TRIB
Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2024, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5.04.2019; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1527/2014 R.G. promossa da: con sede in Brolo (ME), via Lungomare L. Rizzo Parte_1
n. 32, (P.I. n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), che agisce anche in qualità di C.F._1
fideiussore, e da nato a [...] il 7-04- Parte_3
1973 (C.F. ); nato a C.F._2 Parte_4
Brolo (ME) il 30-04-1970, (C.F. ); C.F._3 [...]
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_5
) e nata a [...] l' 1- C.F._4 Parte_6
04-1965 (C.F. ) in qualità di fideiussori, tutti C.F._5
rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe
Carianni, presso il cui studio sito in Patti (ME), Corso Giacomo
Matteotti n. 146/F, sono elettivamente domiciliati;
Attori-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
incorporante (C.F. ), a sua Controparte_2 P.IVA_3
volta incorporante (P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Parma, via Università n. 1, rappresentato e difeso, per procura in
1 atti, dall'avv. Maximilian Mairov, presso il cui studio sito in Milano, via Enrico Toti 2, è elettivamente domiciliato;
Convenuto-
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, (C. F. ), con sede legale in Conegliano (TV), via P.IVA_5
V. Alfieri n.1, e, per essa, quale procuratrice,
[...] con sede legale in San Donato Milanese Parte_7
(MI) via dell'Unione Europea n. 6/A–6/B, (C.F. e P.IVA n.
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_6
Giuseppe Comito presso il cui studio sito in Barcellona Pozzo di
Gotto (ME), via Operai n. 102, è elettivamente domiciliata;
Terza intervenuto ex art. 111 c.p.c.;
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2023, svoltasi, come da decreto del 21-
10-2023 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1. Va, anzitutto, precisato che parte attrice ha esercitato un'azione di accertamento negativo fondata sulla pretesa nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario del 18-10-2007 stipulato con l'allora relativamente alla determinazione degli Controparte_3
interessi, come funzionale alla chiesta ripetizione delle somme asseritamente non dovute, ossia un'azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, come si evince dalle conclusioni formulate in citazione:
2 Gli attori hanno, altresì, esercitato un'azione di accertamento negativo (come, peraltro, precisato nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. depositata il 3-12-2025) in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 8380189 oltre all'accertamento relativo alla dedotta nullità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate oltre ancora ad una domanda di natura risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali per la somma complessiva di € 200.000,00 o per la diversa, maggiore o minore, somma da determinarsi in corso di causa.
1.1. Inquadrata la natura delle azioni esperite, non è irrilevante perimetrare il profilo della ripartizione degli oneri probatori.
Sul tema, è sempre necessario tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria.
E' evidente, infatti, che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga assunta dalla banca o dal cliente, l'onere della prova sarà destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti.
Del resto, secondo l'orientamento costante della Corte di
Cassazione, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero
“accertamento negativo” del credito di controparte dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso, pur sempre, sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante
3 dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo,
(Cass., sez. I, 11 gennaio 2017, n. 500; Cass., sez. III, 13 giugno 2013,
n. 14854; Cass., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., sez. L, 13 dicembre 2004, n. 23229).
Tale impostazione è seguita anche dalla giurisprudenza di merito per la quale: “La domanda di indebito oggettivo, per essere qualificata come tale, con conseguente possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato, deve avere ad oggetto la restituzione di somme di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, ed ha pertanto una natura restitutoria più che risarcitoria. Poiché l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo”. (Tribunale Roma sez.
XVII, 19/02/2019, n.3794)
Ancora, si è sottolineato che “In tema di ripetizione di indebito, incombe all'attore provare non solo l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi. (Nel caso di specie, l'attore aveva chiesto di accertare l'illegittimità delle clausole applicate al rapporto di conto corrente ed al contratto di mutuo). (Tribunale Roma sez. XVII, 04/11/2020,
n.15400)
Si è, inoltre, precisato in giurisprudenza che “L'azione di ripetizione di indebito non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, dei pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione (a meno che, ovviamente, non si dimostri che sono stati effettuati, nel corso del rapporto, pagamenti di tale natura). In altri termini, se non si ha un pagamento non si potrà certo ripetere ciò che non si è mai pagato. Ciò non esclude, d'altra parte, che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la
4 dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Infatti, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare - avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli”. (Tribunale Benevento sez. II, 11/09/2020, n.1185).
Anche di recente, la S.C. ha ribadito che “Il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cassazione civile sez. I, 15/05/2023,
n.13142).
Nella specie, quindi, l'onere della prova – in relazione a tutte le svariate domande formulate - grava sugli odierni attori.
Vanno, allora, partitamente vagliate le singole domande proposte.
2. Ora, con riferimento alle contestazioni afferenti al mutuo fondiario stipulato nel 2007, si osserva che le allegazioni di parte, attrice, al pari dell'elaborato peritale in atti e della sua integrazione depositata il 3 dicembre 2015, anche quando possano essere apprezzate sotto il profilo dell'elaborazione culturale e giuridica, pervengono ad un conclusione (l'usurarietà dei tassi applicati) fondata su una premessa metodologica (il cumulo del tasso corrispettivo con quello moratorio) che va vagliata atteso che, ove la premessa fosse erronea, pure le conclusioni che ne scaturirebbero sarebbero in radice inficiate dal vizio originario.
Sul tema, va precisato che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti in misura
5 eccedente quella stabilita dall'art. 2 comma 4 Legge 108/96, vanno qualificati ipso iure come usurari e ciò costituisce principio affermato, in più occasioni, sia dalla Suprema Corte, in sede civile e penale, sia dalla Corte Costituzionale.
E' vero, infatti, che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art.
1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Cass. sez. I, sent. N. 350/13; 5324/03; vds. anche Cass. 12965/16) e che "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002
n. 29).
Ancora, si è osservato, da parte della Suprema Corte, che, poiché gli interessi possono essere pattuiti sia a titolo di corrispettivo della cessione di un capitale (artt. 820, terzo comma, c.c., 1282 c.c., 1499
c.c.), sia a titolo della remunerazione di una prestazione a pagamento differito (arg. ex art. 1714 c.c.), sia a titolo di mora (art. 1224 c.c.), la previsione secondo cui il giudizio di usurarietà possa riguardare gli interessi pattuiti "a qualunque titolo" rende palese che, per la lettera della norma, anche gli interessi di mora restano soggetti alle norme antiusura.
Siffatta conclusione è confermata dai lavori preparatori della Legge
n. 24/2001 (che convertì in legge il D.L. 394/2000 che a sua volta interpretò autenticamente l'art. 644 c.p.): nella relazione che accompagnò, nella XIII legislatura, l'esame in aula del D.D.L. n. S-
4941, si legge infatti al §4 che il decreto aveva lo scopo di chiarire come si dovesse valutare l' usurarietà di qualunque tipo di tasso di interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio” (così testualmente, Cass. 27442/18).
Di poi, le Sezioni Unite hanno ribadito che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più
6 compiuta tutela… Esiste infatti l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore, il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata e decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti (Cass. S.U. 18.9.2020 n. 19597).
L'applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale che, valorizzando il concetto di costo complessivo dell'operazione e azzerando le differenziazioni tra le singole componenti, correttamente esclude la creazione di zone franche rispetto all'applicazione della disciplina imperativa di cui alla L. n. 108/1996, rende, tuttavia, necessarie talune precisazioni.
2.1. Pur partecipando della medesima natura e pur concorrendo entrambi in qualità di oneri ad esso collegati a determinare il costo globale del finanziamento, interessi compensativi o corrispettivi
e interessi moratori presentano una sostanziale differenza: mentre
i primi rappresentano il corrispettivo del prestito;
i secondi assolvono, invece, ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.
Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti discende, secondo un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito (ex multis, Tribunale di Taranto 17.10.2014, Tribunale di Venezia
15.10.2014, Tribunale di Napoli 28.1.2014, Tribunale di Cremona, ord. 30.10.2014; Tribunale di Milano 22.5.2014), cui si presta adesione, la necessità di isolare la pattuizione relativa agli interessi di mora dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o, meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno al fine di regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro che diviene attuale soltanto in via eventuale, nel caso di inadempimento
7 del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti.
2.2. Se, pertanto, la premessa concettuale contenuta in citazione è questa, ne deriva che, nel caso di specie, non è condivisibile l'operazione prospettata dagli attori secondo la quale il tasso del finanziamento è, comunque, da considerare usurario ove, tenuto conto sia degli interessi convenzionali (richiesti dalla banca come corrispettivo per il prestito) sia di quelli moratori fissati nel contratto (dovuti dal mutuatario in caso di ritardato pagamento), il tasso complessivo supera il tasso soglia di usura, atteso che il costrutto di parte attrice finisce con il sovrapporre i due paradigmi che, invece, come sopra osservato, vanno tenuti distinti, esprimendo l'uno la fisiologia del rapporto, l'altro la sua patologia (meramente eventuale).
E, infatti, alla scadenza della rata, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo, senza cumularsi con quest'ultimo; dal momento della decadenza dal beneficio del termine, poi, sul totale delle rate insolute e della sola quota capitale di quelle non ancora maturate, si applicherà soltanto il saggio contrattuale di mora nei limiti della soglia, tempo per tempo, vigente.
Invero, la giurisprudenza ha, in più evenienze, ribadito che
“Gli interessi compensativi (o corrispettivi) e gli interessi moratori hanno medesima natura e concorrono entrambi, come oneri collegati al contratto di mutuo, a determinare il costo globale del finanziamento;
tuttavia questi elementi di coerenza non possono far perdere di vista l'ontologica differenza tra le due componenti: infatti mentre gli interessi corrispettivi rappresentano il corrispettivo, appunto, del prestito, i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, dell'eventuale danno da ritardo nell'adempimento. Da ciò deriva che è errata l'operazione secondo la quale il tasso complessivo del mutuo è da considerare usurario (e dunque nullo) se supera il tasso soglia tenuto conto sia degli interessi convenzionali, sia di quelli moratori”. (Tribunale Palermo sez. III, 26/01/2022, n.332) e ancora che “Gli interessi di mora sono un onere solo eventuale, dovuti dal mutuatario solo se vi sia un inadempimento e come tali non sono collegati
8 all'erogazione del credito. Pertanto il tasso soglia dell'usura non può essere calcolato cumulando i tassi corrispettivo e moratorio: infatti, ben diversi sono i presupposti dei due tassi, nel senso che il primo compensa il costo del denaro ed è sempre dovuto per il solo fatto del mutuo, mentre il secondo presuppone l'inadempimento del debitore” (Corte appello , Venezia , sez. III , 04/05/2021 , n. 1325) e inoltre che “La sommatoria dei tassi postula che il tasso corrispettivo e il tasso di mora siano applicati:
1. all'intero capitale;
2. nello stesso periodo di tempo;
3. in modo cumulativo. Solo al verificarsi di tutte queste condizioni potrebbe infatti ammettersi che il tasso effettivo del contratto di finanziamento corrisponda o sia non inferiore alla sommatoria dei due tassi. La stessa struttura del contratto di mutuo, in generale e nel caso particolare, impedisce tuttavia che si verifichi questa sommatoria. Il tasso corrispettivo si applica solo sul capitale a scadere, visto che la causa dell'interesse -frutto civile consiste nel diritto del mutuatario a godere della somma secondo il piano di rimborso graduale (art. 820 e 1815 c.c.). Viceversa, il tasso di mora non può mai applicarsi al debito per il quale non è ancora decorso il termine di esigibilità, perché per definizione finché il termine pende non si dà mora (arg. ex art. 1219 n. 3 c.c.). Egualmente, sulle rate che vengono man mano a scadenza non spetta e non può competere altro che l'interesse moratorio, perché la funzione dell'interesse -frutto civile si esaurisce nel momento in cui il mutuatario è obbligato a restituire il capitale (art. 820
c.c.). In definitiva, il mutuatario è tenuto a pagare, periodo per periodo, o il tasso corrispettivo (sul capitale a scadere) o il tasso di mora (sulla rata scaduta), mentre non può pagare nel medesimo periodo di tempo sullo stesso debito principale un tasso pari alla sommatoria dei due tassi. Resta con ciò escluso che possa determinarsi il TEG contrattuale ai fini della verifica di usura in misura non inferiore alla somma dei tassi semplici, corrispettivo e di mora” (Tribunale Torino sez. I, 22/09/2020, n.3225).
Anche la più recente giurisprudenza di merito ha consolidato questo orientamento, posto che “Per espressa previsione normativa il
TAEG comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative obbligatorie
e la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi, che a quelli moratori. Tuttavia da ciò non è possibile desumere che per
9 determinare il costo complessivo del finanziamento debba procedersi a sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, alla luce della diversa funzione svolta dalle due tipologie di voci” (Corte d'Appello di Firenze sez. II, 04/10/2023,
n.2007).
Si veda ancora Corte d'Appello di Palermo sez. III, 02/08/2023,
n.1449 secondo cui “In materia di interessi convenzionali, la normativa antiusura si applica tanto agli interessi corrispettivi-e ai costi gravanti sul debitore per l'ipotesi di regolare adempimento del negozio- quanto agli interessi moratori-e ai costi gravanti sullo stesso debitore per l'ipotesi,
e come conseguenza dell'inadempimento- ma non permette di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e quello moratorio, atteso che gli interessi corrispettivi e quelli di mora si basano su presupposti differenti ed antitetici, dato che i primi sono previsti per
l'ipotesi di (e fino al) regolare adempimento del negozio e i secondi per
l'ipotesi di (e in conseguenza dell') inadempimento del negozio” e anche
Corte d'Appello di Brescia sez. I, 04/05/2023, n.754 secondo cui “La disciplina antiusura si applica indiscriminatamente agli interessi corrispettivi (ed ai costi a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) ed anche agli interessi moratori (ed ai costi posti a carico del debitore per il caso di inadempimento), ma tale disciplina uniforme non consente di procedere alla sommatoria tra le due voci, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi ed antitetici, essendo i primi previsti per il caso di regolare adempimento del contratto, laddove i secondi sono dovuti nel caso di inadempimento del contratto.”.
2.3. Per altro verso, con riguardo alle ulteriori doglianze degli attori e, in particolare, per quel che attiene al metodo dell'ammortamento alla francese, non è irrilevante rammentare che, nel predetto sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, i diversi e decrescenti tassi d'interesse non sono calcolati né sull'intero capitale né sul tasso fisso annualmente determinato, bensì sul capitale residuo, ossia sul capitale progressivamente ridottosi sino alla precedente scadenza, dal quale va detratta la rata successiva.
10 Ne consegue che non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché questi sono calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Invero “Nel contratto di mutuo, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.”(Tribunale Asti sez. I, 11/10/2023, n.738).
E ancora “Il sistema di ammortamento c.d.'alla francese' consente di pianificare la restituzione del capitale mutuato e degli interessi mediante il versamento periodico di una rata costante (composta da una quota di capitale e da una quota di interessi) e, pur implicando l'utilizzo di un regime di interesse composto nella formazione della rata, non comporta anatocismo, posto che gli interessi vengono comunque calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi” (Tribunale Cosenza sez. II, 18/09/2023, n.1492).
2.4. Quanto, inoltre, alle ulteriori contestazioni reiterate nella comparsa conclusionale, depositata il 26-01-2024, in tema di violazione ex art 117 TUB in ragione dell'asserita difformità tra l'
(Indicatore sintetico del costo) e il tasso effettivo applicato alla convenzione e in tema di dedotta nullità parziale del contratto per indeterminatezza delle condizioni contrattuali, ex artt. 1346 e 1418,
II comma, c.c. ossia in quanto “… il contratto di mutuo non indica il regime di capitalizzazione degli interessi passivi (semplice o composta)”(pag. 2 comparsa conclusionale) si osserva quanto segue.
11 2.4.1. Con riguardo al primo profilo, a tutto concedere, la giurisprudenza sul tema ha precisato che “L'indicazione non corretta dell'indice sintetico di costo (I.S.C.) nel contratto di mutuo non comporta alcuna nullità, neanche della sola clausola, sia nel caso in cui
l'indicazione non sia corretta, sia nell'ipotesi in cui manchi del tutto, posto che l'I.S.C. non rappresenta la pattuizione del tasso di interesse applicato al contratto, ma solo una rappresentazione informativa per il cliente dei costi effettivi che dovrà sostenere sottoscrivendo il contratto” (Tribunale Bergamo sez. II, 03/03/2023,
n.419) e ancora che “Nel contratto di mutuo
l'indice sintetico di costo (ISC) non va inteso propriamente come un tasso, né come prezzo o condizione, ma come un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo scopo di far conoscere al mutuatario il costo effettivo totale del credito prima di accedervi. Come tale, va escluso che a tale voce possa applicarsi l'art. 117 t.u.b. che, al comma 6, fa riferimento solo a "tassi, prezzi e condizioni". (Tribunale
Lamezia Terme sez. I, 12/01/2023, n.22).
Di talché, non potrebbe, neppure astrattamente, predicarsi la dedotta violazione dell'art. 117 TUB.
2.4.2. In merito al secondo profilo, non si apprezza la dedotta nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso applicato, poiché risulta che le parti abbiano convenuto descrizione e modalità di calcolo del tasso variabile concordato, strutturando un piano di ammortamento che preveda specificamente l'importo della quota capitale da imputare ad ogni rata, su cui vanno calcolati gli interessi convenzionalmente convenuti.
D'altronde, come si è già chiarito, “la doglianza è inoltre infondata ove
l'appellante intenda sostenere che il piano di ammortamento "alla francese" (il debitore rimborsa rate costanti posticipate "in modo tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi") comporti un effetto anatocistico dal momento che l'interesse composto rilevanti agli effetti dell'art. 1283 c.c. si ha solo ove gli interessi maturati sul debito in un certo periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo;
ove il rimborso del danaro dato a mutuo avvenga
12 secondo il sistema progressivo c.d. "francese", la misura della rata è costante e dipende da una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito;
il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
il numero delle rate;
tale metodo "non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi poiché comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono al loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti"
(Cassazione civile sez. I, 19/05/2023, n.13888).
Infatti, tale sistema di calcolo non risulta giocoforza in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Trib. Roma
13.4.2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26.10.2017 n.
10832).
2.5. Se è, allora, questo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le conclusioni cui è pervenuta parte attrice si fondano su un presupposto non condivisibile e sull'adesione del Giudicante al sostrato logico di tale impostazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, e a fronte della richiesta della società e di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e come Parte_4 Parte_5 Parte_6
pure formulata nella comparsa conclusionale, depositata il
26/01/2024, di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, non può che ribadirsi la valutazione di inconducenza della chiesta CTU contabile, come già effettuata nell'ordinanza dell'11 giugno 2021, il cui contenuto appare attuale anche in sede decisoria, ovvero che «La richiesta di CTU contabile formulata da parte attrice non appare ammissibile in quanto avente una finalità meramente esplorativa né essa appare rilevante ai fini della decisione della causa. Per un verso, infatti, la dedotta usurarietà degli interessi applicati sembra, prima facie ed impregiudicata ogni ulteriore
13 valutazione, scontare il limite, in parte, della genericità delle allegazioni dell'attore ed in parte della non condivisibile sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, posto che la questione della cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica dell'usurarietà o meno del contratto di mutuo è stata esaminata dalla giurisprudenza di merito, la quale, in via maggioritaria, si è espressa nel senso di vietare tale cumulo ai fini di siffatta valutazione (cfr. ex multis Tribunale Catania sez. IV, 11/07/2018,
n.2948; Tribunale Milano sez. VI, 01/04/2019, n.3207); Per altro verso, giova rilevare che la perizia di parte attrice, posta a sostegno delle domande formulate in citazione, è redatta in mancanza dell'intera documentazione necessaria in ordine al rapporto per cui è causa né tale limite può essere superato attraverso il ricorso allo strumento di cui all'art. 210 c.p.c. posto che la discrezionalità del giudice con riguardo all'ordine di esibizione di un documento non deve mai essere ispirata da una funzione sostitutiva dell'onere della prova spettante alla parte, e sebbene essa sia subordinata all'istanza della parte, tale presupposto non vale a ridistribuire le incombenze istruttorie assegnate dall'art. 2697 cod. civ.».
3. Vanno, adesso, esaminate le doglianze di parte attrice relative al contratto di conto corrente ordinario n. 8380189.
Preliminarmente, non può sottacersi che l'intera impostazione dell'atto introduttivo si fonda su un vizio genetico ossia sull'affermazione – documentalmente smentita in giudizio – della mancanza di un contratto redatto per iscritto.
Ne discende l'inattendibilità dell'allegazione difensiva tecnica rappresentata dalla perizia di parte attrice depositata unitamente alla citazione in data 18-08-2014, siccome fondata su documentazione incompleta e, in particolare, redatta in difetto del contratto di conto corrente che, invece, è stato depositato in giudizio.
Tuttavia, anche esaminando le ulteriori deduzioni degli attori, di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 3-12-2025, esse poggiano su assunti non condivisibili.
A ben vedere, vanno, infatti, recepite, perché giuridicamente corrette e documentalmente provate, le controdeduzioni esplicitate da parte convenuta e sintetizzate nella comparsa conclusionale del
10-01-2024, atteso che “…
2.1 Sull'asserita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Si richiama sul punto che dal 1 luglio 2000 la si è conformata alle prescrizioni della delibera CICR CP_5
14 di febbraio 2000, che ha reso legittima la capitalizzazione trimestrale purché gli interessi creditori e debitori vengano conteggiati con identica periodicità, secondo il principio recepito nell'art. 120 TUB che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, sia con la pronuncia n. 341 del 20079, sia con la successiva ordinanza 5.6.2008 n. 254, la quale ha affermato che la incostituzionalità affermata dalla Corte in precedenza in relazione alla capitalizzazione trimestrale si riferiva ad una situazione in cui non sussisteva alcuna norma di deroga al principio generale sancito dall'art.
1283 c.c. Nel caso che ci occupa la pari periodicità trimestrale di conteggio degli interessi è espressamente pattuita nel contratto sicché non sussiste alcuna ragione per mettere in dubbio la legittimità della capitalizzazione operata dalla 2.2 In ordine all'assunta applicazione di interessi, CP_5
commissioni e spese in assenza di regolare pattuizione scritta. La censura attorea è manifestamente infondata atteso che il contratto contiene una puntuale e specifica indicazione di tutte le condizioni economiche ed operative applicate al rapporto. Nello specifico, nel documento di sintesi prodotto dagli stessi attori, oltre alla periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sono indicati:
i tassi di interesse debitori e creditori;
la commissione di massimo scoperto1; 1 Come noto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12028 del 19.2.2010 (emessa in sede penale, in relazione all'applicazione della CMS nel periodo 1998-2003), l'ha definita come “un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere a cui l'intermediario si sottopone per procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente” .
Inoltre, le critiche mosse alla CMS sotto il profilo del difetto di causa possono ritenersi definitivamente superate, da un lato, alla luce della normativa italiana del 2008-2009, con cui il legislatore ne ha riconosciuto la legittimità, dall'altro, in forza dell'intervento giurisprudenziale del 2006 (Cass. n. 870 del 18.1.2006 ) in cui la Corte ha definito la CMS come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, utilizzata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”. CP_5
Conseguentemente, per espressa previsione legislativa, l'applicazione di una commissione sull'affidamento accordato al cliente è indubbiamente legittima a far tempo dal 3° trimestre del 2009, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni nella Legge 2/2009, a sua volta modificata con D.L. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009), che ha sancito la validità delle clausole che prevedono un corrispettivo onnicomprensivo, non superiore allo 0,50%, per la remunerazione del credito, calcolato in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente.
Anche il successivo intervento legislativo (art.
6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ha introdotto l'art. 117 bis del d. lgs. 385/93) ha confermato la possibilità di prevedere a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva (non superiore allo 0,5% per trimestre), calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento (sulla base di tale
15 le spese.
Per di più, considerato che “La modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotta dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, unitamente alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa della normativa primaria, ha sancito la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi allorquando la medesima periodicità valga tanto per gli interessi attivi quanto per quelli passivi” (Tribunale Pisa sez. I,
11/01/2023, n.56) e ancora che “In tema di conto corrente bancario, per i contratti conclusi successivamente al febbraio del 2000 la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale è valida, purché preveda pari reciprocità. Per i contratti stipulati in epoca anteriore a tale data
l'anatocismo è valido (come ritenuto dalla costante giurisprudenza anche di questo tribunale), limitatamente al periodo successivo al febbraio 2000, purché la banca abbia fatto pubblicare sulla G.U. una modifica della relativa clausola contrattuale contemplante la medesima periodicita della capitalizzazione (dal lato attivi e passivo). In mancanza di tale pubblicazione la capitalizzazione è illegittima, anche se di fatto la banca
modifica legislativa è stata emanata la delibera del C.I.C.R. 30 giugno 2012, n. 644, che prevede le disposizioni applicative) 16 abbia applicato la medesima periodicità” (Tribunale Monza, 01/09/2016,
n.2374), le argomentazioni degli attori sul tema non risultano fondate.
Non si individuano, peraltro e in considerazione di quanto sopra enunciato, i denunciati profili di violazione delle regole di correttezza e buona fede imputati all'istituto bancario.
4. Conseguentemente, anche i presupposti allegati dagli attori, come fondanti la domanda di risarcimento di genericamente asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da
sono rimasti indimostrati nel corso del giudizio, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria stessa.
4.1. Analoghe considerazione attengono alla postulata, ma non provata, nullità delle garanzie fideiussorie prestate da Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e siccome strutturata sul presupposto,
[...] Parte_6
17 rivelatosi infondato, della nullità delle clausole dei contratti bancari contestati nel presente giudizio.
5. Conclusivamente tutte le domande formulate dagli attori sono infondate e vanno rigettate per quanto sopra complessivamente esposto.
6. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il principio della soccombenza e le spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei medi tariffari ex D.M. n. 55/14, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (indeterminato–complessità bassa) secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
1527/2014 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta le domande formulate da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, Parte_2 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
nell'atto di citazione iscritto al n. 973/2015 R.G. per le causali
[...]
di cui in motivazione;
2. Condanna gli attori al pagamento in solido, in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore e di in persona del legale Controparte_4
18 rappresentante pro tempore, e, per essa, quale procuratrice,
[...] quali creditori in solido, delle Parte_7 spese di lite che liquida complessivamente e unitariamente in €
7.616,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Patti, il 20-02-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
19