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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 768/2025 avente ad oggetto: reclamo avverso il diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57
CCII promossa da:
(C.F. ), socio e legale rappresentante pro-tempore Parte_1 C.F._1
della (C.F. e P.I. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LE IA, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fabrizio Amatelli per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
C.F. ), in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_1
Avv. Domenico Monteleone, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario Ravinale, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Contro
Controparte_3
Controparte_4
pagina 1 di 11 PARTI RESISTENTI NON COSTITUITE
Con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
Udienza di discussione del 14.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Contrariis rejectis,
- in via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con quello relativo al reclamo avverso la Sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Vercelli, pubbl. il 22.05.2025 e dichiarativa della
Liquidazione Giudiziale della società Controparte_1
- nel merito: in totale riforma del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Vercelli il
22.05.2025 e notificato il successivo 23.05.2025, disporre l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII sottoscritto da con i creditori e qui allegato al doc. 27, da Controparte_1
intendersi integralmente trascritto.
PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita
Contrariis reiectis e previe declaratorie di rito e del caso
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del reclamo avversario per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi l'impugnato Provvedimento di Diniego reso dal Tribunale di Vercelli in data 22 maggio 2025 a definizione del relativo Sub-Procedimento Unitario n. 32-2/2025.
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.
PER IL PROCURATORE GENERALE:
Respingersi il reclamo proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In data 7.4.2025 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 [...]
ha presentato ricorso al Tribunale di Vercelli per l'omologa di un accordo di Parte_1
ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, con contestuale richiesta di applicazione e conferma di pagina 2 di 11 misure protettive e cautelari, allegando che: la costituita nell'anno 1982, ha come Controparte_1
oggetto sociale la costruzione, il commercio e la gestione di immobili e attraversa un periodo di tensione finanziaria, in considerazione del rallentamento delle vendite immobiliari causato dal protrarsi di una congiuntura non favorevole nei mercati di riferimento;
preso atto dell'obiettiva impossibilità di proseguire nel regolare esercizio dell'attività di impresa, è stato elaborato un accordo di ristrutturazione Part dei debiti ex att. 57 CCII per il c.d. “Gruppo Degiovanni”, composto dalle società collegate
[...]
CP_
e l'accordo (con relativo piano), pur non Controparte_1 Controparte_6
costituendo accordo di gruppo, è stato stipulato congiuntamente per le tre società con i creditori, costituenti oltre il 60% dei debiti complessivi;
il piano è di natura liquidatoria, prevede la vendita degli immobili realizzando un volume di vendite di complessivi € 3.716.500 (€ 2.314.000 nell'anno 2025 e
€ 1.402.500 nell'anno 2026), e la ristrutturazione del debito, secondo i termini e le condizioni previsti, con il pagamento integrale dei creditori estranei ai sensi dell'art. 57 comma 3 CCII (accordo doc. 27 prodotto unitamente al piano e agli allegati, nonché alla certificazione dell'Attestatore doc. 26).
Il Tribunale di Vercelli, con provvedimento del 23.4.2025, ha concesso al ricorrente il termine di 15 giorni per fornire i richiesti chiarimenti e ha confermato le misure protettive.
Indi, con provvedimento del 22.5.2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, rilevando che il ricorso, il piano e l'attestazione non sono stati integrati e riveduti alla luce dei rilievi mossi dal Tribunale, né sono state superate le criticità riscontrate dall'attestatore nella propria relazione relativamente:
-alla correlazione con i piani delle società del gruppo;
come illustrato dall'attestatore, il piano di risanamento è intimamente legato a quello delle altre società del gruppo, conseguentemente le criticità del singolo piano assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società; l'accordo di ristrutturazione è infatti unico e sottoscritto da tutte le parti coinvolte;
nella relazione di attestazione vengono in più punti descritte le operazioni infragruppo (ad esempio rinunce dei crediti e compensazioni) tra le società che dovrebbero consentire l'attuazione dei singoli piani;
tuttavia né i singoli piani, reciprocamente collegati ed interferenti, né l'attestazione, hanno tenuto conto dell'art. 284 comma 5 CCII, che prevede di attestare le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani collegati o coordinati, invece di un piano autonomo per ciascuna impresa, nonché la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa, con le informazioni analitiche complete ed aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese;
-al mercato immobiliare di riferimento;
pagina 3 di 11 -alla dismissione degli immobili;
infatti, il valore di stima degli immobili di € 3.716.500,00 indicato nel piano presenta rilevanti criticità, essendo basato su mere schede di valutazione relative a ciascun immobile a firma del geom. , risalenti al 2022 e non aggiornate, senza che sia stata Controparte_7
verificata la regolarità urbanistica, catastale o la classe energetica di riferimento, elementi tutti che incidono sul valore di stima;
si condividono le perplessità manifestate dall'attestatore, che ha evidenziato la principale criticità della metodologia, che non tiene conto dell'effettiva commerciabilità del bene, condizione essenziale per rispettare i termini del piano;
il valore degli immobili inserito nel piano non è quindi fondato su accertamenti esaustivi e aggiornati;
-l'accordo è stato sottoscritto con i creditori aderenti il 7.4.2025 e la domanda di omologa è stata depositata l'8.5.2025, senza nulla riferire sulla condizione risolutiva al 15.3.2025 del , Parte_3
condizionante anche la stessa fattibilità del piano;
-i dati contenuti nel piano e nell'attestazione non sono aggiornati, risalendo al 31.8.2024 ed essendo verificati solo in termini di compatibilità rispetto al piano di risanamento con quelli al 31.12.2024, in violazione dell'art. 56 c. 2 n. 1) CCII, e non sono fondati su previsioni ancorate a valori di partenza oggettivi e verificabili;
-ulteriore profilo di criticità sollevato dall'attestatore attiene al tema “what-if analysys”; il piano presenta ridotti margini di errore e in caso di scostamenti l'unica alternativa prevista è la rinegoziazione con i creditori aderenti;
le incertezze e criticità rilevate rendono probabile lo scostamento dalle previsioni di piano (si vedano anche le ragioni del fallimento del precedente piano attestato di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d l.fall.), tuttavia non sono contemplate iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati, come richiesto dall'art. 56 CCII, se non la generica rinegoziazione dell'accordo, senza alcuna precisazione in tal senso;
essendo già disattesa la previsione dei tempi di realizzo delle vendite, è probabile l'azzeramento della percentuale di soddisfazione - già irrisoria - dei crediti chirografari, a causa dell'aumento dei costi di gestione;
-i creditori aderenti sono gli istituti di credito e loro cessionarie, nonché le altre società del gruppo;
il piano prevede la cristallizzazione del debito verso gli istituti di credito e che tali importi siano soddisfatti integralmente per la parte ipotecaria, a capienza del valore su cui insiste il suddetto privilegio, con degradazione del residuo a chirografario, soddisfatto nelle percentuali del chirografario naturale;
-per i creditori estranei il piano prevede la soddisfazione mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero la parte eccedente le ipoteche, con pagamento entro 120 giorni dalla data dell'omologazione, o - per i crediti dilazionati, per cui si assume l'esistenza di rateizzazione - entro 120 giorni dalla loro scadenza naturale;
i creditori estranei dilazionati sono quelli erariali e previdenziali pagina 4 di 11 (importo contabile € 484.371,10 e € 852, valore a piano € 451.995,02 e € 852); nulla viene però documentato sulle asserite procedure di rateizzazione del debito erariale, sui relativi provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria e sul rispetto ad oggi delle rispettive scadenze;
-l'accordo, il piano e l'attestazione risultano viziati ed inidonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini previsti dall'art. 57 comma 3 CCII per tutte le ragioni evidenziate, dovendosi ritenere non coerente ed infondato il giudizio, contenuto nella relazione di attestazione, di fattibilità del piano e di idoneità a soddisfare l'integrale pagamento dei creditori estranei.
II. Con ricorso depositato il 19.6.2025 socio e legale rappresentante pro-tempore Parte_1
della propone reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i seguenti motivi. Controparte_1
1)-La correlazione con i piani delle società del gruppo: il Tribunale erroneamente censura la mancata attestazione, ex art. 284 CCII, delle ragioni di maggior convenienza di un piano di gruppo, in quanto la norma citata offre all'imprenditore la facoltà di predisporre un unico ricorso per più società del medesimo gruppo e solo in tal caso richiede le attestazioni previste dai commi 4 e 5; detta facoltà non è stata sfruttata da che ha optato per il deposito di un separato ricorso corredato da separata CP_1 relazione dell'attestatore; si precisa che i debiti e i crediti sono infragruppo e non del gruppo nei confronti di terzi e che i tre piani delle società del gruppo non prevedono operazioni economico- finanziarie tra le tre società, ad eccezione del pagamento da parte di di un debito nei CP_6 confronti di di € 23.445,00;
considerato che
nel piano di è inserita una CP_1 CP_1 contingency di € 40.000,00 anche se il piano di non performasse, quello di non CP_6 CP_1
ne risentirebbe;
la presentazione di un piano di gruppo non avrebbe comportato benefici per i creditori delle singole società.
2)-Il mercato immobiliare di riferimento e la dismissione degli immobili: il Tribunale erroneamente contesta le stime e le valutazioni in relazione al patrimonio immobiliare della società; infatti gli immobili oggetto del piano non solo sono utilmente vendibili, ma lo sono anche a prezzi maggiori rispetto ai valori di stima;
con riferimento agli immobili di Alessandria via Gandolfi sono già stati stipulati 15 contratti preliminari di vendita, anche a valori maggiori rispetto a quelli di stima;
in relazione agli immobili di Casale Monferrato via Oggero n.11, tutti affittati fino a fine 2024 con contratti oggetto di disdetta per procedere alle vendite in funzione dell'esecuzione del piano, è stato stipulato un preliminare di vendita il 16.3.2025 ed è pervenuta una proposta di acquisto;
a causa dell'apertura della liquidazione non è stato possibile portare a termine tale trattativa e altre avviate con due inquilini;
le agenzie immobiliari confermano la vendibilità ai prezzi indicati nel piano e nei tempi pagina 5 di 11 ivi previsti;
in relazione agli uffici di Casale Monferrato via Padre Pio, è pervenuta una manifestazione di interesse all'acquisto subordinatamente all'omologa del piano.
Inoltre il Tribunale erra con riferimento alla condizione risolutiva al 15.3.2025 del lodo , Pt_3
poiché l'accordo di ristrutturazione è del 4.4.2025, il ricorso per l'omologa del 7.4.2025 e la condizione risolutiva non è spirata stante la proroga, come si evince dalla mail 6.6.2025 con cui il legale degli eredi afferma la non essenzialità del termine del 15.3.2025 e la conferma della volontà di Pt_4
eseguire la transazione.
Circa la situazione contabile aggiornata, la medesima è stata prodotta al doc. 17 ed è contabilmente impossibile la predisposizione di una relazione aggiornata al mese precedente a quello del deposito;
sono comunque stati forniti aggiornamenti al 31.3.2025 con il doc. 33; è errata la valutazione del
Tribunale per cui il piano sarebbe stato proposto sulla base di dati contabili non aggiornati.
3)-What if analysys: è errata anche la censura del Tribunale su tale punto, poiché siccome i creditori non aderenti hanno il diritto di essere saldati entro 120 giorni dall'omologa, l'eventuale prolungamento delle tempistiche e dei successivi adempimenti, sino alla rinegoziazione degli accordi, sono questioni e valutazioni d'interesse esclusivo degli istituti di credito che hanno stipulato l'accordo di ristrutturazione;
il Tribunale non è legittimato a vagliare nel merito gli accordi raggiunti tra CP_1
e i suoi creditori.
Erra ulteriormente il Tribunale in ordine all'assenza di documentazione delle rateizzazioni del debito erariale, poiché la rateizzazione delle cartelle è riconosciuta e certificata dall'attestatore ed è provata dai docc. 21, 22, 37, 38.
La Liquidazione Giudiziale costituendosi in persona del curatore, chiede di respingere Controparte_1 il reclamo, evidenzia che per consolidata giurisprudenza, in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, che i soggetti terzi estranei al piano godano dell'effettiva e reale sicurezza circa l'integrale pagamento dei loro crediti nei termini previsti dalla legge, con conseguente possibilità di negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge;
richiama le argomentazioni svolte dal Tribunale nel provvedimento di cui chiede la conferma, siccome pienamente condivisibili e rispondenti alle criticità rilevate dallo stesso attestatore;
osserva che le considerazioni svolte dal Tribunale non sono superate dalle argomentazioni del reclamante, meramente ripetitive di quanto già prospettato nel procedimento unitario;
che in particolare non sono stati dedotti elementi che pagina 6 di 11 possano confermare che le vendite immobiliari poste a fondamento del piano siano realizzabili al complessivo valore ipotizzato di € 3.716.500, con conseguente effettiva possibilità di dare compiuto adempimento all'accordo e di provvedere al doveroso integrale pagamento dei creditori estranei entro i termini imposti dalla legge;
che tantomeno è stata indicata una qualche concreta contromisura da adottarsi per rimediare ai prevedibili, e in parte già verificatisi, scostamenti rispetto agli assunti del piano, essendosi la reclamante limitata a ipotizzare una eventuale e non meglio precisata rinegoziazione dell'accordo con i soli creditori aderenti, non rispettando l'obbligo specifico previsto dall'art. 56 comma 2 lett. f CCII;
che resta irrisolto il principale elemento di inammissibilità dell'accordo, vale a dire la comprovata inidoneità dello stesso e del relativo piano ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, in conseguenza delle molteplici criticità e incertezze in ordine alle concrete prospettive di realizzo dell'attivo immobiliare, per cui risultano sottoscritti contratti preliminari per la sola misura aggregata di € 1.880.000; che la società non ha dimostrato, neppure in sede di reclamo, che il complessivo debito verso l'Erario e gli Istituti Previdenziali sia stato effettivamente e integralmente oggetto di validi accordi di pagamento dilazionato, non essendo stato prodotto alcun piano di rateazione che valga a confermare la circostanza.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello chiede di rigettare il reclamo.
III. Il reclamo, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato.
In ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale sull'accordo di ristrutturazione dei debiti, la Suprema
Corte (Cass. civ. 34842/2024, con richiamo dei precedenti) ha statuito che “nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini”; la
Cassazione si è pronunciata su un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., enunciando però un principio applicabile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 57 CCII, il cui comma 3 dispone che tali accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già
pagina 7 di 11 scaduti e entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
Nel caso in esame, l'accordo ex art. 57 CCII sottoscritto in data 4.4.2024 da (oltre che Controparte_1
dalle altre società del Gruppo Degiovanni, e con i creditori Controparte_6 Parte_5
aderenti (istituti di credito e loro cessionarie) e il relativo piano, prevedono: il realizzo entro il
31.12.2026 di un attivo disponibile di € 4.504.253,37, di cui € 3.716.500 per la vendita di tutti gli immobili di proprietà secondo i prezzi e i tempi specificamente indicati;
la cristallizzazione del debito verso i creditori aderenti nella complessiva misura di € 8.164.700,45 (di cui € 4.056.599,96 per debiti ipotecari); il soddisfacimento dei debiti ipotecari sino alla concorrenza dell'ipotizzato valore di realizzo degli immobili gravati dalle iscrizioni pregiudizievoli (€ 2.862.130,06), con conseguente degradazione in via chirografaria dei restanti debiti ipotecari;
l'utilizzo del residuo attivo disponibile per provvedere
(oltre che al pagamento degli oneri e costi prededucibili appostati a piano e alla copertura delle c.d. contingency), al prospettato pagamento integrale di tutti i creditori estranei (per € 1.224.155,69), entro
120 giorni dall'omologa per i debiti già scaduti (€ 674.664,58) e con pagamento ai creditori estranei dilazionati entro il termine di 120 giorni dalla scadenza delle rate oggetto di piani di rateizzazione;
nonché al soddisfacimento degli ulteriori debiti chirografari (originari o per degradazione) nella prospettata misura del 2,09%.
Come rilevato nella relazione di attestazione, il piano prevede la soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore delle ipoteche, basandosi essenzialmente sulla dismissione degli immobili per i corrispettivi e nei tempi indicati.
Si ravvisa tuttavia una grave criticità in ordine alla vendita degli immobili, in quanto i valori di stima indicati nel piano sono basati su mere schede di valutazione di ciascun immobile a firma del geometra
, risalenti al 2022, senza alcuna verifica della regolarità urbanistica, catastale e della Persona_1
classe energetica di riferimento, elementi tutti che incidono sulla commerciabilità e sul valore di cessione.
Tale accertamento, già svolto dal Tribunale, viene confermato dalla Corte a seguito dell'esame degli allegati all'accordo e al piano;
si osserva peraltro che parte reclamante non ha svolto specifica censura sul punto, non fornendo elementi concreti in ordine all'avvenuta verifica della regolarità urbanistica, catastale e della classe energetica di riferimento per tutti gli immobili.
Inoltre, come risulta dalla stessa relazione di attestazione, il metodo di valutazione utilizzato (superficie commerciale moltiplicata per coefficiente di differenziazione, moltiplicato per valori di mercato OMI
pagina 8 di 11 nel primo semestre 2022) <non tiene, in effetti, conto dell'effettiva commerciabilità del “bene”, condizione essenziale per rispettare i termini piano>>.
L'attestatore prosegue rilevando che il perito <avrebbe dovuto verificare la presenza di eventuali
“comparables”, tenendone in debito conto i valori di transazione più recenti. Nell'impossibilità di determinarli (normalmente perché assenti), il criterio di valutazione avrebbe dovuto tenerne conto, dandone una rappresentazione. In data 31.10.2024, il perito ha confermato che i valori indicati per ogni singolo immobile rimangono invariati. Secondo il perito, essi rappresentano l'attualità in quanto le dinamiche del mercato immobiliare locale non hanno subito variazioni tali da motivarne una revisione.
Di conseguenza, non risulterebbe che egli abbia effettuato nuove ispezioni sugli immobili, limitandosi ad una generica indagine sulle c.d. “dinamiche” del mercato immobiliare locale. Il perito conclude dicendo che “in futuro bisognerà tener conto che gli immobili che rimarranno saranno soggetti a un lento invecchiamento che a lungo andare avrà effetti evidenti sul valore e sulla qualità abitativa delle proprietà”>>.
La mancanza dei documenti e degli accertamenti su caratteristiche che incidono sulla valida ed effettiva commerciabilità degli immobili, non consente l'immediato realizzo, che è lo strumento attraverso il quale la parte reclamante assume di poter pagare i creditori aderenti e i creditori estranei. Né lo consente secondo i corrispettivi indicati, basati su accertamenti non esaustivi e aggiornati.
Si osserva anche che la vendita del medesimo compendio immobiliare è stata posta alla base dell'accordo di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d l.fall. del 2016, non adempiuto dalla società.
L'omologazione è stata correttamente negata dal Tribunale, non essendo plausibile e ragionevole l'affermazione di integrale pagamento dei creditori estranei nei tempi previsti dalla legge, contenuta nell'accordo e nel piano allegato.
Le considerazioni svolte da parte reclamante in ordine ai contratti preliminari già stipulati sono irrilevanti ai fini in esame, in quanto l'importo oggetto dei contratti preliminari è di complessivi €
1.880.000, a fronte del valore di realizzo totale di € 3.716.500 indicato nel piano.
Quanto al “parere di congruità su relazione di stima” depositato da parte reclamante il 13.10.2025, a prescindere da ogni considerazione nel merito si rileva che lo stesso riguarda solo l'immobile di Casale
Monferrato via Oggero 45, e non tutti gli altri immobili di proprietà della società oggetto del piano, non risultando pertanto decisivo ai fini in esame.
La valutazione circa la mancanza di garanzia del pagamento dei creditori estranei in conformità all'art. 57 comma 3 CCII, risulta fondata anche sotto il profilo del pagamento come debiti dilazionati di tutti i debiti erariali e previdenziali (quantificati dall'attestatore in € 452.847).
pagina 9 di 11 ha inserito nel piano il pagamento di tali debiti entro 120 giorni dalla scadenza di Controparte_1
ciascuna rata (anziché entro 120 giorni dall'omologazione, come per i debiti non dilazionati), deducendo l'esistenza di piani di rateizzazione e di prova documentale sul punto.
Tuttavia dai documenti prodotti (docc. 21, 22, 36) risulta solo che e Controparte_8 [...]
hanno dichiarato l'esistenza di una dilazione per quasi tutti i debiti (indicando “si” Controparte_9
accanto a quasi tutte le voci riportate nelle certificazioni), ma non è stata prodotta documentazione dei piani di rateizzazione da cui si possano desumere gli importi e le date di scadenza, al fine di valutare la correttezza di quanto indicato nel piano (né risulta espressamente che tale verifica sia stata svolta dall'attestatore).
I documenti 37 e 38 prodotti in sede di reclamo riguardano i piani di rateizzazione di due soli debiti
(per IVA 2023 e IMU Casale Monferrato) e non di tutti i debiti dilazionati, erariali e previdenziali.
Quanto alla correlazione con i piani delle altre società del Gruppo Degiovanni, si rileva che:
C
e le altre società del medesimo gruppo, e Controparte_1 Controparte_6 Parte_5
hanno sottoscritto un unico accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con i creditori aderenti;
il piano allegato all'accordo è stato espressamente predisposto per il Gruppo Degiovanni e si suddivide in parti riguardanti il piano di liquidazione di ciascuna delle società; come evidenziato dalla relazione di attestazione (relativa alla , il piano della società è intimamente legato a Controparte_1
quello delle altre società del gruppo, conseguentemente le criticità del singolo piano assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società del gruppo;
e vengono descritte operazioni infragruppo quali rinunce ai crediti e compensazioni tra le società, che avrebbero dovuto consentire l'attuazione dei singoli piani;
ad esempio, nel piano Degiocase viene prevista la rinuncia di
Santalleanza Finanziaria al credito vantato di € 160.666,00;
-è stata quindi una scelta della parte reclamante (e delle altre società del gruppo) quella di proporre, sotto la forma di tre ricorsi separati, un unico accordo con piano allegato in cui le società si atteggiano come parti correlate;
-oggi, essendo stati respinti i ricorsi per l'omologazione dell'accordo proposti dalle altre società del gruppo, l'accordo in esame e il relativo piano non sono attuabili essendo cambiata la situazione ad essi sottesa.
Si rileva infine che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il piano non contempla le iniziative da adottare in caso di scostamento (già verificatosi) dagli obiettivi pianificati, non essendo sufficiente la pagina 10 di 11 generica previsione della rinegoziazione con i creditori aderenti;
risulta quindi violato il disposto dell'art. 56 comma 2 lett. f CCII, richiamato dall'art. 57 comma 2.
Alla luce delle considerazioni svolte, che assorbono ogni ulteriore questione, l'accordo e l'allegato piano risultano inidonei a garantire il soddisfacimento dei creditori estranei entro i termini stabiliti dall'art. 57 comma 3 CCII.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sono poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi (come da prodotta nota spese): € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da socio e legale rappresentante pro-tempore della Parte_1
avverso il provvedimento del Tribunale di Vercelli del 22.5.2025; Controparte_1
-condanna parte reclamante a rimborsare alla in persona del Controparte_2
curatore, le spese del procedimento, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 768/2025 avente ad oggetto: reclamo avverso il diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57
CCII promossa da:
(C.F. ), socio e legale rappresentante pro-tempore Parte_1 C.F._1
della (C.F. e P.I. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LE IA, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fabrizio Amatelli per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
C.F. ), in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_1
Avv. Domenico Monteleone, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario Ravinale, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Contro
Controparte_3
Controparte_4
pagina 1 di 11 PARTI RESISTENTI NON COSTITUITE
Con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
Udienza di discussione del 14.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Contrariis rejectis,
- in via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con quello relativo al reclamo avverso la Sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Vercelli, pubbl. il 22.05.2025 e dichiarativa della
Liquidazione Giudiziale della società Controparte_1
- nel merito: in totale riforma del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Vercelli il
22.05.2025 e notificato il successivo 23.05.2025, disporre l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII sottoscritto da con i creditori e qui allegato al doc. 27, da Controparte_1
intendersi integralmente trascritto.
PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita
Contrariis reiectis e previe declaratorie di rito e del caso
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del reclamo avversario per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi l'impugnato Provvedimento di Diniego reso dal Tribunale di Vercelli in data 22 maggio 2025 a definizione del relativo Sub-Procedimento Unitario n. 32-2/2025.
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.
PER IL PROCURATORE GENERALE:
Respingersi il reclamo proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In data 7.4.2025 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 [...]
ha presentato ricorso al Tribunale di Vercelli per l'omologa di un accordo di Parte_1
ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, con contestuale richiesta di applicazione e conferma di pagina 2 di 11 misure protettive e cautelari, allegando che: la costituita nell'anno 1982, ha come Controparte_1
oggetto sociale la costruzione, il commercio e la gestione di immobili e attraversa un periodo di tensione finanziaria, in considerazione del rallentamento delle vendite immobiliari causato dal protrarsi di una congiuntura non favorevole nei mercati di riferimento;
preso atto dell'obiettiva impossibilità di proseguire nel regolare esercizio dell'attività di impresa, è stato elaborato un accordo di ristrutturazione Part dei debiti ex att. 57 CCII per il c.d. “Gruppo Degiovanni”, composto dalle società collegate
[...]
CP_
e l'accordo (con relativo piano), pur non Controparte_1 Controparte_6
costituendo accordo di gruppo, è stato stipulato congiuntamente per le tre società con i creditori, costituenti oltre il 60% dei debiti complessivi;
il piano è di natura liquidatoria, prevede la vendita degli immobili realizzando un volume di vendite di complessivi € 3.716.500 (€ 2.314.000 nell'anno 2025 e
€ 1.402.500 nell'anno 2026), e la ristrutturazione del debito, secondo i termini e le condizioni previsti, con il pagamento integrale dei creditori estranei ai sensi dell'art. 57 comma 3 CCII (accordo doc. 27 prodotto unitamente al piano e agli allegati, nonché alla certificazione dell'Attestatore doc. 26).
Il Tribunale di Vercelli, con provvedimento del 23.4.2025, ha concesso al ricorrente il termine di 15 giorni per fornire i richiesti chiarimenti e ha confermato le misure protettive.
Indi, con provvedimento del 22.5.2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, rilevando che il ricorso, il piano e l'attestazione non sono stati integrati e riveduti alla luce dei rilievi mossi dal Tribunale, né sono state superate le criticità riscontrate dall'attestatore nella propria relazione relativamente:
-alla correlazione con i piani delle società del gruppo;
come illustrato dall'attestatore, il piano di risanamento è intimamente legato a quello delle altre società del gruppo, conseguentemente le criticità del singolo piano assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società; l'accordo di ristrutturazione è infatti unico e sottoscritto da tutte le parti coinvolte;
nella relazione di attestazione vengono in più punti descritte le operazioni infragruppo (ad esempio rinunce dei crediti e compensazioni) tra le società che dovrebbero consentire l'attuazione dei singoli piani;
tuttavia né i singoli piani, reciprocamente collegati ed interferenti, né l'attestazione, hanno tenuto conto dell'art. 284 comma 5 CCII, che prevede di attestare le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani collegati o coordinati, invece di un piano autonomo per ciascuna impresa, nonché la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa, con le informazioni analitiche complete ed aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese;
-al mercato immobiliare di riferimento;
pagina 3 di 11 -alla dismissione degli immobili;
infatti, il valore di stima degli immobili di € 3.716.500,00 indicato nel piano presenta rilevanti criticità, essendo basato su mere schede di valutazione relative a ciascun immobile a firma del geom. , risalenti al 2022 e non aggiornate, senza che sia stata Controparte_7
verificata la regolarità urbanistica, catastale o la classe energetica di riferimento, elementi tutti che incidono sul valore di stima;
si condividono le perplessità manifestate dall'attestatore, che ha evidenziato la principale criticità della metodologia, che non tiene conto dell'effettiva commerciabilità del bene, condizione essenziale per rispettare i termini del piano;
il valore degli immobili inserito nel piano non è quindi fondato su accertamenti esaustivi e aggiornati;
-l'accordo è stato sottoscritto con i creditori aderenti il 7.4.2025 e la domanda di omologa è stata depositata l'8.5.2025, senza nulla riferire sulla condizione risolutiva al 15.3.2025 del , Parte_3
condizionante anche la stessa fattibilità del piano;
-i dati contenuti nel piano e nell'attestazione non sono aggiornati, risalendo al 31.8.2024 ed essendo verificati solo in termini di compatibilità rispetto al piano di risanamento con quelli al 31.12.2024, in violazione dell'art. 56 c. 2 n. 1) CCII, e non sono fondati su previsioni ancorate a valori di partenza oggettivi e verificabili;
-ulteriore profilo di criticità sollevato dall'attestatore attiene al tema “what-if analysys”; il piano presenta ridotti margini di errore e in caso di scostamenti l'unica alternativa prevista è la rinegoziazione con i creditori aderenti;
le incertezze e criticità rilevate rendono probabile lo scostamento dalle previsioni di piano (si vedano anche le ragioni del fallimento del precedente piano attestato di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d l.fall.), tuttavia non sono contemplate iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati, come richiesto dall'art. 56 CCII, se non la generica rinegoziazione dell'accordo, senza alcuna precisazione in tal senso;
essendo già disattesa la previsione dei tempi di realizzo delle vendite, è probabile l'azzeramento della percentuale di soddisfazione - già irrisoria - dei crediti chirografari, a causa dell'aumento dei costi di gestione;
-i creditori aderenti sono gli istituti di credito e loro cessionarie, nonché le altre società del gruppo;
il piano prevede la cristallizzazione del debito verso gli istituti di credito e che tali importi siano soddisfatti integralmente per la parte ipotecaria, a capienza del valore su cui insiste il suddetto privilegio, con degradazione del residuo a chirografario, soddisfatto nelle percentuali del chirografario naturale;
-per i creditori estranei il piano prevede la soddisfazione mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero la parte eccedente le ipoteche, con pagamento entro 120 giorni dalla data dell'omologazione, o - per i crediti dilazionati, per cui si assume l'esistenza di rateizzazione - entro 120 giorni dalla loro scadenza naturale;
i creditori estranei dilazionati sono quelli erariali e previdenziali pagina 4 di 11 (importo contabile € 484.371,10 e € 852, valore a piano € 451.995,02 e € 852); nulla viene però documentato sulle asserite procedure di rateizzazione del debito erariale, sui relativi provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria e sul rispetto ad oggi delle rispettive scadenze;
-l'accordo, il piano e l'attestazione risultano viziati ed inidonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini previsti dall'art. 57 comma 3 CCII per tutte le ragioni evidenziate, dovendosi ritenere non coerente ed infondato il giudizio, contenuto nella relazione di attestazione, di fattibilità del piano e di idoneità a soddisfare l'integrale pagamento dei creditori estranei.
II. Con ricorso depositato il 19.6.2025 socio e legale rappresentante pro-tempore Parte_1
della propone reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i seguenti motivi. Controparte_1
1)-La correlazione con i piani delle società del gruppo: il Tribunale erroneamente censura la mancata attestazione, ex art. 284 CCII, delle ragioni di maggior convenienza di un piano di gruppo, in quanto la norma citata offre all'imprenditore la facoltà di predisporre un unico ricorso per più società del medesimo gruppo e solo in tal caso richiede le attestazioni previste dai commi 4 e 5; detta facoltà non è stata sfruttata da che ha optato per il deposito di un separato ricorso corredato da separata CP_1 relazione dell'attestatore; si precisa che i debiti e i crediti sono infragruppo e non del gruppo nei confronti di terzi e che i tre piani delle società del gruppo non prevedono operazioni economico- finanziarie tra le tre società, ad eccezione del pagamento da parte di di un debito nei CP_6 confronti di di € 23.445,00;
considerato che
nel piano di è inserita una CP_1 CP_1 contingency di € 40.000,00 anche se il piano di non performasse, quello di non CP_6 CP_1
ne risentirebbe;
la presentazione di un piano di gruppo non avrebbe comportato benefici per i creditori delle singole società.
2)-Il mercato immobiliare di riferimento e la dismissione degli immobili: il Tribunale erroneamente contesta le stime e le valutazioni in relazione al patrimonio immobiliare della società; infatti gli immobili oggetto del piano non solo sono utilmente vendibili, ma lo sono anche a prezzi maggiori rispetto ai valori di stima;
con riferimento agli immobili di Alessandria via Gandolfi sono già stati stipulati 15 contratti preliminari di vendita, anche a valori maggiori rispetto a quelli di stima;
in relazione agli immobili di Casale Monferrato via Oggero n.11, tutti affittati fino a fine 2024 con contratti oggetto di disdetta per procedere alle vendite in funzione dell'esecuzione del piano, è stato stipulato un preliminare di vendita il 16.3.2025 ed è pervenuta una proposta di acquisto;
a causa dell'apertura della liquidazione non è stato possibile portare a termine tale trattativa e altre avviate con due inquilini;
le agenzie immobiliari confermano la vendibilità ai prezzi indicati nel piano e nei tempi pagina 5 di 11 ivi previsti;
in relazione agli uffici di Casale Monferrato via Padre Pio, è pervenuta una manifestazione di interesse all'acquisto subordinatamente all'omologa del piano.
Inoltre il Tribunale erra con riferimento alla condizione risolutiva al 15.3.2025 del lodo , Pt_3
poiché l'accordo di ristrutturazione è del 4.4.2025, il ricorso per l'omologa del 7.4.2025 e la condizione risolutiva non è spirata stante la proroga, come si evince dalla mail 6.6.2025 con cui il legale degli eredi afferma la non essenzialità del termine del 15.3.2025 e la conferma della volontà di Pt_4
eseguire la transazione.
Circa la situazione contabile aggiornata, la medesima è stata prodotta al doc. 17 ed è contabilmente impossibile la predisposizione di una relazione aggiornata al mese precedente a quello del deposito;
sono comunque stati forniti aggiornamenti al 31.3.2025 con il doc. 33; è errata la valutazione del
Tribunale per cui il piano sarebbe stato proposto sulla base di dati contabili non aggiornati.
3)-What if analysys: è errata anche la censura del Tribunale su tale punto, poiché siccome i creditori non aderenti hanno il diritto di essere saldati entro 120 giorni dall'omologa, l'eventuale prolungamento delle tempistiche e dei successivi adempimenti, sino alla rinegoziazione degli accordi, sono questioni e valutazioni d'interesse esclusivo degli istituti di credito che hanno stipulato l'accordo di ristrutturazione;
il Tribunale non è legittimato a vagliare nel merito gli accordi raggiunti tra CP_1
e i suoi creditori.
Erra ulteriormente il Tribunale in ordine all'assenza di documentazione delle rateizzazioni del debito erariale, poiché la rateizzazione delle cartelle è riconosciuta e certificata dall'attestatore ed è provata dai docc. 21, 22, 37, 38.
La Liquidazione Giudiziale costituendosi in persona del curatore, chiede di respingere Controparte_1 il reclamo, evidenzia che per consolidata giurisprudenza, in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, che i soggetti terzi estranei al piano godano dell'effettiva e reale sicurezza circa l'integrale pagamento dei loro crediti nei termini previsti dalla legge, con conseguente possibilità di negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge;
richiama le argomentazioni svolte dal Tribunale nel provvedimento di cui chiede la conferma, siccome pienamente condivisibili e rispondenti alle criticità rilevate dallo stesso attestatore;
osserva che le considerazioni svolte dal Tribunale non sono superate dalle argomentazioni del reclamante, meramente ripetitive di quanto già prospettato nel procedimento unitario;
che in particolare non sono stati dedotti elementi che pagina 6 di 11 possano confermare che le vendite immobiliari poste a fondamento del piano siano realizzabili al complessivo valore ipotizzato di € 3.716.500, con conseguente effettiva possibilità di dare compiuto adempimento all'accordo e di provvedere al doveroso integrale pagamento dei creditori estranei entro i termini imposti dalla legge;
che tantomeno è stata indicata una qualche concreta contromisura da adottarsi per rimediare ai prevedibili, e in parte già verificatisi, scostamenti rispetto agli assunti del piano, essendosi la reclamante limitata a ipotizzare una eventuale e non meglio precisata rinegoziazione dell'accordo con i soli creditori aderenti, non rispettando l'obbligo specifico previsto dall'art. 56 comma 2 lett. f CCII;
che resta irrisolto il principale elemento di inammissibilità dell'accordo, vale a dire la comprovata inidoneità dello stesso e del relativo piano ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, in conseguenza delle molteplici criticità e incertezze in ordine alle concrete prospettive di realizzo dell'attivo immobiliare, per cui risultano sottoscritti contratti preliminari per la sola misura aggregata di € 1.880.000; che la società non ha dimostrato, neppure in sede di reclamo, che il complessivo debito verso l'Erario e gli Istituti Previdenziali sia stato effettivamente e integralmente oggetto di validi accordi di pagamento dilazionato, non essendo stato prodotto alcun piano di rateazione che valga a confermare la circostanza.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello chiede di rigettare il reclamo.
III. Il reclamo, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato.
In ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale sull'accordo di ristrutturazione dei debiti, la Suprema
Corte (Cass. civ. 34842/2024, con richiamo dei precedenti) ha statuito che “nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini”; la
Cassazione si è pronunciata su un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., enunciando però un principio applicabile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 57 CCII, il cui comma 3 dispone che tali accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già
pagina 7 di 11 scaduti e entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
Nel caso in esame, l'accordo ex art. 57 CCII sottoscritto in data 4.4.2024 da (oltre che Controparte_1
dalle altre società del Gruppo Degiovanni, e con i creditori Controparte_6 Parte_5
aderenti (istituti di credito e loro cessionarie) e il relativo piano, prevedono: il realizzo entro il
31.12.2026 di un attivo disponibile di € 4.504.253,37, di cui € 3.716.500 per la vendita di tutti gli immobili di proprietà secondo i prezzi e i tempi specificamente indicati;
la cristallizzazione del debito verso i creditori aderenti nella complessiva misura di € 8.164.700,45 (di cui € 4.056.599,96 per debiti ipotecari); il soddisfacimento dei debiti ipotecari sino alla concorrenza dell'ipotizzato valore di realizzo degli immobili gravati dalle iscrizioni pregiudizievoli (€ 2.862.130,06), con conseguente degradazione in via chirografaria dei restanti debiti ipotecari;
l'utilizzo del residuo attivo disponibile per provvedere
(oltre che al pagamento degli oneri e costi prededucibili appostati a piano e alla copertura delle c.d. contingency), al prospettato pagamento integrale di tutti i creditori estranei (per € 1.224.155,69), entro
120 giorni dall'omologa per i debiti già scaduti (€ 674.664,58) e con pagamento ai creditori estranei dilazionati entro il termine di 120 giorni dalla scadenza delle rate oggetto di piani di rateizzazione;
nonché al soddisfacimento degli ulteriori debiti chirografari (originari o per degradazione) nella prospettata misura del 2,09%.
Come rilevato nella relazione di attestazione, il piano prevede la soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore delle ipoteche, basandosi essenzialmente sulla dismissione degli immobili per i corrispettivi e nei tempi indicati.
Si ravvisa tuttavia una grave criticità in ordine alla vendita degli immobili, in quanto i valori di stima indicati nel piano sono basati su mere schede di valutazione di ciascun immobile a firma del geometra
, risalenti al 2022, senza alcuna verifica della regolarità urbanistica, catastale e della Persona_1
classe energetica di riferimento, elementi tutti che incidono sulla commerciabilità e sul valore di cessione.
Tale accertamento, già svolto dal Tribunale, viene confermato dalla Corte a seguito dell'esame degli allegati all'accordo e al piano;
si osserva peraltro che parte reclamante non ha svolto specifica censura sul punto, non fornendo elementi concreti in ordine all'avvenuta verifica della regolarità urbanistica, catastale e della classe energetica di riferimento per tutti gli immobili.
Inoltre, come risulta dalla stessa relazione di attestazione, il metodo di valutazione utilizzato (superficie commerciale moltiplicata per coefficiente di differenziazione, moltiplicato per valori di mercato OMI
pagina 8 di 11 nel primo semestre 2022) <non tiene, in effetti, conto dell'effettiva commerciabilità del “bene”, condizione essenziale per rispettare i termini piano>>.
L'attestatore prosegue rilevando che il perito <avrebbe dovuto verificare la presenza di eventuali
“comparables”, tenendone in debito conto i valori di transazione più recenti. Nell'impossibilità di determinarli (normalmente perché assenti), il criterio di valutazione avrebbe dovuto tenerne conto, dandone una rappresentazione. In data 31.10.2024, il perito ha confermato che i valori indicati per ogni singolo immobile rimangono invariati. Secondo il perito, essi rappresentano l'attualità in quanto le dinamiche del mercato immobiliare locale non hanno subito variazioni tali da motivarne una revisione.
Di conseguenza, non risulterebbe che egli abbia effettuato nuove ispezioni sugli immobili, limitandosi ad una generica indagine sulle c.d. “dinamiche” del mercato immobiliare locale. Il perito conclude dicendo che “in futuro bisognerà tener conto che gli immobili che rimarranno saranno soggetti a un lento invecchiamento che a lungo andare avrà effetti evidenti sul valore e sulla qualità abitativa delle proprietà”>>.
La mancanza dei documenti e degli accertamenti su caratteristiche che incidono sulla valida ed effettiva commerciabilità degli immobili, non consente l'immediato realizzo, che è lo strumento attraverso il quale la parte reclamante assume di poter pagare i creditori aderenti e i creditori estranei. Né lo consente secondo i corrispettivi indicati, basati su accertamenti non esaustivi e aggiornati.
Si osserva anche che la vendita del medesimo compendio immobiliare è stata posta alla base dell'accordo di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d l.fall. del 2016, non adempiuto dalla società.
L'omologazione è stata correttamente negata dal Tribunale, non essendo plausibile e ragionevole l'affermazione di integrale pagamento dei creditori estranei nei tempi previsti dalla legge, contenuta nell'accordo e nel piano allegato.
Le considerazioni svolte da parte reclamante in ordine ai contratti preliminari già stipulati sono irrilevanti ai fini in esame, in quanto l'importo oggetto dei contratti preliminari è di complessivi €
1.880.000, a fronte del valore di realizzo totale di € 3.716.500 indicato nel piano.
Quanto al “parere di congruità su relazione di stima” depositato da parte reclamante il 13.10.2025, a prescindere da ogni considerazione nel merito si rileva che lo stesso riguarda solo l'immobile di Casale
Monferrato via Oggero 45, e non tutti gli altri immobili di proprietà della società oggetto del piano, non risultando pertanto decisivo ai fini in esame.
La valutazione circa la mancanza di garanzia del pagamento dei creditori estranei in conformità all'art. 57 comma 3 CCII, risulta fondata anche sotto il profilo del pagamento come debiti dilazionati di tutti i debiti erariali e previdenziali (quantificati dall'attestatore in € 452.847).
pagina 9 di 11 ha inserito nel piano il pagamento di tali debiti entro 120 giorni dalla scadenza di Controparte_1
ciascuna rata (anziché entro 120 giorni dall'omologazione, come per i debiti non dilazionati), deducendo l'esistenza di piani di rateizzazione e di prova documentale sul punto.
Tuttavia dai documenti prodotti (docc. 21, 22, 36) risulta solo che e Controparte_8 [...]
hanno dichiarato l'esistenza di una dilazione per quasi tutti i debiti (indicando “si” Controparte_9
accanto a quasi tutte le voci riportate nelle certificazioni), ma non è stata prodotta documentazione dei piani di rateizzazione da cui si possano desumere gli importi e le date di scadenza, al fine di valutare la correttezza di quanto indicato nel piano (né risulta espressamente che tale verifica sia stata svolta dall'attestatore).
I documenti 37 e 38 prodotti in sede di reclamo riguardano i piani di rateizzazione di due soli debiti
(per IVA 2023 e IMU Casale Monferrato) e non di tutti i debiti dilazionati, erariali e previdenziali.
Quanto alla correlazione con i piani delle altre società del Gruppo Degiovanni, si rileva che:
C
e le altre società del medesimo gruppo, e Controparte_1 Controparte_6 Parte_5
hanno sottoscritto un unico accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con i creditori aderenti;
il piano allegato all'accordo è stato espressamente predisposto per il Gruppo Degiovanni e si suddivide in parti riguardanti il piano di liquidazione di ciascuna delle società; come evidenziato dalla relazione di attestazione (relativa alla , il piano della società è intimamente legato a Controparte_1
quello delle altre società del gruppo, conseguentemente le criticità del singolo piano assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società del gruppo;
e vengono descritte operazioni infragruppo quali rinunce ai crediti e compensazioni tra le società, che avrebbero dovuto consentire l'attuazione dei singoli piani;
ad esempio, nel piano Degiocase viene prevista la rinuncia di
Santalleanza Finanziaria al credito vantato di € 160.666,00;
-è stata quindi una scelta della parte reclamante (e delle altre società del gruppo) quella di proporre, sotto la forma di tre ricorsi separati, un unico accordo con piano allegato in cui le società si atteggiano come parti correlate;
-oggi, essendo stati respinti i ricorsi per l'omologazione dell'accordo proposti dalle altre società del gruppo, l'accordo in esame e il relativo piano non sono attuabili essendo cambiata la situazione ad essi sottesa.
Si rileva infine che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il piano non contempla le iniziative da adottare in caso di scostamento (già verificatosi) dagli obiettivi pianificati, non essendo sufficiente la pagina 10 di 11 generica previsione della rinegoziazione con i creditori aderenti;
risulta quindi violato il disposto dell'art. 56 comma 2 lett. f CCII, richiamato dall'art. 57 comma 2.
Alla luce delle considerazioni svolte, che assorbono ogni ulteriore questione, l'accordo e l'allegato piano risultano inidonei a garantire il soddisfacimento dei creditori estranei entro i termini stabiliti dall'art. 57 comma 3 CCII.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sono poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi (come da prodotta nota spese): € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da socio e legale rappresentante pro-tempore della Parte_1
avverso il provvedimento del Tribunale di Vercelli del 22.5.2025; Controparte_1
-condanna parte reclamante a rimborsare alla in persona del Controparte_2
curatore, le spese del procedimento, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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