TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2440 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avvocato Francesco Venturino C.F._2
-attrice-
E
c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con l'avvocato Andrea Fioretti
-convenuta-
avente ad oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 6/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e in data 30/11/2005, hanno stipulato con la Parte_1 Parte_2 convenuta un contratto di mutuo di € 60.000,00, con tasso di interesse variabile CP_1
e per la durata di vent'anni.
Hanno dedotto di aver provveduto ad estinguere anticipatamente il mutuo in data
2/5/2017 e che, tuttavia: a) il finanziamento era affetto da usura originaria;
b) la CP_1
Pag. 1 a 8 aveva illegittimamente addebitato interessi anatocistici;
c) era stato determinato, nel contratto, un ISC diverso da quello concretamente applicato;
d) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che in forza del contratto di mutuo di cui in premessa era dovuto il rimborso alla BA della sola sorte capitale (pari ad € 60.000,00); 2) condannare, pertanto, la
[...]
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Altiero Spinelli n. 30, Controparte_2
c.f. e p.iva: 09339391006, a restituire agli attori €22.242,05 somma indebitamente riscossa, a titolo di interessi di qualunque tipo e a titolo di costi del contratto di mutuo sopra descritto, per le rate di mutuo scadute dalla data di stipula del contratto
(30/11/05) alla data di estinzione (02/05/2017); il tutto oltre interessi dalla data dell'indebito pagamento al soddisfo;
-in via subordinata, previa riduzione del TAEG
o ISC del contratto originario in oggetto, sostituendolo con il tasso legale o, comunque, riportandolo al di sotto della soglia usura ed eliminando i costi occulti che lo rendono di fatto superiore al TAEG indicato in contratto, condannare la convenuta
a restituire le minori somme indebitamente percepite per la parte di costo negoziale complessivo che supera la soglia usura o, comunque, il tasso legale”.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo l'infondatezza delle avverse Controparte_3 domande, di cui ha chiesto il rigetto.
Espletata una c.t.u. contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/6/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta davanti a questo giudice. Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche (20+20).
2. Le domande attoree sono infondate.
2.1. Per quanto concerne la dedotta usurarietà originaria del contratto di mutuo stipulato dalle parti, il CTU nominato in corso di causa, dott. , con Persona_1 procedimento metodologico e contabile immune da censure e rispondente ai dettami della giurisprudenza di legittimità in materia, valutando adeguatamente le osservazioni proposte dalle parti, ha premesso di aver verificato il rispetto del tasso soglia vigente
Pag. 2 a 8 all'epoca di sottoscrizione del mutuo (pari, per la specifica tipologia di finanziamento erogato, al 5,73% - cfr. DM del 21/9/2005) tenendo conto del tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito e, nello specifico, di tutti gli oneri sopportati dal cliente in connessione con l'uso del credito, che determinano un costo complessivo del credito di norma superiore al tasso di interesse nominale corrispettivo annuo (TAN).
Sulla base della rideterminazione del TAN previsto in contratto (3,5760%) nel tasso effettivo globale (TEG) calcolato tenendo conto di tutti gli oneri sopportati dal cliente in correlazione con l'erogazione del credito, si ottiene comunque un valore pari al
3,73%, inferiore al tasso soglia di riferimento (5,73%).
Ne consegue che non è configurabile alcuna usura originaria in relazione agli interessi corrispettivi.
Per ciò che attiene, poi, alla usurarietà degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, occorre premettere che, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU 18 settembre 2020 n. 19597), deve escludersi che il rispetto del tasso soglia vada verificato semplicemente sommando gli interessi moratori con quelli corrispettivi.
Ciò in ragione del fatto che, mentre i primi verranno ad esistenza se e quando vi sarà inadempimento, i secondi sono dovuti dal momento dell'erogazione del finanziamento. Infatti, anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo (Trib. di
Milano 16.02.2017).
Ne deriva, quindi, che l'usurarietà degli interessi moratori va calcolata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il tasso moratorio pattuito, nonché il tasso concretamente applicato in caso di inadempimento con il TEGM, maggiorato
Pag. 3 a 8 dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla BA d'IA (cfr.
Tribunale Roma sez. III, 26/03/2021, n.5286).
Sul problema della ricomprensione o meno degli interessi moratori ai fini del raggiungimento del tasso-soglia dell'usura, sono intervenute le Sezioni Unite con la
Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, che ha risolto il problema in senso affermativo, affermando che: “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo
a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
La sentenza chiarisce analiticamente allora come effettuare il calcolo della soglia a seconda del tempo in cui fu concluso il contratto.
Nel caso in esame, facendo applicazione dei principi appena esposti, deve escludersi, altresì, l'usurarietà dell'interesse moratorio.
In particolare, il tasso di mora previsto in contratto è pari al 5,73%.
Ora, considerato che, in applicazione dei principi fissati da SS.UU. n. 19597/2020, il tasso-soglia degli interessi corrispettivi è pari all'8,88% [ossia, (TEGM + 2,1%) * 1,5
- (3,82% + 2,1%) * 1,5 = 8,88%], ne discende che anche la verifica sul tasso percentuale applicato dall'Istituto di credito a titolo di interessi di mora conduce alla rilevazione di un tasso effettivo globale finale inferiore alla soglia di usura in vigore nel trimestre di stipula del mutuo.
Il tasso soglia viene superato soltanto nell'ipotesi di estinzione anticipata dopo 1 giorno dalla concessione del finanziamento. Senonché, si tratta di un'ipotesi che appare meramente ipotetica e che, come tale, non può essere tenuta in considerazione a beneficio degli attori.
Ed invero, la più recente giurisprudenza di merito ha più volte sostenuto l'assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari
Pag. 4 a 8 probabilistici e della teoria del worst case (Trib. Napoli 28.12.2020; Trib. Roma
1.6.2021; Trib. Firenze 20.4.2022; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369). Trattasi di un approccio che deriva che dall'applicazione inappropriata di formule di calcolo (non previste dalle Istruzioni della BA d'IA in materia di usura) che si basano su inadempimenti astratti, ipotetici e mai verificatisi concretamente e che in ogni caso si pone in palese contrasto con il c.d. principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite
(Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez. Un., n. 19597/2020), secondo cui il sistema dell'usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi.
Le predette Sezioni Unite n. 19597/2020 hanno stabilito che il tasso di mora rilevante
è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento. Peraltro, adottando la 'logica' del worst case, si finirebbe per far dipendere la valutazione dell'invalidità del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (da ultimo Trib. Firenze 20.4.2022).
In definitiva, applicando i suesposti principi al caso di specie, non rilevandosi usura del tasso di interesse moratorio al momento della pattuizione contrattuale, non rileva l'ipotetico superamento del tasso soglia sulla base di mere ipotesi che non hanno trovato riscontro nel caso di specie e che non sono state nemmeno allegate dagli attori, avendo gli stessi dedotto la sussistenza di usura originaria degli interessi moratori, che
è stata esclusa dalle risultanze della CTU.
Né può ritenersi che vi sia un superamento della soglia usura, computando gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata, avendo la giurisprudenza di legittimità definitivamente chiarito che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 7352/2022).
Pag. 5 a 8 Conclusivamente, per quanto sin qui esposto, l'eccezione relativa all'usurarietà del contratto di mutuo non può trovare accoglimento.
2.2. Deve essere, poi, evidenziata l'assoluta genericità della doglianza svolta con riguardo all'affermato anatocismo (cfr. pag. 3 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), non comprendendosi dalle scarne allegazioni sul punto a cosa si riferiscano gli attori.
2.3. Per ciò che concerne l'eccezione di nullità del contratto mutuo per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, essendo stato previsto nell'accordo un
ISC/TAEG diverso da quello concretamente applicato, deve osservarsi quanto segue.
L'ISC (indicatore sintetico di costo) è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera
CICR del 4 marzo 2003 (art. 9), che ha demandato alla BA d'IA il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore Sintetico di Costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla BA d'IA medesima.
La BA d'IA ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25 luglio 2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla
Trasparenza delle operazioni e dei servizi (in data 29 luglio 2009 e più volte aggiornato), con i quali ha introdotto l'ISC nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere, calcolato secondo le stesse modalità e gli stessi oneri previsti per il TAEG.
Ora, sebbene l'obbligo di indicare l'ISC nei contratti indicati con i provvedimenti della
BA d'IA richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti a norma dell'art. 117 TUB, l'erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tanto più tenuto conto di come la disciplina di maggior tutela prescritta dall'art. 125-bis TUB espressamente escluda tale soluzione.
Pag. 6 a 8 Ed infatti, i commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e ciò non può essere esteso analogicamente all'ISC, che non è un tasso debitore, ma è solo un indice equivalente.
Analogamente, il comma 6 dell'art. 117 TUB sancisce la nullità delle sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB.
Par L'erronea indicazione dell' pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117, comma 6, TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza ai quali l'intermediario è tenuto ai sensi dell'art. 116 TUB.
Di conseguenza, la violazione di tale obbligo di trasparenza, nei termini dell'erronea Par indicazione dell' , non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca resistente (cfr., nei medesimi termini, Trib. Milano 26 ottobre 2017, n. 10832)
e di conseguente responsabilità risarcitoria.
Nel caso di specie, tuttavia, i danni provocati all'attrice dalla indicazione di un ISC diverso dal tasso effettivo concretamente applicato, non sono stati né compiutamente allegati, né, tantomeno, provati.
Anche sotto tale profilo, dunque, la prospettazione attorea si rivela infondata.
2.4. In conclusione, per le ragioni esposte, le domande attoree devono essere integralmente respinte.
3. I contrasti giurisprudenziali ed i mutamenti degli orientamenti intervenuti in corso di causa sia in relazione al superamento della teoria del worst case che in merito alla commissione di estinzione anticipata, rappresentato una di quelle ipotesi che ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 10/9/2024, vanno definitivamente poste a carico tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8 il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Si comunichi.
Catanzaro, 28/07/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8