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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/07/2024, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 264/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
SENTENZA (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
nel procedimento iscritto al n. 264 /2023 promosso da:
(C.F. , in persona del CP_1 Parte_1 P.IVA_1
suo Curatore, Dott.ssa nata a [...] il Controparte_2
15/05/1951 (C.F. ) e domiciliata in Voghera (PV), C.F._1
Via Giovanni Plana n. 46, elettivamente domiciliato in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 4 /11 - 12, presso lo studio dall'Avvocato Marvulli
Giuseppe (C.F. - P.E.C. C.F._2
giuseppe. e Fax 010/261876) del Foro di Email_1
Genova, che lo rappresentata e difende in forza della procura alle liti allegata alla busta di deposito dell'atto di appello, per Decreto del Giudice
Delegato al fallimento (Dott.ssa Cristina Tabacchi) del 28/11/2022appellante contro Controparte_3
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...]
corrente in Genova, Via Gabriele D'Annunzio 27 (P.I. ), P.IVA_2
assistita e difesa dall'Avvocato Pugliese Paolo (C.F.
- pec ) e C.F._3 Email_2
dall'Avvocato Galliano Guido (C.F. - pec C.F._4
ed elettivamente domiciliata, ai fini Em_3 Email_4
del presente processo, presso quest'ultimo in Genova, Via Roma 10/10 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di appelloappellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 6/3/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_2
conclusioni:
“«Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
1) in via istruttoria,
1.1. revocare l'ordinanza emessa il 14.06.2019 e pertanto ammettere i 4 capitoli di prova per interrogatorio formale (contraddistinti con le lettere
A, B, C e D), nonché i 14 capitoli di prova per testi (contraddistinti con i numeri da 1 a 14), tutti dedotti con la memoria depositata dalla CP_4
(ai sensi dell'artt. 183, comma 6, n. 2,
[...] Controparte_5
c.p.c.) l'08.11.2018;
pag. 2/24 1.2. inoltre, revocare l'ordinanza del 19.02.2020, con la quale è stata rigettata l'istanza di CTU formulata alle pagg. 19 e 20 della menzionata memoria, depositata (ai sensi dell'artt. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.)
l'08.11.2018, la cui assunzione appare comunque necessaria per i motivi ivi illustrati e che attengono anche all'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata da Controparte_3
[...]
2) in via preliminare e/o comunque pregiudiziale ed in rito, in accoglimento del primo motivo d'appello proposto, dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile l'opposizione al decreto ingiuntivo (n. 3703/2017 contraddistinto dal n.R.G. 11979/2017) proposta in primo grado ex art. 645 c.p.c. da Controparte_3
perché l'atto di citazione di quest'ultima è stato iscritto a
[...]
ruolo con velina, in aperta violazione del combinato disposto dagli artt.
165 c.p.c. e segg., nonché 11 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della costituzione in giudizio dell'Appellata;
3) in subordine ma nel merito, in accoglimento dei restanti quattro motivi d'appello proposti, riformare l'impugnata sentenza n. 1905/2022 del Tribunale di Genova, e conseguentemente:
3.1.) respingere le domande di nullità e d'annullamento proposte da
[...]
per sottrarsi all'ultimazione Controparte_3
dell'esecuzione (pagamento del saldo-prezzo) dei contratti d'appalto di cui
è causa;
e pertanto
3.2.) condannare ai Controparte_3
sensi dell'art. 1453 c.c. od in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 626.802,94=, oltre interessi moratori
pag. 3/24 maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo (da calcolarsi al tasso legale fino al 19.11.2017 e con il tasso previsto dal Decr. Lgs. n. 192/2012 con decorrenza dal 20.11.2017), od a quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche a fronte dell'invocata riduzione delle penali, eccepite in via riconvenzionale dall'Appellante;
4) con vittoria delle spese e degli onorari di difesa, di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (attualmente pari al
15%), C.P.A. (attualmente pari al 4%) ed I.V.A. (attualmente pari al
22%)»”.
* * *
-parte appellata Controparte_6
ha rassegnato le seguenti
[...]
conclusioni:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respingere siccome inammissibili e infondati tutti i motivi di appello proposti dalla Parte_3
confermando la sentenza di I grado e comunque dichiarando che nulla è in ogni caso dovuto, per tutti i motivi di cui in atti, dalla alla Curatela. CP_3
Vinte le spese, anche del grado di appello”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il presente giudizio è relativo ai rapporti contrattuali intercorsi tra
[...]
(da ora ) e Controparte_3 CP_3
la (da ora ), poi fallita. Pt_1 Parte_1 Pt_1
pag. 4/24 Risulta che le parti stipulavano tre contratti, aventi ad oggetto la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, integrati a più riprese nel corso del tempo,
e precisamente:
a. il contratto n. 27/2009, concluso il 21/12/2009, avente ad oggetto
“l'esecuzione del servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti” (doc.
3 ), modificato dall'addendum n. 8/10, concluso il 29/03/2010 (doc. CP_3
4 ), nonché da un ulteriore addendum, concluso il 31/03/2011 (doc.5 CP_3
); CP_3
b. il contratto n. 38/2011, concluso il 7/12/2011, avente ad oggetto
“l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata della carta tramite svuotamento dei bidoncini…” (doc. 6 ), modificato dall'addendum n. CP_3
23/12, stipulato il 14/06/2012 (doc. 8 ); CP_3
c. il contratto n. 1/2013, concluso il 9/01/2013, avente ad oggetto
“l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata del cartone …” (doc. 10
), integrato da successiva comunicazione del 1/10/2013 (doc. 10 CP_3
). CP_3
Emerge dagli atti che i rapporti contrattuali nel tempo si incrinavano sino a giungere al recesso dell'ultimo rapporto (contratto n. 1/2013) comunicato da il 16/10/2014 ed esercitato dal 31/12/2014 (doc. 12 ), con CP_3 CP_3
successiva proroga contrattuale comunicata il 30/12/2024 “per il periodo strettamente necessario per la conclusione delle gare ad evidenza pubblica
e per l'individuazione dei nuovi soggetti aggiudicatari” (doc. 13 ). CP_3
Risulta, poi, che dal 10/3/2016 (doc. 24 ) la CP_3 Pt_1
interrompeva di fatto i servizi affidatile, con applicazione da parte di delle penali contrattuali e che in data 13/4/2016 la stessa CP_3 CP_3
inviava comunicazione di risoluzione del contratto.
pag. 5/24 Emerge, infine, che il 6/7/2017 il GIP di Genova emetteva Decreto che
Dispone il Giudizio a carico dei vertici di e di per una CP_3 Pt_1
pluralità di reati riguardanti anche i contratti sopra indicati: quanto al contratto n. 38/2011 per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353
c.p.) e per il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e quanto al contratto n.
27/09, come modificato dai successivi addenda del 29/03/2010 e
31/03/2011 per i reati di abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata in danno di ente pubblico (artt. 323, 356 e 640 bis c.p.).
Risulta che veniva poi dichiarata fallita con sentenza del Pt_1
Tribunale di Genova il 17/11/2016.
Il (da ora ) Controparte_7 CP_1
azionava quindi 41 fatture non onorate per prestazioni emesse a favore di in forza dei pregressi rapporti contrattuali resi nel periodo fra CP_3
dicembre 2014 e febbraio 2016 e otteneva un Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo per 510.673,27 euro.
Il , in particolare fondava la propria pretesa su una CP_1
dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da e rinvenuta dal Curatore CP_3
Fallimentare, in cui la società committente riconosceva debiti nei confronti di per 562.232,94 euro di cui però 51.559,42 euro contestati. Il Pt_1
Decreto Ingiuntivo era quindi emesso per la differenza apparentemente non contestata.
si opponeva e citava in giudizio e contestava di dovere CP_3 Pt_1
tali importi attesa la nullità dei contratti per contrarietà a norme imperative oggetto delle indagini e dei processi penali. poi allegava la CP_3
inconsistenza della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. ai sensi dell'art. 1988 c.c. (atteso il contenuto delle emergenze processuali penali) e, infine,
pag. 6/24 affermava che era stata anche gravemente inadempiente rispetto Pt_1
all'ultimo contratto (motivo per cui erano state azionate le relative penali), per il quale erano maturate a carico dell'appaltatrice rilevanti poste di debito.
Si costituiva il che eccepiva l'improcedibilità della CP_1
domanda di opposizione per essersi costituita senza depositare CP_3
l'originale dell'atto di citazione, ma solo una copia.
Il , nel merito, affermava che, al più, poteva ritenersi CP_1
nullo solo il contratto n. 38/2011, in quanto stipulato in seguito al reato della turbata libertà degli incanti, risultando i restanti annullabili con azione prescritta per i primi due contratti, atteso il decorso del quinquennio.
Il invocava poi il proprio diritto ad un indennizzo, ai CP_1
sensi dell'art. 2041 c.c., per i servizi comunque prestati a favore di . CP_3
Il Tribunale di Genova riteneva infondata l'eccezione preliminare di decadenza e tardiva la domanda ex art. 2041 c.c..
Il Tribunale di Genova decideva, quindi, di istruire il giudizio, escuteva diversi testimoni, e poi definiva la causa con la sentenza n. 1905/2022 pubblicata il 29/07/2002.
* * *
2. Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Genova esaminati i documenti versati in atti e le deposizioni rese dai testi escussi, emetteva la sentenza n. 1905/2022 pubblicata il 29/7/2022 con la quale dichiarava la nullità dei contratti n.
38/2011 e n. 27/2009, come modificato, dichiarava la integrale compensazione del credito del pari ad 110.893,12 euro, a CP_1
titolo di corrispettivo del contratto n. 1/2013, con quello di pari a CP_3
pag. 7/24 160.404,77 euro, a titolo di penali di cui al contratto n. 1/2013, revocava il decreto ingiuntivo n. 3703/2017 e condannava il al CP_1
pagamento, in favore di delle spese di lite. CP_3
Il Tribunale di Genova, in particolare:
-rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'atto di opposizione a
Decreto Ingiuntivo per essere stato iscritto solo con “velina”;
-rigettava l'istanza del di poter produrre la costituzione CP_1
di parte civile di nel giudizio penale e il verbale di udienza CP_3
penale del 9/6/2021, rispettivamente per mancata allegazione di causa non imputabile a una tempestiva produzione e per irrilevanza;
-procedeva alla ricostruzione dei contratti e di tutte le condotte rilevanti trattate nel corso del processo penale;
-riteneva l'utilizzabilità degli accertamenti penali in sede civile, la prova della consumazione dei reati ascritti agli imputati e la conseguente nullità dei primi due contratti;
-rilevava l'inadempimento di al terzo contratto a far data dal Pt_1
10/3/2016 rigettando l'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
-calcolava le penali a carico di e l'ammontare delle somme Pt_1
legittimamente azionate nei confronti di;
CP_3
-compensava tali importi, rilevando che nulla era dovuto da a CP_3
, revocando il decreto opposto. Pt_1
* * *
3. Sul giudizio di appello.
Il impugnava la sentenza di primo grado e deduceva CP_1
sette censure di appello relative:
pag. 8/24 a. all'omessa pronuncia di improcedibilità del giudizio di primo grado.
b. alla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
c. alla erronea applicazione dell'art. 1228 c.c.
d. alla mancata riduzione delle penali con violazione dell'art. 1384 c.c.
e. alla mancata prova quanto all'ammontare delle penali richieste;
f. alla illegittima duplicazione dei danni lamentati da Pt_4
all'illegittimo rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa.
Si costituiva che contestava la fondatezza delle censure di CP_3
controparte e sollevava in via subordinata alcune difese relative all'esistenza di ulteriori poste di credito da porre in compensazione.
La Corte alla prima udienza fissava per la precisazione dele conclusioni assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dele comparse conclusionali e delle note di replica.
* * *
4. Sulle istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'appellante.
La Corte ritiene che preliminarmente sia necessario esaminare le istanze istruttorie che parte appellante ha riportato nelle proprie conclusioni di appello.
La Corte osserva che il nel proprio appello non ha CP_1
censurato in alcun modo la mancata assunzione dele prove oggi richieste, non ha indicato le ragioni che motiverebbero la necessità di riformare la sentenza impugnata sul punto, cioè i vizi in fatto o in dritto in cui sarebbe incorso il Tribunale di Genova quando ha deciso di non ammettere le prove dedotte.
pag. 9/24 È, quindi, evidente che l'istanza di assunzione della prova formulata nelle conclusioni assunte dal ma priva di una puntuale CP_1
censura a cui possa essere riferita è quanto meno infondata.
La Corte osserva, inoltre, che il richiesto interpello, nel caso in esame, poiché già formulato in primo grado, non può essere ritenuto prova nuova e ammissibile in sede di gravame e meritevole di autonomo vaglio (Cass.
2310/1990).
Vanno, quindi, rigettate le istanze istruttorie dedotte dall'appellante.
* * *
5. Sulla prima censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
l'omessa pronuncia di improcedibilità del giudizio di primo grado per iscrizione e deposito della “velina” dell'atto di citazione in opposizione da parte di e non dell'originale. CP_3
Il a fondamento della propria censura richiama due CP_1
pronunce di merito, una del 2002 e una del 2006 (Tribunale Genova,
03/06/2002 e Tribunale Bari Sez. II, 05/09/2006).
Il Giudice di prime cure nel rigettare l'eccezione di improcedibilità ha citato il principio di diritto riportato nella sentenza del Supremo Collegio n.
15130/2015, successiva ai due precedenti di merito del tutto isolati e risalenti richiamati dall'appellante.
La prima censura di appello risulta, quindi, infondata e va rigettata non avendo la doglianza scalfito il principio di diritto enunciato dal Supremo
Collegio e correttamente richiamato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
* * *
pag. 10/24
6. Sulla seconda censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
l'erronea applicazione dell'art. 1228 c.c..
L'appellante lamenta che la sentenza penale sulla quale il Tribunale di
Genova ha fondato la pronuncia di nullità dei contratti oggetto di giudizio è stata emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.c., con pronuncia di prescrizione. Tale circostanza ad avviso del , letta unitamente al disposto di CP_1
cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., che impone il proscioglimento immediato dell'imputato, in ogni stato e grado del processo, anziché la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, solo quando sussista una prova evidente della sua innocenza, comporterebbe la conseguenza che la pronuncia di prescrizione al più potrebbe costituire assenza della prova evidente d'innocenza ma non certo piena prova della colpevolezza dell'imputato e quindi della consumazione dei reati ascritti.
La Corte osserva che la censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Genova ha utilizzato tutto il materiale probatorio richiamato nelle sentenze penali e tutti gli accertamenti effettuati ripercorrendo e facendo proprio il percorso logico giuridico seguito dal
Giudice penale e giungendo alla conclusione della fondatezza delle contestazioni formulate. Il Tribunale di Genova nella sentenza impugnata ha richiamato quasi cento pagine della sentenza penale, includendo tutte le prove dichiarative acquisite nel corso di tale giudizio e tutte le valutazioni sulla qualificazione giuridica delle condotte consumate, ripercorrendo ogni elemento con una propria valutazione autonoma.
pag. 11/24 Il Tribunale di Genova ha quindi fatto applicazione del principio di diritto di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 3596/1971
(richiamata peraltro dallo stesso appellante), procedendo ad un proprio accertamento, previo esame delle deduzioni di fatto, delle allegazioni e delle prove offerte.
Il Tribunale di Genova ha ricostruito contenuto e caratteristiche dei diversi contratti, ha ripercorso gli accertamenti penali relativi a reati contestati nella conclusione e nella esecuzione dei contratti stessi, ha richiamato gli accertamenti tecnici espletati in sede penale, ha riportato il contenuto dichiarativo delle deposizioni di testi escussi, ha impiegato i documenti versati nel giudizio penale.
Il Tribunale di Genova non si è poi limitato ad un asettico richiamo all'enorme mole probatoria, ma ha proceduto ad un vaglio critico concludendo che “… Dai dati fattuali emersi dal processo penale, come risultanti dalla sentenza –di cui si sono riportati i passaggi più rilevanti in tale sede-, si deduce che soggetti appartenenti alle due società ivi in causa hanno posto in essere condotte di: turbativa d'asta e abuso d'ufficio con riguardo al contratto cd. Carta n. 38/2011; abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico in ordine al contratto cd. rifiuti ingombranti n. 27/2009, come successivamente integrato dagli addenda del 29.03.2010 e del 31.03.2011”
(cfr. pag. 75 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Genova, inoltre, ha scandagliato l'utilizzabilità degli accertamenti penali nella presente sede civile (cfr. pag. 75 sentenza impugnata) e ha concluso affermando di condividere la “ricostruzione dei fatti, come acclarati nella sentenza del Tribunale di Genova n. 3957/2021”
pag. 12/24 sulla “considerazione per cui nel processo penale si sono svolte amplissime indagini e si è raccolta una mole assai consistente di prove, di cui la pronuncia, con diffusissime argomentazioni, dà conto” (cfr. pag. 79 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Genova, infine, ha osservato che “le circostanze in quella sede accertate [cioè nel giudizio penale] non sono state nel presente giudizio specificamente contestate dal , il quale ha incentrato le CP_1
proprie difese sulle conseguenze –non riconducibili, a suo avviso, alla ipotesi della nullità dei contratti- derivanti dalle condotte contestate, più che sulla non commissione delle medesime. La scrivente, quindi, fa propri tali accertamenti e li pone alla base delle valutazioni che seguono” (cfr. pag. 79 sentenza impugnata).
La seconda censura, alla luce di quanto esposto, è infondata e va rigettata.
* * *
7. Sulla terza censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.. L'appellante lamenta che il
Tribunale di Genova ha escluso che il sequestro preventivo che ha paralizzato la potesse essere considerato una ipotesi di Pt_1
impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile.
Il si duole che il sequestro preventivo ha colpito tutti i CP_1
beni aziendali ed i conti correnti bancari della società, sprovvista dei propri amministratori, agli arresti domiciliari, quindi nell'impossibilità di dare esecuzione ai contratti.
La Corte osserva che la censura è infondata.
pag. 13/24 Invero, il Tribunale ha richiamato per esteso la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 6594/2012 e le conformi Cass. 5324/2003, Cass. 13142/17 e
Cass. 20908/2018 che, tra l'altro richiamano il principio di diritto, espressamente citato dal Giudice di prime cure, a mente del quale
“l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi
o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media” (cfr.
Cass. 6594/2012).
Il Tribunale di Genova ha aggiunto che pur costituendo il sequestro “la causa delle interruzioni - e, quindi, dell'inadempimento di -, non Pt_1
costituisce factum principis idoneo ad elidere la responsabilità del
secondo i principi sopra espressi”. CP_1
Risulta, in sostanza, evidente che tramite i propri vertici e Pt_1
amministratori ha posto in essere condotte penalmente rilevanti che hanno poi condotto alla emissione del sequestro che si colloca quindi come causa di natura esterna di certo non avente carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media. Invero, è, al contrario, un fatto del tutto prevedibile che alla consumazione di un grave reato possano conseguire una pluralità di provvedimenti penali, inclusi quelli cautelari tanto di natura personale che reale.
Quanto poi alla posizione dei vertici e degli amministratori di Pt_1
rispetto alla stessa società il Tribunale di Genova ha correttamente richiamato il disposto cdi cui all'art. 1228 c.c. secondo cui “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”. Il Giudice di prime cure ha, quindi richiamato alcune sentenze di pag. 14/24 legittimità (Cass. 23198/2015 e Cass. 1620/2012) che indicano come il principio di responsabilità richiamato operi anche quando il terzo sia estraneo alla società, risultando, quindi, a maggior ragione, impiegabile nel caso oggi in esame.
Sono, quindi, prive di consistenza le doglianze dell'appellante nella parte in cui questi evidenzia come la casistica concreta su cui il Supremo
Collegio nelle sentenze richiamate si è pronunciato è estranea all'ambito societario.
La Censura è quindi infondata e va rigettata.
* * *
8. Sulla quarta censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la mancata riduzione delle penali con violazione dell'art. 1384 c.c..
L'appellante lamenta che il Tribunale di Genova abbia ritenuto congrue le penali pattuite e non abbia provveduto ad una loro diminuzione, in particolare con riferimento al contratto n. 1/13 (unico dei tre contratti non travolto dalla nullità).
Il si duole del complessivo ammontare della penale, CP_1
quantificata in 160.404,77 euro e della successiva compensazione con gli importi pacificamente dovuti alla pari a 110.893,12 euro. Pt_1
La Corte osserva che per valutare tale censura è necessario esaminare l'oggetto del contratto e il contenuto delle penali. Invero, il contratto di cui si discute aveva ad oggetto la raccolta quotidiana dei rifiuti (nella specie cartone) in un determinato numero di punti di conferimento, nel caso di specie 846.
pag. 15/24 La prima parte della penale prevedeva una sanzione di 5,00 euro al giorno per ogni punto di conferimento in cui non fosse stata eseguita la raccolta dei rifiuti.
Tale importo, alla luce della natura del contratto e della prestazione richiesta, risulta più che congruo, per essere pari a 4.230,00 euro al giorno, in considerazione del numero di punti di conferimento e del tipo di servizio erogato. È evidente che la mancata prolungata raccolta comporta effetti ingestibili ed è quindi congruo che la penale voglia disincentivare l'appaltatore dall'inadempimento proprio per le immediate e dirette conseguenze che in tal caso si verificherebbero (sono stati calcolati 29 giorni di completa mancata erogazione del servizio per 4.230,00 euro per complessivi 122.670,00 euro).
Il Tribunale, inoltre ha evidenziato che il ha sollevato la CP_1
questione dell'ammontare della penale in riferimento alla prestazione posta in compensazione senza tuttavia fornire “l'indicazione degli elementi da cui inferire l'asserita eccessività delle penali di cui trattasi: non Pt_1
specifica i dati negoziali delle penali, dei corrispettivi e di altre circostanze eventualmente rilevanti che denotino, circa il negozio in esame, la sproporzione fra il prezzo dell'appalto e la clausola ex art. 1384 c.c.” (cfr. pag. 95 sentenza impugnata).
La seconda parte della penale era pari ai costi vivi del servizio sostitutivo che avrebbe dovuto sopportare nel caso di inadempimento, cioè, a CP_3
rigore una sorta di danno emergente (quantificati nel caso di specie in
37.734,77 euro).
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe, poi, fatto una cattiva applicazione del disposto di cui all'art. 1338 c.c. che dispone che “la
pag. 16/24 penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”. afferma di aver sempre Pt_1
eseguito il contratto e di averlo sospeso solo dal 10/3/2016 e sino alla comunicazione della risoluzione il 13/4/2016 (quindi per soli 29 giorni), a fronte di una vigenza contrattuale risalente di anni. Il CP_1
sostiene quindi di aver eseguito in parte l'obbligazione principale e che si sarebbe dovuto valutare l'interesse di all'adempimento al momento CP_3
della stipula e non quando il servizio era stato interrotto.
La Corte osserva che, attesa la natura del contratto e l'oggetto della prestazione, fosse interesse essenziale di la costanza nell'esecuzione CP_3
della prestazione, motivo per cui la radicale interruzione della raccolta dei rifiuti per ben 29 giorni non permette di affermare che l'obbligazione principale fosse stata in parte eseguita, facendo riferimento a tutto il periodo pregresso. La parziale esecuzione nel caso di specie deve essere valutata con riferimento alla natura periodica e quotidiana della prestazione e non ha eseguito alcunché per ben 29 giorni. Pt_1
Quanto all'ammontare della penale, per le ragioni illustrate e anche richiamate dal Tribunale non è possibile affermare che fosse manifestamente eccessiva.
Quanto, infine, all'interesse che il creditore aveva all'adempimento è evidente che, come detto, il primario interesse di era l'esecuzione CP_3
costante della prestazione per evitare accumuli ingestibili di rifiuti e la mancata raccolta per 29 giorni ha frustrato radicalmente l'interesse del creditore.
pag. 17/24 Risulta, per le ragioni esposte immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse possibile riconoscere una riduzione delle penali.
La quarta censura va rigettata.
* * *
9. Sulla quinta censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la mancata prova quanto all'ammontare delle penali richieste. L'appellante si duole della violazione degli articoli 2697 e 2702 c.c. perché per CP_3
dimostrare l'entità dell'inadempimento e per calcolare le penali ha utilizzato dei documenti redatti ad uso interno e ha poi chiamato a deporre i propri dipendenti che hanno confermato il contenuto dei documenti loro esibiti.
La Corte rileva che la censura è infondata. Invero i testi sono stati chiamati a deporre su circostanze in fatto, cioè sulla esecuzione o meno da parte di della propria prestazione, sul numero dei punti di Pt_1
raccolta, sulla correttezza dei dati indicati nei prospetti, sul numero di passaggi nel corso della settimana, sulla necessità o meno di AMIU di prestare un servizio sostitutivo rispetto a quello di , Pt_1
predisponendo turni di lavoro e mezzi. La lettura delle deposizioni dei testi e ex dipendenti , in pensione, privi Tes_1 Tes_2 CP_3
quindi di qualsivoglia interesse in causa, sono inequivoche, richiamando tutti elementi in fatto, appresi, tra l'altro, per conoscenza diretta (cfr. verbale di udienza 20/9/2019).
La Corte osserva poi che il Giudice di prime cure ha dato puntuale contezza deli dati di partenza impiegati e dei risultati matematici raggiunti.
pag. 18/24 La censura è, quindi, manifestamente infondata e va rigettata.
* * *
10. Sulla sesta censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la illegittima duplicazione dei danni lamentati da . L'appellante si CP_3
duole del fatto che il Tribunale di Genova non abbia riconosciuto la sussistenza di una duplicazione tra la domanda spiegata da in sede CP_3
di opposizione all'esecuzione e quella formulata quale parte civile nel processo penale.
La Corte rileva che la sesta censura risulta poco chiara e ai limiti della inammissibilità non risultando indicate in modo puntuale quali sarebbero state le poste risarcitorie richieste (an debeatur) o le somme già eventualmente ricevute da e a che titolo. Il fa CP_3 CP_1
riferimento a “al verbale dell'udienza tenutasi il 09/06/2021 nell'ambito del procedimento penale dal quale ha fatto discendere i profili di CP_3
nullità dei contratti d'appalto di cui è causa” (cfr. pag. 26 appello), perché in tale sede avrebbe richiesto “che quanto è stato sequestrato ai CP_3
sensi dell'art. 53 Decr. L.vo n. 231/2001 alla predetta società [ ], Pt_1
sia in forma diretta che per equivalente, ai sensi dell'art. 19 Decr. L.vo n.
231/2001 venga restituito alla parte danneggiata Si precisa CP_3
che i valori attualmente in sequestro … e di cui si chiede la restituzione ex art. 19 Decr. L.vo n. 231/2001 alla parte danneggiata , consistono: CP_3
Contr nella somma di € 230.481,42 depositata su conto;
in attrezzature varie, il cui valore è stimato nella C.T. a firma del Per. Ind. Persona_1
depositata il 18.7.2016, nella somma di € 481.000 …” (cfr. pagg. 26-27 appello).
pag. 19/24 Il FALLIMENTO da tale inciso desume che avrebbe reclamato la CP_3
restituzione di somme di denaro e di beni per il complessivo importo di
711.481,42 euro, frutto di sequestro penale e che innanzi al Tribunale di
Genova avrebbe poi chiesto di poter applicare penali per gli stessi titoli e per i medesimi danni, per importi maggiori del credito azionato in primo grado dalla Curatela fallimentare
La Corte osserva che la censura oltre ad essere inammissibile per genericità è infondata per una pluralità di ragioni.
La circostanza che abbia formulato una qualche richiesta CP_3
restitutoria o risarcitoria in sede penale non significa che la società abbia azionato le medesime ragioni di danno e che abbia ricevuto o incassato alcunchè.
Il , inoltre, avrebbe dovuto provare di essere stato CP_1
evocato (o come tale o quale quando ancora in bonis) come Pt_1
civilmente obbligato nel processo penale, circostanza contestata da . CP_3
Infatti, la responsabilità penale è personale e la costituzione di parte civile ha effetti contro gli imputati o, se presente, nei confronti del civilmente obbligato. La duplicazione della domanda risarcitoria (nel giudizio penale e civile) nei confronti del o di presuppone, quindi, CP_1 Pt_1
sia che costoro fossero parti del giudizio penale, sia che siano stati legittimati passivi di una puntuale domanda, sia che abbiano subito in tale sede una condanna al versamento di importi a favore di , circostanze CP_3
tutte indimostrate.
La sesta censura va, quindi, rigettata.
* * *
pag. 20/24 11. Sulla settima censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la illegittimità del rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa. L'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Genova ha affermato la tardività di tale domanda e la conseguente inammissibilità della stessa.
Il afferma la tempestività della domanda per averla CP_1
prospettata in sede di subprocedimento per la revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e di avere poi proceduto a una emendatio libelli in sede di seconda memoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c..
La Corte osserva che il Tribunale di Genova ha correttamente rilevato la tardività della domanda di arricchimento senza causa sollevando la questione.
Invero nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già con la comparsa di costituzione e risposta l'opposto deve formulare le proprie domande riconvenzionali (cfr. Cass. 32933/2023), mentre nel caso di specie il ha chiesto fosse riconosciuto un arricchimento CP_1
senza causa in capo ad solo con la seconda memorie di cui CP_3
all'articolo 183, comma sesto c.p.c., quindi tardivamente.
* * *
12. Sulle ulteriori difese formulate in via subordinata da CP_3
Le difese formulate in via subordinata da relative agli effetti della CP_3
dichiarata nullità dei contratti e alle ulteriori ragioni creditorie opposte in compensazione, anche in via di regresso ex art. 29 D. LGS. 276/2003
pag. 21/24 risultano assorbite dal rigetto di tutte le censure avanzate dal
. CP_1
* * *
13. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (626.802,94 euro), nei valori di legge (scaglione fino a
1.000.000,00 euro), tenuto conto della nota spese depositata (con valori inferiori ai medi) come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 –
Cass. 12537/2019): fase di studio 4.389,00 euro, fase introduttiva 2.552,00 euro, fase trattazione 7.298,00 euro, fase decisoria 2.135,85 euro (totale
16.374,85 euro).
* * *
14. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
pag. 22/24
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Controparte_5 [...]
Controparte_9
avverso la sentenza n. 1905/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Genova e pubblicata il 29/07/2002,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, Controparte_5
e per l'effetto,
[...]
2. CONFERMA integralmente la sentenza n. 1905/2022 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 29/07/2002;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a Controparte_5
favore della parte appellata,
[...]
le spese legali del Controparte_9
presente grado di giudizio che liquida in 16.374,85 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014
(come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
pag. 23/24
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 29/05/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 264/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
SENTENZA (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
nel procedimento iscritto al n. 264 /2023 promosso da:
(C.F. , in persona del CP_1 Parte_1 P.IVA_1
suo Curatore, Dott.ssa nata a [...] il Controparte_2
15/05/1951 (C.F. ) e domiciliata in Voghera (PV), C.F._1
Via Giovanni Plana n. 46, elettivamente domiciliato in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 4 /11 - 12, presso lo studio dall'Avvocato Marvulli
Giuseppe (C.F. - P.E.C. C.F._2
giuseppe. e Fax 010/261876) del Foro di Email_1
Genova, che lo rappresentata e difende in forza della procura alle liti allegata alla busta di deposito dell'atto di appello, per Decreto del Giudice
Delegato al fallimento (Dott.ssa Cristina Tabacchi) del 28/11/2022appellante contro Controparte_3
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...]
corrente in Genova, Via Gabriele D'Annunzio 27 (P.I. ), P.IVA_2
assistita e difesa dall'Avvocato Pugliese Paolo (C.F.
- pec ) e C.F._3 Email_2
dall'Avvocato Galliano Guido (C.F. - pec C.F._4
ed elettivamente domiciliata, ai fini Em_3 Email_4
del presente processo, presso quest'ultimo in Genova, Via Roma 10/10 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di appelloappellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 6/3/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti Parte_2
conclusioni:
“«Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
1) in via istruttoria,
1.1. revocare l'ordinanza emessa il 14.06.2019 e pertanto ammettere i 4 capitoli di prova per interrogatorio formale (contraddistinti con le lettere
A, B, C e D), nonché i 14 capitoli di prova per testi (contraddistinti con i numeri da 1 a 14), tutti dedotti con la memoria depositata dalla CP_4
(ai sensi dell'artt. 183, comma 6, n. 2,
[...] Controparte_5
c.p.c.) l'08.11.2018;
pag. 2/24 1.2. inoltre, revocare l'ordinanza del 19.02.2020, con la quale è stata rigettata l'istanza di CTU formulata alle pagg. 19 e 20 della menzionata memoria, depositata (ai sensi dell'artt. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.)
l'08.11.2018, la cui assunzione appare comunque necessaria per i motivi ivi illustrati e che attengono anche all'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata da Controparte_3
[...]
2) in via preliminare e/o comunque pregiudiziale ed in rito, in accoglimento del primo motivo d'appello proposto, dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile l'opposizione al decreto ingiuntivo (n. 3703/2017 contraddistinto dal n.R.G. 11979/2017) proposta in primo grado ex art. 645 c.p.c. da Controparte_3
perché l'atto di citazione di quest'ultima è stato iscritto a
[...]
ruolo con velina, in aperta violazione del combinato disposto dagli artt.
165 c.p.c. e segg., nonché 11 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della costituzione in giudizio dell'Appellata;
3) in subordine ma nel merito, in accoglimento dei restanti quattro motivi d'appello proposti, riformare l'impugnata sentenza n. 1905/2022 del Tribunale di Genova, e conseguentemente:
3.1.) respingere le domande di nullità e d'annullamento proposte da
[...]
per sottrarsi all'ultimazione Controparte_3
dell'esecuzione (pagamento del saldo-prezzo) dei contratti d'appalto di cui
è causa;
e pertanto
3.2.) condannare ai Controparte_3
sensi dell'art. 1453 c.c. od in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 626.802,94=, oltre interessi moratori
pag. 3/24 maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo (da calcolarsi al tasso legale fino al 19.11.2017 e con il tasso previsto dal Decr. Lgs. n. 192/2012 con decorrenza dal 20.11.2017), od a quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche a fronte dell'invocata riduzione delle penali, eccepite in via riconvenzionale dall'Appellante;
4) con vittoria delle spese e degli onorari di difesa, di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (attualmente pari al
15%), C.P.A. (attualmente pari al 4%) ed I.V.A. (attualmente pari al
22%)»”.
* * *
-parte appellata Controparte_6
ha rassegnato le seguenti
[...]
conclusioni:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respingere siccome inammissibili e infondati tutti i motivi di appello proposti dalla Parte_3
confermando la sentenza di I grado e comunque dichiarando che nulla è in ogni caso dovuto, per tutti i motivi di cui in atti, dalla alla Curatela. CP_3
Vinte le spese, anche del grado di appello”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il presente giudizio è relativo ai rapporti contrattuali intercorsi tra
[...]
(da ora ) e Controparte_3 CP_3
la (da ora ), poi fallita. Pt_1 Parte_1 Pt_1
pag. 4/24 Risulta che le parti stipulavano tre contratti, aventi ad oggetto la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, integrati a più riprese nel corso del tempo,
e precisamente:
a. il contratto n. 27/2009, concluso il 21/12/2009, avente ad oggetto
“l'esecuzione del servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti” (doc.
3 ), modificato dall'addendum n. 8/10, concluso il 29/03/2010 (doc. CP_3
4 ), nonché da un ulteriore addendum, concluso il 31/03/2011 (doc.5 CP_3
); CP_3
b. il contratto n. 38/2011, concluso il 7/12/2011, avente ad oggetto
“l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata della carta tramite svuotamento dei bidoncini…” (doc. 6 ), modificato dall'addendum n. CP_3
23/12, stipulato il 14/06/2012 (doc. 8 ); CP_3
c. il contratto n. 1/2013, concluso il 9/01/2013, avente ad oggetto
“l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata del cartone …” (doc. 10
), integrato da successiva comunicazione del 1/10/2013 (doc. 10 CP_3
). CP_3
Emerge dagli atti che i rapporti contrattuali nel tempo si incrinavano sino a giungere al recesso dell'ultimo rapporto (contratto n. 1/2013) comunicato da il 16/10/2014 ed esercitato dal 31/12/2014 (doc. 12 ), con CP_3 CP_3
successiva proroga contrattuale comunicata il 30/12/2024 “per il periodo strettamente necessario per la conclusione delle gare ad evidenza pubblica
e per l'individuazione dei nuovi soggetti aggiudicatari” (doc. 13 ). CP_3
Risulta, poi, che dal 10/3/2016 (doc. 24 ) la CP_3 Pt_1
interrompeva di fatto i servizi affidatile, con applicazione da parte di delle penali contrattuali e che in data 13/4/2016 la stessa CP_3 CP_3
inviava comunicazione di risoluzione del contratto.
pag. 5/24 Emerge, infine, che il 6/7/2017 il GIP di Genova emetteva Decreto che
Dispone il Giudizio a carico dei vertici di e di per una CP_3 Pt_1
pluralità di reati riguardanti anche i contratti sopra indicati: quanto al contratto n. 38/2011 per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353
c.p.) e per il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e quanto al contratto n.
27/09, come modificato dai successivi addenda del 29/03/2010 e
31/03/2011 per i reati di abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata in danno di ente pubblico (artt. 323, 356 e 640 bis c.p.).
Risulta che veniva poi dichiarata fallita con sentenza del Pt_1
Tribunale di Genova il 17/11/2016.
Il (da ora ) Controparte_7 CP_1
azionava quindi 41 fatture non onorate per prestazioni emesse a favore di in forza dei pregressi rapporti contrattuali resi nel periodo fra CP_3
dicembre 2014 e febbraio 2016 e otteneva un Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo per 510.673,27 euro.
Il , in particolare fondava la propria pretesa su una CP_1
dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da e rinvenuta dal Curatore CP_3
Fallimentare, in cui la società committente riconosceva debiti nei confronti di per 562.232,94 euro di cui però 51.559,42 euro contestati. Il Pt_1
Decreto Ingiuntivo era quindi emesso per la differenza apparentemente non contestata.
si opponeva e citava in giudizio e contestava di dovere CP_3 Pt_1
tali importi attesa la nullità dei contratti per contrarietà a norme imperative oggetto delle indagini e dei processi penali. poi allegava la CP_3
inconsistenza della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. ai sensi dell'art. 1988 c.c. (atteso il contenuto delle emergenze processuali penali) e, infine,
pag. 6/24 affermava che era stata anche gravemente inadempiente rispetto Pt_1
all'ultimo contratto (motivo per cui erano state azionate le relative penali), per il quale erano maturate a carico dell'appaltatrice rilevanti poste di debito.
Si costituiva il che eccepiva l'improcedibilità della CP_1
domanda di opposizione per essersi costituita senza depositare CP_3
l'originale dell'atto di citazione, ma solo una copia.
Il , nel merito, affermava che, al più, poteva ritenersi CP_1
nullo solo il contratto n. 38/2011, in quanto stipulato in seguito al reato della turbata libertà degli incanti, risultando i restanti annullabili con azione prescritta per i primi due contratti, atteso il decorso del quinquennio.
Il invocava poi il proprio diritto ad un indennizzo, ai CP_1
sensi dell'art. 2041 c.c., per i servizi comunque prestati a favore di . CP_3
Il Tribunale di Genova riteneva infondata l'eccezione preliminare di decadenza e tardiva la domanda ex art. 2041 c.c..
Il Tribunale di Genova decideva, quindi, di istruire il giudizio, escuteva diversi testimoni, e poi definiva la causa con la sentenza n. 1905/2022 pubblicata il 29/07/2002.
* * *
2. Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Genova esaminati i documenti versati in atti e le deposizioni rese dai testi escussi, emetteva la sentenza n. 1905/2022 pubblicata il 29/7/2022 con la quale dichiarava la nullità dei contratti n.
38/2011 e n. 27/2009, come modificato, dichiarava la integrale compensazione del credito del pari ad 110.893,12 euro, a CP_1
titolo di corrispettivo del contratto n. 1/2013, con quello di pari a CP_3
pag. 7/24 160.404,77 euro, a titolo di penali di cui al contratto n. 1/2013, revocava il decreto ingiuntivo n. 3703/2017 e condannava il al CP_1
pagamento, in favore di delle spese di lite. CP_3
Il Tribunale di Genova, in particolare:
-rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'atto di opposizione a
Decreto Ingiuntivo per essere stato iscritto solo con “velina”;
-rigettava l'istanza del di poter produrre la costituzione CP_1
di parte civile di nel giudizio penale e il verbale di udienza CP_3
penale del 9/6/2021, rispettivamente per mancata allegazione di causa non imputabile a una tempestiva produzione e per irrilevanza;
-procedeva alla ricostruzione dei contratti e di tutte le condotte rilevanti trattate nel corso del processo penale;
-riteneva l'utilizzabilità degli accertamenti penali in sede civile, la prova della consumazione dei reati ascritti agli imputati e la conseguente nullità dei primi due contratti;
-rilevava l'inadempimento di al terzo contratto a far data dal Pt_1
10/3/2016 rigettando l'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
-calcolava le penali a carico di e l'ammontare delle somme Pt_1
legittimamente azionate nei confronti di;
CP_3
-compensava tali importi, rilevando che nulla era dovuto da a CP_3
, revocando il decreto opposto. Pt_1
* * *
3. Sul giudizio di appello.
Il impugnava la sentenza di primo grado e deduceva CP_1
sette censure di appello relative:
pag. 8/24 a. all'omessa pronuncia di improcedibilità del giudizio di primo grado.
b. alla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
c. alla erronea applicazione dell'art. 1228 c.c.
d. alla mancata riduzione delle penali con violazione dell'art. 1384 c.c.
e. alla mancata prova quanto all'ammontare delle penali richieste;
f. alla illegittima duplicazione dei danni lamentati da Pt_4
all'illegittimo rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa.
Si costituiva che contestava la fondatezza delle censure di CP_3
controparte e sollevava in via subordinata alcune difese relative all'esistenza di ulteriori poste di credito da porre in compensazione.
La Corte alla prima udienza fissava per la precisazione dele conclusioni assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dele comparse conclusionali e delle note di replica.
* * *
4. Sulle istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'appellante.
La Corte ritiene che preliminarmente sia necessario esaminare le istanze istruttorie che parte appellante ha riportato nelle proprie conclusioni di appello.
La Corte osserva che il nel proprio appello non ha CP_1
censurato in alcun modo la mancata assunzione dele prove oggi richieste, non ha indicato le ragioni che motiverebbero la necessità di riformare la sentenza impugnata sul punto, cioè i vizi in fatto o in dritto in cui sarebbe incorso il Tribunale di Genova quando ha deciso di non ammettere le prove dedotte.
pag. 9/24 È, quindi, evidente che l'istanza di assunzione della prova formulata nelle conclusioni assunte dal ma priva di una puntuale CP_1
censura a cui possa essere riferita è quanto meno infondata.
La Corte osserva, inoltre, che il richiesto interpello, nel caso in esame, poiché già formulato in primo grado, non può essere ritenuto prova nuova e ammissibile in sede di gravame e meritevole di autonomo vaglio (Cass.
2310/1990).
Vanno, quindi, rigettate le istanze istruttorie dedotte dall'appellante.
* * *
5. Sulla prima censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
l'omessa pronuncia di improcedibilità del giudizio di primo grado per iscrizione e deposito della “velina” dell'atto di citazione in opposizione da parte di e non dell'originale. CP_3
Il a fondamento della propria censura richiama due CP_1
pronunce di merito, una del 2002 e una del 2006 (Tribunale Genova,
03/06/2002 e Tribunale Bari Sez. II, 05/09/2006).
Il Giudice di prime cure nel rigettare l'eccezione di improcedibilità ha citato il principio di diritto riportato nella sentenza del Supremo Collegio n.
15130/2015, successiva ai due precedenti di merito del tutto isolati e risalenti richiamati dall'appellante.
La prima censura di appello risulta, quindi, infondata e va rigettata non avendo la doglianza scalfito il principio di diritto enunciato dal Supremo
Collegio e correttamente richiamato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
* * *
pag. 10/24
6. Sulla seconda censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
l'erronea applicazione dell'art. 1228 c.c..
L'appellante lamenta che la sentenza penale sulla quale il Tribunale di
Genova ha fondato la pronuncia di nullità dei contratti oggetto di giudizio è stata emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.c., con pronuncia di prescrizione. Tale circostanza ad avviso del , letta unitamente al disposto di CP_1
cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., che impone il proscioglimento immediato dell'imputato, in ogni stato e grado del processo, anziché la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, solo quando sussista una prova evidente della sua innocenza, comporterebbe la conseguenza che la pronuncia di prescrizione al più potrebbe costituire assenza della prova evidente d'innocenza ma non certo piena prova della colpevolezza dell'imputato e quindi della consumazione dei reati ascritti.
La Corte osserva che la censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Genova ha utilizzato tutto il materiale probatorio richiamato nelle sentenze penali e tutti gli accertamenti effettuati ripercorrendo e facendo proprio il percorso logico giuridico seguito dal
Giudice penale e giungendo alla conclusione della fondatezza delle contestazioni formulate. Il Tribunale di Genova nella sentenza impugnata ha richiamato quasi cento pagine della sentenza penale, includendo tutte le prove dichiarative acquisite nel corso di tale giudizio e tutte le valutazioni sulla qualificazione giuridica delle condotte consumate, ripercorrendo ogni elemento con una propria valutazione autonoma.
pag. 11/24 Il Tribunale di Genova ha quindi fatto applicazione del principio di diritto di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 3596/1971
(richiamata peraltro dallo stesso appellante), procedendo ad un proprio accertamento, previo esame delle deduzioni di fatto, delle allegazioni e delle prove offerte.
Il Tribunale di Genova ha ricostruito contenuto e caratteristiche dei diversi contratti, ha ripercorso gli accertamenti penali relativi a reati contestati nella conclusione e nella esecuzione dei contratti stessi, ha richiamato gli accertamenti tecnici espletati in sede penale, ha riportato il contenuto dichiarativo delle deposizioni di testi escussi, ha impiegato i documenti versati nel giudizio penale.
Il Tribunale di Genova non si è poi limitato ad un asettico richiamo all'enorme mole probatoria, ma ha proceduto ad un vaglio critico concludendo che “… Dai dati fattuali emersi dal processo penale, come risultanti dalla sentenza –di cui si sono riportati i passaggi più rilevanti in tale sede-, si deduce che soggetti appartenenti alle due società ivi in causa hanno posto in essere condotte di: turbativa d'asta e abuso d'ufficio con riguardo al contratto cd. Carta n. 38/2011; abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico in ordine al contratto cd. rifiuti ingombranti n. 27/2009, come successivamente integrato dagli addenda del 29.03.2010 e del 31.03.2011”
(cfr. pag. 75 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Genova, inoltre, ha scandagliato l'utilizzabilità degli accertamenti penali nella presente sede civile (cfr. pag. 75 sentenza impugnata) e ha concluso affermando di condividere la “ricostruzione dei fatti, come acclarati nella sentenza del Tribunale di Genova n. 3957/2021”
pag. 12/24 sulla “considerazione per cui nel processo penale si sono svolte amplissime indagini e si è raccolta una mole assai consistente di prove, di cui la pronuncia, con diffusissime argomentazioni, dà conto” (cfr. pag. 79 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Genova, infine, ha osservato che “le circostanze in quella sede accertate [cioè nel giudizio penale] non sono state nel presente giudizio specificamente contestate dal , il quale ha incentrato le CP_1
proprie difese sulle conseguenze –non riconducibili, a suo avviso, alla ipotesi della nullità dei contratti- derivanti dalle condotte contestate, più che sulla non commissione delle medesime. La scrivente, quindi, fa propri tali accertamenti e li pone alla base delle valutazioni che seguono” (cfr. pag. 79 sentenza impugnata).
La seconda censura, alla luce di quanto esposto, è infondata e va rigettata.
* * *
7. Sulla terza censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.. L'appellante lamenta che il
Tribunale di Genova ha escluso che il sequestro preventivo che ha paralizzato la potesse essere considerato una ipotesi di Pt_1
impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile.
Il si duole che il sequestro preventivo ha colpito tutti i CP_1
beni aziendali ed i conti correnti bancari della società, sprovvista dei propri amministratori, agli arresti domiciliari, quindi nell'impossibilità di dare esecuzione ai contratti.
La Corte osserva che la censura è infondata.
pag. 13/24 Invero, il Tribunale ha richiamato per esteso la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 6594/2012 e le conformi Cass. 5324/2003, Cass. 13142/17 e
Cass. 20908/2018 che, tra l'altro richiamano il principio di diritto, espressamente citato dal Giudice di prime cure, a mente del quale
“l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi
o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media” (cfr.
Cass. 6594/2012).
Il Tribunale di Genova ha aggiunto che pur costituendo il sequestro “la causa delle interruzioni - e, quindi, dell'inadempimento di -, non Pt_1
costituisce factum principis idoneo ad elidere la responsabilità del
secondo i principi sopra espressi”. CP_1
Risulta, in sostanza, evidente che tramite i propri vertici e Pt_1
amministratori ha posto in essere condotte penalmente rilevanti che hanno poi condotto alla emissione del sequestro che si colloca quindi come causa di natura esterna di certo non avente carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media. Invero, è, al contrario, un fatto del tutto prevedibile che alla consumazione di un grave reato possano conseguire una pluralità di provvedimenti penali, inclusi quelli cautelari tanto di natura personale che reale.
Quanto poi alla posizione dei vertici e degli amministratori di Pt_1
rispetto alla stessa società il Tribunale di Genova ha correttamente richiamato il disposto cdi cui all'art. 1228 c.c. secondo cui “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”. Il Giudice di prime cure ha, quindi richiamato alcune sentenze di pag. 14/24 legittimità (Cass. 23198/2015 e Cass. 1620/2012) che indicano come il principio di responsabilità richiamato operi anche quando il terzo sia estraneo alla società, risultando, quindi, a maggior ragione, impiegabile nel caso oggi in esame.
Sono, quindi, prive di consistenza le doglianze dell'appellante nella parte in cui questi evidenzia come la casistica concreta su cui il Supremo
Collegio nelle sentenze richiamate si è pronunciato è estranea all'ambito societario.
La Censura è quindi infondata e va rigettata.
* * *
8. Sulla quarta censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la mancata riduzione delle penali con violazione dell'art. 1384 c.c..
L'appellante lamenta che il Tribunale di Genova abbia ritenuto congrue le penali pattuite e non abbia provveduto ad una loro diminuzione, in particolare con riferimento al contratto n. 1/13 (unico dei tre contratti non travolto dalla nullità).
Il si duole del complessivo ammontare della penale, CP_1
quantificata in 160.404,77 euro e della successiva compensazione con gli importi pacificamente dovuti alla pari a 110.893,12 euro. Pt_1
La Corte osserva che per valutare tale censura è necessario esaminare l'oggetto del contratto e il contenuto delle penali. Invero, il contratto di cui si discute aveva ad oggetto la raccolta quotidiana dei rifiuti (nella specie cartone) in un determinato numero di punti di conferimento, nel caso di specie 846.
pag. 15/24 La prima parte della penale prevedeva una sanzione di 5,00 euro al giorno per ogni punto di conferimento in cui non fosse stata eseguita la raccolta dei rifiuti.
Tale importo, alla luce della natura del contratto e della prestazione richiesta, risulta più che congruo, per essere pari a 4.230,00 euro al giorno, in considerazione del numero di punti di conferimento e del tipo di servizio erogato. È evidente che la mancata prolungata raccolta comporta effetti ingestibili ed è quindi congruo che la penale voglia disincentivare l'appaltatore dall'inadempimento proprio per le immediate e dirette conseguenze che in tal caso si verificherebbero (sono stati calcolati 29 giorni di completa mancata erogazione del servizio per 4.230,00 euro per complessivi 122.670,00 euro).
Il Tribunale, inoltre ha evidenziato che il ha sollevato la CP_1
questione dell'ammontare della penale in riferimento alla prestazione posta in compensazione senza tuttavia fornire “l'indicazione degli elementi da cui inferire l'asserita eccessività delle penali di cui trattasi: non Pt_1
specifica i dati negoziali delle penali, dei corrispettivi e di altre circostanze eventualmente rilevanti che denotino, circa il negozio in esame, la sproporzione fra il prezzo dell'appalto e la clausola ex art. 1384 c.c.” (cfr. pag. 95 sentenza impugnata).
La seconda parte della penale era pari ai costi vivi del servizio sostitutivo che avrebbe dovuto sopportare nel caso di inadempimento, cioè, a CP_3
rigore una sorta di danno emergente (quantificati nel caso di specie in
37.734,77 euro).
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe, poi, fatto una cattiva applicazione del disposto di cui all'art. 1338 c.c. che dispone che “la
pag. 16/24 penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”. afferma di aver sempre Pt_1
eseguito il contratto e di averlo sospeso solo dal 10/3/2016 e sino alla comunicazione della risoluzione il 13/4/2016 (quindi per soli 29 giorni), a fronte di una vigenza contrattuale risalente di anni. Il CP_1
sostiene quindi di aver eseguito in parte l'obbligazione principale e che si sarebbe dovuto valutare l'interesse di all'adempimento al momento CP_3
della stipula e non quando il servizio era stato interrotto.
La Corte osserva che, attesa la natura del contratto e l'oggetto della prestazione, fosse interesse essenziale di la costanza nell'esecuzione CP_3
della prestazione, motivo per cui la radicale interruzione della raccolta dei rifiuti per ben 29 giorni non permette di affermare che l'obbligazione principale fosse stata in parte eseguita, facendo riferimento a tutto il periodo pregresso. La parziale esecuzione nel caso di specie deve essere valutata con riferimento alla natura periodica e quotidiana della prestazione e non ha eseguito alcunché per ben 29 giorni. Pt_1
Quanto all'ammontare della penale, per le ragioni illustrate e anche richiamate dal Tribunale non è possibile affermare che fosse manifestamente eccessiva.
Quanto, infine, all'interesse che il creditore aveva all'adempimento è evidente che, come detto, il primario interesse di era l'esecuzione CP_3
costante della prestazione per evitare accumuli ingestibili di rifiuti e la mancata raccolta per 29 giorni ha frustrato radicalmente l'interesse del creditore.
pag. 17/24 Risulta, per le ragioni esposte immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse possibile riconoscere una riduzione delle penali.
La quarta censura va rigettata.
* * *
9. Sulla quinta censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la mancata prova quanto all'ammontare delle penali richieste. L'appellante si duole della violazione degli articoli 2697 e 2702 c.c. perché per CP_3
dimostrare l'entità dell'inadempimento e per calcolare le penali ha utilizzato dei documenti redatti ad uso interno e ha poi chiamato a deporre i propri dipendenti che hanno confermato il contenuto dei documenti loro esibiti.
La Corte rileva che la censura è infondata. Invero i testi sono stati chiamati a deporre su circostanze in fatto, cioè sulla esecuzione o meno da parte di della propria prestazione, sul numero dei punti di Pt_1
raccolta, sulla correttezza dei dati indicati nei prospetti, sul numero di passaggi nel corso della settimana, sulla necessità o meno di AMIU di prestare un servizio sostitutivo rispetto a quello di , Pt_1
predisponendo turni di lavoro e mezzi. La lettura delle deposizioni dei testi e ex dipendenti , in pensione, privi Tes_1 Tes_2 CP_3
quindi di qualsivoglia interesse in causa, sono inequivoche, richiamando tutti elementi in fatto, appresi, tra l'altro, per conoscenza diretta (cfr. verbale di udienza 20/9/2019).
La Corte osserva poi che il Giudice di prime cure ha dato puntuale contezza deli dati di partenza impiegati e dei risultati matematici raggiunti.
pag. 18/24 La censura è, quindi, manifestamente infondata e va rigettata.
* * *
10. Sulla sesta censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la illegittima duplicazione dei danni lamentati da . L'appellante si CP_3
duole del fatto che il Tribunale di Genova non abbia riconosciuto la sussistenza di una duplicazione tra la domanda spiegata da in sede CP_3
di opposizione all'esecuzione e quella formulata quale parte civile nel processo penale.
La Corte rileva che la sesta censura risulta poco chiara e ai limiti della inammissibilità non risultando indicate in modo puntuale quali sarebbero state le poste risarcitorie richieste (an debeatur) o le somme già eventualmente ricevute da e a che titolo. Il fa CP_3 CP_1
riferimento a “al verbale dell'udienza tenutasi il 09/06/2021 nell'ambito del procedimento penale dal quale ha fatto discendere i profili di CP_3
nullità dei contratti d'appalto di cui è causa” (cfr. pag. 26 appello), perché in tale sede avrebbe richiesto “che quanto è stato sequestrato ai CP_3
sensi dell'art. 53 Decr. L.vo n. 231/2001 alla predetta società [ ], Pt_1
sia in forma diretta che per equivalente, ai sensi dell'art. 19 Decr. L.vo n.
231/2001 venga restituito alla parte danneggiata Si precisa CP_3
che i valori attualmente in sequestro … e di cui si chiede la restituzione ex art. 19 Decr. L.vo n. 231/2001 alla parte danneggiata , consistono: CP_3
Contr nella somma di € 230.481,42 depositata su conto;
in attrezzature varie, il cui valore è stimato nella C.T. a firma del Per. Ind. Persona_1
depositata il 18.7.2016, nella somma di € 481.000 …” (cfr. pagg. 26-27 appello).
pag. 19/24 Il FALLIMENTO da tale inciso desume che avrebbe reclamato la CP_3
restituzione di somme di denaro e di beni per il complessivo importo di
711.481,42 euro, frutto di sequestro penale e che innanzi al Tribunale di
Genova avrebbe poi chiesto di poter applicare penali per gli stessi titoli e per i medesimi danni, per importi maggiori del credito azionato in primo grado dalla Curatela fallimentare
La Corte osserva che la censura oltre ad essere inammissibile per genericità è infondata per una pluralità di ragioni.
La circostanza che abbia formulato una qualche richiesta CP_3
restitutoria o risarcitoria in sede penale non significa che la società abbia azionato le medesime ragioni di danno e che abbia ricevuto o incassato alcunchè.
Il , inoltre, avrebbe dovuto provare di essere stato CP_1
evocato (o come tale o quale quando ancora in bonis) come Pt_1
civilmente obbligato nel processo penale, circostanza contestata da . CP_3
Infatti, la responsabilità penale è personale e la costituzione di parte civile ha effetti contro gli imputati o, se presente, nei confronti del civilmente obbligato. La duplicazione della domanda risarcitoria (nel giudizio penale e civile) nei confronti del o di presuppone, quindi, CP_1 Pt_1
sia che costoro fossero parti del giudizio penale, sia che siano stati legittimati passivi di una puntuale domanda, sia che abbiano subito in tale sede una condanna al versamento di importi a favore di , circostanze CP_3
tutte indimostrate.
La sesta censura va, quindi, rigettata.
* * *
pag. 20/24 11. Sulla settima censura di appello.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado censurando CP_1
la illegittimità del rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa. L'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Genova ha affermato la tardività di tale domanda e la conseguente inammissibilità della stessa.
Il afferma la tempestività della domanda per averla CP_1
prospettata in sede di subprocedimento per la revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e di avere poi proceduto a una emendatio libelli in sede di seconda memoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c..
La Corte osserva che il Tribunale di Genova ha correttamente rilevato la tardività della domanda di arricchimento senza causa sollevando la questione.
Invero nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già con la comparsa di costituzione e risposta l'opposto deve formulare le proprie domande riconvenzionali (cfr. Cass. 32933/2023), mentre nel caso di specie il ha chiesto fosse riconosciuto un arricchimento CP_1
senza causa in capo ad solo con la seconda memorie di cui CP_3
all'articolo 183, comma sesto c.p.c., quindi tardivamente.
* * *
12. Sulle ulteriori difese formulate in via subordinata da CP_3
Le difese formulate in via subordinata da relative agli effetti della CP_3
dichiarata nullità dei contratti e alle ulteriori ragioni creditorie opposte in compensazione, anche in via di regresso ex art. 29 D. LGS. 276/2003
pag. 21/24 risultano assorbite dal rigetto di tutte le censure avanzate dal
. CP_1
* * *
13. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (626.802,94 euro), nei valori di legge (scaglione fino a
1.000.000,00 euro), tenuto conto della nota spese depositata (con valori inferiori ai medi) come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 –
Cass. 12537/2019): fase di studio 4.389,00 euro, fase introduttiva 2.552,00 euro, fase trattazione 7.298,00 euro, fase decisoria 2.135,85 euro (totale
16.374,85 euro).
* * *
14. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
pag. 22/24
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Controparte_5 [...]
Controparte_9
avverso la sentenza n. 1905/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Genova e pubblicata il 29/07/2002,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, Controparte_5
e per l'effetto,
[...]
2. CONFERMA integralmente la sentenza n. 1905/2022 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 29/07/2002;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a Controparte_5
favore della parte appellata,
[...]
le spese legali del Controparte_9
presente grado di giudizio che liquida in 16.374,85 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014
(come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
pag. 23/24
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 29/05/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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