Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Giannicco;
Parte_1
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Naccarato;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 luglio 2019, la parte ricorrente adiva questo Tribunale, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società con Controparte_1
mansione di parrucchiera per signora, dal 22 luglio 2008 al 7 aprile 2016.
La ricorrente lamentava di aver svolto la propria attività a tempo pieno, ben oltre le 40 ore settimanali previste dal CCNL di riferimento (con orario dal martedì al venerdì 8:30-13:00 e
15:00-19:30, sabato 8:00-19:00/19:30, e riposo il lunedì, con orario continuato anche nei periodi di festività), pur avendo ricevuto un trattamento economico da dipendente part-time.
Rappresentava altresì di non aver mai percepito il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Chiedeva pertanto la condanna della parte resistente al pagamento della somma di € 24.865,48
a titolo di differenze retributive e TFR, come da conteggi allegati al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la società contestando integralmente le avverse Controparte_1
pretese. La resistente eccepiva di aver sempre retribuito la ricorrente conformemente alle buste paga, mai contestate dalla dipendente, e disconosceva lo svolgimento di lavoro straordinario e festivo. Eccepiva la parziale prescrizione dei crediti azionati e sosteneva che la ricorrente era stata retribuita come lavoratrice a tempo pieno. Eventuali buste paga con importi inferiori erano giustificate, a detta della resistente, da assenze per permessi richiesti dalla stessa lavoratrice,
1
4.204,55 a titolo di TFR. Concludeva per il rigetto nel merito delle domande attoree.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione espletamento di prova testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria svolta, così riformulava le proprie conclusioni:
“condannare la in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 16.061,53, a titolo di differenze retributive, oltre alla somma accertata in corso di causa o equitativamente per la determinazione del TFR pari ad €
1.292,94, per un totale complessivo di € 17.354,47 per come accertato dal CTU;
conseguenzialmente, anche in ordine alla maggiore somma da porre a carico del datore di lavoro, dovuta all' a titolo di contributi previdenziali oltre rivalutazione monetaria ed CP_2 interessi sino al soddisfo ex art 429 c.p.c.”.
Parte resistente ha insistito nel rigetto della domanda.
2. Preliminarmente, si rileva che alcuna prescrizione dei crediti pretesi è maturata (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”).
3. La ricorrente ha reclamato il pagamento di differenze retributive connesse allo svolgimento di attività lavorativa straordinaria.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che richiede il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa
"in eccedenza" rispetto all'orario normale. Tale prova non può essere generica, ma deve essere
"piena e rigorosa", nel senso che il lavoratore deve dimostrare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua precisa consistenza oraria. Non è consentito al Giudice sopperire alle eventuali carenze probatorie della parte con valutazioni di tipo equitativo. Questo principio deriva dal criterio guida sancito dall'articolo 2967 del Codice Civile, che individua nello svolgimento di lavoro eccedente l'orario normale il fatto costitutivo della pretesa azionata.
Nel caso in esame, l'istruttoria condotta è risultata insufficiente con riferimento al lavoro straordinario nelle giornate festive, in relazione alle quali è stato affermato il relativo espletamento in maniera generica, senza specifica indicazione delle giornate.
2 4.1 Dall'esame della documentazione prodotta in atti, segnatamente le buste paga e la comunicazione obbligatoria , emerge che la ricorrente risultava inquadrata con un Pt_2
orario di lavoro a tempo pieno di quaranta ore settimanali. Tuttavia, un'attenta analisi delle buste paga, unilateralmente predisposte, rivela la sistematica esposizione di un considerevole numero di assenze non retribuite.
Non emerge dal complesso materiale istruttorio la richiesta sistematica di permessi da parte della ricorrente. Nessuno dei testi ascoltati ha riferito tale circostanza né parte resistente si è onerata di provarla. Pertanto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia osservato quanto meno l'orario di lavoro corrispondente a quello di ordinaria apertura dell'esercizio commerciale, così come risultante dall'istruttoria svolta.
4.2 Al fine di quantificare la retribuzione spettante alla ricorrente secondo l'orario di lavoro osservato è stata effettuata consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “determini il CTU, previo inquadramento della parte ricorrente nel livello 4 del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane di acconciatura maschile, acconciatura femminile e di estetica, qualifica aiutante parrucchiera, per come risultante da comunicazione Unilav e buste paga in atti: la retribuzione spettante dal 22.7.2008 al 7.4.2016 tenuto conto del seguente orario di lavoro: da martedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30 e il sabato dalle 8,00 alle 19,30, con un'ora di pausa pranzo, tenuto altresì conto dei soli periodi di congedo di maternità/parentali, per come risultanti dagli atti;
l'eventuale differenza tra quanto dovuto e quanto percepito, tenuto conto delle buste paga;
determini, altresì, il CTU, sulla base dell'effettuato calcolo, quanto spettante alla ricorrente a titolo di TFR”.
La consulente tecnica ha cosi determinato le differenze retributive anno per anno: anno 2008
Euro 700,84; anno 2009 Euro 3.680,73; anno 2010 Euro 3.020,36; anno 2011 Euro 2.688,73; anno 2012 Euro 2.264,80; anno 2013 Euro 1.944,59; anno 2014 Euro 1.761,48; anno 2015 Euro
0; anno 2016 Euro 0, per un totale lordo di Euro 16.061,53, oltre a un TFR sulle differenze retributive di Euro 1.292,94.
Parte resistente, alla luce delle conclusioni riformulate dalla parte ricorrente, deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 17.354,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
CP_ Stante la mancata evocazione in giudizio dell' non vi è condanna al pagamento dei contributi previdenziali.
5. Le spese, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in considerazione del quantum liquidato.
P.Q.M.
3 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 17.354,47 a titolo di differenze retributive, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del
15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Castrovillari, 7.6.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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