Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via A. C.F._1
Narbone n. 66, presso lo studio dell'Avv. Davina Riccobene (pec:
[...]
, che lo rappresenta e difende per procura in Email_1
atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a CALTANISSETTA (CL), in [...] Controparte_1
21.3.1962, (C.F. elettivamente domiciliata in C.F._2
Caltanissetta, Via Libertà n. 102, presso lo studio dell'Avv. Dario
Maurizio Giambarresi (pec: Ema_2 Email_3 [...]
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Emai_4
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
18.9.2024, alle quali si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.3.2021, , premesso Parte_1
di avere contratto matrimonio concordatario con Controparte_2
in data 20.4.1982 a ENNA (EN), trascritto nei registri dello
[...]
Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1982, parte II, serie A,
n.35, e che da tale unione erano nati i figli il 17.7.1983 e Per_1
il 22.6.1990, entrambi maggiorenni, ha dedotto che in data Per_2
12.10.2010 il Tribunale di Milano aveva omologato la separazione consensuale delle parti, che dal mese di dicembre 2010 avevano ri- preso la convivenza nuovamente cessata nell'anno 2016 con l'ab- bandono della casa coniugale da parte della resistente ed era stato, quindi, avviato un nuovo procedimento per separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 9348/2018 del 19-25.9.2018, con cui il
Tribunale di Milano aveva pronunciato la separazione personale delle parti, rigettando le domande di addebito, con obbligo a carico
- 2 - di di corrispondere un assegno di mantenimento Parte_1
per la moglie di importo pari ad € 800,00 mensili.
Il ricorrente ha dedotto, altresì, che nell'anno 2016 CP_1
aveva instaurato un procedimento per la divisione del pa-
[...]
trimonio mobiliare e immobiliare con R.G. 38406/2016, che si era concluso con sentenza n. 702/2020 del 21-24.1.2020; che lo stesso percepiva pensione INPS e due canoni di locazione e negli anni aveva provveduto ad estinguere anticipatamente i due mutui fondiari gra- vanti sugli immobili oggetto di divisione;
che in seguito alla separa- zione la situazione economica della resistente era migliorata, in quanto oltre a percepire l'assegno di mantenimento risultava pro- prietaria di un'abitazione e un box siti a Riesi ove risiedeva, immobili acquistati dalla stessa, e di due unità immobiliari nel Comune di
Milano; che il costo della vita a Riesi era di certo inferiore a quello sostenuto dal ricorrente a Milano e che la sua situazione economica era peggiorata.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, il ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non venisse disposto nulla per il mantenimento della resistente tenuto conto dei fatti sopravvenuti;
in subordine, nel caso in cui dovesse essere riconosciuto l'assegno divorzile in favore di , ha chiesto la riduzione dello stesso nella Controparte_1
misura ritenuta di giustizia, tenuto conto del differente costo della vita tra Milano, dove lo stesso risiede, e Riesi dove risiede la resi- stente.
- 3 - Costituendosi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pro- nuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha conte- stato le ulteriori argomentazioni del ricorrente. Ha chiesto che ve- nisse disposto a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
un assegno divorzile in favore della resistente di € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla domanda del ricorrente, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat o, in subordine, un assegno divorzile di € 800,00 mensili, con condanna per il ricorrente alle spese e compensi di causa.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con or- dinanza presidenziale del 30.9.2021 sono state confermate le statui- zioni di cui alla sentenza di separazione e la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 14.12.2022, parte ricorrente ha chiesto preliminarmente che ve- nisse emessa pronuncia sullo status, ha rinunciato all'ammissione dei testi indicati ad eccezione di per cui ha chiesto Persona_3
l'escussione e ha insistito nell'ammissione della prova contraria in- dicata in memoria n. 3 nell'ipotesi di ammissione dei testi di
contro
- parte. Parte resistente si è, invece, rimessa al Collegio in merito alla pronuncia sullo status, ha prestato il consenso alla rinuncia ai testi di controparte e ha insistito nell'ammissione delle prove richieste in memoria n. 2 e n. 3; la causa è stata, dunque, assunta in decisione senza termini.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con
- 4 - sentenza non definitiva del 3-11.2.2023, la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore con ordinanza emessa in pari data.
Istruita mediante prove orali e documentali, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 20.9.2024 previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Deve rilevarsi che sulle richieste di natura economica, in materia di assegno divorzile la Suprema Corte ha da tempo rilevato la neces- sità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che pre- vedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla in- dividuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda (Cass. Sez. Un. 11.7.2018, n.
18287).
Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle mo- dalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consen- tirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fon- data sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di en- trambi”) sia natura compensativa - perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla
- 5 - condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di en- trambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contri- buto fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico pa- trimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle deci- sioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabi- lità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come sog- getti senza passato, ma come persone con una storia che è la risul- tante di scelte di vita condivise e percorsi che hanno inevitabilmente con-tribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patri- moniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo;
circo- stanze, queste, che devono essere considerate per non pregiudicare la posizione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. E pertanto la base di partenza deve essere costituita dall'ana- lisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti
- 6 - (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), fina- lizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”.
Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata ina- deguatezza di mezzi, attraverso il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autore- sponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, ecc.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità econo- mico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, se- condo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percen- tuali - sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matri- monio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla forma- zione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddi- tuale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale. All'esito di tale valutazione, riconosciuti i presupposti per l'assegno deve essere riconosciuto una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma nep- pure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in fun- zione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio.
La Corte ha aggiunto che il principio di autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire
- 7 - solo al momento della sua fine, quindi sin dall'inizio del matrimonio
(o dell'unione civile) quando le parti concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzare la coppia e le principali regole che la governeranno;
quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, essendo ciascuna delle parti tenuta a procurarsi i mezzi che le permettano di vivere in au- tonomia e con dignità.
In altre parole, “Occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddi- tuale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo», cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in fun- zione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organiz- zazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso cau- sale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il ri- conoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive” (cfr. Cass. n. 26520/2024).
In punto di oneri probatori, le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione con la pronuncia n. 18287/2018 (al punto 11, pag. 33) hanno espressamente affermato che la prova del contributo in oggetto può
- 8 - essere fornita «con ogni mezzo anche mediante presunzioni».
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi per un verso che la sperequazione tra la situazione economica delle parti è rile- vante dal momento che , pur godendo del di- Controparte_1
ritto di proprietà su alcuni beni immobili, non percepisce alcun red- dito (il figlio della coppia, escusso all'udienza del 6.12.2023, ha con- fermato di non avere versato alcun canone di locazione alla madre per l'immobile dallo stesso occupato a Milano) e, non avendo sostan- zialmente mai svolto attività lavorativa (fatta eccezione per una breve parentesi di gestione di un bar la cui licenza era comunque stata acquistata dal marito) e non essendo in possesso di alcuna capacità lavorativa specifica (anche in considerazione del suo titolo di studio), difficilmente potrebbe procurarsi i mezzi adeguati per il proprio so- stentamento, tenuto conto anche dell'età e del contesto socioecono- mico in cui è inserita;
per contro, il ricorrente gode di un trattamento pensionistico e di un consistente patrimonio immobiliare dal quale trae un reddito da locazione, come dallo stesso dichiarato in ricorso.
Inoltre, la circostanza addotta dallo stesso, in tesi idonea a determi- nare una riduzione dell'importo stabilito in sede di separazione, re- lativa al differente costo della vita tra Milano, ove lo stesso risiedeva,
e Riesi, ove la resistente abitava, appare venuta meno, considerato che il si è trasferito a Riesi come dichiarato dai testi escussi. Pt_1
Ora, che tale sperequazione sia frutto di una scelta di organizza- zione della vita familiare risalente all'inizio del matrimonio risulta dalla stessa sentenza di separazione.
- 9 - Deve quindi ritenersi che ricorrano i presupposti per il riconosci- mento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Per quanto attiene alla misura dello stesso, il Collegio ritiene che debba operarsi una consistente riduzione rispetto all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione tenuto conto per un verso della differenza di presupposti sottesi ai due istituti e, per altro verso, della circostanza che la componente perequativo-compensa- tiva dell'assegno è stata già soddisfatta dalla divisione del patrimo- nio comune che ha infatti determinato per la resistente l'attribuzione di un patrimonio immobiliare e mobiliare certamente rilevante.
Pertanto, tenuto conto della sola componente assistenziale, ap- pare equo determinare la misura dell'assegno divorzile in € 400,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla presente decisione, rimanendo ferme per il passato le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
Tenuto conto della complessità delle valutazioni espresse e dell'esito della lite, ricorrono i presupposti per compensare integral- mente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori ed il Pub- blico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a ti- Parte_1
tolo di assegno divorzile in favore di la somma Controparte_1
di € 400,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese,
- 10 - rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla presente decisione, fermo restando per il passato quanto sta- bilito con ordinanza presidenziale;
compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia au- tentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori in- combenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta il 7.2.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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