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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/07/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 837/2024 R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n.159/24, promossa con citazione in opposizione del 27 marzo 2024
da
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappr. p.t., con sede in Trieste (TS),
alla Via Carpison, n. 10, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Ricci (C.F. ) e C.F._1
presso il Suo studio elettivamente domiciliata in San Giorgio
del Sannio (BN), alla Via Dott. G. Boscaino, snc, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento mediante fax al nr. 0824.337930 ovvero trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: , Email_1
- attrice opponente–
contro
in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., dott. corrente in 33050 – Muzzana Del Controparte_2
Turgnano (UD),via Castions n.5 ( , rappresentata e P.IVA_2
difesa, procura generale alle liti dd.14/05/2024 Notaio
dott.ssa Rep.90.075 – Racc.39.336 (all.A), dagli Persona_1
avv.ti Loris Nadalin ( ) e Mara Del Bianco C.F._2
1 ( ), con domicilio eletto presso lo Studio C.F._3
degli stessi, in 33033 – Codroipo (UD), Piazza G. Garibaldi
n. 19;
- convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 159/24,
pagamento somma
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente: IN VIA PRELIMINARE:
1. dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Udine alla emissione del decreto ingiuntivo n. 159/2024, con conseguente declaratoria di nullità del provvedimento monitorio medesimo;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2. revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'improponibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa di pagamento azionata dalla;
CP_1
3. in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e del compenso di avvocato del presente giudizio. In via istruttoria (…)
Per la convenuta opposta: In via Principale di merito:
- Per le ragioni di cui in narrativa, respingersi le domande tutte formulate dalla società attrice- opponente, perché infondate in fatto, ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli esborsi e competenze di lite, oltre spese generali IVA e CNAP di Legge. In via subordinata di merito:
- Nella denegata ipotesi di revoca e/o dichiarazione di nullità, annullamento o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Parte_1
( ), in persona l.r. p.t., al
[...] P.IVA_1 pagamento in favore della ( ), CP_1 P.IVA_2 in persona l.r. p.t., della complessiva somma di
€.52.988,57.- ovvero della diversa somma accertata in causa - oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, dalle scadenze sulle fatture e sino al saldo, ed alla rivalutazione monetaria. In ogni caso:
- Esborsi, competenze di lite oltre a spese generali, Iva e CpA, interamente rifusi, in favore della convenuta-opposta.
- Condannarsi Parte_1 ( ), in persona l.r. p.t. al risarcimento dei P.IVA_1
2 danni ex art. 96 c.p.c. in favore della CP_1 ( ), in persona l.r. p.t., nella misura che P.IVA_2 l'Ill.mo sig. Giudice adito riterrà di giustizia. In via istruttoria (…)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va licenziata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente ritenuto che, trattandosi, secondo la prospettazione della domanda monitoria (in ossequio al principio della determinazione della competenza sulla base della domanda ricavabile dall'art.10 c.p.c.), di un credito liquido ed esigibile relativo a corrispettivi per la fornitura di merce, trovi pacifica applicazione il forum destinatae solutionis in ragione del disposto di cui all'art.1182 3° comma c.p.c. ,
ossia il domicilio della pretesa creditrice opposta, che ricade pacificamente nel circondario dell'intestato
Tribunale.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
La presente causa, come appena fatto cenno, ha ad oggetto varie forniture di materiale edile ed affini, meglio specificate nelle fatture azionate con il ricorso monitorio,
avvenute in un ambito temporale di 18 mesi, rispetto alle quali l'opposta ha provato in modo convincente l'effettiva consegna della merce tramite i documenti di trasporto debitamente sottoscritti.
Né l'opponente, a fronte dell'eccepita decadenza dal diritto a far valere eventuali vizi e difformità del materiale fornitole dall'opposta, ha offerto la prova della tempestività della denunzia ai sensi dell'art.1495 c.c.,
dovendosi qualificare come distinte compravendite le
3 “forniture” di cui è causa.
Del resto, l'eccepita insussistenza di un qualsivoglia rapporto negoziale che legittimasse l'emissione delle fatture azionate si appalesa del tutto infondata perché si scontra:
i) con l'effettiva consegna della merce documentata dai DDT
prodotti dall'opposta in relazione agli specifici beni indicati nelle fatture azionate;
ii) con la non specifica contestazione di cui all'art.115 c.p.c. di quanto allegato da parte opposta in merito al rilascio delle cambiali (sub doc.33 opposta) per complessivi Euro 31.000,00 in riferimento ai rapporti di cui è causa sino al 31/12/2022, atteso che tali effetti, a mente dell'art.1988 c.c., essendo stati per l'appunto emessi dall'opponente in favore dell'opposta,
determinano l'inversione della prova a carico dell'opponente circa la pretesa insussistenza del negozi giuridici sottesi alla loro emissione, trattandosi di un evidente riconoscimento di debito.
Prova, però, assolutamente non data dall'opponente.
Oltre a ciò, ancorchè la fattura commerciale non possa costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in caso di contestazione, si ritiene tuttavia che la pacifica perdurante fatturazione elettronica nell'arco di 18
mesi operata dall'opposta nei confronti dell'opponente (da ritersi conosciuta per il suo documentato inserimento nel cassetto fiscale dell'opponente attraverso il sistema SDI)
costituisca, in relazione a ciascuna fornitura, un elemento indiziario (vedi fra le tante Cass. 34831/24) che, valutato unitariamente a quanto già sopra esposto, rafforza ulteriormente il convincimento del Tribunale circa l'effettiva sussistenza dei rapporti commerciali di cui è
4 causa, anche in relazione ai corrispettivi pattuiti.
In definitiva, l'opposizione è chiaramente infondata e,
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in
Euro 11.976,50 a titolo di compenso, oltre alle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 22/7/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 837/2024 R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n.159/24, promossa con citazione in opposizione del 27 marzo 2024
da
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappr. p.t., con sede in Trieste (TS),
alla Via Carpison, n. 10, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Ricci (C.F. ) e C.F._1
presso il Suo studio elettivamente domiciliata in San Giorgio
del Sannio (BN), alla Via Dott. G. Boscaino, snc, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento mediante fax al nr. 0824.337930 ovvero trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: , Email_1
- attrice opponente–
contro
in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., dott. corrente in 33050 – Muzzana Del Controparte_2
Turgnano (UD),via Castions n.5 ( , rappresentata e P.IVA_2
difesa, procura generale alle liti dd.14/05/2024 Notaio
dott.ssa Rep.90.075 – Racc.39.336 (all.A), dagli Persona_1
avv.ti Loris Nadalin ( ) e Mara Del Bianco C.F._2
1 ( ), con domicilio eletto presso lo Studio C.F._3
degli stessi, in 33033 – Codroipo (UD), Piazza G. Garibaldi
n. 19;
- convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 159/24,
pagamento somma
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente: IN VIA PRELIMINARE:
1. dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Udine alla emissione del decreto ingiuntivo n. 159/2024, con conseguente declaratoria di nullità del provvedimento monitorio medesimo;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2. revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'improponibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa di pagamento azionata dalla;
CP_1
3. in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e del compenso di avvocato del presente giudizio. In via istruttoria (…)
Per la convenuta opposta: In via Principale di merito:
- Per le ragioni di cui in narrativa, respingersi le domande tutte formulate dalla società attrice- opponente, perché infondate in fatto, ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli esborsi e competenze di lite, oltre spese generali IVA e CNAP di Legge. In via subordinata di merito:
- Nella denegata ipotesi di revoca e/o dichiarazione di nullità, annullamento o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Parte_1
( ), in persona l.r. p.t., al
[...] P.IVA_1 pagamento in favore della ( ), CP_1 P.IVA_2 in persona l.r. p.t., della complessiva somma di
€.52.988,57.- ovvero della diversa somma accertata in causa - oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, dalle scadenze sulle fatture e sino al saldo, ed alla rivalutazione monetaria. In ogni caso:
- Esborsi, competenze di lite oltre a spese generali, Iva e CpA, interamente rifusi, in favore della convenuta-opposta.
- Condannarsi Parte_1 ( ), in persona l.r. p.t. al risarcimento dei P.IVA_1
2 danni ex art. 96 c.p.c. in favore della CP_1 ( ), in persona l.r. p.t., nella misura che P.IVA_2 l'Ill.mo sig. Giudice adito riterrà di giustizia. In via istruttoria (…)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va licenziata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente ritenuto che, trattandosi, secondo la prospettazione della domanda monitoria (in ossequio al principio della determinazione della competenza sulla base della domanda ricavabile dall'art.10 c.p.c.), di un credito liquido ed esigibile relativo a corrispettivi per la fornitura di merce, trovi pacifica applicazione il forum destinatae solutionis in ragione del disposto di cui all'art.1182 3° comma c.p.c. ,
ossia il domicilio della pretesa creditrice opposta, che ricade pacificamente nel circondario dell'intestato
Tribunale.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
La presente causa, come appena fatto cenno, ha ad oggetto varie forniture di materiale edile ed affini, meglio specificate nelle fatture azionate con il ricorso monitorio,
avvenute in un ambito temporale di 18 mesi, rispetto alle quali l'opposta ha provato in modo convincente l'effettiva consegna della merce tramite i documenti di trasporto debitamente sottoscritti.
Né l'opponente, a fronte dell'eccepita decadenza dal diritto a far valere eventuali vizi e difformità del materiale fornitole dall'opposta, ha offerto la prova della tempestività della denunzia ai sensi dell'art.1495 c.c.,
dovendosi qualificare come distinte compravendite le
3 “forniture” di cui è causa.
Del resto, l'eccepita insussistenza di un qualsivoglia rapporto negoziale che legittimasse l'emissione delle fatture azionate si appalesa del tutto infondata perché si scontra:
i) con l'effettiva consegna della merce documentata dai DDT
prodotti dall'opposta in relazione agli specifici beni indicati nelle fatture azionate;
ii) con la non specifica contestazione di cui all'art.115 c.p.c. di quanto allegato da parte opposta in merito al rilascio delle cambiali (sub doc.33 opposta) per complessivi Euro 31.000,00 in riferimento ai rapporti di cui è causa sino al 31/12/2022, atteso che tali effetti, a mente dell'art.1988 c.c., essendo stati per l'appunto emessi dall'opponente in favore dell'opposta,
determinano l'inversione della prova a carico dell'opponente circa la pretesa insussistenza del negozi giuridici sottesi alla loro emissione, trattandosi di un evidente riconoscimento di debito.
Prova, però, assolutamente non data dall'opponente.
Oltre a ciò, ancorchè la fattura commerciale non possa costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in caso di contestazione, si ritiene tuttavia che la pacifica perdurante fatturazione elettronica nell'arco di 18
mesi operata dall'opposta nei confronti dell'opponente (da ritersi conosciuta per il suo documentato inserimento nel cassetto fiscale dell'opponente attraverso il sistema SDI)
costituisca, in relazione a ciascuna fornitura, un elemento indiziario (vedi fra le tante Cass. 34831/24) che, valutato unitariamente a quanto già sopra esposto, rafforza ulteriormente il convincimento del Tribunale circa l'effettiva sussistenza dei rapporti commerciali di cui è
4 causa, anche in relazione ai corrispettivi pattuiti.
In definitiva, l'opposizione è chiaramente infondata e,
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in
Euro 11.976,50 a titolo di compenso, oltre alle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 22/7/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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