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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1221/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/04/2025 da
[...]
e , entrambi con avv. NICOLA SPONZA;
Parte_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 4/09/21, in Trieste, in regime di separazione dei beni;
- hanno avuto i seguenti figli: e , nati l'11/12/20 Persona_1 Persona_2
e il 28/09/22.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione tra gli stessi, alle condizioni formulate.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, siccome qui di seguito riportate:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Disporre che la sig.ra eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, Parte_1 assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa stabilendo che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori e Persona_1 Persona_2 saranno iscritti presso il domicilio della sig.ra nell'abitazione familiare sita in Trieste, Parte_1 via Schiapparelli 10;
3. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli, in pagina 1 di 3 presenza di entrambi i genitori, almeno un giorno a settimana, le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
4. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e , e Persona_1 Persona_2 in ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponderà all'altro genitore l'importo Parte_2 mensile di euro 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
6. Stabilire che la casa coniugale sita in Trieste, via Schiapparelli 10, immobile condotto in locazione dalla sig.ra , è assegnata alla stessa presso il quale è collocata la prole, con ogni arredo e Parte_1 corredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani definitivamente entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
Nulla sulle spese di lite”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 162/1 anno 2021).
Così deciso in Trieste, il 30/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1221/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/04/2025 da
[...]
e , entrambi con avv. NICOLA SPONZA;
Parte_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 4/09/21, in Trieste, in regime di separazione dei beni;
- hanno avuto i seguenti figli: e , nati l'11/12/20 Persona_1 Persona_2
e il 28/09/22.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione tra gli stessi, alle condizioni formulate.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, siccome qui di seguito riportate:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Disporre che la sig.ra eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, Parte_1 assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa stabilendo che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori e Persona_1 Persona_2 saranno iscritti presso il domicilio della sig.ra nell'abitazione familiare sita in Trieste, Parte_1 via Schiapparelli 10;
3. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli, in pagina 1 di 3 presenza di entrambi i genitori, almeno un giorno a settimana, le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
4. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e , e Persona_1 Persona_2 in ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponderà all'altro genitore l'importo Parte_2 mensile di euro 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
6. Stabilire che la casa coniugale sita in Trieste, via Schiapparelli 10, immobile condotto in locazione dalla sig.ra , è assegnata alla stessa presso il quale è collocata la prole, con ogni arredo e Parte_1 corredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani definitivamente entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
Nulla sulle spese di lite”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 162/1 anno 2021).
Così deciso in Trieste, il 30/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3