c.c.), rintraccia la persona e ne predispone il rientro al luogo di residenza
stabilito” (ndr. enfasi aggiunte).
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, quindi, il Collegio respinge la richiesta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per l'adeguata protezione del soggetto debole, già sottoposto ad amministrazione di sostegno.
6 Attesa la natura del presente procedimento, le spese di lite vanno interamente lasciate a carico del ricorrente, che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, respinge la domanda di interdizione.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
il Giudice rel. il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7