Articolo 1714 del Codice civile
Articolo 1713Articolo 1715
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19 aprile 1942
Art. 1714.

(Interessi sulle somme riscosse).

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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