TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10672 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16096/2025
Il Giudice ZI LL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to NASO DOMENICO/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MOLFESE ALESSANDRA e
NC IA resistente
Oggetto: mancata erogazione della IIS al personale docente in servizio all'estero. Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo P parte ricorrente è dipendente del in qualità di docente scuola media CP_2
superiore.
Con decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 4815/0025 del 16.1.2025 veniva destinata all'estero, in qualità di lettore, presso l'Università afferente al lettorato, denominato CORDOBA (Ambasciata d'Italia -
Madrid).
A decorrere dal mese di aprile 2025, il ha operato sullo stipendio CP_2
tabellare una trattenuta corrispondente all'importo dell'ex voce “Indennità
Integrativa Speciale” per un importo mensile pari a euro 538,30.
Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto allo stipendio pieno ed integrale, senza alcuna trattenuta, con conseguente condanna del all'erogazione di quanto indebitamente CP_2
trattenuto a decorrere dalla data indicata fino a tutto il periodo da svolgere all'estero, dall'a.s. 2024/2025 fino al 31.08.2030.
Si è ritualmente costituito in giudizio il eccependo il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, essendo a suo dire competente il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, la Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, a fronte della percezione, da parte della docente, dell'assegno di sede.
Pag. 2 di 10 Il giudice, all'udienza del 23.10.2025, acquisite le suddette note di trattazione scritta, depositate dalla parte ricorrente, decideva la causa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Parte ricorrente è attualmente collocata fuori ruolo a disposizione del
Ministero degli Affari Esteri e, pur temporaneamente collocata fuori ruolo,
è tutt'ora dipendente del . Controparte_1
Sul cedolino paga risulta infatti annotato: “Amministrazione di appartenenza: ”. CP_2
L'art. 58 del Testo Unico degli impiegati civili della Stato (a cui rinvia l'art. 507 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.lgs. 297/1994) stabilisce che: “Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti all'interesse dell'amministrazione che lo dispone e che rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa”.
Il provvedimento di collocamento fuori ruolo comporta, pertanto, la destinazione del dipendente pubblico ad un'Amministrazione o ente diversi da quello di appartenenza, presso il quale egli è chiamato a svolgere temporaneamente la sua prestazione consentendo a un ente pubblico di avvalersi dell'opera di un dipendente di altra amministrazione, per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di quest'ultima e che, tuttavia, attengono ai suoi interessi istituzionali.
Il collocamento fuori ruolo indirettamente soddisfa, pertanto, anche un interesse dell'ente di appartenenza che giustifica, di conseguenza, il
Pag. 3 di 10 mantenimento dell'originario rapporto di servizio e la progressione in carriera del dipendente collocato fuori ruolo.
La Ragioneria dello Stato, individuata dal resistente quale ente CP_1
legittimato nel presente contenzioso, provveda istituzionalmente agli adempimenti di tesoreria, nonché alla copertura del fabbisogno finanziario delle Amministrazioni dello Stato – fra cui rientra anche la spesa per i pubblici dipendenti – ma ciò non comporta che l'ente obbligato nei Contro confronti del docente sia il essendo infatti gli uffici dei vari Ministeri sul territorio ad inviare alla Ragioneria territorialmente CP_4
competente tutti i provvedimenti da cui deriva un impegno e/o un'ordinazione di pagamento di somme a carico del bilancio dello Stato.
L'impegno di spesa per il pagamento dei dipendenti scolastici è, quindi, determinato dal datore di lavoro del personale del Comparto Scuola, cioè il che, nella specie, non ha corrisposto alla parte ricorrente gli importi CP_2
relativi alla ex voce retributiva dell'IIS, trattenendo, quindi, le somme dovute a tale titolo.
Appare quindi evidente la legittimazione processuale del rispetto CP_2
alla domanda di condanna formulata dalla parte ricorrente.
L'eccezione preliminare sollevata in rito dal resistente è, CP_1
pertanto, infondata.
Nel merito, il CCNL 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art.76 rubricato
'Aumenti della retribuzione base' dispone che:
"1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003,
Pag. 4 di 10 del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Nota a verbale per l'art. 76:
Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta
Pag. 5 di 10 sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti".
Il successivo CCNL 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso rubricato 'Aumenti della retribuzione base', stabilisce che:
"Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria".
L'art. 2 del CCNL del 7 dicembre 2005 richiamato dal richiamato art. 78 del predetto CCNL del 29 novembre 2007, rubricato sempre 'Aumenti della retribuzione base' sancisce che:
"1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella
Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare".
Pag. 6 di 10 Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo - ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero”.
Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte (v. Cass.
17134/2013), “quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale - iis - nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24 luglio
2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre
2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare.
Le parti, quindi, con il CCNL del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima
Pag. 7 di 10 distinta dell'IIS. Una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del
29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'IIS, stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero”.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che “le parti sociali non avendo Pa reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell' nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla predetta nota a verbale non [abbiano] voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'iis”.
E ciò anche sulla base dell' “'ulteriore rilievo che art. 146 del CCNL del 29 novembre 2007 (nel disporre che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente
CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola) non richiam(i) tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso CCNL del 29 novembre 2007 deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile”.
“Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della iis nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il
Pag. 8 di 10 profilo funzionale, della iis quale componente dello stipendio tabellare e l''assegno stesso”.
In conclusione, richiamato il principio di diritto espresso dalla pronuncia sopra richiamata, deve concludersi che “la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio
2003 va[da] interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero non [sia] applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione”.
La Suprema Corte, con successiva pronuncia n. 28935/2019, ha confermato la propria precedente sentenza resa nel 2013.
A fronte delle considerazioni esposte può pertanto concludersi per la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire, per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, l'Indennità Integrativa Speciale, nella stessa misura del personale in servizio in Italia, pari all'importo mensile di €
538,30, invece ingiustamente detrattole nei cedolini di stipendio depositati.
La domanda azionata in giudizio deve pertanto essere accolta ed il va condannato alla restituzione delle somme Controparte_1
illegittimamente trattenute a decorrere dall'a.s. 2024/”025 ed alla corresponsione dell'intero trattamento stipendiale, ivi compresa la ex voce
Indennità Integrativa Speciale, per tutto il periodo di servizio all'estero.
Spese di lite nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire, per tutto il periodo di servizio all'estero, l'intero trattamento stipendiale, ivi compresa la ex voce Indennità Integrativa Speciale, nella stessa misura del personale in servizio in Italia, pari all'importo mensile di
€ 538,30;
2. per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a decorrere dall'a.s. 2024/2025, oltre interessi, come per legge;
3. condanna il alla refusione delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, lì 24/10/2025
Il Giudice
ZI LL
Pag. 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16096/2025
Il Giudice ZI LL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to NASO DOMENICO/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MOLFESE ALESSANDRA e
NC IA resistente
Oggetto: mancata erogazione della IIS al personale docente in servizio all'estero. Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo P parte ricorrente è dipendente del in qualità di docente scuola media CP_2
superiore.
Con decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 4815/0025 del 16.1.2025 veniva destinata all'estero, in qualità di lettore, presso l'Università afferente al lettorato, denominato CORDOBA (Ambasciata d'Italia -
Madrid).
A decorrere dal mese di aprile 2025, il ha operato sullo stipendio CP_2
tabellare una trattenuta corrispondente all'importo dell'ex voce “Indennità
Integrativa Speciale” per un importo mensile pari a euro 538,30.
Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto allo stipendio pieno ed integrale, senza alcuna trattenuta, con conseguente condanna del all'erogazione di quanto indebitamente CP_2
trattenuto a decorrere dalla data indicata fino a tutto il periodo da svolgere all'estero, dall'a.s. 2024/2025 fino al 31.08.2030.
Si è ritualmente costituito in giudizio il eccependo il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, essendo a suo dire competente il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, la Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, a fronte della percezione, da parte della docente, dell'assegno di sede.
Pag. 2 di 10 Il giudice, all'udienza del 23.10.2025, acquisite le suddette note di trattazione scritta, depositate dalla parte ricorrente, decideva la causa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Parte ricorrente è attualmente collocata fuori ruolo a disposizione del
Ministero degli Affari Esteri e, pur temporaneamente collocata fuori ruolo,
è tutt'ora dipendente del . Controparte_1
Sul cedolino paga risulta infatti annotato: “Amministrazione di appartenenza: ”. CP_2
L'art. 58 del Testo Unico degli impiegati civili della Stato (a cui rinvia l'art. 507 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.lgs. 297/1994) stabilisce che: “Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti all'interesse dell'amministrazione che lo dispone e che rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa”.
Il provvedimento di collocamento fuori ruolo comporta, pertanto, la destinazione del dipendente pubblico ad un'Amministrazione o ente diversi da quello di appartenenza, presso il quale egli è chiamato a svolgere temporaneamente la sua prestazione consentendo a un ente pubblico di avvalersi dell'opera di un dipendente di altra amministrazione, per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di quest'ultima e che, tuttavia, attengono ai suoi interessi istituzionali.
Il collocamento fuori ruolo indirettamente soddisfa, pertanto, anche un interesse dell'ente di appartenenza che giustifica, di conseguenza, il
Pag. 3 di 10 mantenimento dell'originario rapporto di servizio e la progressione in carriera del dipendente collocato fuori ruolo.
La Ragioneria dello Stato, individuata dal resistente quale ente CP_1
legittimato nel presente contenzioso, provveda istituzionalmente agli adempimenti di tesoreria, nonché alla copertura del fabbisogno finanziario delle Amministrazioni dello Stato – fra cui rientra anche la spesa per i pubblici dipendenti – ma ciò non comporta che l'ente obbligato nei Contro confronti del docente sia il essendo infatti gli uffici dei vari Ministeri sul territorio ad inviare alla Ragioneria territorialmente CP_4
competente tutti i provvedimenti da cui deriva un impegno e/o un'ordinazione di pagamento di somme a carico del bilancio dello Stato.
L'impegno di spesa per il pagamento dei dipendenti scolastici è, quindi, determinato dal datore di lavoro del personale del Comparto Scuola, cioè il che, nella specie, non ha corrisposto alla parte ricorrente gli importi CP_2
relativi alla ex voce retributiva dell'IIS, trattenendo, quindi, le somme dovute a tale titolo.
Appare quindi evidente la legittimazione processuale del rispetto CP_2
alla domanda di condanna formulata dalla parte ricorrente.
L'eccezione preliminare sollevata in rito dal resistente è, CP_1
pertanto, infondata.
Nel merito, il CCNL 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art.76 rubricato
'Aumenti della retribuzione base' dispone che:
"1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003,
Pag. 4 di 10 del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Nota a verbale per l'art. 76:
Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta
Pag. 5 di 10 sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti".
Il successivo CCNL 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso rubricato 'Aumenti della retribuzione base', stabilisce che:
"Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria".
L'art. 2 del CCNL del 7 dicembre 2005 richiamato dal richiamato art. 78 del predetto CCNL del 29 novembre 2007, rubricato sempre 'Aumenti della retribuzione base' sancisce che:
"1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella
Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare".
Pag. 6 di 10 Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo - ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero”.
Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte (v. Cass.
17134/2013), “quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale - iis - nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24 luglio
2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre
2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare.
Le parti, quindi, con il CCNL del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima
Pag. 7 di 10 distinta dell'IIS. Una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del
29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'IIS, stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero”.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che “le parti sociali non avendo Pa reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell' nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla predetta nota a verbale non [abbiano] voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'iis”.
E ciò anche sulla base dell' “'ulteriore rilievo che art. 146 del CCNL del 29 novembre 2007 (nel disporre che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente
CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola) non richiam(i) tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso CCNL del 29 novembre 2007 deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile”.
“Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della iis nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il
Pag. 8 di 10 profilo funzionale, della iis quale componente dello stipendio tabellare e l''assegno stesso”.
In conclusione, richiamato il principio di diritto espresso dalla pronuncia sopra richiamata, deve concludersi che “la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio
2003 va[da] interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero non [sia] applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione”.
La Suprema Corte, con successiva pronuncia n. 28935/2019, ha confermato la propria precedente sentenza resa nel 2013.
A fronte delle considerazioni esposte può pertanto concludersi per la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire, per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, l'Indennità Integrativa Speciale, nella stessa misura del personale in servizio in Italia, pari all'importo mensile di €
538,30, invece ingiustamente detrattole nei cedolini di stipendio depositati.
La domanda azionata in giudizio deve pertanto essere accolta ed il va condannato alla restituzione delle somme Controparte_1
illegittimamente trattenute a decorrere dall'a.s. 2024/”025 ed alla corresponsione dell'intero trattamento stipendiale, ivi compresa la ex voce
Indennità Integrativa Speciale, per tutto il periodo di servizio all'estero.
Spese di lite nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire, per tutto il periodo di servizio all'estero, l'intero trattamento stipendiale, ivi compresa la ex voce Indennità Integrativa Speciale, nella stessa misura del personale in servizio in Italia, pari all'importo mensile di
€ 538,30;
2. per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a decorrere dall'a.s. 2024/2025, oltre interessi, come per legge;
3. condanna il alla refusione delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, lì 24/10/2025
Il Giudice
ZI LL
Pag. 10 di 10