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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/05/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4810/2017 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4810 / 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4810 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 , vertente
TRA
, C.F. , nella qualità di socio unico della Parte_1 C.F._1 Controparte_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IANNONE SALVATORE, presso
[...]
cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
IN PERSONA DEL L.R. P.T., C.F./P.I. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CAPONE ANDREA, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità del vettore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato la premetteva: Controparte_1
- di aver stipulato con la contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1678 Controparte_2
c.c., in virtù del quale quest'ultima assumeva l'obbligo di trasportare fino in Sicilia, merce consistente in detersivi ed affini, per il valore di € 67.071,73;
- che l'esecuzione della predetta prestazione veniva affidata dalla al Controparte_2 proprio dipendente ed autista sig. , al quale venivano consegnate le Controparte_3 merci da trasportare;
- che quest'ultimo dopo aver caricato le merci presso il deposito della Controparte_1 imboccava l'Autostrada Salerno - Caserta, ma durante il tragitto e precisamente subito dopo l'uscita di Pomigliano D'Arco (NA), gli veniva intimato da una autovettura di fermarsi, e dopo essersi arrestato sulla corsia di emergenza, veniva rapinato del carico;
- che dalle dichiarazioni rese dal sig. , era configurabile il dolo o colpa Controparte_3 grave da parte del vettore atteso che le circostanze con cui si è verificata la rapina e la conseguente sottrazione del carico di detersivi ed affini, era senz'altro prevedibile e quindi evitabile atteso che lo stesso ometteva di porre in essere tutte le prudenze e cautele che il caso di specie richiedeva;
CP
- che la inoltrava alla apposita diffida, al fine di Parte_2 Controparte_2 ottenere la restituzione dell'intero prezzo relativo al valore della merce sottratta, pari ad euro
67.071,73, ma la rifiutava di provvedere a quanto richiesto. Controparte_2
Tanto premesso la società attrice conveniva in giudizio dinanzi il Controparte_5
Tribunale di Nocera Inferiore, al fine di sentire dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della e la responsabilità della stessa per la perdita delle merci Controparte_2 trasportate ai sensi dell'art. 1693 c.c., condannarla al risarcimento del danno in favore della nella misura di euro 67.071,73, pari al prezzo della merce sottratta, oltre al Controparte_1 risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultima arrecato, da determinarsi in via equitativa. Vinte le spese e compensi professionali di giudizio con attribuzione. Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea, in quanto, Controparte_2
a suo dire, il sinistro era avvenuto a causa di rapina a mano armata con modalità tali da ritenere l'evento non prevedibile e quindi oggetto di caso fortuito o forza maggiore. In subordine, nella denegata ipotesi di dichiarata responsabilità della chiedeva l'applicazione del Controparte_2 regime di responsabilità attenuata di cui all'art.1696 c.2 c.c., con la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno occorso nella misura più tenue di 1 euro per kg di merce trasportata e perduta;
in accoglimento poi dell'eccezione riconvenzionale di compensazione ritenere e dichiarare la creditrice della solo del complessivo importo Controparte_2 Controparte_1 di € 9.542,25, oltre agli ulteriori interessi moratori disponendo la compensazione totale o parziale con il credito.
La causa veniva istruita mediante audizione di due testimoni e rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10/04/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. il giudice, lette le note ritualmente depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda va rigettata.
L'art 1693 c.c. co 1 stabilisce che “Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.”
La norma codifica una tipologica di responsabilità particolarmente gravosa, c.d. ex recepto, oggettiva,
a carico del vettore, il quale, per liberarsi, deve provare non già di aver agito con ordinaria diligenza, ma il fatto specifico rientrante nel caso fortuito.
Con particolare riferimento al caso di rapina, la giurisprudenza di legittimità si è variamente espressa, chiarendo che l'ipotesi in cui la merce trasportata venga sottratta a seguito di un evento delittuoso non configura automaticamente ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, dovendo essere dimostrata l'inevitabilità del fatto dedotto (così, Cass. Civ. Sentenza n. 4236 del 23/03/2001, per cui “in tema di contratto di trasporto, la rapina in sè stessa non integra il caso fortuito di cui all'art. 1693 cod. civ. ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l'evento era in definitiva inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell'art. 1176, comma secondo cod. civ..”). In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, la stessa giurisprudenza di legittimità ha, per esempio, escluso la sussistenza del caso fortuito nel caso in cui era avvenuta, nottetempo, la rapina del carico di un autocarro durante una sosta effettuata dal vettore in una piazzola incustodita dell'autostrada del Sole, così determinando una notoria situazione di grave pericolo, senza l'adozione di alcuna misura idonea ad elidere o attenuare il rischio della perdita della merce trasportata (Cass. civ. sentenza n. 9439 del 21/04/2010); parimenti, è stata esclusa la sussistenza del caso fortuito nel caso in cui la rapina era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore (Cass. civ. ordinanza n. 23395 del 30/08/2024).
Ebbene ritiene la scrivente che nel caso di specie siano, al contrario, siano ravvisabili gli estremi della imprevedibilità dell'evento.
Secondo la ricostruzione dell'odierna convenuta, infatti, la rapina è avvenuta lungo il tragitto autostradale laddove una macchina superava il camion su cui viaggiava la merce: la macchina in questione, esibendo la paletta di ordinanza, intimava al camion di fermarsi.
Il teste , sentito all'udienza del 23/05/2024, ha confermato la versione di cui alla comparsa CP_3 di costituzione, chiarendo che la paletta gli veniva mostrata dall'interno dell'auto, e che solo in un momento successivo si avvedeva delle pettorine raffigurati la scritta che ricollegava – sebbene fittiziamente- quei soggetti alla Guardia di Finanza.
Ebbene vale ricordare che ai sensi dell'art 192 codice della strada, coloro che circolano sulla strada sono tenuti a fermarsi su invito degli ufficiali laddove questi siano in uniforme, o mostrino la paletta di ordinanza: il fatto quindi che gli operanti siano riconoscibili mediante macchina di servizio o uniforme è alternativo all'uso della paletta, che, laddove mostrata, anche in assenza di altri segnali di riconoscimento, onera comunque il viaggiatore a fermarsi. Per altro non è previsto che l'ordine sia intimato necessariamente nell'ambito di un posto di blocco autorizzato.
Lo stesso articolo 192 codice della strada chiarisce che i controlli in questione possono essere effettuati anche da altre forze di polizia, non necessariamente da ricondurre alla polizia stradale, e anche senza che vi siano sospetti di compimento di illecito: nel caso di mancato rispetto dell'ordine,
è prevista l'applicazione di una multa. Se l'ordine reiteratamente non viene rispettato, possono derivare anche conseguenze penali.
Da tali considerazioni deriva che l'ordine intimato al Del Giudice rappresentava, sebbene apparentemente, i crismi di cui all'art 192 cod. strad., se si pensa, per altro, che l'autista si trovava nel corso di un tragitto autostradale, e che la repentinità del fatto permetteva al medesimo un vaglio della situazione solo sommaria e istantanea.
Nei casi sopra rappresentati, in cui la giurisprudenza non ha configurato il caso fortuito, era stato ravvisato un comportamento del guidatore che aveva contribuito al fatto – p.e., il fermarsi nel corso della notte in una piazzola non sorvegliata, o il mancato approntamento di misure di sicurezza particolari a fronte di una rapina verificatasi con le stesse modalità e nelle stesse circostanze. Il comportamento del Del Giudice, nel caso di specie, non può, al contrario, essere considerato eccentrico, anche a fronte del fatto che lo stesso in udienza ha dichiarato che, benché svolga da 25 anni la professione, mai si era ritrovato in una siffatta situazione.
Ne discende che, in applicazione dell'art 1693 c.c., la domanda vada rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 06/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4810 / 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4810 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 , vertente
TRA
, C.F. , nella qualità di socio unico della Parte_1 C.F._1 Controparte_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IANNONE SALVATORE, presso
[...]
cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
IN PERSONA DEL L.R. P.T., C.F./P.I. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CAPONE ANDREA, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità del vettore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato la premetteva: Controparte_1
- di aver stipulato con la contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1678 Controparte_2
c.c., in virtù del quale quest'ultima assumeva l'obbligo di trasportare fino in Sicilia, merce consistente in detersivi ed affini, per il valore di € 67.071,73;
- che l'esecuzione della predetta prestazione veniva affidata dalla al Controparte_2 proprio dipendente ed autista sig. , al quale venivano consegnate le Controparte_3 merci da trasportare;
- che quest'ultimo dopo aver caricato le merci presso il deposito della Controparte_1 imboccava l'Autostrada Salerno - Caserta, ma durante il tragitto e precisamente subito dopo l'uscita di Pomigliano D'Arco (NA), gli veniva intimato da una autovettura di fermarsi, e dopo essersi arrestato sulla corsia di emergenza, veniva rapinato del carico;
- che dalle dichiarazioni rese dal sig. , era configurabile il dolo o colpa Controparte_3 grave da parte del vettore atteso che le circostanze con cui si è verificata la rapina e la conseguente sottrazione del carico di detersivi ed affini, era senz'altro prevedibile e quindi evitabile atteso che lo stesso ometteva di porre in essere tutte le prudenze e cautele che il caso di specie richiedeva;
CP
- che la inoltrava alla apposita diffida, al fine di Parte_2 Controparte_2 ottenere la restituzione dell'intero prezzo relativo al valore della merce sottratta, pari ad euro
67.071,73, ma la rifiutava di provvedere a quanto richiesto. Controparte_2
Tanto premesso la società attrice conveniva in giudizio dinanzi il Controparte_5
Tribunale di Nocera Inferiore, al fine di sentire dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della e la responsabilità della stessa per la perdita delle merci Controparte_2 trasportate ai sensi dell'art. 1693 c.c., condannarla al risarcimento del danno in favore della nella misura di euro 67.071,73, pari al prezzo della merce sottratta, oltre al Controparte_1 risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultima arrecato, da determinarsi in via equitativa. Vinte le spese e compensi professionali di giudizio con attribuzione. Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea, in quanto, Controparte_2
a suo dire, il sinistro era avvenuto a causa di rapina a mano armata con modalità tali da ritenere l'evento non prevedibile e quindi oggetto di caso fortuito o forza maggiore. In subordine, nella denegata ipotesi di dichiarata responsabilità della chiedeva l'applicazione del Controparte_2 regime di responsabilità attenuata di cui all'art.1696 c.2 c.c., con la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno occorso nella misura più tenue di 1 euro per kg di merce trasportata e perduta;
in accoglimento poi dell'eccezione riconvenzionale di compensazione ritenere e dichiarare la creditrice della solo del complessivo importo Controparte_2 Controparte_1 di € 9.542,25, oltre agli ulteriori interessi moratori disponendo la compensazione totale o parziale con il credito.
La causa veniva istruita mediante audizione di due testimoni e rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10/04/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. il giudice, lette le note ritualmente depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda va rigettata.
L'art 1693 c.c. co 1 stabilisce che “Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.”
La norma codifica una tipologica di responsabilità particolarmente gravosa, c.d. ex recepto, oggettiva,
a carico del vettore, il quale, per liberarsi, deve provare non già di aver agito con ordinaria diligenza, ma il fatto specifico rientrante nel caso fortuito.
Con particolare riferimento al caso di rapina, la giurisprudenza di legittimità si è variamente espressa, chiarendo che l'ipotesi in cui la merce trasportata venga sottratta a seguito di un evento delittuoso non configura automaticamente ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, dovendo essere dimostrata l'inevitabilità del fatto dedotto (così, Cass. Civ. Sentenza n. 4236 del 23/03/2001, per cui “in tema di contratto di trasporto, la rapina in sè stessa non integra il caso fortuito di cui all'art. 1693 cod. civ. ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l'evento era in definitiva inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell'art. 1176, comma secondo cod. civ..”). In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, la stessa giurisprudenza di legittimità ha, per esempio, escluso la sussistenza del caso fortuito nel caso in cui era avvenuta, nottetempo, la rapina del carico di un autocarro durante una sosta effettuata dal vettore in una piazzola incustodita dell'autostrada del Sole, così determinando una notoria situazione di grave pericolo, senza l'adozione di alcuna misura idonea ad elidere o attenuare il rischio della perdita della merce trasportata (Cass. civ. sentenza n. 9439 del 21/04/2010); parimenti, è stata esclusa la sussistenza del caso fortuito nel caso in cui la rapina era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore (Cass. civ. ordinanza n. 23395 del 30/08/2024).
Ebbene ritiene la scrivente che nel caso di specie siano, al contrario, siano ravvisabili gli estremi della imprevedibilità dell'evento.
Secondo la ricostruzione dell'odierna convenuta, infatti, la rapina è avvenuta lungo il tragitto autostradale laddove una macchina superava il camion su cui viaggiava la merce: la macchina in questione, esibendo la paletta di ordinanza, intimava al camion di fermarsi.
Il teste , sentito all'udienza del 23/05/2024, ha confermato la versione di cui alla comparsa CP_3 di costituzione, chiarendo che la paletta gli veniva mostrata dall'interno dell'auto, e che solo in un momento successivo si avvedeva delle pettorine raffigurati la scritta che ricollegava – sebbene fittiziamente- quei soggetti alla Guardia di Finanza.
Ebbene vale ricordare che ai sensi dell'art 192 codice della strada, coloro che circolano sulla strada sono tenuti a fermarsi su invito degli ufficiali laddove questi siano in uniforme, o mostrino la paletta di ordinanza: il fatto quindi che gli operanti siano riconoscibili mediante macchina di servizio o uniforme è alternativo all'uso della paletta, che, laddove mostrata, anche in assenza di altri segnali di riconoscimento, onera comunque il viaggiatore a fermarsi. Per altro non è previsto che l'ordine sia intimato necessariamente nell'ambito di un posto di blocco autorizzato.
Lo stesso articolo 192 codice della strada chiarisce che i controlli in questione possono essere effettuati anche da altre forze di polizia, non necessariamente da ricondurre alla polizia stradale, e anche senza che vi siano sospetti di compimento di illecito: nel caso di mancato rispetto dell'ordine,
è prevista l'applicazione di una multa. Se l'ordine reiteratamente non viene rispettato, possono derivare anche conseguenze penali.
Da tali considerazioni deriva che l'ordine intimato al Del Giudice rappresentava, sebbene apparentemente, i crismi di cui all'art 192 cod. strad., se si pensa, per altro, che l'autista si trovava nel corso di un tragitto autostradale, e che la repentinità del fatto permetteva al medesimo un vaglio della situazione solo sommaria e istantanea.
Nei casi sopra rappresentati, in cui la giurisprudenza non ha configurato il caso fortuito, era stato ravvisato un comportamento del guidatore che aveva contribuito al fatto – p.e., il fermarsi nel corso della notte in una piazzola non sorvegliata, o il mancato approntamento di misure di sicurezza particolari a fronte di una rapina verificatasi con le stesse modalità e nelle stesse circostanze. Il comportamento del Del Giudice, nel caso di specie, non può, al contrario, essere considerato eccentrico, anche a fronte del fatto che lo stesso in udienza ha dichiarato che, benché svolga da 25 anni la professione, mai si era ritrovato in una siffatta situazione.
Ne discende che, in applicazione dell'art 1693 c.c., la domanda vada rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 06/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco