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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/10/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2535/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in via Bucci 32/D 47833 Morciano di Romagna ITALIA presso
[...] il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIODINI
[...] P.IVA_1
IP elettivamente domiciliato in Via Francesco Petrarca n.9 null 52100 Arezzo presso il difensore avv. CHIODINI IP
(C.F. CP_2 Controparte_3
), P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 Controparte_5
(C.F. ),
[...] P.IVA_4 Controparte_6
(C.F.
[...] P.IVA_5 Controparte_7
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GARGIULO
[...] P.IVA_6 GI e dell'avv. ZAMA FRANCESCA ( VIA DE' GINORI 10 50123 C.F._2
; , elettivamente domiciliato in VIA DE' GINORI 10 50123 presso il difensore CP_7 CP_7 avv. GARGIULO GI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione, ex art. 615, Parte_1
comma 1, c.p.c., avverso le cartelle di pagamento n. 04520220000448450000, n.
04520210002628412000, n. 04520210002228613000, n. 04520210001900580000 e n.
04520210001607735000, notificate rispettivamente in data 11 aprile 2022 e 28 giugno 2022
pagina 1 di 6 convenendo in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' la , la CP_8 Controparte_9 CP_6
la , la e la
[...] Controparte_5 Controparte_10 Controparte_11
e rassegnando le seguenti conclusioni:“… - In via preliminare principale
[...]
Sussistendo i presupposti, come motivato ai punti 1 e 2 in narrativa, sospendere inaudita altera parte e con effetto immediato l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni e/o atti impugnati. Con vittoria delle spese di giudizio. In via preliminare subordinata Come motivato ai punti 1, 2 e 3 in narrativa, nella denegata ipotesi in cui non dovesse provvedersi alla sospensione inaudita altera parte, dichiararsi comunque la nullità del titolo opposto in quanto non avvenuta valida notifica e/o per nullità della notifica stessa;
Con vittoria delle spese di giudizio. In via preliminare ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui non dovesse dichiararsi la nullità per non validità e/o nullità della notifica, dichiararsi la nullità del titolo opposto in quanto carente di valido atto presupposto, come più ampiamente argomentato al punto 2 in narrativa;
Con vittoria delle spese di giudizio. In via preliminare ancora ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui non si riconoscesse la nullità per uno dei motivi precedenti, dichiararsi la nullità del titolo opposto in quanto fondato su un diritto inesistente e non rilevabile né in fatto né in diritto, poiché carente degli elementi essenziali all'espletamento del diritto di difesa, come da punto 2 in narrativa;
Con vittoria delle spese di giudizio. In via preliminare ancora ancora ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui non si riconoscesse la nullità per uno dei motivi precedenti, dichiararsi la nullità del titolo opposto in quanto l'opposta cartella di pagamento, non essendo stata preceduta dalla notifica dell'avviso bonario, deve ritenersi nulla, poiché l'intero procedimento di emissione e formazione del relativo ruolo
e di riflesso della cartella di pagamento è viziato, come motivato al punto 4; Con vittoria delle spese di giudizio. Nel merito, in via principale Dichiarare che nulla è dovuto in quanto sono del tutto illegittime le somme richieste. Con vittoria delle spese di giudizio. Nel merito, in via subordinata In ogni caso, ci si riserva ogni contestazione a seguito del deposito dei verbali e dei ruoli in originale. Con vittoria delle spese di giudizio. ...”.
L'opponente a sostegno della domanda deduceva di essere venuto a conoscenza delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, presupposto delle suddette cartelle, solo al momento della notifica delle stesse, eccependo quindi la mancata notificazione dei verbali di accertamento e dei ruoli.
Contestava inoltre la validità della notifica delle cartelle, eseguita a mezzo PEC su un indirizzo di posta elettronica certificata ad uso professionale per questioni di natura dell'invio dell'avviso bonario.
Deduceva anche la violazione del diritto di difesa per mancanza di elementi identificativi della condotta contestata e delle norme applicate.
pagina 2 di 6 Eccepiva infine la mancata notificazione dell'avviso bonario da parte dell'Ente creditore.
Si costituivano in giudizio l e la , Controparte_12 Controparte_13
eccependo in via preliminare la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre i termini di legge, e contestando nel merito la fondatezza delle doglianze avversarie.
Le altre Prefetture convenute sono rimaste contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente.
Deve innanzitutto osservarsi che, in relazione alla cartella esattoriale o all'intimazione di pagamento emessa per riscuotere sanzioni pecuniarie, quale quelle in esame, sono possibili le seguenti azioni:
1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. n. 689 del 1981, e quindi ex d.lgs. 150/2011, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (prima nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella-oggi nel termine di 20 giorni) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. civ. n. 15140 del 2005, Cass. civ., Sez. I, 15/11/2004, n. 21629;
Cass. civ., Sez. I, 26/10/2004, n. 20775; Cass. civ., Sez. lavoro, 26/03/2004, n. 6119; Cass. civ., Sez. I,
28/06/2002, n. 9498).
Ebbene in via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica dell'azione intrapresa dall'opponente. Sebbene l'atto introduttivo sia stato rubricato come "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.", è compito del giudice, in base al consolidato principio della giurisprudenza, qualificare la domanda tenendo conto della causa petendi e del petitum concretamente dedotti, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte.
Nel caso di specie, la doglianza principale dell'opponente si fonda sull'assunto che le cartelle di pagamento costituiscano il primo atto con cui è venuto a conoscenza delle sanzioni irrogate, a causa dell'omessa notificazione dei verbali di accertamento presupposti. Tale censura non attiene a fatti pagina 3 di 6 estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento o la prescrizione), né alla regolarità formale della cartella, bensì mira a contestare la legittimità della pretesa sanzionatoria recuperando un momento di garanzia processuale che si assume non goduto.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito in modo inequivocabile che: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (v. Cass. Civ., Sez. 3, N.
18347 del 09-07-2019 e Cass. Civ., Sez. 5, N. 5214 del 27-02-2024).
Questo principio, enunciato nella sentenza n. 22080/2017 delle Sezioni Unite, è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, anche recentissima (Cass. Civ., Sez. 3, N. 22722 del 26-07-
2023), e si applica ogniqualvolta l'interessato, attraverso l'impugnazione della cartella, intenda far valere vizi relativi al procedimento di formazione del titolo esecutivo, quali l'omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento.
L'azione, pertanto, deve essere riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011, cosiddetta "recuperatoria".
Una volta riqualificata la domanda, ne consegue l'applicazione del regime processuale previsto dalla norma di riferimento, incluso il termine perentorio per la sua proposizione. L'art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento.
Nel caso dell'opposizione "recuperatoria", in cui si assume di non aver mai ricevuto il verbale, il dies a quo per la decorrenza del termine di trenta giorni coincide con la data di notificazione della cartella di pagamento, quale primo atto che porta a conoscenza del destinatario la pretesa sanzionatoria.
Applicando tali principi al caso concreto si ricava quanto segue:
L'attore dichiara di aver ricevuto notifica delle cartelle di pagamento nn. 04520210001607735000,
04520210001900580000, 04520210002228613000 e 04520210002628412000 in data 28 giugno 2022 per cui il termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione scadeva, pertanto, il 28 luglio
2022.
pagina 4 di 6 L'atto di citazione in opposizione è stato notificato dalle parti convenute solo in data 10 agosto 2022 e successivamente iscritto a ruolo in data 11 agosto 2022.
L'azione è stata quindi intrapresa ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge. La tardività dell'opposizione ne determina l'inammissibilità, vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Di talchè, ove l'opposizione proposta abbia funzione recuperatoria dell'azione preclusa, l'assenza del presupposto legittimante l'esercizio dell'azione, rende inammissibile la proposizione dell'azione suddetta, assorbendo quindi l'esame del merito della pretesa e quindi della legittimità e della validità del titolo.
Questo giudice, in adesione all'orientamento per cui l'accertata notifica di tutti gli atti presupposti osti alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, assorbendo quindi l'esame del merito, rileva che l'opposizione proposta debba essere dichiarata inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità assorbe l'esame di ogni ulteriore questione afferente il merito.
In ogni caso per completezza deve osservarsi che le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente, relative alla nullità della notifica a mezzo PEC per questioni personali e ai vizi di forma-contenuto delle cartelle (come la mancata indicazione degli elementi descrittivi e normativi delle violazioni), devono essere dichiarate inammissibili per tardività.
Tali censure, infatti, attengono alla regolarità formale della cartella esattoriale e del relativo procedimento di notificazione. Esse devono essere qualificate come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Come noto tale rimedio è soggetto al termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Considerato che le cartelle sono state notificate il 28 giugno 2022, il termine per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. è scaduto il 18 luglio 2022, data ampiamente superata al momento dell'instaurazione del presente giudizio.
La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza dai termini processuali assorbe ogni altra questione di merito sollevata dalle parti, inclusa la validità della notifica a mezzo
PEC, la regolarità delle rilevazioni autovelox e la prova della notifica dei verbali presupposti. La scadenza del termine per proporre impugnazione determina, infatti, l'irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attore opponente.
La liquidazione avviene come in dispositivo, in favore delle parti costituite, avendo a mente valori inferiori a quelli medi atteso il valore della causa e l'attività difensiva svolta. Nulla si dispone per le spese relative agli enti rimasti contumaci.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso le cartelle di Parte_1 pagamento oggetto di causa, in quanto tardiva.
2. Condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
e della , che si liquidano, per ciascuna parte, Controparte_12 Controparte_13 in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Nulla sulle spese per le altre parti convenute non costituite.
Rimini, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2535/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in via Bucci 32/D 47833 Morciano di Romagna ITALIA presso
[...] il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIODINI
[...] P.IVA_1
IP elettivamente domiciliato in Via Francesco Petrarca n.9 null 52100 Arezzo presso il difensore avv. CHIODINI IP
(C.F. CP_2 Controparte_3
), P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 Controparte_5
(C.F. ),
[...] P.IVA_4 Controparte_6
(C.F.
[...] P.IVA_5 Controparte_7
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GARGIULO
[...] P.IVA_6 GI e dell'avv. ZAMA FRANCESCA ( VIA DE' GINORI 10 50123 C.F._2
; , elettivamente domiciliato in VIA DE' GINORI 10 50123 presso il difensore CP_7 CP_7 avv. GARGIULO GI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione, ex art. 615, Parte_1
comma 1, c.p.c., avverso le cartelle di pagamento n. 04520220000448450000, n.
04520210002628412000, n. 04520210002228613000, n. 04520210001900580000 e n.
04520210001607735000, notificate rispettivamente in data 11 aprile 2022 e 28 giugno 2022
pagina 1 di 6 convenendo in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' la , la CP_8 Controparte_9 CP_6
la , la e la
[...] Controparte_5 Controparte_10 Controparte_11
e rassegnando le seguenti conclusioni:“… - In via preliminare principale
[...]
Sussistendo i presupposti, come motivato ai punti 1 e 2 in narrativa, sospendere inaudita altera parte e con effetto immediato l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni e/o atti impugnati. Con vittoria delle spese di giudizio. In via preliminare subordinata Come motivato ai punti 1, 2 e 3 in narrativa, nella denegata ipotesi in cui non dovesse provvedersi alla sospensione inaudita altera parte, dichiararsi comunque la nullità del titolo opposto in quanto non avvenuta valida notifica e/o per nullità della notifica stessa;
Con vittoria delle spese di giudizio. In via preliminare ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui non dovesse dichiararsi la nullità per non validità e/o nullità della notifica, dichiararsi la nullità del titolo opposto in quanto carente di valido atto presupposto, come più ampiamente argomentato al punto 2 in narrativa;
Con vittoria delle spese di giudizio. In via preliminare ancora ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui non si riconoscesse la nullità per uno dei motivi precedenti, dichiararsi la nullità del titolo opposto in quanto fondato su un diritto inesistente e non rilevabile né in fatto né in diritto, poiché carente degli elementi essenziali all'espletamento del diritto di difesa, come da punto 2 in narrativa;
Con vittoria delle spese di giudizio. In via preliminare ancora ancora ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui non si riconoscesse la nullità per uno dei motivi precedenti, dichiararsi la nullità del titolo opposto in quanto l'opposta cartella di pagamento, non essendo stata preceduta dalla notifica dell'avviso bonario, deve ritenersi nulla, poiché l'intero procedimento di emissione e formazione del relativo ruolo
e di riflesso della cartella di pagamento è viziato, come motivato al punto 4; Con vittoria delle spese di giudizio. Nel merito, in via principale Dichiarare che nulla è dovuto in quanto sono del tutto illegittime le somme richieste. Con vittoria delle spese di giudizio. Nel merito, in via subordinata In ogni caso, ci si riserva ogni contestazione a seguito del deposito dei verbali e dei ruoli in originale. Con vittoria delle spese di giudizio. ...”.
L'opponente a sostegno della domanda deduceva di essere venuto a conoscenza delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, presupposto delle suddette cartelle, solo al momento della notifica delle stesse, eccependo quindi la mancata notificazione dei verbali di accertamento e dei ruoli.
Contestava inoltre la validità della notifica delle cartelle, eseguita a mezzo PEC su un indirizzo di posta elettronica certificata ad uso professionale per questioni di natura dell'invio dell'avviso bonario.
Deduceva anche la violazione del diritto di difesa per mancanza di elementi identificativi della condotta contestata e delle norme applicate.
pagina 2 di 6 Eccepiva infine la mancata notificazione dell'avviso bonario da parte dell'Ente creditore.
Si costituivano in giudizio l e la , Controparte_12 Controparte_13
eccependo in via preliminare la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre i termini di legge, e contestando nel merito la fondatezza delle doglianze avversarie.
Le altre Prefetture convenute sono rimaste contumaci.
La causa è stata istruita documentalmente.
Deve innanzitutto osservarsi che, in relazione alla cartella esattoriale o all'intimazione di pagamento emessa per riscuotere sanzioni pecuniarie, quale quelle in esame, sono possibili le seguenti azioni:
1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. n. 689 del 1981, e quindi ex d.lgs. 150/2011, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (prima nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella-oggi nel termine di 20 giorni) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. civ. n. 15140 del 2005, Cass. civ., Sez. I, 15/11/2004, n. 21629;
Cass. civ., Sez. I, 26/10/2004, n. 20775; Cass. civ., Sez. lavoro, 26/03/2004, n. 6119; Cass. civ., Sez. I,
28/06/2002, n. 9498).
Ebbene in via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica dell'azione intrapresa dall'opponente. Sebbene l'atto introduttivo sia stato rubricato come "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.", è compito del giudice, in base al consolidato principio della giurisprudenza, qualificare la domanda tenendo conto della causa petendi e del petitum concretamente dedotti, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte.
Nel caso di specie, la doglianza principale dell'opponente si fonda sull'assunto che le cartelle di pagamento costituiscano il primo atto con cui è venuto a conoscenza delle sanzioni irrogate, a causa dell'omessa notificazione dei verbali di accertamento presupposti. Tale censura non attiene a fatti pagina 3 di 6 estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento o la prescrizione), né alla regolarità formale della cartella, bensì mira a contestare la legittimità della pretesa sanzionatoria recuperando un momento di garanzia processuale che si assume non goduto.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito in modo inequivocabile che: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (v. Cass. Civ., Sez. 3, N.
18347 del 09-07-2019 e Cass. Civ., Sez. 5, N. 5214 del 27-02-2024).
Questo principio, enunciato nella sentenza n. 22080/2017 delle Sezioni Unite, è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, anche recentissima (Cass. Civ., Sez. 3, N. 22722 del 26-07-
2023), e si applica ogniqualvolta l'interessato, attraverso l'impugnazione della cartella, intenda far valere vizi relativi al procedimento di formazione del titolo esecutivo, quali l'omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento.
L'azione, pertanto, deve essere riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011, cosiddetta "recuperatoria".
Una volta riqualificata la domanda, ne consegue l'applicazione del regime processuale previsto dalla norma di riferimento, incluso il termine perentorio per la sua proposizione. L'art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento.
Nel caso dell'opposizione "recuperatoria", in cui si assume di non aver mai ricevuto il verbale, il dies a quo per la decorrenza del termine di trenta giorni coincide con la data di notificazione della cartella di pagamento, quale primo atto che porta a conoscenza del destinatario la pretesa sanzionatoria.
Applicando tali principi al caso concreto si ricava quanto segue:
L'attore dichiara di aver ricevuto notifica delle cartelle di pagamento nn. 04520210001607735000,
04520210001900580000, 04520210002228613000 e 04520210002628412000 in data 28 giugno 2022 per cui il termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione scadeva, pertanto, il 28 luglio
2022.
pagina 4 di 6 L'atto di citazione in opposizione è stato notificato dalle parti convenute solo in data 10 agosto 2022 e successivamente iscritto a ruolo in data 11 agosto 2022.
L'azione è stata quindi intrapresa ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge. La tardività dell'opposizione ne determina l'inammissibilità, vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Di talchè, ove l'opposizione proposta abbia funzione recuperatoria dell'azione preclusa, l'assenza del presupposto legittimante l'esercizio dell'azione, rende inammissibile la proposizione dell'azione suddetta, assorbendo quindi l'esame del merito della pretesa e quindi della legittimità e della validità del titolo.
Questo giudice, in adesione all'orientamento per cui l'accertata notifica di tutti gli atti presupposti osti alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, assorbendo quindi l'esame del merito, rileva che l'opposizione proposta debba essere dichiarata inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità assorbe l'esame di ogni ulteriore questione afferente il merito.
In ogni caso per completezza deve osservarsi che le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente, relative alla nullità della notifica a mezzo PEC per questioni personali e ai vizi di forma-contenuto delle cartelle (come la mancata indicazione degli elementi descrittivi e normativi delle violazioni), devono essere dichiarate inammissibili per tardività.
Tali censure, infatti, attengono alla regolarità formale della cartella esattoriale e del relativo procedimento di notificazione. Esse devono essere qualificate come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Come noto tale rimedio è soggetto al termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Considerato che le cartelle sono state notificate il 28 giugno 2022, il termine per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. è scaduto il 18 luglio 2022, data ampiamente superata al momento dell'instaurazione del presente giudizio.
La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza dai termini processuali assorbe ogni altra questione di merito sollevata dalle parti, inclusa la validità della notifica a mezzo
PEC, la regolarità delle rilevazioni autovelox e la prova della notifica dei verbali presupposti. La scadenza del termine per proporre impugnazione determina, infatti, l'irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attore opponente.
La liquidazione avviene come in dispositivo, in favore delle parti costituite, avendo a mente valori inferiori a quelli medi atteso il valore della causa e l'attività difensiva svolta. Nulla si dispone per le spese relative agli enti rimasti contumaci.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso le cartelle di Parte_1 pagamento oggetto di causa, in quanto tardiva.
2. Condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
e della , che si liquidano, per ciascuna parte, Controparte_12 Controparte_13 in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Nulla sulle spese per le altre parti convenute non costituite.
Rimini, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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