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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16872/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
MERLINI ELENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MERLINI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 14 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MERLINI ELENA
CONVENUTO/I
p.m. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da P.C. CONGIUNTE.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.01.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], il [...]) per Controparte_2 chiedere la separazione giudiziale e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore.
Si premette che i signori hanno contratto matrimonio a Baricella (BO) in data 12.12.2006, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Baricella n. 6 – P.I. – Uff.1, anno 2006.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli gemelli, e (Bentivoglio, Per_1 Per_2
03.12.2007).
pagina 1 di 5 Fa parte del nucleo familiare anche (nata a [...] Parte_2
(Cuba), il 16.08.2005), figlia della precedente relazione della sig.ra. CP_2
La bambina è stata adottata, a seguito di ricorso effettuato dal sig. al
[...] Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto del 27.05/16.06.2010.
Si rimanda per le originarie domande delle parti – di cui di seguito sinteticamente le conclusioni – rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione in quanto, nel prosieguo le stesse parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve pronunciarsi.
Con il ricorso, parte ricorrente chiedeva oltre alla separazione giudiziale, l'affidamento dei figli minori
“in via esclusiva”, un assegno € 200,00 (duecento/00) o di diversa somma che verrà considerata equa, unitamente al 50% delle spese straordinarie, oltre alla frequentazione della madre con i figli minori nei periodi di permanenza in Italia della stessa.
Costituendosi in giudizio la convenuta, sig.ra. si associava alla richiesta di Controparte_2 separazione personale formulata dal ricorrente;
quindi, all'udienza di comparizione fissata per il giorno
8.10.2024 veniva dato un breve rinvio per eventuale trasformazione del rito (per il dettaglio delle richieste si rinvia alla memoria di costituzione).
All'udienza del 28.11.2024, le parti personalmente presenti, insieme ai rispettivi avvocati, davano atto di aver raggiunto un accordo, di cui depositavano copia cartacea, riservandosi il deposito telematico.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
Questi i termini dell'accordo formulato dalle parti (depositata il 13.11.2024):
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) affidare in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e con Per_2 Per_1
residenza presso il padre in Baricella (BO) Via Pedora, 14, nella casa di esclusiva proprietà
3) della signora madre del signor il quale la utilizza in comodato Parte_3 Pt_1
gratuito e dove vive altresì la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente Parte_2
economicamente; la signora trasferirà altrove la propria residenza Controparte_1
entro e non oltre il mese di luglio 2025;
4) disporre che la madre - vista l'età dei figli e che il 3 dicembre 2024 Per_2 Per_1
compiranno 17 anni - frequenterà e accoglierà i minori presso la sua abitazione,
accordandosi direttamente con loro;
5) disporre che i genitori contribuiranno al mantenimento dei tre figli in maniera diretta pagina 2 di 5 nei tempi di permanenza presso ciascuno di loro;
6) disporre che le spese straordinarie medico sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche,
occorrenti per figli, come previste dal Protocollo sulle spese straordinarie del.
Tribunale di Bologna del 9 Agosto 2017, sia ripartite fra i signori e Parte_1 [...]
nella misura del 50% per ciascuno. Controparte_1
Compensazione delle spese legali.
***********
Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli e , ancora Per_2 Per_1 minorenni, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale fra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi, nonché dalla separazione di fatto che ormai si protrae da tempo: la convenuta, infatti, ha di fatto lasciato la casa familiare già da molti anni (quando e avevano solo 6-7 anni). Per_2 Per_1
Da allora la convivenza coniugale non è più ripresa e, ad oggi, come emerge dalla stessa volontà delle parti, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente al preminente interesse dei figli minori l'affido condiviso;
circa la collocazione appare rispondente all'interesse degli stessi la collocazione presso la casa familiare assegnata al padre.
Venendo, allora, alla regolamentazione delle visite e delle relazioni madre-figlio, queste sono lasciate all'arbitrio della sig.ra e dei due figli e (ormai quasi Controparte_2 Per_2 Per_1 maggiorenni).
Passando, invece, alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori di e , e di (maggiorenne non ancora indipendente Per_2 Per_1 Persona_3 economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori
(documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle esigenze dei figli, stabilire che i genitori contribuiscano al mantenimento dei tre figli in maniera diretta nei tempi di permanenza presso ciascuno di loro.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano pagina 3 di 5 nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Controparte_2 unitisi in matrimonio a Baricella (BO) in data 12.12.2006, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Baricella n. 6 – P.I. – Uff.1, anno 2006.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna la annotazione della presente sentenza dà atto che la casa coniugale sita in Bologna, Via Sardegna n. 19, condotta in locazione dal sig.
essa resterà al medesimo, trasferendosi la signora altrove, come peraltro già fatto;
Controparte_3 ella avrà l'obbligo di comunicare l'indirizzo e recapito telefonico al coniuge;
dà atto e dispone che i figli minori e siano affidati in modo condiviso a entrambi i Per_2 Per_1 genitori e collocati presso il padre in Baricella (BO) Via Pedora 14, nella casa di esclusiva proprietà della signora madre del sig. il quale la utilizza in comodato gratuito e dove Parte_3 Pt_1 vive altresì la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente;
Persona_3
dà atto che la sig.ra. trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre il Controparte_2 mese di Luglio 2025; dà atto e dispone che la madre – vista l'età dei figli e , quasi maggiorenni – Per_2 Per_1 accoglierà e frequenterà i figli presso la sua abitazione accordandosi con loro circa modalità e tempistiche. dà atto e dispone che i genitori contribuiscano al mantenimento dei tre figli in maniera diretta nei tempi di prevalenza presso ciascuno. dà atto che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione -
pagina 4 di 5 documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 4.12.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16872/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
MERLINI ELENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MERLINI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 14 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MERLINI ELENA
CONVENUTO/I
p.m. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da P.C. CONGIUNTE.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.01.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], il [...]) per Controparte_2 chiedere la separazione giudiziale e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore.
Si premette che i signori hanno contratto matrimonio a Baricella (BO) in data 12.12.2006, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Baricella n. 6 – P.I. – Uff.1, anno 2006.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli gemelli, e (Bentivoglio, Per_1 Per_2
03.12.2007).
pagina 1 di 5 Fa parte del nucleo familiare anche (nata a [...] Parte_2
(Cuba), il 16.08.2005), figlia della precedente relazione della sig.ra. CP_2
La bambina è stata adottata, a seguito di ricorso effettuato dal sig. al
[...] Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto del 27.05/16.06.2010.
Si rimanda per le originarie domande delle parti – di cui di seguito sinteticamente le conclusioni – rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione in quanto, nel prosieguo le stesse parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve pronunciarsi.
Con il ricorso, parte ricorrente chiedeva oltre alla separazione giudiziale, l'affidamento dei figli minori
“in via esclusiva”, un assegno € 200,00 (duecento/00) o di diversa somma che verrà considerata equa, unitamente al 50% delle spese straordinarie, oltre alla frequentazione della madre con i figli minori nei periodi di permanenza in Italia della stessa.
Costituendosi in giudizio la convenuta, sig.ra. si associava alla richiesta di Controparte_2 separazione personale formulata dal ricorrente;
quindi, all'udienza di comparizione fissata per il giorno
8.10.2024 veniva dato un breve rinvio per eventuale trasformazione del rito (per il dettaglio delle richieste si rinvia alla memoria di costituzione).
All'udienza del 28.11.2024, le parti personalmente presenti, insieme ai rispettivi avvocati, davano atto di aver raggiunto un accordo, di cui depositavano copia cartacea, riservandosi il deposito telematico.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
Questi i termini dell'accordo formulato dalle parti (depositata il 13.11.2024):
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) affidare in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e con Per_2 Per_1
residenza presso il padre in Baricella (BO) Via Pedora, 14, nella casa di esclusiva proprietà
3) della signora madre del signor il quale la utilizza in comodato Parte_3 Pt_1
gratuito e dove vive altresì la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente Parte_2
economicamente; la signora trasferirà altrove la propria residenza Controparte_1
entro e non oltre il mese di luglio 2025;
4) disporre che la madre - vista l'età dei figli e che il 3 dicembre 2024 Per_2 Per_1
compiranno 17 anni - frequenterà e accoglierà i minori presso la sua abitazione,
accordandosi direttamente con loro;
5) disporre che i genitori contribuiranno al mantenimento dei tre figli in maniera diretta pagina 2 di 5 nei tempi di permanenza presso ciascuno di loro;
6) disporre che le spese straordinarie medico sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche,
occorrenti per figli, come previste dal Protocollo sulle spese straordinarie del.
Tribunale di Bologna del 9 Agosto 2017, sia ripartite fra i signori e Parte_1 [...]
nella misura del 50% per ciascuno. Controparte_1
Compensazione delle spese legali.
***********
Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli e , ancora Per_2 Per_1 minorenni, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale fra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi, nonché dalla separazione di fatto che ormai si protrae da tempo: la convenuta, infatti, ha di fatto lasciato la casa familiare già da molti anni (quando e avevano solo 6-7 anni). Per_2 Per_1
Da allora la convivenza coniugale non è più ripresa e, ad oggi, come emerge dalla stessa volontà delle parti, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente al preminente interesse dei figli minori l'affido condiviso;
circa la collocazione appare rispondente all'interesse degli stessi la collocazione presso la casa familiare assegnata al padre.
Venendo, allora, alla regolamentazione delle visite e delle relazioni madre-figlio, queste sono lasciate all'arbitrio della sig.ra e dei due figli e (ormai quasi Controparte_2 Per_2 Per_1 maggiorenni).
Passando, invece, alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori di e , e di (maggiorenne non ancora indipendente Per_2 Per_1 Persona_3 economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori
(documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle esigenze dei figli, stabilire che i genitori contribuiscano al mantenimento dei tre figli in maniera diretta nei tempi di permanenza presso ciascuno di loro.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano pagina 3 di 5 nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Controparte_2 unitisi in matrimonio a Baricella (BO) in data 12.12.2006, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Baricella n. 6 – P.I. – Uff.1, anno 2006.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna la annotazione della presente sentenza dà atto che la casa coniugale sita in Bologna, Via Sardegna n. 19, condotta in locazione dal sig.
essa resterà al medesimo, trasferendosi la signora altrove, come peraltro già fatto;
Controparte_3 ella avrà l'obbligo di comunicare l'indirizzo e recapito telefonico al coniuge;
dà atto e dispone che i figli minori e siano affidati in modo condiviso a entrambi i Per_2 Per_1 genitori e collocati presso il padre in Baricella (BO) Via Pedora 14, nella casa di esclusiva proprietà della signora madre del sig. il quale la utilizza in comodato gratuito e dove Parte_3 Pt_1 vive altresì la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente;
Persona_3
dà atto che la sig.ra. trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre il Controparte_2 mese di Luglio 2025; dà atto e dispone che la madre – vista l'età dei figli e , quasi maggiorenni – Per_2 Per_1 accoglierà e frequenterà i figli presso la sua abitazione accordandosi con loro circa modalità e tempistiche. dà atto e dispone che i genitori contribuiscano al mantenimento dei tre figli in maniera diretta nei tempi di prevalenza presso ciascuno. dà atto che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione -
pagina 4 di 5 documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 4.12.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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