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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5843 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 2616/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3497/2021 del Tribunale di Napoli, II Sezione civile,
depositata il 10 dicembre 2021 e rettificata per errore materiale il 18 febbraio
2022, vertente
TRA la (codice fiscale ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pianese
(codice fiscale , che la rappresenta e difende in virtù della C.F._1
procura in atti -APPELLANTE-
E
la (codice fiscale ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Dolores Cozzarelli (codice fiscale , che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù della procura in atti -APPELLATA-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1.Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 9 maggio 2019 e pedissequo decreto ritualmente notificati alla controparte, la Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la
[...]
esponendo che: Controparte_1
- “la parte ricorrente è creditrice nei confronti della Controparte_1
(…) della somma di € 90.319,10”;
[...]
- “il sig. , quale Amm.re Unico della Controparte_2 Parte_2
ha stipulato con la Spett.le polizza avente
[...] Controparte_1
n. 1/39293/87/159923073 con decorrenza 08.03.2018 assicurando contro il rischio incendio, RCT, eventi socio –politici , danni d'acqua condotta e altre garanzie l'immobile sito in Villaricca (NA) -80010- alla Via Consolare Campania,
3941”;
- “in data 12.05.2018, alle ore 23.37 circa, all'interno del suddetto immobile, si verificava un sinistro – incendio- che recava conseguenti danni alla
struttura e relativo contenuto, garantiti dalla polizza de quo”;
- “tempestivamente si comunicava detto evento alla Compagnia
Assicurativa (…) precisamente in data 14.05.2018 alle ore 15:48”;
- “ in aderenza alle Condizioni di Assicurazione della polizza collettiva n. le parti ricorrevano ad un collegio arbitrale ai sensi della polizza ut supra. Previa sottoscrizione del relativo “Atto di nomina dei Periti e relativo mandato” lo stesso
sottoscritto dalla parti in data 8.10.2018, nonché il giorno 19.11.2018, ove si provvedeva alla nomina dell'arbitro per la risoluzione del disaccordo intercorrente tra le stesse”;
- “ il suddetto collegio addiveniva alla redazione di “Processo Verbale
Conclusivo di Perizia” ove ai sensi della lettera e) dell'Atto di Nomina dei Periti
e Relativo Mandato, si formulava – all'unanimità- la stima e la liquidazione del
danno patito e accertato a favore della nella somma Parte_2
complessiva di € 90.319,10. Difatti per la polizza n 1/39293/87/159923073 il collegio arbitrale ha stabilito un danno indennizzabile nella somma di €
50.555,92 per la partita fabbricato, € 27.103,50 per la partita contenuto, e €
5.242,36 a titolo di spese di demolizione e sgombero: inoltre, ai sensi dell'art.21.1.co.T riconoscevano a titolo di spese ed onorari sostenute dalla ditta istante l'importo indennizzabile di € 1.800,00 come da Proforma fattura emessa
a Suo favore dal Geo. ”; Controparte_3
- “ a seguito dell'avvenuta sottoscrizione del Processo Verbale Conclusivo di Perizia, giorno 16.01.2019, si provvedeva a diffidare la Controparte_1
a provvedere al pagamento di quanto dovuto e stabilito dal
[...]
nominato collegio arbitrale”;
-“ il giorno 7.02.2019 la formulava lettera di Controparte_1
reiezione, riscontrata dalla ditta istante con segnalazione alla Autorità Garante
IVASS (…);
(…)
- “la Compagnia Assicurativa in relazione al sinistro non eseguiva alcun pagamento in favore della propria assistita e nulla comunicava”.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva all'adito Tribunale di:
I“accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è liquidabile, come accertato e stimato, dal nominato collegio arbitrale mediante processo verbale di perizia, in euro 90.319,10 oltre interessi dovuti per legge e
rivalutazione monetaria, riconducibile alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla compagnia assicurativa Controparte_1
e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno
[...]
patrimoniale e non patrimoniale subito dalla ricorrente nella somma che l'I.llmo
Giudicante valuterà oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria”;
II. “accogliere la domanda di risarcimento dei danni da ritardato
adempimento”; III. “accogliere la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria e condannare la per responsabilità aggravata ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.”;
IV. “condannare la alla refusione delle spese Controparte_1
del presente giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5% maggiorata dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
I.2. Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
la carenza di qualsivoglia prova in ordine al presunto danno, l'inesistenza del nesso causale tra l'incendio e il danno, evidenziando inoltre incongruenze emergenti dalla documentazione fiscale esibita che escludevano la titolarità dei beni asseritamente danneggiati. Chiedeva il rigetto della domanda.
I.3. Convertito il rito, respinte le istanze istruttorie dichiarate inammissibili “atteso che la prova richiesta non è stata articolata per separati capitoli di prova”, con sentenza n. 3497/2021, emessa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., il 10 dicembre 2021 e rettificata per errore materiale il 18 febbraio
2022 con riferimento al solo capo relativo alle spese, il Tribunale di Napoli Nord,
II Sezione Civile, così provvedeva:
“ a) rigetta la domanda”;
“b) condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese
di lite, che si liquidano in € 7.795 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge” II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 29 novembre 2022, notificata il 14 giugno 2022 in via telematica- la Parte_2
proponeva appello articolando un unico motivo di gravame, con cui
[...]
lamentava che il Giudice avesse erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ed omesso l'esame della documentazione regolarmente e tempestivamente depositata telematicamente, così ingiustamente pervenendo al rigetto della sua pretesa.
Chiedeva quindi all'adita Corte di volere:
I. “condannare la al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo dovuto, come accertato, stimato e liquidato, dal
nominato collegio arbitrale mediante processo verbale conclusivo di perizia, in euro 90.319,10 oltre agli interessi dovuti per legge e rivalutazione monetaria, riconducibile alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla compagnia assicurativa appellata”;
II. “rigettare integralmente la domanda avanzata dalla compagnia
assicurativa perché infondata in fatto e diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto”;
III. “condannare la alla refusione delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari nonché con rimborso spese generali al 15%, maggiorati
dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario”; IV. “emettere ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento di legge”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello, si costituiva in giudizio in data
30 novembre 2022, la che eccepiva Controparte_1
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, con riferimento al rigetto della domanda attorea (in particolare, argomentava che “la sentenza n.
3497/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord è stata depositata in data
10/12/21 e pubblicata in data 12/12/21 per cui, non essendo stata notificata, i termini di impugnazione sono spirati in data 13/6/22. Pertanto la notifica
dell'appello in data 14/06/22 risulta effettuata quando la sentenza era già passata in giudicato” .“L'ordinanza del 18/2/22 ha infatti corretto solo tale aspetto inerente la condanna alle spese e non il resto della sentenza. Ne deriva, quindi, che il termini di sei mesi decorreva solo per tale decisione dal 18/2/22, mentre per la restante parte della sentenza non corretta i termini per
l'impugnazione decorrevano dalla pubblicazione della sentenza” (cfr. citata comparsa).
Deduceva l'infondatezza nel merito dell'interposto appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del giorno 27 marzo 2025, dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (40 + 20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 26 maggio 2025. Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi a cura di entrambe le parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Senonché la Corte, giusta ordinanza del 24 giugno 2025, rilevato che, in ordine all'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa dell'appellata
[...]
parte appellante, a mezzo del difensore Antonio Paesano, Controparte_1
unitamente alle memorie di replica depositate il 26 maggio 2025, precisamente il giorno 27 maggio 2025, aveva depositato “nota di deposito complementare” con allegato “atto di citazione in appello con le relative ricevute PEC, attestanti
l'avvenuta notifica in data 08 giugno 2022, quindi entro i termini di legge”, in cui aveva precisato, altresì, che “per mero errore materiale, in sede di precedente deposito erano state allegate le ricevute PEC relative ad una diversa notifica effettuata in data 14 giugno 2022” e “ritenuto opportuno consentire alla controparte di interloquire sul punto” rimetteva la causa sul ruolo rinviando all'udienza del 25 settembre 2025.
A tale udienza, svoltasi con le modalità dell'udienza cartolare, depositava note in sostituzione di udienza la sola appellata Controparte_1
che insisteva nelle medesime contestazione mosse all'atto di appello anche quanto alla dedotta inammissibilità e ne chiedeva il rigetto. Sicchè la Corte assegnava nuovamente la causa in decisione con termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Alla scadenza il fascicolo veniva nuovamente rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il Tribunale di Napoli Nord ha respinto la domanda di indennizzo avanzata dalla nei confronti della Parte_2 Controparte_1
perché ha ritenuto che dalla documentazione esibita dalla società non si evincesse quale fosse la copertura assicurativa dalla stessa invocata.
In particolare ha rilevato che:
- “dagli atti non emerge che la polizza sull'immobile copra anche i danni derivanti da incendio del locale”;
- “parte istante non prova quale sia stata la causa dell'incendio non esibendo verbali dei vigili del fuoco che pure vengono richiamati nel verbale dei
periti”;
- “non risulta provata la titolarità dei beni che si assumono danneggiati e di cui si chiede l'indennizzo. Infatti parte ricorrente non ha depositato le fatture di acquisto comprovanti tale titolarità”;
- “nemmeno risulta provato il nesso di causalità tra l'asserito incendio ed i beni elencati nel prospetto recante la denominazione “stima della persistenza” ed allegato al verbale conclusivo dei periti nominati dalle
parti”.
2. L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
L'atto di appello proposto dalla è stato ritualmente Parte_2
notificato telematicamente in data 14 giugno 2022 ( ed invero la notifica effettuata in data 8 giugno 2022, le cui relate l'appellante ha depositato unitamente alle memorie di replica, deve ritenersi invalida in quanto non contenente tra gli alleati alla relata copia dell'atto di appello notificato alla parte appellata), oltre il termine semestrale previsto dall'art.327 c.p.c., (nella formulazione applicabile alla presente controversia instaurata successivamente al 4 luglio 2009), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 10 dicembre 2021, coincidente con la lettura della sentenza in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e della sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice.
2.1.Occorre al riguardo in primo luogo ricordare che, in virtù del combinato disposto degli artt.155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art.327, comma 1, c.p.c., si osserva il sistema della computazione civile non ”ex numero“ bensì ”ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Va considerato inoltre che il termine lungo per proporre appello in caso di mancata notifica della sentenza decorre dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 327, co. 1, c.p.c. ossia dal giorno del suo deposito presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica.
Come affermato dalla Suprema Corte, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. (Cass.S.U.18569/2016; 6384/2017; 10810/2025).
Inoltre, nel caso in cui il giudice abbia ordinato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la discussione orale della causa, come nel caso di specie, ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine "lungo" per proporre l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133
c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art.176 c.p.c.. (Cass.17311/2015; 22659/2010; 19908/20189).
Invero l'art.281 sexies c.p.c. - disponendo che il giudice al termine della discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (comma 1) e che in tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (comma 2) - introduce una deroga all'art.133 c.p.c., il quale dispone che la sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria.
In sostanza l'art.281 sexies c.p.c. comma 2, pur prescrivendo l'immediato deposito in cancelleria, prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all'atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è scritta o contenuta per allegato, senza che il deposito della sentenza in cancelleria faccia ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all'art.133 c.p.c., in base al quale la pubblicazione della sentenza si perfeziona
(non con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ma) con il deposito in cancelleria, cui si accompagna, ai sensi del medesimo art.133, comma 2, c.p.c., la necessità della comunicazione del relativo dispositivo ad opera del cancelliere.
La lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione del verbale che la contiene da parte del giudice non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art.133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione, la quale oltre ad essere superflua (non aggiungendo nulla a quanto le parti hanno già avuto modo di integralmente conoscere), contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguite dal legislatore, avendo le parti costituite avuto, attraverso la rituale lettura sia del decisum sia dei motivi della sentenza, legale integrale conoscenza di essa nella udienza di discussione. (Cass.cit. 17311/2015 in motivazione).
2.2.Pertanto, al momento della notifica dell'atto di appello ( dovendosi considerare la notifica regolarmente effettuata in data 14 giugno 2022) la sentenza n. 3497/2021 dal Tribunale di Napoli, in ogni caso, era già passata in giudicato, essendo decorso il termine ultimo per la notificazione, sia che si voglia considerare il 9 giugno 2022, data della pronuncia, sia che si voglia considerare il 13 giugno 2022, data di pubblicazione della sentenza in cancelleria.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza appellata. 3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, e con riferimento, stante la semplicità delle questioni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022
e l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello promosso dalla con atto di Parte_3
citazione per l'udienza del 29 novembre 2022, notificato il 14 giugno 2022- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord- II Sezione Civile, n.
3497/2021 pubblicata in data 10 dicembre 2021, corretta in data 18 febbraio
2022, così provvede: A) dichiara inammissibile l'appello;
B)condanna la a pagare alla Parte_2 Controparte_1
le spese del presente grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per i
[...]
compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, il 13 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio