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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5817 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2700 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana
NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via
Catone n.3; appellante – appellato inc.le e
nata a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 residente, in Roma (RM) alla via Raffaello Morghen n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Florita ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Roma, Via Bergamo n. 3; appellata – appellante inc.le
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 6705/24 emessa dal Tribunale di Roma il
18.4.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 18970/20.
Conclusioni
“Disponga la riforma della sentenza n.6705/2024 del Tribunale di Parte_1
Roma emessa in data 09.04.2024 pubblicata il 18.04.2024 pronunciata nella causa
1 iscritta al n.r.g. 18970/2020, nella parte che accoglie la domanda di addebito proposta dalla e conseguentemente dichiarare che la Controparte_2 separazione non può essere addebitata Parte_1
Sospenda la condanna a a rifondere a il restante Parte_1 Controparte_1
50% delle spese di lite liquidato in euro 2.5000,00 a titolo di compenso professionale;
Disponga l'interrogatorio formale della sig.ra sui Controparte_1 capitoli di prova non ammessi in primo grado;
Disponga l'ascolto del testimone sig.ra ; Compensare le spese del presente procedimento.” Testimone_1
: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per i motivi Controparte_1 analiticamente illustrati nel corpo del presente atto e in accoglimento delle argomentazioni addotte: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal signor per tutti i motivi ex ante esposti;
rigettare nel Parte_1 merito l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce le condizioni economiche e la compensazione parziale delle spese processuali, accogliendo le domande svolte dalla appellante incidentale in primo grado e pertanto: - disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di
, la somma mensile di euro 1.000,00, da rivalutare annualmente secondo gli Per_1 indici Istat;
- porre a carico del padre il 70% delle spese di carattere straordinario nell'interesse del figlio e più precisamente quelle mediche e/o farmaceutiche non coperte dal S.S.N., quelle sportive, compreso l'equipaggiamento, quelle scolastiche
(rette e/o tasse, libri, gite etc) nonché ricreative (campi scuola, viaggi di studio etc.), queste ultime preventivamente concordate e documentate prendendo quale criterio di divisione il protocollo vigente del 17.12.2014, adottato dal Tribunale e dal COA di Roma;
Condannare sempre e comunque il a rifondere per intero e senza Pt_1 alcuna compensazione le spese di lite di entrambi i giudizi”
_ _ _
Con ricorso depositato il 31.3.2020 premesso che in data Controparte_1
29/12/2002 aveva contratto in Roma matrimonio con e che Parte_1 dall'unione era nato il figlio (13/02/2005), esponeva che nel tempo la Per_1 convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e addebito al marito il quale negli anni aveva serbato un contegno contrario ai doveri coniugali,
2 segnatamente, al dovere di fedeltà e collaborazione ed aveva inoltre tenuto comportamenti aggressivi, violenti, denigratori e offensivi nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla pronuncia sulla Parte_1 separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale il presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, affidava il figlio , all'epoca minorenne, ad Per_1 entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplinava i suoi tempi di permanenza presso il padre, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 400,oo da aprile
2020 e, a carico di ambo le parti, in eguale misura il pagamento delle spese straordinarie afferenti , infine assegnava la casa familiare, in proprietà Per_1 superficiaria di ambo le parti in eguale misura, alla ricorrente, dando atto che il coniuge se ne era già allontanato;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 3568 del 2021, il Tribunale pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio.
Acquisita la documentazione prodotta da ambo le parti ed espletate le prove orali, con la sentenza del 18.4.2024 così decideva la causa:
«dichiara che la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
pronunciata con sentenza non definitiva n. 3568/2021, è addebitabile al
[...] marito e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici Istat con base aprile 2020, e condanna il al Pt_1 versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi CP_1 importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014; pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
Per_1
assegna la casa familiare sita in Roma Via Raffaello Morghen n. 5 alla ricorrente
Controparte_1
3 dichiara l'inammissibilità delle domande afferenti il cane “Perla” proposte da ambo le parti;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna a rifondere a il restante 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidato in euro 2.500,00 (pari al 50% del totale di euro 5.000,00) a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge».
Avverso la sentenza proponeva appello il lamentando che il Tribunale aveva Pt_1 errato nell'addebitargli la separazione in ragione del singolo episodio verificatosi il
13.2.2015 (quando egli avrebbe aggredito fisicamente la compagna), comunque mai denunziato dalla resistente, e senza apprezzare tutto il loro vissuto di coppia, già da tempo compromesso, essendosi peraltro basato su testimonianze inaffidabili o de relato, ed avendo ingiustamente mancato di ammettere l'interrogatorio formale della moglie ed alcuni capitoli testimoniali da lui invocati. Concludeva, pertanto, nei termini sopra trascritti.
Costituitasi in giudizio, ha replicato affermando: la correttezza del Controparte_1 giudizio espresso, anche con puntuali richiami di legittimità, dal Tribunale, il quale avrebbe ben potuto anche riscontrare, dalle prove orali acquisite, i tradimenti compiuti dal marito;
la necessità di incrementare l'impegno economico a carico del padre ed in favore del figlio considerato che questi era oramai maggiorenne, aveva perduto l'indennità di frequenza prima riconosciutagli dall'Inps, il padre lo incontrava solo due volte al mese, il certo ricava dalla sua professione di Pt_1 avvocato reddito superiore al dichiarato, come pure possibile evincersi da diversi indici presuntivi e dalla lettura del suo estratto conto bancario. Di conseguenza, formulando anche impugnazione incidentale, ella concludeva nei termini sopra riportati.
Gli atti sono stati inoltrati in visione alla Procura generale.
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
9.10.2025 ai sensi dell'art 127 c.p.c..
*** * ***
L'appello principale non merita accoglimento.
4 Il sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'addebitargli la separazione Pt_1 sulla base di un singolo episodio di violenza verificatosi in data 13.02.2015, trascurando il lungo vissuto della coppia e racchiudendo l'intera storia relazionale in un caso di episodica violenza.
Tuttavia, dalla piana lettura della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che l'addebito è stato motivato dal giudice di primo grado con riferimento a tre diversi elementi: (i) l'episodio di violenza domestica, nel quale il in occasione della Pt_1 festa di compleanno del figlio ed in presenza di quest'ultimo, dopo aver aggredito verbalmente la moglie, aveva iniziato a strangolarla prendendola alle spalle;
(ii) un secondo episodio di violenza domestica, interrotto dal figlio che si era frapposto tra i genitori per far cessare l'aggressione paterna;
(iii) il ricorrente impiego, anche alla presenza di persone estranee al nucleo familiare, di espressioni offensive e lesive della dignità della moglie.
L'episodio di violenza sub (i) – che l'appellante principale non sembra neanche negare, limitandosi piuttosto a contestualizzarlo in una vita coniugale di conflitti e incomprensioni – risulta dimostrato dalle concordanti dichiarazioni della NO
che riferisce l'episodio appreso de relato, e della NO (madre Parte_2 Tes_1 della moglie aggredita), testimone diretta dell'accaduto.
Il secondo episodio di violenza risulta dalla testimonianza della NO , che Tes_1 riferisce di averlo appreso dal NI . In merito alle testimonianze de relato Per_1 occorre distinguere a seconda della fonte da cui si trae l'informazione riferita: se il teste depone su fatti appresi dal soggetto stesso che ha instaurato il giudizio, la loro rilevanza è sostanzialmente nulla (cd. testimone de relato actoris); se, invece, il teste depone su circostanze apprese da soggetti estranei al giudizio, le sue dichiarazioni sono idonee ad assumere un, seppur attenuato, rilievo ai fini del convincimento del giudice (Cass., Sez. I, 20 febbraio 2025, n. 4530). Nel caso in esame, il secondo episodio di violenza viene raccontato alla testimone – della cui credibilità non v'è ragione di dubitare dato che gli altri fatti da essa riferiti risultano comprovati anche da altra testimonianza – dal NI , estraneo al giudizio. Per_1
Quanto alle espressioni offensive con cui l'appellante principale si rivolgeva alla moglie, esse risultano dimostrate sia dalle dichiarazioni rese dalla NO Tes_1 sia da quanto riferito dalla teste che era solita frequentare la coppia nei fine Parte_2 settimana insieme al marito. 5 Chiarito, dunque, che il mostra di non cogliere la ratio decidendi della Pt_1 sentenza che impugna quando afferma che l'addebito sarebbe fondato esclusivamente sulla base di un singolo episodio di violenza, in ogni caso, la decisione sarebbe nondimeno immune da censure anche «qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di una persona» (Cass., Sez. I, 7 agosto 2024, n. 22294; Cass.,
Sez. I, 14 gennaio 2016, n. 433; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2011, n. 817).
Ed infatti, la violenza costituisce un comportamento di per sé idoneo a fondare l'addebito della separazione (ex multis, v. Cass., Sez. I, 7 agosto 2024, n. 22294;
Cass., Sez. VI-I, 1 giugno 2022, n. 17892), senza che possa assumere alcuna valenza giustificativa la sporadicità con cui essa venga commessa o il più ampio contesto di incomprensioni che caratterizza la vita coniugale. L'episodio violento appare tanto più grave in quanto avvenuto in presenza del figlio e, pur volendo ammettere che le incomprensioni fossero già esistenti, deve nondimeno attribuirsi alla condotta violenta del in considerazione della sua gravità, un'incidenza causale Pt_1 preminente rispetto a preesistenti o successive cause di crisi dell'affectio coniugalis.
Del resto, le prove di cui l'appellante principale lamenta la mancata ammissione non sono in alcun modo idonee a confutare i fatti sopra richiamati. Correttamente, dunque, sono state giudicate dal Tribunale inammissibili, perché prive di rilevanza.
L'appello incidentale merita, invece, parziale accoglimento.
Alla stregua dei parametri individuati dall'art. 337-ter, co. 4, c.c., l'attuale assegno versato dall'appellante principale per il mantenimento del figlio non appare adeguato. In primo luogo, la legge dispone che l'assegno debba essere determinato considerando «le attuali esigenze del figlio» (co. 4, n. 1). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui «in tema di assegno di mantenimento del figlio – l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione» (Cass., Sez. I, 29 aprile 2022, n. 13664; Cass., Sez. I, 3 agosto 2007,
n. 17055). Il principio, al quale si intende dare seguito, si attaglia perfettamente al fatto sottoposto all'attenzione di questa Corte, in quanto si ritiene che il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, unitamente alla perdita
6 dell'indennità di frequenza erogata dall'INPS, costituisca un elemento oggettivo da cui poter desumere l'esistenza di bisogni diversi rispetto a quelli che caratterizzano la vita di un adolescente, i quali comportano un impegno economico più gravoso.
In secondo luogo, è stabilito che l'assegno debba tener conto delle «risorse economiche di entrambi i genitori» (co. 4, n. 4). Risulta agli atti l'incremento reddituale del che dal 2020 – anno in cui veniva quantificato in euro 400,00 Pt_1 il contributo mensile per il mantenimento del figlio da parte del presidente f.f. – al
2023 è passato da un reddito mensile medio di euro 1.350,00 ad un reddito mensile medio di euro 2.600,00. Né il ha ritenuto di contestare tali rilievi, Pt_1 dimostrando, ad es., di aver subito una flessione reddituale rispetto agli ultimi dati risalenti al 2023.
Deve dunque rideterminarsi l'importo dell'assegno in euro 600,00 mensili, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado qui impugnata. Questa Corte è consapevole che sarebbe illogico far decorrere l'aumento dell'assegno da una data anteriore alla sopravvenienza che l'ha giustificato (Cass., Sez. I, 23 maggio 2014, n.
11502). Tuttavia, nel caso di specie, la somma di euro 400,00 mensili risultava incongrua sin dal momento della pronuncia appellata. Il miglioramento della condizione reddituale dell'appellante principale, da un lato, e il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, dall'altro lato, costituivano elementi già agli atti del giudizio di primo grado, che il Tribunale ha omesso di valorizzare adeguatamente in sede di decisione, limitandosi a confermare le statuizioni riguardanti il mantenimento rese in un momento – i.e., nel luglio 2020 – in cui il contesto fattuale era profondamente diverso.
Ricalibrato in questo modo, l'assegno appare idoneo a ripristinare la proporzionalità nella contribuzione dei coniugi al mantenimento del figlio, senza che sia necessario rideterminare in aumento anche la partecipazione del alle spese straordinarie. Pt_1
Non ci si sofferma sulla vicenda di infedeltà coniugale su cui entrambe le parti tornano nei propri scritti difensivi, in quanto essa è estranea alla ratio decidendi su cui si fonda la sentenza appellata.
Segue al rigetto dell'appello principale e al parziale accoglimento di quello incidentale la condanna del al rimborso delle spese di lite in favore della Pt_1 per come liquidate in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato CP_1
7 dal d.m. n. 147/22. La Corte dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Pt_1
6705/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 18.4.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 18970/20;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto ridetermina, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza del Trib. Roma n. 6705/2024 resa in primo grado tra le parti, in euro 600,00 l'importo dell'assegno che il
Sig. deve versare alla Sig.ra per il mantenimento del figlio Pt_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale ed automatico in Per_1 base agli indici ISTAT;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali, che liquida in Pt_1
Euro 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla stessa parte appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Si comunichi.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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