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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8168 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 784 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa giudizio dall'Avv. Antonio Martini, dall'Avv. Francesco Dialti e dall'Avv. Alessandro Botti in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori Email_1 Email_2
ATTRICE E (c.f. .Iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'Amministratore Unico p.t., legale rappresentante, dott.ssa , rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv. Marco Caggiano e Giuseppe Sgroia, in virtù di procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Salerno, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 15 e, quindi, presso l'indirizzo pec dei difensori Email_3
CONVENUTA OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI:
parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, in via principale accertare e dichiarare che le dichiarazioni e garanzie rilasciate ai sensi del contratto di cessione di crediti per cui è causa sono inesatte, non accurate, incomplete e in ogni caso non corrispondenti al vero e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 959.083,51, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo, a titolo di indennizzo e manleva ai sensi del contratto di cessione di crediti per cui è causa
in via subordinata
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare che i crediti di cui alle fatture per cui è causa sono inesistenti o comunque non dovuti dal debitore o come meglio e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 1266 c.c., al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'importo € 959.083,51, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di crediti per cui è causa, ai sensi delle previsioni di tale contratto, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, di un importo corrispondente a Parte_1 quello versato come controprestazione per tale cessione, pari ad € 556.268,44, oltre ad interessi al tasso Euribor 3 mesi oltre 8% dal dovuto al saldo;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di crediti per cui è causa e per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di un importo corrispondente a quello versato come controprestazione
[...] per tale cessione, pari ad € 556.268,44, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo
in ogni caso con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge”
parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, in rito disporre per l'acquisizione agli atti dei menzionati decreti del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario per la Regione Campania sub n. 153 del 29.12.2014 e sub n. 154 del 29.12.2014, pubblicati entrambi sul B.U.R.C. n. 86 del 29.12.2014, che per mera correntezza, attesa la natura di atti normativi, si depositano a corredo della presente nota di precisazione delle conclusioni;
in caso contrario, voglia l'adito Tribunale, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e nell'esercizio dei propri poteri officiosi che qui si sollecitano, richiederli unitamente alle informazioni scritte relative agli atti e ai documenti della Regione Campania che si ritengono necessari acquisire al processo in quanto normativa racchiudente fatti storici decisivi ai fini del giudizio;
nel merito voglia rigettare integralmente la domanda;
dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96, I e III comma, c.p.c. di Pt_1
e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della convenuta delle somme che si riterrà di giustizia;
condannare
[...] infine la società attrice alla refusione delle spese anche forfettarie e delle competenze del giudizio, oltre accessori di legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari per dichiarato anticipo”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1 la società evidenziando che: Controparte_1
- in data 22 novembre 2018 le parti avevano stipulato un contratto di cessione di crediti, in virtù del quale la società aveva ceduto ad crediti derivanti da prestazioni eseguite in favore Controparte_1 Pt_1 dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (doc. 3 e 7);
- la cessione era avvenuta pro soluto e in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione;
- tra gli altri, erano stati ceduti i crediti di cui alle fatture n. 313/2015 di € 252.654,43, n. 314/2015 di € 208.804,27, n. 315/2015 di € 256.669,45 e n. 316/2015 di € 240.955,36;
pagina 2 di 7 - il valore complessivo dei crediti ceduti di cui alle citate fatture, specificamente riportate nel documento allegato all'atto di cessione, ammontava quindi ad euro 959.083,51 mentre il corrispettivo complessivo corrisposto da ammontava ad euro 556.268,44 ed era pari al 58% del valore ceduto;
Pt_1
- tali crediti erano stati successivamente ceduti dalla società alla società e poi Parte_1 Controparte_3 retrocessi alla medesima per effetto di un accordo di risoluzione (doc. 4, 8 e 9); CP_4
- per i crediti oggetto di causa la società aveva instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Torre CP_3
Annunziata, definito con la sentenza n. 1549\2023 del 25 maggio 2023, passata in giudicato, che aveva rigettato le domande proposte, accertando l'inesistenza dei crediti oggetto di cessione;
CP
- precisamente, il Tribunale di Torre Annunziata aveva rilevato come la società avesse «chiesto la corresponsione dei corrispettivi maturati dalla casa di cura a titolo di incremento tariffario per le Controparte_1 prestazioni sanitarie erogate negli anni 2013-2015 nei limiti della sola rivalutazione ISTAT, ciò sulla base dell'espressa previsione contrattuale contenuta nell'art. 5 e sulla scorta dei criteri indicati nella deliberazione n. 6757/1996 della Regione Campania. Tale Delibera ha ad oggetto l'adozione di un Protocollo di Intesa, stipulato con le associazioni di categoria, in ordine ai criteri per le determinazioni delle tariffe per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 l. 883/78. Nella parte che qui interessa la delibera prevede che le tariffe siano “rideterminate annualmente per l'aggiornamento ISTAT e ogni qualvolta intervengano modifiche o integrazioni della contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti vigente” […] sul punto deve tuttavia osservarsi come, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Napoli “gli incrementi percentuali previsti dalla delibera 6757 e dall'allegato protocollo, che ne indica i parametri ed i criteri, non siano automatici, non siano, cioè, “aggiornamenti”, come ipotizzato dall'opposta, ma costituiscano, comunque, il frutto di un atto autoritativo della Regione: non si spiegherebbe, altrimenti, la ragione della previsione di una rideterminazione annuale delle tariffe (se si trattasse di un mero automatismo, evidentemente non occorrerebbe la rideterminazione) e non si spiegherebbe, soprattutto, la necessità che in sede di rideterminazione si tenga conto anche di altre variabili, quale quella relativa all'andamento del costo del lavoro […] dunque, come affermato anche dal Tribunale di Napoli nelle pronunce depositate dalla Regione Campania, la delibera de qua non prevedeva in alcun modo che i corrispettivi concordati aumentassero automaticamente, essendosi le parti solo accordate per la rideterminazione periodica delle tariffe da effettuarsi, con successiva delibera della Regione, sulla base di criteri predeterminati, richiedendosi, così, necessariamente, un successivo atto autoritativo regionale» e, in definitiva aveva accertato che «non può ravvisarsi alcun diritto in capo all'attrice di conseguire il pagamento degli importi fatturati dalla cedente» (doc. 5);
- tale sentenza aveva dunque accertato l'inesistenza dei crediti che erano stati ceduti alla società Pt_1
- nel contratto di cessione, la società cedente aveva, tra l'altro, dichiarato e garantito, all'art. 6.1, che (i) «i Crediti sono validi ed esistenti» (paragrafo xi), (ii) «i Contratti dei Crediti sono stati validamente stipulati e sono tuttora validi, efficaci, non revocati, non annullati e non dichiarati nulli, nonché conformi alle normative vigenti e le obbligazioni ai sensi delle stesse sono valide, efficaci, vincolanti, ed azionabili» (paragrafo xii), (iii) «non esiste alcun atto, fatto, evento e/o circostanza di alcun tipo diverso da quelli che siano espressamente riportati per iscritto nei Documenti dell'Operazione che possano in qualsivoglia modo condizionare, pregiudicare o comunque incidere negativamente sul diritto del Cessionario ad esigere dal relativo Debitore il pagamento dei Crediti» (paragrafo xiv), (iv) «il Portafoglio Iniziale e ciascun Portafoglio successivo sono stati individuati sulla base e nel rispetto dei Criteri di Blocco» (paragrafo xxi);
- sempre nel contratto di cessione, tra i Criteri di Blocco (relativi all'individuazione dei crediti da cedere) era previsto che «e) il rapporto negoziale fonte del Credito […] (ii) è efficace e vincolante per il Debitore, (iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente e al Debitore;
[…] (v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono contestazioni del Debitore al riguardo, pagina 3 di 7 f) le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini convenzionali e di legge, g) non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari o atti amministrative che consentano al Debitore di sospendere il pagamento di Crediti […] m) il Credito è esigibile». Alla luce di tali circostanze la società attrice ha chiesto, in via principale, di accertare che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla cedente erano inesatte, incomplete e non corrispondenti al Controparte_1 vero e, per l'effetto, ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 959.083,51, pari al valore complessivo dei crediti ceduti, oltre interessi, a titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dall'art.
9.1 del contratto di cessione in virtù del quale le parti avevano pattuito che “il Cedente si impegna ad indennizzare e manlevare il Cessionario, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, in relazione ad ogni perdita, danno, costo
o spesa (ivi incluse le spese legali) del Cessionario subiti a causa del: (i) mancato adempimento da parte del Cedente degli obblighi gravanti ai sensi del presente Contratto, ovvero (ii) della non veridicità o dell'inesattezza o della non accuratezza o dell'incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal Cedente nel presente Contratto. Resta inteso che l'obbligazione di indennizzo e manleva prevista dal presente Articolo 9 è autonoma, indipendente e si cumula con qualsiasi altro rimedio previsto per legge”. In via subordinata, la società attrice ha chiesto, previo accertamento della inesistenza dei crediti ceduti, di condannare la convenuta al pagamento della medesima somma di euro 959.083,51, pari al valore complessivo dei crediti ceduti, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1266, comma 1, c.c. in virtù del quale il cedente, quando la cessione è a titolo oneroso, è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. In via ulteriormente subordinata, la società attrice ha chiesto di accertare, per effetto della citata violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 6 del contratto di cessione da parte della società cedente, la risoluzione delle singole cessioni, ai sensi dell'art.
8.2 del contratto di cessione, e il conseguente diritto del cessionario di ricevere la restituzione delle somme pagate a titolo di corrispettivo, pari ad euro 556.268,44, oltre interessi, ai sensi dell'art.
8.3 del medesimo contratto di cessione. Infine, in via ulteriormente subordinata, la società attrice ha chiesto di accertare il grave inadempimento da parte della cedente rispetto alle dichiarazioni e garanzie rese al momento della Controparte_1 cessione, tale da giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate a titolo di corrispettivo, pari ad euro 556.268,44, oltre interessi. 1.2. Si è costituita in giudizio la società eccependo l'infondatezza delle Controparte_1 domande proposte e sostenendo come, già in via stragiudiziale, i difensori della convenuta avessero contestato le pretese avanzate rilevando l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti ceduti ed evidenziando che il Tribunale di Torre Annunziata non aveva accertato l'inesistenza dei crediti, che il rigetto delle domande proposte in quella sede era stato determinato dall'erronea iniziativa processuale della società cessionaria (allora che aveva riportato i crediti ceduti, con riguardo all'azione esperita in via Controparte_3 principale, “a categorie improprie” che erano state “attinte dal giudizio di immeritevolezza espresso dal Tribunale”. In questa prospettiva, la difesa della convenuta ha sostenuto che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata non era stata “correttamente percepita” dalle cessionarie. Più in particolare, la convenuta ha evidenziato la complessità del quadro delle fonti regolamentative della materia del cd. “adeguamento tariffario” cui inerivano tutte le fatture oggetto di cessione. A tal fine, è stato rilevato come, ai sensi dell'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992, la remunerazione delle prestazioni sanitarie deve essere effettuata sulla scorta di tariffe, periodicamente da aggiornare. Per quanto concerne la regione Campania, la materia aveva rinvenuto la sua prima regolamentazione nella DGRC n. 6757/1996, la quale, preso atto del Protocollo d'intesa sulle attività riabilitative ex art. 26 l. 833/78, aveva determinato le tariffe pagina 4 di 7 per l'anno 1996; erano successivamente intervenute altre deliberazioni nell'anno 2000 e poi nel 2009 fino all'annullamento di quest'ultimo da parte del giudice amministrativo;
era stato quindi adottato il Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 61 del 14.06.2012, intervenuto per colmare il vuoto normativo creato a seguito dell'annullamento giudiziale della DGRC n. 224/2009, e successivamente i decreti n. 153 e n. 154 del 29.12.2014 che avevano stabilizzato la regolamentazione della materia e revocato la deliberazione regionale n. 6757/1996 e l'allegato protocollo di intesa. Alla luce di tale disamina delle fonti, secondo la difesa di parte convenuta, emergeva chiaramente che le somme pretese dalla società cessionaria dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata non erano state recuperate «non perché “inesistenti e/o non dovute dal debitore” ma semplicemente perché non correttamente richieste». Conseguentemente, il rigetto delle domande era stato determinato unicamente da una cattiva gestione dei crediti ceduti, imputabile unicamente alla società cessionaria e tale escludere qualsivoglia responsabilità della società cedente. Sotto un diverso profilo, la convenuta ha contestato la validità ed efficacia della clausola racchiusa nell'art.
9.1 del contratto di cessione, integrante una clausola restrittiva del potere di proporre eccezioni, sia perché redatta in violazione dell'art. 1418 c.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu, sia perché priva della specifica approvazione, necessaria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
1.3. All'esito dell'udienza di comparizione, è stata fissata l'udienza dell'1 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
2. Tanto premesso, le domande proposte da sono meritevoli di accoglimento. Parte_1
Parte attrice, nel corso del giudizio ha fornito la prova, in riferimento alle fatture oggetto di causa, sia della cessione stipulata tra la società e la medesima in data 20 novembre Controparte_1 Pt_1
2018 avente ad oggetto, tra le altre, le fatture nn. 313-316\2015 (doc. 3 e 7) sia della successiva cessione CP dalla società alla società in data 5 aprile 2019 (doc. 8) sia, infine, dell'accordo di risoluzione Pt_1 parziale di tale ultima cessione, in data 25 ottobre 2024, con retrocessione dei crediti alla società Pt_1
(doc. 4 e 9). Parte attrice ha così fornito la prova della propria legittimazione e della titolarità del diritto controverso. La società attrice ha documentato che il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1549\2023, pacificamente passata in giudicato, ha accertato l'inesistenza dei crediti di cui alle fatture di cui si discute (doc. 5 del fascicolo di parte attrice). Il Tribunale di Torre Annunziata, in effetti, ha rilevato come la cessionaria del credito ( avesse chiesto la corresponsione dei corrispettivi maturati dalla Controparte_3 casa di cura a titolo di incremento tariffario per le prestazioni sanitarie erogate negli Controparte_1 anni 2013-2015 nei limiti della rivalutazione ISTAT, sulla base dell'espressa previsione contrattuale contenuta nell'art. 5 (ossia dei contratti stipulati tra l'AS e la società , e sulla scorta dei Controparte_1 criteri indicati nella deliberazione n. 6757/1996 della Regione Campania. Il Tribunale ha ritenuto che gli incrementi percentuali di cui alla citata Delibera non fossero automatici, con la conseguenza che «la delibera de qua non prevedeva in alcun modo che i corrispettivi concordati aumentassero automaticamente, essendosi le parti solo accordate per la rideterminazione periodica delle tariffe da effettuarsi, con successiva delibera della Regione, sulla base di criteri predeterminati, richiedendosi, così, necessariamente un successivo atto autoritativo regionale» e, in definitiva, che «non può ravvisarsi alcun diritto in capo all'attrice di conseguire il pagamento degli importi fatturati dalla cedente a titolo di adeguamento ISTAT». Al riguardo, non appare condivisibile la prospettazione difensiva della convenuta circa l'erroneità delle azioni esercitate dalla cessionaria del credito in quella sede (così come della decisione di non impugnare la sentenza) e, comunque, circa l'erroneità della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, atteso che pagina 5 di 7 l'unico profilo rilevante nella presente sede è rappresentato dall'accertamento, pacificamente passato in giudicato, contenuto in quella pronuncia in merito alla insussistenza dei diritti di credito vantati a titolo di adeguamenti tariffari dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie portati dalle fatture nn. 313\2015, 314\2015, 315\2015 e 316\2015. Anche alla luce del principio della ragione più liquida, si ritiene fondata la domanda proposta ai sensi dell'art. 1266 c.c. in virtù del quale, quando la cessione è a titolo oneroso, come nel caso di specie, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. Si tratta peraltro di una garanzia che è stata espressamente assunta dalla società cedente, in virtù del contratto di Controparte_1 cessione e, precisamente, ai sensi dell'art. 6.1, paragrafi (xi) e (xii). In merito al contenuto e alla funzione della garanzia di cui all'art. 1266 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il cedente debba garantire il nomen verum, ovvero che il credito sia sorto e non si sia ancora estinto al tempo della cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore, chiarendo che “La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. L'obbligazione in esame presenta siffatta natura pure nell'ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione” (Cass., Ordinanza 6 luglio 2020 n. 13853; nello stesso senso, v. anche Cass., Ordinanza 3 giugno 2022 n. 17985). Si tratta dunque di una garanzia ex lege sebbene per la giurisprudenza di legittimità non si configuri come
“una garanzia in senso tecnico, ma [come] un effetto naturale del contratto di cessione del credito” che integra una forma di “tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorché il credito fosse, già a tale momento, inesistente” e la cui operatività consente al “cessionario conseguire un risultato analogo a quello che sarebbe conseguito alla realizzazione del contratto” (così, in motivazione, Cass., Ordinanza 3 giugno 2022 n. 17985). Così intesa la garanzia di cui all'art. 1266, comma 1, c.c., ossia come “garanzia dell'effetto traslativo” (e non dell'effettivo pagamento da parte del debitore ceduto, nella specie l' Controparte_5
), deve ritenersi che, nel presente caso, la stessa sia rimasta insoddisfatta, non essendosi proprio
[...] realizzato l'effetto traslativo della cessione in conseguenza dell'accertata inesistenza dei crediti (già al momento della cessione), ricorrendo pertanto la violazione dell'art. 1266 c.c.
D'altro canto, va anche evidenziato come la società cedente si sia impegnata, ai sensi dell'art.
9.1 del contratto di cessione a “indennizzare e manlevare il cessionario, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa” in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa del cessionario subiti tra l'altro, “a causa […] della non veridicità o dell'inesattezza o della non accuratezza o dell'incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal Cedente”, con la precisazione che tale obbligazione del cedente fosse “autonoma” e “indipendente”. Dalle espressioni utilizzate si evince chiaramente l'esclusione della possibilità per il cedente di eccepire alcunché al cessionario nell'ipotesi in cui quest'ultimo invochi l'indennizzo in questione allegando la non veridicità o inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal cedente, secondo i principi consolidati in materia di garanzia autonoma. Si tratta di una clausola che, ad avviso di questo giudice, è valida – diversamente da quanto prospettato dalla difesa della convenuta – non ravvisandosi la violazione, peraltro segnalata in termini del tutto generici, degli artt. 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu né, tantomeno, degli artt. 1341 e 1342 c.c., in assenza dei relativi pagina 6 di 7 presupposti applicativi (non si tratta di condizioni predisposte da uno solo dei contraenti né di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme rapporti contrattuali). In conclusione, tenuto conto dell'inesistenza dei crediti oggetto di cessione (di cui alle fatture nn. 313\2015, 314\2015, 315\2015 e 316\2015) come accertata dal Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 1549\2023, la deve essere condannata, ai sensi dell'art. 1266, Controparte_6 comma 1, c.c., al pagamento dell'importo di euro 959.083,51, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda, quindi dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 30 dicembre 2024, al saldo (dovendosi invece escludere ogni statuizione in merito agli interessi maturati in data antecedente alla domanda, tenuto conto dell'assoluta genericità dell'allegazione di parte attrice in merito alla loro decorrenza – “dal dovuto” – che induce a ritenere tale domanda inammissibile). 3. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'estrema riduzione dell'attività relativa alla fase istruttoria (consistita unicamente nel deposito di due memorie). Si ritiene pertanto di liquidare le spese applicando i valori medi in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società contro la società Parte_1
così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte, nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna la società ai sensi dell'art. 1266, comma 1, c.c., al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
959.083,51, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 30 dicembre 2024 al saldo;
b. condanna la società al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in euro 1.713,00 per spese ed euro 22.426,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 29 ottobre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 784 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa giudizio dall'Avv. Antonio Martini, dall'Avv. Francesco Dialti e dall'Avv. Alessandro Botti in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori Email_1 Email_2
ATTRICE E (c.f. .Iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'Amministratore Unico p.t., legale rappresentante, dott.ssa , rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv. Marco Caggiano e Giuseppe Sgroia, in virtù di procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Salerno, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 15 e, quindi, presso l'indirizzo pec dei difensori Email_3
CONVENUTA OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI:
parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, in via principale accertare e dichiarare che le dichiarazioni e garanzie rilasciate ai sensi del contratto di cessione di crediti per cui è causa sono inesatte, non accurate, incomplete e in ogni caso non corrispondenti al vero e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 959.083,51, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo, a titolo di indennizzo e manleva ai sensi del contratto di cessione di crediti per cui è causa
in via subordinata
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare che i crediti di cui alle fatture per cui è causa sono inesistenti o comunque non dovuti dal debitore o come meglio e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 1266 c.c., al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'importo € 959.083,51, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di crediti per cui è causa, ai sensi delle previsioni di tale contratto, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, di un importo corrispondente a Parte_1 quello versato come controprestazione per tale cessione, pari ad € 556.268,44, oltre ad interessi al tasso Euribor 3 mesi oltre 8% dal dovuto al saldo;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di crediti per cui è causa e per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di un importo corrispondente a quello versato come controprestazione
[...] per tale cessione, pari ad € 556.268,44, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo
in ogni caso con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge”
parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, in rito disporre per l'acquisizione agli atti dei menzionati decreti del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario per la Regione Campania sub n. 153 del 29.12.2014 e sub n. 154 del 29.12.2014, pubblicati entrambi sul B.U.R.C. n. 86 del 29.12.2014, che per mera correntezza, attesa la natura di atti normativi, si depositano a corredo della presente nota di precisazione delle conclusioni;
in caso contrario, voglia l'adito Tribunale, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e nell'esercizio dei propri poteri officiosi che qui si sollecitano, richiederli unitamente alle informazioni scritte relative agli atti e ai documenti della Regione Campania che si ritengono necessari acquisire al processo in quanto normativa racchiudente fatti storici decisivi ai fini del giudizio;
nel merito voglia rigettare integralmente la domanda;
dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96, I e III comma, c.p.c. di Pt_1
e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della convenuta delle somme che si riterrà di giustizia;
condannare
[...] infine la società attrice alla refusione delle spese anche forfettarie e delle competenze del giudizio, oltre accessori di legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari per dichiarato anticipo”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1 la società evidenziando che: Controparte_1
- in data 22 novembre 2018 le parti avevano stipulato un contratto di cessione di crediti, in virtù del quale la società aveva ceduto ad crediti derivanti da prestazioni eseguite in favore Controparte_1 Pt_1 dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (doc. 3 e 7);
- la cessione era avvenuta pro soluto e in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione;
- tra gli altri, erano stati ceduti i crediti di cui alle fatture n. 313/2015 di € 252.654,43, n. 314/2015 di € 208.804,27, n. 315/2015 di € 256.669,45 e n. 316/2015 di € 240.955,36;
pagina 2 di 7 - il valore complessivo dei crediti ceduti di cui alle citate fatture, specificamente riportate nel documento allegato all'atto di cessione, ammontava quindi ad euro 959.083,51 mentre il corrispettivo complessivo corrisposto da ammontava ad euro 556.268,44 ed era pari al 58% del valore ceduto;
Pt_1
- tali crediti erano stati successivamente ceduti dalla società alla società e poi Parte_1 Controparte_3 retrocessi alla medesima per effetto di un accordo di risoluzione (doc. 4, 8 e 9); CP_4
- per i crediti oggetto di causa la società aveva instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Torre CP_3
Annunziata, definito con la sentenza n. 1549\2023 del 25 maggio 2023, passata in giudicato, che aveva rigettato le domande proposte, accertando l'inesistenza dei crediti oggetto di cessione;
CP
- precisamente, il Tribunale di Torre Annunziata aveva rilevato come la società avesse «chiesto la corresponsione dei corrispettivi maturati dalla casa di cura a titolo di incremento tariffario per le Controparte_1 prestazioni sanitarie erogate negli anni 2013-2015 nei limiti della sola rivalutazione ISTAT, ciò sulla base dell'espressa previsione contrattuale contenuta nell'art. 5 e sulla scorta dei criteri indicati nella deliberazione n. 6757/1996 della Regione Campania. Tale Delibera ha ad oggetto l'adozione di un Protocollo di Intesa, stipulato con le associazioni di categoria, in ordine ai criteri per le determinazioni delle tariffe per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 l. 883/78. Nella parte che qui interessa la delibera prevede che le tariffe siano “rideterminate annualmente per l'aggiornamento ISTAT e ogni qualvolta intervengano modifiche o integrazioni della contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti vigente” […] sul punto deve tuttavia osservarsi come, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Napoli “gli incrementi percentuali previsti dalla delibera 6757 e dall'allegato protocollo, che ne indica i parametri ed i criteri, non siano automatici, non siano, cioè, “aggiornamenti”, come ipotizzato dall'opposta, ma costituiscano, comunque, il frutto di un atto autoritativo della Regione: non si spiegherebbe, altrimenti, la ragione della previsione di una rideterminazione annuale delle tariffe (se si trattasse di un mero automatismo, evidentemente non occorrerebbe la rideterminazione) e non si spiegherebbe, soprattutto, la necessità che in sede di rideterminazione si tenga conto anche di altre variabili, quale quella relativa all'andamento del costo del lavoro […] dunque, come affermato anche dal Tribunale di Napoli nelle pronunce depositate dalla Regione Campania, la delibera de qua non prevedeva in alcun modo che i corrispettivi concordati aumentassero automaticamente, essendosi le parti solo accordate per la rideterminazione periodica delle tariffe da effettuarsi, con successiva delibera della Regione, sulla base di criteri predeterminati, richiedendosi, così, necessariamente, un successivo atto autoritativo regionale» e, in definitiva aveva accertato che «non può ravvisarsi alcun diritto in capo all'attrice di conseguire il pagamento degli importi fatturati dalla cedente» (doc. 5);
- tale sentenza aveva dunque accertato l'inesistenza dei crediti che erano stati ceduti alla società Pt_1
- nel contratto di cessione, la società cedente aveva, tra l'altro, dichiarato e garantito, all'art. 6.1, che (i) «i Crediti sono validi ed esistenti» (paragrafo xi), (ii) «i Contratti dei Crediti sono stati validamente stipulati e sono tuttora validi, efficaci, non revocati, non annullati e non dichiarati nulli, nonché conformi alle normative vigenti e le obbligazioni ai sensi delle stesse sono valide, efficaci, vincolanti, ed azionabili» (paragrafo xii), (iii) «non esiste alcun atto, fatto, evento e/o circostanza di alcun tipo diverso da quelli che siano espressamente riportati per iscritto nei Documenti dell'Operazione che possano in qualsivoglia modo condizionare, pregiudicare o comunque incidere negativamente sul diritto del Cessionario ad esigere dal relativo Debitore il pagamento dei Crediti» (paragrafo xiv), (iv) «il Portafoglio Iniziale e ciascun Portafoglio successivo sono stati individuati sulla base e nel rispetto dei Criteri di Blocco» (paragrafo xxi);
- sempre nel contratto di cessione, tra i Criteri di Blocco (relativi all'individuazione dei crediti da cedere) era previsto che «e) il rapporto negoziale fonte del Credito […] (ii) è efficace e vincolante per il Debitore, (iii) è stato concluso previa acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di selezione del Debitore quale fornitore delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico che sia applicabile al Cedente e al Debitore;
[…] (v) è puntualmente adempiuto dal Cedente e non sussistono contestazioni del Debitore al riguardo, pagina 3 di 7 f) le prestazioni sono state eseguite dal Cedente nei termini convenzionali e di legge, g) non sussistono provvedimenti di legge, regolamentari o atti amministrative che consentano al Debitore di sospendere il pagamento di Crediti […] m) il Credito è esigibile». Alla luce di tali circostanze la società attrice ha chiesto, in via principale, di accertare che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla cedente erano inesatte, incomplete e non corrispondenti al Controparte_1 vero e, per l'effetto, ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 959.083,51, pari al valore complessivo dei crediti ceduti, oltre interessi, a titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dall'art.
9.1 del contratto di cessione in virtù del quale le parti avevano pattuito che “il Cedente si impegna ad indennizzare e manlevare il Cessionario, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, in relazione ad ogni perdita, danno, costo
o spesa (ivi incluse le spese legali) del Cessionario subiti a causa del: (i) mancato adempimento da parte del Cedente degli obblighi gravanti ai sensi del presente Contratto, ovvero (ii) della non veridicità o dell'inesattezza o della non accuratezza o dell'incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal Cedente nel presente Contratto. Resta inteso che l'obbligazione di indennizzo e manleva prevista dal presente Articolo 9 è autonoma, indipendente e si cumula con qualsiasi altro rimedio previsto per legge”. In via subordinata, la società attrice ha chiesto, previo accertamento della inesistenza dei crediti ceduti, di condannare la convenuta al pagamento della medesima somma di euro 959.083,51, pari al valore complessivo dei crediti ceduti, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1266, comma 1, c.c. in virtù del quale il cedente, quando la cessione è a titolo oneroso, è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. In via ulteriormente subordinata, la società attrice ha chiesto di accertare, per effetto della citata violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 6 del contratto di cessione da parte della società cedente, la risoluzione delle singole cessioni, ai sensi dell'art.
8.2 del contratto di cessione, e il conseguente diritto del cessionario di ricevere la restituzione delle somme pagate a titolo di corrispettivo, pari ad euro 556.268,44, oltre interessi, ai sensi dell'art.
8.3 del medesimo contratto di cessione. Infine, in via ulteriormente subordinata, la società attrice ha chiesto di accertare il grave inadempimento da parte della cedente rispetto alle dichiarazioni e garanzie rese al momento della Controparte_1 cessione, tale da giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate a titolo di corrispettivo, pari ad euro 556.268,44, oltre interessi. 1.2. Si è costituita in giudizio la società eccependo l'infondatezza delle Controparte_1 domande proposte e sostenendo come, già in via stragiudiziale, i difensori della convenuta avessero contestato le pretese avanzate rilevando l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti ceduti ed evidenziando che il Tribunale di Torre Annunziata non aveva accertato l'inesistenza dei crediti, che il rigetto delle domande proposte in quella sede era stato determinato dall'erronea iniziativa processuale della società cessionaria (allora che aveva riportato i crediti ceduti, con riguardo all'azione esperita in via Controparte_3 principale, “a categorie improprie” che erano state “attinte dal giudizio di immeritevolezza espresso dal Tribunale”. In questa prospettiva, la difesa della convenuta ha sostenuto che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata non era stata “correttamente percepita” dalle cessionarie. Più in particolare, la convenuta ha evidenziato la complessità del quadro delle fonti regolamentative della materia del cd. “adeguamento tariffario” cui inerivano tutte le fatture oggetto di cessione. A tal fine, è stato rilevato come, ai sensi dell'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992, la remunerazione delle prestazioni sanitarie deve essere effettuata sulla scorta di tariffe, periodicamente da aggiornare. Per quanto concerne la regione Campania, la materia aveva rinvenuto la sua prima regolamentazione nella DGRC n. 6757/1996, la quale, preso atto del Protocollo d'intesa sulle attività riabilitative ex art. 26 l. 833/78, aveva determinato le tariffe pagina 4 di 7 per l'anno 1996; erano successivamente intervenute altre deliberazioni nell'anno 2000 e poi nel 2009 fino all'annullamento di quest'ultimo da parte del giudice amministrativo;
era stato quindi adottato il Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 61 del 14.06.2012, intervenuto per colmare il vuoto normativo creato a seguito dell'annullamento giudiziale della DGRC n. 224/2009, e successivamente i decreti n. 153 e n. 154 del 29.12.2014 che avevano stabilizzato la regolamentazione della materia e revocato la deliberazione regionale n. 6757/1996 e l'allegato protocollo di intesa. Alla luce di tale disamina delle fonti, secondo la difesa di parte convenuta, emergeva chiaramente che le somme pretese dalla società cessionaria dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata non erano state recuperate «non perché “inesistenti e/o non dovute dal debitore” ma semplicemente perché non correttamente richieste». Conseguentemente, il rigetto delle domande era stato determinato unicamente da una cattiva gestione dei crediti ceduti, imputabile unicamente alla società cessionaria e tale escludere qualsivoglia responsabilità della società cedente. Sotto un diverso profilo, la convenuta ha contestato la validità ed efficacia della clausola racchiusa nell'art.
9.1 del contratto di cessione, integrante una clausola restrittiva del potere di proporre eccezioni, sia perché redatta in violazione dell'art. 1418 c.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu, sia perché priva della specifica approvazione, necessaria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
1.3. All'esito dell'udienza di comparizione, è stata fissata l'udienza dell'1 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
2. Tanto premesso, le domande proposte da sono meritevoli di accoglimento. Parte_1
Parte attrice, nel corso del giudizio ha fornito la prova, in riferimento alle fatture oggetto di causa, sia della cessione stipulata tra la società e la medesima in data 20 novembre Controparte_1 Pt_1
2018 avente ad oggetto, tra le altre, le fatture nn. 313-316\2015 (doc. 3 e 7) sia della successiva cessione CP dalla società alla società in data 5 aprile 2019 (doc. 8) sia, infine, dell'accordo di risoluzione Pt_1 parziale di tale ultima cessione, in data 25 ottobre 2024, con retrocessione dei crediti alla società Pt_1
(doc. 4 e 9). Parte attrice ha così fornito la prova della propria legittimazione e della titolarità del diritto controverso. La società attrice ha documentato che il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1549\2023, pacificamente passata in giudicato, ha accertato l'inesistenza dei crediti di cui alle fatture di cui si discute (doc. 5 del fascicolo di parte attrice). Il Tribunale di Torre Annunziata, in effetti, ha rilevato come la cessionaria del credito ( avesse chiesto la corresponsione dei corrispettivi maturati dalla Controparte_3 casa di cura a titolo di incremento tariffario per le prestazioni sanitarie erogate negli Controparte_1 anni 2013-2015 nei limiti della rivalutazione ISTAT, sulla base dell'espressa previsione contrattuale contenuta nell'art. 5 (ossia dei contratti stipulati tra l'AS e la società , e sulla scorta dei Controparte_1 criteri indicati nella deliberazione n. 6757/1996 della Regione Campania. Il Tribunale ha ritenuto che gli incrementi percentuali di cui alla citata Delibera non fossero automatici, con la conseguenza che «la delibera de qua non prevedeva in alcun modo che i corrispettivi concordati aumentassero automaticamente, essendosi le parti solo accordate per la rideterminazione periodica delle tariffe da effettuarsi, con successiva delibera della Regione, sulla base di criteri predeterminati, richiedendosi, così, necessariamente un successivo atto autoritativo regionale» e, in definitiva, che «non può ravvisarsi alcun diritto in capo all'attrice di conseguire il pagamento degli importi fatturati dalla cedente a titolo di adeguamento ISTAT». Al riguardo, non appare condivisibile la prospettazione difensiva della convenuta circa l'erroneità delle azioni esercitate dalla cessionaria del credito in quella sede (così come della decisione di non impugnare la sentenza) e, comunque, circa l'erroneità della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, atteso che pagina 5 di 7 l'unico profilo rilevante nella presente sede è rappresentato dall'accertamento, pacificamente passato in giudicato, contenuto in quella pronuncia in merito alla insussistenza dei diritti di credito vantati a titolo di adeguamenti tariffari dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie portati dalle fatture nn. 313\2015, 314\2015, 315\2015 e 316\2015. Anche alla luce del principio della ragione più liquida, si ritiene fondata la domanda proposta ai sensi dell'art. 1266 c.c. in virtù del quale, quando la cessione è a titolo oneroso, come nel caso di specie, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. Si tratta peraltro di una garanzia che è stata espressamente assunta dalla società cedente, in virtù del contratto di Controparte_1 cessione e, precisamente, ai sensi dell'art. 6.1, paragrafi (xi) e (xii). In merito al contenuto e alla funzione della garanzia di cui all'art. 1266 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il cedente debba garantire il nomen verum, ovvero che il credito sia sorto e non si sia ancora estinto al tempo della cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore, chiarendo che “La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. L'obbligazione in esame presenta siffatta natura pure nell'ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione” (Cass., Ordinanza 6 luglio 2020 n. 13853; nello stesso senso, v. anche Cass., Ordinanza 3 giugno 2022 n. 17985). Si tratta dunque di una garanzia ex lege sebbene per la giurisprudenza di legittimità non si configuri come
“una garanzia in senso tecnico, ma [come] un effetto naturale del contratto di cessione del credito” che integra una forma di “tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorché il credito fosse, già a tale momento, inesistente” e la cui operatività consente al “cessionario conseguire un risultato analogo a quello che sarebbe conseguito alla realizzazione del contratto” (così, in motivazione, Cass., Ordinanza 3 giugno 2022 n. 17985). Così intesa la garanzia di cui all'art. 1266, comma 1, c.c., ossia come “garanzia dell'effetto traslativo” (e non dell'effettivo pagamento da parte del debitore ceduto, nella specie l' Controparte_5
), deve ritenersi che, nel presente caso, la stessa sia rimasta insoddisfatta, non essendosi proprio
[...] realizzato l'effetto traslativo della cessione in conseguenza dell'accertata inesistenza dei crediti (già al momento della cessione), ricorrendo pertanto la violazione dell'art. 1266 c.c.
D'altro canto, va anche evidenziato come la società cedente si sia impegnata, ai sensi dell'art.
9.1 del contratto di cessione a “indennizzare e manlevare il cessionario, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa” in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa del cessionario subiti tra l'altro, “a causa […] della non veridicità o dell'inesattezza o della non accuratezza o dell'incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal Cedente”, con la precisazione che tale obbligazione del cedente fosse “autonoma” e “indipendente”. Dalle espressioni utilizzate si evince chiaramente l'esclusione della possibilità per il cedente di eccepire alcunché al cessionario nell'ipotesi in cui quest'ultimo invochi l'indennizzo in questione allegando la non veridicità o inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal cedente, secondo i principi consolidati in materia di garanzia autonoma. Si tratta di una clausola che, ad avviso di questo giudice, è valida – diversamente da quanto prospettato dalla difesa della convenuta – non ravvisandosi la violazione, peraltro segnalata in termini del tutto generici, degli artt. 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu né, tantomeno, degli artt. 1341 e 1342 c.c., in assenza dei relativi pagina 6 di 7 presupposti applicativi (non si tratta di condizioni predisposte da uno solo dei contraenti né di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme rapporti contrattuali). In conclusione, tenuto conto dell'inesistenza dei crediti oggetto di cessione (di cui alle fatture nn. 313\2015, 314\2015, 315\2015 e 316\2015) come accertata dal Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 1549\2023, la deve essere condannata, ai sensi dell'art. 1266, Controparte_6 comma 1, c.c., al pagamento dell'importo di euro 959.083,51, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda, quindi dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 30 dicembre 2024, al saldo (dovendosi invece escludere ogni statuizione in merito agli interessi maturati in data antecedente alla domanda, tenuto conto dell'assoluta genericità dell'allegazione di parte attrice in merito alla loro decorrenza – “dal dovuto” – che induce a ritenere tale domanda inammissibile). 3. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'estrema riduzione dell'attività relativa alla fase istruttoria (consistita unicamente nel deposito di due memorie). Si ritiene pertanto di liquidare le spese applicando i valori medi in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società contro la società Parte_1
così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte, nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna la società ai sensi dell'art. 1266, comma 1, c.c., al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
959.083,51, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 30 dicembre 2024 al saldo;
b. condanna la società al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in euro 1.713,00 per spese ed euro 22.426,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 29 ottobre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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